Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 23 maggio 2026

Cassazione n. 15916/2026

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

ricorrente-contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] S.r.l., rappresentata e difesa dall'avvocatoRoberto Coscia-controricorrente-avverso la sentenza della Comm.trib.reg.

Calabria, sez. dist. di Catanzaron. 514/2022 depositata il 04/02/2022.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 30/04/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].1.

Con la sentenza in epigrafe indicata la CTR rigettava l’appellodell’Agenzia delle Entrate (avviso di accertamento catastale conimpianto con termovalorizzatore);2. ricorre per cassazione l’Agenzia delle Entrate, Direzione provincialedi Crotone, con un solo motivo di ricorso;Numero registro generale 20115/2022Numero sezionale 3734/2026Numero di raccolta generale 15916/2026Data pubblicazione 23/05/20263. resiste con controricorso la società contribuente che prospettal’inammissibilità del ricorso o comunque la sua infondatezza.RAGIONI DELLA DECISIONE1.

Il ricorso risulta infondato e deve rigettarsi, con la condannadella ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità infavore della contribuente controricorrente.2.

Preliminarmente deve rigettarsi l’eccezione della controricorrentedi inammissibilità del ricorso per mancanza dell’autosufficienza.Il ricorso risulta, al contrario, ammissibile poiché rappresenta laquestione di fatto anche riportando gli atti essenziali del processo eprospetta violazioni di legge in maniera comprensibile e specifica (nullitàdella sentenza per carenza di motivazione in relazione all’art. 360, primocomma, n. 4, cod. proc. civ.)Del resto, «Il principio di autosufficienza del ricorso per cassazione, aisensi dell'art. 366, comma 1, n. 6), c.p.c. – quale corollario del requisitodi specificità dei motivi - anche alla luce dei principi contenuti nellasentenza CEDU Succi e altri vs Italia del 28 ottobre 2021; vedi ancheCEDU Patricolo vs Italia, del 23 maggio 2024 - non deve essereinterpretato in modo eccessivamente formalistico, così da incidere sullasostanza stessa del diritto in contesa, e non può pertanto tradursi in unineluttabile onere di integrale trascrizione degli atti e documenti posti afondamento del ricorso, insussistente laddove nel ricorso sia puntualmenteindicato il contenuto degli atti richiamati all'interno delle censure, e siaspecificamente segnalata la loro presenza negli atti del giudizio di merito»(Sez.

U - , Ordinanza n. 8950 del 18/03/2022, Rv. 664409 - 01).Il ricorso contiene tutti gli elementi della fattispecie e le analisi indiritto della questione controversa, in quanto richiama gli atti del processoe prospetta un vizio radicale della motivazione per avere il giudice disecondo grado acriticamente aderito alla consulenza tecnica d’ufficio,senza altre specificazioni.Numero registro generale 20115/2022Numero sezionale 3734/2026Numero di raccolta generale 15916/2026Data pubblicazione 23/05/20263.

Il motivo è infondato (nullità della sentenza per carenza dimotivazione ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., inviolazione dell’art. 36, secondo comma, d. lgs. 546 del 1992, 132 cod.proc. civ. e 118 disp. att. cod. proc. civ.).Per la ricorrente la sentenza sarebbe con motivazione apparente inquanto è stata “formulata in termini di mera adesione alla C.T.U. tali danon consentire in alcun modo di ritenere che alla condivisione delladeterminazione del consulente, il giudice di appello sia pervenuto3.

1. In tema di motivazione meramente apparente della sentenza,questa Corte ha più volte affermato che il vizio ricorre allorquando ilgiudice, in violazione di un preciso obbligo di legge, costituzionalmenteimposto (Cost. art. 111, sesto comma), e cioè dell'art. 132, secondocomma, n. 4, cod. proc. civ. (in materia di processo civile ordinario) edell’art. 36, comma 2, n. 4, d.lgs. n. 546 del 1992 (in materia di processotributario), omette di esporre concisamente i motivi in fatto e diritto delladecisione, di specificare o illustrare le ragioni e l'iter logico seguito perpervenire alla decisione assunta: «In seguito alla riformulazione dell'art.360, comma 1, n. 5, c.p.c., disposta dall'art. 54 del d.l. n. 83 del 2012,conv., con modif., dalla l. n. 134 del 2012, non sono più ammissibili nelricorso per cassazione le censure di contraddittorietà e insufficienza dellamotivazione della sentenza di merito impugnata, in quanto il sindacato dilegittimità sulla motivazione resta circoscritto alla sola verifica del rispettodel minimo costituzionale richiesto dall'art. 111, comma 6, Cost., cheviene violato qualora la motivazione sia totalmente mancante omeramente apparente, ovvero si fondi su un contrasto irriducibile traaffermazioni in concilianti, o risulti perplessa ed obiettivamenteincomprensibile, purché il vizio emerga dal testo della sentenzaimpugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali»(Sez. 1 - , Ordinanza n. 7090 del 03/03/2022, Rv. 664120 - 01).

