CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 35087/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to a [OSCURATO:PERSONA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/12/2025 della Corte d'appello di Reggio calabria dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché prospetta censure unicamente afferenti alla determinazione del trattamento punitivo benché la sentenza impugnata sia sorretta da sufficiente e non illogica motivazione e da adeguato esame delle deduzioni difensive sul punto così da rendere il relativo giudizio di merito non censurabile in questa sede rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle sp P.Q.MIl Consigliere estensore Il Presidente [OSCURATO:PERSONA] A [OSCURATO:PERSONA] Sezinf O 1 OTT 2025 TT,T ,7T A rirrt