CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 3 marzo 2022
Cassazione n. 45277/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della [OSCURATO:PERSONA] ROMAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] D'AGOSTINI; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale Andrea VENEGONI, che ha chiesto l'annullamento con rinvio del provvedimento impugnato o senza rinvio in caso di intervenuta prescrizione, con ogni conseguente statuizione. [OSCURATO:PERSONA]-0 1. Con ordinanza del 3 marzo 2022, la Corte d'Appello di Roma ha • rigettato l'istanza proposta da [OSCURATO:PERSONA], intesa a ottenere la restituzione nel termine per proporre impugnazione avverso la sentenza di condanna emessa dal Tribunale di Roma in data 20 giugno 2011, divenuta irrevocabile il 10 dicembre 2011.2. Avverso tale decisione ricorre per cassazione [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del proprio difensore, deducendo violazione della legge processuale (art. 175, comma 2, cod. proc. pen.). Sostiene la difesa che "la conoscenza del procedimento da parte dell'imputato non può dedursi dalla nomina di difensore di fiducia e dall'elezione di domicilio nella fase iniziale del procedimento, atteso che lo Stanila è stato assistito da un difensore d'ufficio nel dibattimento e non ha certo avuto conoscenza della sentenza contumaciale emessa a suo carico e non appellata". 3. Il Procuratore generale ha sollecitato l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato. 2. La Corte di appello, presa visione del fascicolo del processo di cui si tratta, ha dato atto che l'avviso di fissazione dell'udienza preliminare fu notificato al difensore di fiducia, domiciliatario dell'imputato, ma che poi, già al momento del rinvio a giudizio, [OSCURATO:PERSONA] era difeso da un difensore d'ufficio, dal quale fu assistito in dibattimento senza che vi fosse prova della instaurazione di un rapporto professionale (evidentemente l'incarico fiduciario era cessato precedentemente per rinuncia, revoca o altra causa: l'ordinanza impugnata non lo specifica). Certamente l'imputato aveva avuto conoscenza del procedimento, essendo stato sottoposto a fermo e poi a interrogatorio; tuttavia, ai fini della restituzione nel termine per impugnare la sentenza contumaciale ex art. 175, comma 2, cod. proc. pen., nella formulazione antecedente alla modifica operata con legge n. 67 del 28 aprile 2014, l'effettiva conoscenza del procedimento deve essere riferita all'accusa contenuta in un provvedimento formale di vocatio in iudicium, sicché tale non può ritenersi la conoscenza dell'accusa contenuta nell'avviso di conclusione delle indagini preliminari, fermo restando che l'imputato non deve avere rinunciato a comparire ovvero a proporre impugnazione oppure non deve essersi deliberatamente sottratto a tale conoscenza (Sez. U, n. 28912 del 28/01/20,19, Innaro. Rv. 275716 - 01). La Corte territoriale ha obliterato il principio affermato dalle Sezioni Unite di questa Corte, avendo fatto esclusivo riferimento alla "effettiva conoscenza del procedimento". P.Q.M. Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata e accoglie la richiesta di restituzione nel termine per proporre appello avverso la sentenza emessa dal Tribunale di Roma il 20 giugno 2021. C