In taleNumero registro generale 20115/2022Numero sezionale 3734/2026Numero di raccolta generale 15916/2026Data pubblicazione 23/05/2026grave forma di vizio non incorre la sentenza impugnata, laddove i giudicidi appello ritengono di aderire alle conclusioni del CTU evidenziando che ilvalore attribuito all’immobile da parte dell’Agenzia “è sopravvalutatorispetto al valore effettivo.

Il CTU, anche comparando la rendita catastalecon immobili simili dislocati nei territori limitrofi, ha determinato la renditacatastale dell’immobile in euro 33.268,00, valore già dichiarato dallacontribuente”Non sussiste, quindi, nessun vizio radicale della motivazione dellasentenza, impugnata.4.

Relativamente alle ritenute critiche alla CTU da parte dell’Agenzia,la sentenza evidenzia come “Nelle osservazioni il professionista incaricatoha esaminato le asserzioni e le contestazioni dell’Agenzia, contenute negliLa sentenza, quindi, prende in considerazione le prospettazionicritiche dell’Agenzia e richiama le motivate deduzioni sul punto del CTU(vedi Sez. 3, ordinanza, n. 25767 del 2024, Rv. 672458-02).La motivazione, pertanto, anche su quest’aspetto non può ritenersiapparente.4.

1. Per di più, e ciò appare dirimente, nel ricorso per cassazionel’Agenzia non specifica gli elementi dei quali lamenta la mancata oinsufficiente valutazione, senza evidenziare le eventuali controdeduzionialla consulenza d’ufficio che assume non essere state prese inconsiderazione («Il ricorso per cassazione con cui venga denunciatol'omesso esame di circostanze di fatto o di rilievi mossi alle risultanze e alprocedimento di c.t.u. postula che il ricorrente specifichi gli elementi deiquali lamenta la mancata o insufficiente valutazione, evidenziando, inparticolare, le eventuali controdeduzioni alla consulenza d'ufficio, cheassume non essere state prese in considerazione, ovvero gli eventualimezzi di prova contrari non ammessi, per consentire al giudice dilegittimità di esercitare il controllo sulla relativa decisività, da effettuarsiNumero registro generale 20115/2022Numero sezionale 3734/2026Numero di raccolta generale 15916/2026Data pubblicazione 23/05/2026sulla sola base delle deduzioni contenute nel ricorso» Cass. Sez. 3,31/12/2025, n. 34998, Rv. 677119 - 01).Nel ricorso si riportano, nelle premesse in fatto, le memoriedell’Agenzia, ma si omette del tutto di specificare perché le conclusioni delCTU sarebbero fallaci, e si omette altresì di specificare eventuali mezzi diprova diversi non ammessi (ove fossero stati chiesti).4.

2. Le censure all’elaborato peritale dovrebbero essere puntuali especifiche con la prospettazione della totale assenza di giustificazioni delleconclusioni del CTU, per comportare una nullità della sentenza, che sirichiama alla consulenza e la fa propria («Se, in via generale, il giudice dimerito che aderisce alle conclusioni del consulente tecnico esauriscel'obbligo di motivazione con l'indicazione delle fonti del suo convincimento,non dovendo necessariamente soffermarsi anche sulle contrarie allegazionidei consulenti tecnici di parte che, sebbene non espressamente confutate,restano implicitamente disattese perché incompatibili, ove, invece, lecensure all'elaborato peritale si rivelino non solo puntuali e specifiche, maevidenzino anche la totale assenza di giustificazioni delle conclusionidell'elaborato, la sentenza che ometta di motivare la propria adesioneacritica alle predette conclusioni risulta affetta da nullità. (…)» Cass. Sez.1, 06/06/2024, n. 15804, Rv. 671534 - 01).Con il motivo di ricorso, l’Agenzia richiede, in sostanza, alla Corte dilegittimità una rivalutazione del fatto, del giudizio, non consentito,prospettando il vizio di motivazione della decisione.5.

