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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 18 settembre 2023

Cassazione n. 45355/2024

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/11/2023 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; N. 22843/2024 R.G.

Motivi della decisione

1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre, a mezzo del difensore, avverso la sentenza di cui in epigrafe deducendo vizio di motivazione in ordine al mancato accoglimento della richiesta di concordato in appello ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen. e al mancato accoglimento dei motivi nuovi depositati ai sensi del 'art. 585 cod. proc. pen.

Chiede, pertanto, annullarsi la sentenza impugnata,

2. Il primo motivo di ricorso è manifestamente infondato perché, con lo stesso, si deduce difetto della motivazione in ordine alta richiesta delle parti di concordato sui motivi di appello, ma la lettura dei provvedimento impugnato di- mostra, invece, essere connotata da lineare e coerente logicità, conforme all'esau- riente disamina dei dati probatori.

I giudici del gravame del merito, differentemente da quanto dedotto dalla difesa nel ricorso, hanno dato motivatamente conto (cfr. pag. 3 del provvedimento impugnato), della ritenuta incongruità della proposta di concordato depositata dalle parti, laddove era stata prospettata la riduzione della pena al minimo edittale mediante prevalenza delle circostanze attenuanti generiche sulle aggravanti ad effetto speciale e sulla recidiva reiterata).

3. Con il secondo motivo, parimenti manifestamente infondato, la Difesa prospetta enunciati ermeneutici in palese contrasto con il dato normativo e con la consolidata giurisprudenza di legittimità.

La sentenza impugnata, infatti, non mo- tiva sul motivo nuovo inerente alla invocata qualificazione del fatto nella fattispecie di furto tentato e non consumato, poiché la Corte territoriale si è conformata al principio consolidato in giurisprudenza secondo cui «i motivi nuovi di impugna- zione devono essere inerenti ai temi specificati nei cani e punti della decisione investiti dall'impugnazione principale già presentata, essendo necessaria la sussi- stenza di una connessione funzionale tra i motivi nuovi e quelli originari.» (Sez. 6, n. 6075 del 13/01/2015, Comitini, Rv. 262343 - 01).

Il motivo nuovo depositato in data 18.09.2023 non è, infatti, inerente ai punti della sentenza investiti con l'atto di appello dal momento che con lo stesso era stata investita la corte distret- tuale delle seguenti questioni: a. la qualificazione del fatto in furto semplice e non aggravato; b. l'esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto; c. la riduzione del trattamento sanzionatorio e la concessione della sospensione condi- zionale della pena.N. 22843/2024 R.G.

4. Né può porsi in questa sede la questione di un'eventuale declaratoria della prescrizione maturata dopo la sentenza d'appello, in considerazione della manife- sta infondatezza del ricorso.

La giurisprudenza di questa Corte Suprema ha, infatti, più volte ribadito che l'inammissibilità del ricorso per cassazione dovuta alla manifesta infondatezza dei motivi non consente il formarsi di un valido rapporto di impugnazione e preclude, pertanto, la possibilità di rilevare e dichiarare le cause di non punibilità a norma dell'art. 129 cod. proc. pen (così Sez.

U. n. 32 del 22/11/2000, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 217266 relativamente ad un caso in cui la prescrizione del reato era maturata successivamente alla sentenza impugnata con il ricorso; conformi, Sez.

U., n. 23428 del 2/3/2005, Bracale, Rv. 231164, e Sez.

Un. n. 19601 del 28/2/2008, Niccoli, Rv. 239400; Sez. 2, n. 28848 del 8/5/2013, Ciaffoni, Rv. 256463).

5. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissi- bilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6,2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della san- zione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa d

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/11/2023 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; N. 22843/2024 R.G. Motivi della decisione 1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre, a mezzo del difensore, avverso la sentenza di cui in epigrafe deducendo vizio di motivazione in ordine al mancato accoglimento della richiesta di concordato in appello ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen. e al mancato accoglimento dei motivi nuovi depositati ai sensi del 'art. 585 cod. proc. pen. Chiede, pertanto, annullarsi la sentenza impugnata, 2. Il primo motivo di ricorso è manifestamente infondato perché, con lo stesso, si deduce difetto della motivazione in ordine alta richiesta delle parti di concordato sui motivi di appello, ma la lettura dei provvedimento impugnato di- mostra, invece, essere connotata da lineare e coerente logicità, conforme all'esau- riente disamina dei dati probatori. I giudici del gravame del merito, differentemente da quanto dedotto dalla difesa nel ricorso, hanno dato motivatamente conto (cfr. pag. 3 del provvedimento impugnato), della ritenuta incongruità della proposta di concordato depositata dalle parti, laddove era stata prospettata la riduzione della pena al minimo edittale mediante prevalenza delle circostanze attenuanti generiche sulle aggravanti ad effetto speciale e sulla recidiva reiterata). 3. Con il secondo motivo, parimenti manifestamente infondato, la Difesa prospetta enunciati ermeneutici in palese contrasto con il dato normativo e con la consolidata giurisprudenza di legittimità. La sentenza impugnata, infatti, non mo- tiva sul motivo nuovo inerente alla invocata qualificazione del fatto nella fattispecie di furto tentato e non consumato, poiché la Corte territoriale si è conformata al principio consolidato in giurisprudenza secondo cui «i motivi nuovi di impugna- zione devono essere inerenti ai temi specificati nei cani e punti della decisione investiti dall'impugnazione principale già presentata, essendo necessaria la sussi- stenza di una connessione funzionale tra i motivi nuovi e quelli originari.» (Sez. 6, n. 6075 del 13/01/2015, Comitini, Rv. 262343 - 01). Il motivo nuovo depositato in data 18.09.2023 non è, infatti, inerente ai punti della sentenza investiti con l'atto di appello dal momento che con lo stesso era stata investita la corte distret- tuale delle seguenti questioni: a. la qualificazione del fatto in furto semplice e non aggravato; b. l'esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto; c. la riduzione del trattamento sanzionatorio e la concessione della sospensione condi- zionale della pena.N. 22843/2024 R.G. 4. Né può porsi in questa sede la questione di un'eventuale declaratoria della prescrizione maturata dopo la sentenza d'appello, in considerazione della manife- sta infondatezza del ricorso. La giurisprudenza di questa Corte Suprema ha, infatti, più volte ribadito che l'inammissibilità del ricorso per cassazione dovuta alla manifesta infondatezza dei motivi non consente il formarsi di un valido rapporto di impugnazione e preclude, pertanto, la possibilità di rilevare e dichiarare le cause di non punibilità a norma dell'art. 129 cod. proc. pen (così Sez. U. n. 32 del 22/11/2000, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 217266 relativamente ad un caso in cui la prescrizione del reato era maturata successivamente alla sentenza impugnata con il ricorso; conformi, Sez. U., n. 23428 del 2/3/2005, Bracale, Rv. 231164, e Sez. Un. n. 19601 del 28/2/2008, Niccoli, Rv. 239400; Sez. 2, n. 28848 del 8/5/2013, Ciaffoni, Rv. 256463). 5. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissi- bilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6,2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della san- zione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa d
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