CassazionedecretoSezione 1
Cassazione n. 19960/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
mmissibile il ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con l’ordinanza in epigrafe il Tribunale di sorveglianza di Roma ha rigettato ilreclamo di XXXXXXXXXXXXX, detenuto in regime speciale ex art. 41-bis Ord. pen., avversoil provvedimento del Dipartimento dell’[OSCURATO:PERSONA] con cui è statosottoposto alla sorveglianza particolare per la durata di sei mesi.Sintetizzato il contenuto del decreto applicativo del regime della sorveglianzaparticolare con l’analitica indicazione di plurime condotte del detenuto aggressive eirrispettose delle prescrizioni, il Tribunale di sorveglianza ha ritenuto la ricorrenza deipresupposti di cui all’art. 14-bis, lett. a) e b), Ord. pen., in presenza di gravi comportamenti,tali da porre a repentaglio la sicurezza all’interno dell’istituto e da ostacolare le attività deglialtri detenuti. In relazione alle censure difensive circa l’incapacità del XXXXXXX di frenare ipropri impulsi a causa dei disturbi psichici che l’affliggono, già considerati idonei adeterminare una parziale incapacità d’intendere e volere in esito ad accertamento peritaledisposto in un procedimento penale a suo carico, il Tribunale ha rimarcato l’ampio arcotemporale, da ottobre 2024 a settembre 2025, in cui si sono manifestate le criticità,osservando che a una visita psichiatrica eseguita in data 26 marzo 2025 il pazientepresentava una condizione di compenso farmacologico.2. Avverso la decisione il difensore dell'interessato ricorre per cassazione, articolandoun unico motivo, con cui eccepisce violazione di legge e vizio di motivazione.Censura la motivazione del provvedimento impugnato, poiché non chiarisce le ragioniper cui le rigide limitazioni del regime differenziato speciale siano insufficienti a contenerel’indole del detenuto e i pericoli per l’organizzazione del reparto.Lamenta che il Tribunale di sorveglianza non abbia adeguatamente esplorato, tramitela nomina di un perito, l’incidenza del complesso quadro patologico sui contegni delXXXXXXX, tanto meno il rischio di aggravamento di tale stato psico-fisico a causa del fortestress scaturente dalla concorrente applicazione dei regimi disciplinati dagli artt. 14-bis e 41-bis Ord. pen.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è infondato.2. L’art. 14-bis Ord. pen., al primo comma, prevede che «Possono essere sottoposti aregime di sorveglianza particolare per un periodo non superiore a sei mesi, prorogabileanche più volte in misura non superiore ogni volta a tre mesi, i condannati, gli internati e gliimputati: a) che con i loro comportamenti compromettono la sicurezza ovvero turbanol'ordine negli istituti; b) che con la violenza o minaccia impediscono le attività degli altridetenuti o internati; c) che nella vita penitenziaria si avvalgono dello stato di soggezionedegli altri detenuti nei loro confronti».Nel caso di specie è incontestato, come evidenziato dai giudici della sorveglianza, cheil detenuto abbia assunto contegni riconducibili alle fattispecie alle lettere a) e b) delladisposizione, tradottisi in atteggiamenti offensivi, minacciosi o aggressivi all’indirizzo delpersonale penitenziario, del personale sanitario, di altri ristretti, del direttore dell’istituto e dimagistrati, sintomatici di una particolare pericolosità manifestata in ambito penitenziario. Datali evidenze il Tribunale ha logicamente inferito la necessità di apportare limitazioni aglispazi di autonomia, ulteriori rispetto a quelle connesse al regime differenziato ex art. 41-bisOrd. pen., in costanza del quale si sono manifestate le trasgressioni, e di sottrarre alla suadisponibilità beni che per dimensioni o potenzialità offensiva possono essere utilizzati comearmi improprie.La questione circa l’incidenza del disturbo della personalità sui contegni assunti è stataaffrontata dal Tribunale di sorveglianza, che ha rilevato come, a fronte di 37 episodi criticidispiegatisi da ottobre 2024 a settembre 2025, il ricorrente, considerato solo parzialmenteincapace d’intendere e volere, alla visita psichiatrica del 26 marzo 2025 presentasse unacondizione di compenso.Il Tribunale ha congruamente valutato l’esauriente compendio di dati clinici a suadisposizione, senza che occorresse disporre un accertamento peritale.L’assunto difensivo, che ricollega le innumerevoli condotte censurabili del condannato aun disturbo della personalità, non è adeguatamente corroborato dalla documentazionesanitaria allegata al ricorso, già sottoposta al vaglio del giudice di merito: la diagnosi deldisturbo risulta da relazione peritale del 30 giugno 2025, redatta in esito ad accertamentosull’imputabilità riguardo a condotta criminosa risalente all’anno 2017; nella stessa relazione,come notato dal Tribunale di sorveglianza, si fa menzione di una visita psichiatrica del 26marzo 2025, che ha registrato gli effetti positivi conseguiti della terapia antipsicotica, conquasi totale ecclissamento di fasi deliranti e psicotiche; in una più recente relazione sanitariadel 14 agosto 2025, allegata al ricorso, alcun riferimento è presente a una condizioneborderline, dandosi atto unicamente di una sindrome ansioso depressiva seguita daiconsulenti dell’istituto.Parimenti ipotetico risulta l’evocato rischio di un aggravamento della condizionepsicofisica del detenuto per effetto del regime di sorveglianza particolare. 3. Per le ragioni enunciate il ricorso deve essere rigettato e il ricorrente va condannatoal pagamento delle spese processuali. P.Q.MRigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.Così è deciso, 25/03/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteANTONINO [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]' E [OSCURATO:PERSONA] A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS.196/03 E SS.MM.