Per completezza deve rilevarsi che il ricorso risulta propostodall’Agenzia delle Entrate, Direzione provinciale di Crotone, con ilpatrocinio dell’Avvocatura generale dello Stato, come indicato nel ricorsoper cassazione.Questa Corte, con un precedente, ha ritenuto inammissibile il ricorsopresentato dalla Direzione provinciale sprovvisto di legittimazione per lafase di legittimità: «In tema di processo tributario, il ricorso perNumero registro generale 20115/2022Numero sezionale 3734/2026Numero di raccolta generale 15916/2026Data pubblicazione 23/05/2026cassazione proposto dalla direzione regionale dell'Agenzia delle Entrate èinsanabilmente nullo, poiché proposto da un ufficio periferico, privo disoggettività a rilevanza esterna, la cui legittimazione è limitata ai gradi dimerito, ai sensi degli artt. 10 e 11 del d.lgs. n. 546 del 1992» (Cass. Sez.5, 04/12/2023, n. 33798, Rv. 669839 – 01; vedi anche Cass. Sez.

U.,14/02/2006, n. 3116, Rv. 587608 - 01).Tuttavia deve specificarsi che la Direzione provinciale è parte delgiudizio di merito e in quanto tale può proporre il ricorso per cassazione(«Gli uffici periferici dell'Agenzia delle Entrate hanno la capacità di stare ingiudizio, in via concorrente ed alternativa al direttore, secondo un modellosimile alla preposizione institoria disciplinata dagli artt. 2203 e 2204cod.civ., configurandosi detti uffici quali organi dell'Agenzia che, al pari deldirettore, ne hanno la rappresentanza, con la conseguenzadell'imputabilità all'organo rappresentato dell'attività da loro svolta el'ulteriore conseguenza della sussistenza della legittimazione passiva edSez. 3, 09/04/2009, n. 8703, Rv. 607944 – 01; vedi anche Cass. Sez. 5,24/07/2014, n. 16830, Rv. 632228 - 01).Del resto, deve rilevarsi il carattere unitario dell’Agenzia delle Entrate(«L'appello proposto da un Ufficio dell'Agenzia delle Entrate diverso daquello nei cui confronti è stata emessa la sentenza di primo grado èammissibile, sia per il carattere unitario dell'Agenzia delle Entrate, sia peril principio di effettività della tutela giurisdizionale, che impone di ridurreal massimo le ipotesi di inammissibilità, sia per la natura impugnatoria delprocesso tributario, che attribuisce la qualità di parte all'organo (e non allesingole articolazioni organizzative) che ha emesso l'atto o ilprovvedimento impugnato» Cass. Sez. 5, 11/03/2015, n. 4862, Rv.635056 – 01; vedi anche Cass. Sez. 6, 21/01/2015, n. 1113, Rv. 634160– 01).Numero registro generale 20115/2022Numero sezionale 3734/2026Numero di raccolta generale 15916/2026Data pubblicazione 23/05/2026Infatti, questa Corte di Cassazione a S.U. ha ritenuto valida la notificadella sentenza di merito, al fine della decorrenza del termine breve diimpugnazione, sia alla sede centrale sia agli uffici periferici («In tema dicontenzioso tributario, a seguito dell'istituzione dell'Agenzia delle Entrate,divenuta operativa dal 1° gennaio 2001, si è verificata una successione atitolo particolare della stessa nei poteri e nei rapporti giuridici strumentaliall'adempimento dell'obbligazione tributaria, per effetto della quale deveritenersi che la legittimazione "ad causam" e "ad processum" neiprocedimenti introdotti successivamente alla predetta data spettiesclusivamente all'Agenzia; tale legittimazione costituisce infatti il riflesso,sul piano processuale, della separazione tra la titolarità dell'obbligazionetributaria, tuttora riservata allo Stato, e l'esercizio dei poteri statali inmateria d'imposizione fiscale, il cui trasferimento all'Agenzia, previstodall'art. 57 del d.lgs. 30 luglio 1999, n. 300, esula dallo schema delrapporto organico, non essendo l'Agenzia un organo dello Stato, sia puredotato di personalità giuridica, ma un distinto soggetto di diritto.

