CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 5 aprile 2022
Cassazione n. 26123/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 8342-2022 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] n. 21, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende -istante - contro [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] n. 6, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che li rappresenta e difende [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] n. 6, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che li rappresenta e difende; [OSCURATO:PERSONA] “I [OSCURATO:PERSONA] –[OSCURATO:PERSONA]”, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliate in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] n. 9, nello studio degli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], che la rappresentano e difendono avverso la sentenza n. 11064/2022 della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE di ROMA, depositata il 05/04/2022; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 14/07/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Con ricorso per la correzione di errore materiale, [OSCURATO:PERSONA] Norberto invoca la correzione della sentenza di questa Corte n. 11064/2022, nella parte in cui era stata omessa la pronuncia di distrazione delle spese liquidate in favore dell’odierno istante a beneficio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], dichiaratosi antistatario. Le altre parti del giudizio non hanno svolto attività difensiva nel presente procedimento [OSCURATO:PERSONA] Il Relatore ha avanzato la seguente proposta ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ.: “[OSCURATO:PERSONA]. 380-[OSCURATO:PERSONA]. PROC. CIV. ACCOGLIMENTO dell’istanza di correzione dell’errore materiale, con la quale si chiede che il dispositivo della sentenza di questa Corte n. 11064/2022 sia corretto, con previsione che le spese del giudizio di legittimità, liquidate in favore della parte controricorrente, siano distratte in favore dell’avvocato di quest’ultima, [OSCURATO:PERSONA], dichiaratosi antistatario. Il dispositivo dovrà dunque essere corretto con inserimento, al termine della prima frase, delle parole “Dispone che dette spese siano distratte in favore dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], dichiaratosi antistatario””. [OSCURATO:PERSONA] condivide la proposta del Relatore. Il ricorso va dunque accolto, con inserimento, al termine del primo capoverso del dispositivo della sentenza n. 11064/2022, delle parole “Dispone che dette spese siano distratte in favore dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], dichiaratosi antistatario”. Nulla per le spese, trattandosi di procedimento di correzione di errore materiale. PQM la Corte ordina la correzione del dispositivo della sentenza n. 11064/2022 di questa Corte, con inserimento, al termine del primo capoverso, delle parole “Dispone che dette spese siano distratte in favore dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], dichiaratosi antistatario”. Così deciso in Roma, n