Ai sensidell'art. 72 del d.lgs. n. 300, l'Agenzia ha facoltà di avvalersi del patrociniodell'Avvocatura dello Stato, il quale, in assenza di una specificadisposizione normativa, dev'essere richiesto in riferimento ai singoliprocedimenti - anche se non è necessaria una specifica procura -, nonessendo a tal fine sufficiente l'eventuale conclusione di convenzioni acontenuto generale tra l'Agenzia e l'Avvocatura.

L'assunzione in viaesclusiva da parte dell'Agenzia della gestione del contenzioso nelle fasi dimerito, già attribuita dagli artt. 10 ed 11 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n.546 agli uffici periferici del Dipartimento delle Entrate, comporta inoltreche, nei procedimenti introdotti anteriormente al 1° gennaio 2001, neiquali l'ufficio non abbia richiesto il patrocinio dell'Avvocatura, spettaall'Agenzia l'esercizio di tutti i poteri processuali, ivi compresi quelli didisposizione del diritto controverso e del rapporto processuale, con laconseguenza che la proposizione dell'appello da parte della sola Agenzia,Numero registro generale 20115/2022Numero sezionale 3734/2026Numero di raccolta generale 15916/2026Data pubblicazione 23/05/2026senza esplicita menzione dell'ufficio periferico che era parte originaria, sitraduce nell'estromissione di quest'ultimo.

Per i giudizi di cassazione, neiquali la legittimazione era riconosciuta esclusivamente al Ministero dellefinanze, ai sensi dell'art. 11 del r.d. 30 ottobre 1933, n. 1611, la nuovarealtà ordinamentale, caratterizzata dal conferimento della capacità distare in giudizio agli uffici periferici dell'Agenzia, in via concorrente edalternativa rispetto al direttore, consente invece di ritenere che la notificadella sentenza di merito, ai fini della decorrenza del termine breve perl'impugnazione, e quella del ricorso possano essere effettuate,alternativamente, presso la sede centrale dell'Agenzia o presso i suoi ufficiperiferici, in tal senso orientando l'interpretazione sia il principio dieffettività della tutela giurisdizionale, che impone di ridurre al massimo leipotesi d'inammissibilità, sia il carattere impugnatorio del processotributario, che attribuisce la qualità di parte necessaria all'organo che haemesso l'atto o il provvedimento impugnato» Cass. Sez.

U., 14/02/2006,n. 3116, Rv. 587608 – 01, citata).Conseguentemente può affermarsi il seguente principio di diritto:«Sia per il carattere unitario dell'Agenzia delle Entrate, sia per il principiodi effettività della tutela giurisdizionale, che impone di ridurre al massimole ipotesi di inammissibilità, sia per la natura impugnatoria del processotributario che attribuisce la qualità di parte all'organo (e non alle singolearticolazioni organizzative) che ha emesso l'atto o il provvedimentoimpugnato, deve riconoscersi la legittimazione attiva alla Direzioneterritoriale dell’Agenzia delle Entrate – per il ricorso per cassazione,purché patrocinata dall’Avvocatura dello Stato - essendo sempre ecomunque riferibile l’attività difensiva dell’Agenzia fiscale, quale personagiuridica di diritto pubblico, non al singolo ufficio periferico ma all’Agenziadelle Entrate centrale».6.

Nei confronti dell’amministrazione pubblica difesa dall’Avvocaturadello Stato, ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato,Numero registro generale 20115/2022Numero sezionale 3734/2026Numero di raccolta generale 15916/2026Data pubblicazione 23/05/2026non si applica l’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2022 n. 115(«Nei casi di impugnazione respinta integralmente o dichiaratainammissibile o improcedibile, l'obbligo di versare, ai sensi dell'art. 13,comma 1-quater, del d.p.r. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall'art.1, comma 17, della l. n. 228 del 2012, un ulteriore importo a titolo dicontributo unificato, non può trovare applicazione nei confronti delleAmministrazioni dello Stato che, mediante il meccanismo dellaprenotazione a debito, sono esentate dal pagamento delle imposte e tasseche gravano sul processo. (In applicazione di tale principio, la S.C. haescluso la sussistenza dei presupposti per il raddoppio, pur avendodichiarato inammissibile un ricorso del Ministero dell'Interno perl'inapplicabilità dello speciale regime impugnatorio di cui all'art. 11 della l.n. 206 del 2004)», Sez. 6 - L, Ordinanza n. 1778 del 29/01/2016, Rv.638714 - 01).

P.Q.MRigetta il ricorso .Condanna la ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente,delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 4.500,00 percompensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agliesborsi liquidati in euro 200,00, ed agli accessori di legge .Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 30/04/2026.Il PresidenteGiacomo [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ricorrente-contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] S.r.l., rappresentata e difesa dall'avvocatoRoberto Coscia-controricorrente-avverso la sentenza della Comm.trib.reg. Calabria, sez. dist. di Catanzaron. 514/2022 depositata il 04/02/2022.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 30/04/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].1. Con la sentenza in epigrafe indicata la CTR rigettava l’appellodell’Agenzia delle Entrate (avviso di accertamento catastale conimpianto con termovalorizzatore);2. ricorre per cassazione l’Agenzia delle Entrate, Direzione provincialedi Crotone, con un solo motivo di ricorso;Numero registro generale 20115/2022Numero sezionale 3734/2026Numero di raccolta generale 15916/2026Data pubblicazione 23/05/20263. resiste con controricorso la società contribuente che prospettal’inammissibilità del ricorso o comunque la sua infondatezza.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Il ricorso risulta infondato e deve rigettarsi, con la condannadella ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità infavore della contribuente controricorrente.2. Preliminarmente deve rigettarsi l’eccezione della controricorrentedi inammissibilità del ricorso per mancanza dell’autosufficienza.Il ricorso risulta, al contrario, ammissibile poiché rappresenta laquestione di fatto anche riportando gli atti essenziali del processo eprospetta violazioni di legge in maniera comprensibile e specifica (nullitàdella sentenza per carenza di motivazione in relazione all’art. 360, primocomma, n. 4, cod. proc. civ.)Del resto, «Il principio di autosufficienza del ricorso per cassazione, aisensi dell'art. 366, comma 1, n. 6), c.p.c. – quale corollario del requisitodi specificità dei motivi - anche alla luce dei principi contenuti nellasentenza CEDU Succi e altri vs Italia del 28 ottobre 2021; vedi ancheCEDU Patricolo vs Italia, del 23 maggio 2024 - non deve essereinterpretato in modo eccessivamente formalistico, così da incidere sullasostanza stessa del diritto in contesa, e non può pertanto tradursi in unineluttabile onere di integrale trascrizione degli atti e documenti posti afondamento del ricorso, insussistente laddove nel ricorso sia puntualmenteindicato il contenuto degli atti richiamati all'interno delle censure, e siaspecificamente segnalata la loro presenza negli atti del giudizio di merito»(Sez. U - , Ordinanza n. 8950 del 18/03/2022, Rv. 664409 - 01).Il ricorso contiene tutti gli elementi della fattispecie e le analisi indiritto della questione controversa, in quanto richiama gli atti del processoe prospetta un vizio radicale della motivazione per avere il giudice disecondo grado acriticamente aderito alla consulenza tecnica d’ufficio,senza altre specificazioni.Numero registro generale 20115/2022Numero sezionale 3734/2026Numero di raccolta generale 15916/2026Data pubblicazione 23/05/20263. Il motivo è infondato (nullità della sentenza per carenza dimotivazione ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., inviolazione dell’art. 36, secondo comma, d. lgs. 546 del 1992, 132 cod.proc. civ. e 118 disp. att. cod. proc. civ.).Per la ricorrente la sentenza sarebbe con motivazione apparente inquanto è stata “formulata in termini di mera adesione alla C.T.U. tali danon consentire in alcun modo di ritenere che alla condivisione delladeterminazione del consulente, il giudice di appello sia pervenuto3. 1. In tema di motivazione meramente apparente della sentenza,questa Corte ha più volte affermato che il vizio ricorre allorquando ilgiudice, in violazione di un preciso obbligo di legge, costituzionalmenteimposto (Cost. art. 111, sesto comma), e cioè dell'art. 132, secondocomma, n. 4, cod. proc. civ. (in materia di processo civile ordinario) edell’art. 36, comma 2, n. 4, d.lgs. n. 546 del 1992 (in materia di processotributario), omette di esporre concisamente i motivi in fatto e diritto delladecisione, di specificare o illustrare le ragioni e l'iter logico seguito perpervenire alla decisione assunta: «In seguito alla riformulazione dell'art.360, comma 1, n. 5, c.p.c., disposta dall'art. 54 del d.l. n. 83 del 2012,conv., con modif., dalla l. n. 134 del 2012, non sono più ammissibili nelricorso per cassazione le censure di contraddittorietà e insufficienza dellamotivazione della sentenza di merito impugnata, in quanto il sindacato dilegittimità sulla motivazione resta circoscritto alla sola verifica del rispettodel minimo costituzionale richiesto dall'art. 111, comma 6, Cost., cheviene violato qualora la motivazione sia totalmente mancante omeramente apparente, ovvero si fondi su un contrasto irriducibile traaffermazioni in concilianti, o risulti perplessa ed obiettivamenteincomprensibile, purché il vizio emerga dal testo della sentenzaimpugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali»(Sez. 1 - , Ordinanza n. 7090 del 03/03/2022, Rv. 664120 - 01). In taleNumero registro generale 20115/2022Numero sezionale 3734/2026Numero di raccolta generale 15916/2026Data pubblicazione 23/05/2026grave forma di vizio non incorre la sentenza impugnata, laddove i giudicidi appello ritengono di aderire alle conclusioni del CTU evidenziando che ilvalore attribuito all’immobile da parte dell’Agenzia “è sopravvalutatorispetto al valore effettivo. Il CTU, anche comparando la rendita catastalecon immobili simili dislocati nei territori limitrofi, ha determinato la renditacatastale dell’immobile in euro 33.268,00, valore già dichiarato dallacontribuente”Non sussiste, quindi, nessun vizio radicale della motivazione dellasentenza, impugnata.4. Relativamente alle ritenute critiche alla CTU da parte dell’Agenzia,la sentenza evidenzia come “Nelle osservazioni il professionista incaricatoha esaminato le asserzioni e le contestazioni dell’Agenzia, contenute negliLa sentenza, quindi, prende in considerazione le prospettazionicritiche dell’Agenzia e richiama le motivate deduzioni sul punto del CTU(vedi Sez. 3, ordinanza, n. 25767 del 2024, Rv. 672458-02).La motivazione, pertanto, anche su quest’aspetto non può ritenersiapparente.4. 1. Per di più, e ciò appare dirimente, nel ricorso per cassazionel’Agenzia non specifica gli elementi dei quali lamenta la mancata oinsufficiente valutazione, senza evidenziare le eventuali controdeduzionialla consulenza d’ufficio che assume non essere state prese inconsiderazione («Il ricorso per cassazione con cui venga denunciatol'omesso esame di circostanze di fatto o di rilievi mossi alle risultanze e alprocedimento di c.t.u. postula che il ricorrente specifichi gli elementi deiquali lamenta la mancata o insufficiente valutazione, evidenziando, inparticolare, le eventuali controdeduzioni alla consulenza d'ufficio, cheassume non essere state prese in considerazione, ovvero gli eventualimezzi di prova contrari non ammessi, per consentire al giudice dilegittimità di esercitare il controllo sulla relativa decisività, da effettuarsiNumero registro generale 20115/2022Numero sezionale 3734/2026Numero di raccolta generale 15916/2026Data pubblicazione 23/05/2026sulla sola base delle deduzioni contenute nel ricorso» Cass. Sez. 3,31/12/2025, n. 34998, Rv. 677119 - 01).Nel ricorso si riportano, nelle premesse in fatto, le memoriedell’Agenzia, ma si omette del tutto di specificare perché le conclusioni delCTU sarebbero fallaci, e si omette altresì di specificare eventuali mezzi diprova diversi non ammessi (ove fossero stati chiesti).4. 2. Le censure all’elaborato peritale dovrebbero essere puntuali especifiche con la prospettazione della totale assenza di giustificazioni delleconclusioni del CTU, per comportare una nullità della sentenza, che sirichiama alla consulenza e la fa propria («Se, in via generale, il giudice dimerito che aderisce alle conclusioni del consulente tecnico esauriscel'obbligo di motivazione con l'indicazione delle fonti del suo convincimento,non dovendo necessariamente soffermarsi anche sulle contrarie allegazionidei consulenti tecnici di parte che, sebbene non espressamente confutate,restano implicitamente disattese perché incompatibili, ove, invece, lecensure all'elaborato peritale si rivelino non solo puntuali e specifiche, maevidenzino anche la totale assenza di giustificazioni delle conclusionidell'elaborato, la sentenza che ometta di motivare la propria adesioneacritica alle predette conclusioni risulta affetta da nullità. (…)» Cass. Sez.1, 06/06/2024, n. 15804, Rv. 671534 - 01).Con il motivo di ricorso, l’Agenzia richiede, in sostanza, alla Corte dilegittimità una rivalutazione del fatto, del giudizio, non consentito,prospettando il vizio di motivazione della decisione.5. Per completezza deve rilevarsi che il ricorso risulta propostodall’Agenzia delle Entrate, Direzione provinciale di Crotone, con ilpatrocinio dell’Avvocatura generale dello Stato, come indicato nel ricorsoper cassazione.Questa Corte, con un precedente, ha ritenuto inammissibile il ricorsopresentato dalla Direzione provinciale sprovvisto di legittimazione per lafase di legittimità: «In tema di processo tributario, il ricorso perNumero registro generale 20115/2022Numero sezionale 3734/2026Numero di raccolta generale 15916/2026Data pubblicazione 23/05/2026cassazione proposto dalla direzione regionale dell'Agenzia delle Entrate èinsanabilmente nullo, poiché proposto da un ufficio periferico, privo disoggettività a rilevanza esterna, la cui legittimazione è limitata ai gradi dimerito, ai sensi degli artt. 10 e 11 del d.lgs. n. 546 del 1992» (Cass. Sez.5, 04/12/2023, n. 33798, Rv. 669839 – 01; vedi anche Cass. Sez. U.,14/02/2006, n. 3116, Rv. 587608 - 01).Tuttavia deve specificarsi che la Direzione provinciale è parte delgiudizio di merito e in quanto tale può proporre il ricorso per cassazione(«Gli uffici periferici dell'Agenzia delle Entrate hanno la capacità di stare ingiudizio, in via concorrente ed alternativa al direttore, secondo un modellosimile alla preposizione institoria disciplinata dagli artt. 2203 e 2204cod.civ., configurandosi detti uffici quali organi dell'Agenzia che, al pari deldirettore, ne hanno la rappresentanza, con la conseguenzadell'imputabilità all'organo rappresentato dell'attività da loro svolta el'ulteriore conseguenza della sussistenza della legittimazione passiva edSez. 3, 09/04/2009, n. 8703, Rv. 607944 – 01; vedi anche Cass. Sez. 5,24/07/2014, n. 16830, Rv. 632228 - 01).Del resto, deve rilevarsi il carattere unitario dell’Agenzia delle Entrate(«L'appello proposto da un Ufficio dell'Agenzia delle Entrate diverso daquello nei cui confronti è stata emessa la sentenza di primo grado èammissibile, sia per il carattere unitario dell'Agenzia delle Entrate, sia peril principio di effettività della tutela giurisdizionale, che impone di ridurreal massimo le ipotesi di inammissibilità, sia per la natura impugnatoria delprocesso tributario, che attribuisce la qualità di parte all'organo (e non allesingole articolazioni organizzative) che ha emesso l'atto o ilprovvedimento impugnato» Cass. Sez. 5, 11/03/2015, n. 4862, Rv.635056 – 01; vedi anche Cass. Sez. 6, 21/01/2015, n. 1113, Rv. 634160– 01).Numero registro generale 20115/2022Numero sezionale 3734/2026Numero di raccolta generale 15916/2026Data pubblicazione 23/05/2026Infatti, questa Corte di Cassazione a S.U. ha ritenuto valida la notificadella sentenza di merito, al fine della decorrenza del termine breve diimpugnazione, sia alla sede centrale sia agli uffici periferici («In tema dicontenzioso tributario, a seguito dell'istituzione dell'Agenzia delle Entrate,divenuta operativa dal 1° gennaio 2001, si è verificata una successione atitolo particolare della stessa nei poteri e nei rapporti giuridici strumentaliall'adempimento dell'obbligazione tributaria, per effetto della quale deveritenersi che la legittimazione "ad causam" e "ad processum" neiprocedimenti introdotti successivamente alla predetta data spettiesclusivamente all'Agenzia; tale legittimazione costituisce infatti il riflesso,sul piano processuale, della separazione tra la titolarità dell'obbligazionetributaria, tuttora riservata allo Stato, e l'esercizio dei poteri statali inmateria d'imposizione fiscale, il cui trasferimento all'Agenzia, previstodall'art. 57 del d.lgs. 30 luglio 1999, n. 300, esula dallo schema delrapporto organico, non essendo l'Agenzia un organo dello Stato, sia puredotato di personalità giuridica, ma un distinto soggetto di diritto. Ai sensidell'art. 72 del d.lgs. n. 300, l'Agenzia ha facoltà di avvalersi del patrociniodell'Avvocatura dello Stato, il quale, in assenza di una specificadisposizione normativa, dev'essere richiesto in riferimento ai singoliprocedimenti - anche se non è necessaria una specifica procura -, nonessendo a tal fine sufficiente l'eventuale conclusione di convenzioni acontenuto generale tra l'Agenzia e l'Avvocatura. L'assunzione in viaesclusiva da parte dell'Agenzia della gestione del contenzioso nelle fasi dimerito, già attribuita dagli artt. 10 ed 11 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n.546 agli uffici periferici del Dipartimento delle Entrate, comporta inoltreche, nei procedimenti introdotti anteriormente al 1° gennaio 2001, neiquali l'ufficio non abbia richiesto il patrocinio dell'Avvocatura, spettaall'Agenzia l'esercizio di tutti i poteri processuali, ivi compresi quelli didisposizione del diritto controverso e del rapporto processuale, con laconseguenza che la proposizione dell'appello da parte della sola Agenzia,Numero registro generale 20115/2022Numero sezionale 3734/2026Numero di raccolta generale 15916/2026Data pubblicazione 23/05/2026senza esplicita menzione dell'ufficio periferico che era parte originaria, sitraduce nell'estromissione di quest'ultimo. Per i giudizi di cassazione, neiquali la legittimazione era riconosciuta esclusivamente al Ministero dellefinanze, ai sensi dell'art. 11 del r.d. 30 ottobre 1933, n. 1611, la nuovarealtà ordinamentale, caratterizzata dal conferimento della capacità distare in giudizio agli uffici periferici dell'Agenzia, in via concorrente edalternativa rispetto al direttore, consente invece di ritenere che la notificadella sentenza di merito, ai fini della decorrenza del termine breve perl'impugnazione, e quella del ricorso possano essere effettuate,alternativamente, presso la sede centrale dell'Agenzia o presso i suoi ufficiperiferici, in tal senso orientando l'interpretazione sia il principio dieffettività della tutela giurisdizionale, che impone di ridurre al massimo leipotesi d'inammissibilità, sia il carattere impugnatorio del processotributario, che attribuisce la qualità di parte necessaria all'organo che haemesso l'atto o il provvedimento impugnato» Cass. Sez. U., 14/02/2006,n. 3116, Rv. 587608 – 01, citata).Conseguentemente può affermarsi il seguente principio di diritto:«Sia per il carattere unitario dell'Agenzia delle Entrate, sia per il principiodi effettività della tutela giurisdizionale, che impone di ridurre al massimole ipotesi di inammissibilità, sia per la natura impugnatoria del processotributario che attribuisce la qualità di parte all'organo (e non alle singolearticolazioni organizzative) che ha emesso l'atto o il provvedimentoimpugnato, deve riconoscersi la legittimazione attiva alla Direzioneterritoriale dell’Agenzia delle Entrate – per il ricorso per cassazione,purché patrocinata dall’Avvocatura dello Stato - essendo sempre ecomunque riferibile l’attività difensiva dell’Agenzia fiscale, quale personagiuridica di diritto pubblico, non al singolo ufficio periferico ma all’Agenziadelle Entrate centrale».6. Nei confronti dell’amministrazione pubblica difesa dall’Avvocaturadello Stato, ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato,Numero registro generale 20115/2022Numero sezionale 3734/2026Numero di raccolta generale 15916/2026Data pubblicazione 23/05/2026non si applica l’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2022 n. 115(«Nei casi di impugnazione respinta integralmente o dichiaratainammissibile o improcedibile, l'obbligo di versare, ai sensi dell'art. 13,comma 1-quater, del d.p.r. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall'art.1, comma 17, della l. n. 228 del 2012, un ulteriore importo a titolo dicontributo unificato, non può trovare applicazione nei confronti delleAmministrazioni dello Stato che, mediante il meccanismo dellaprenotazione a debito, sono esentate dal pagamento delle imposte e tasseche gravano sul processo. (In applicazione di tale principio, la S.C. haescluso la sussistenza dei presupposti per il raddoppio, pur avendodichiarato inammissibile un ricorso del Ministero dell'Interno perl'inapplicabilità dello speciale regime impugnatorio di cui all'art. 11 della l.n. 206 del 2004)», Sez. 6 - L, Ordinanza n. 1778 del 29/01/2016, Rv.638714 - 01). P.Q.MRigetta il ricorso .Condanna la ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente,delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 4.500,00 percompensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agliesborsi liquidati in euro 200,00, ed agli accessori di legge .Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 30/04/2026.Il PresidenteGiacomo [OSCURATO:PERSONA]