CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 6 febbraio 2024
Cassazione n. 13586/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto nell'interesse di: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di PALERMO, udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; 15-453/2024 [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO 1. Con ordinanza in data 24 novembre 2023, la Corte • di appello di Palermo. - qualificato come ricorso per cassazione l'atto di impugnazione proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] (terzo interessato alla restituzione di beni confiscati nella procedura a carico di [OSCURATO:PERSONA]) avverso il provvedimento di rigetto della opposizione avverso il provvedimento del Tribunale, che aveva a sua volta rigettato la richiesta di revoca della confisca- trasmetteva gli atti a questa Corte per l'esame del ricorso. 2. Osserva preliminarmente il Collegio che, come dato evincere dall'esame degli atti trasmessi, accessibili in ragione del dovuto esame preliminare di ammissibilità, l'atto di impugnazione qui trasmesso dalla Corte di Palermo è stato sottoscritto dal difensore del terzo interessato, non munito della prescritta procura speciale (art. 100 cod. proc. pen.); del resto, nella epigrafe dell'atto il difensore si qualifica solo per tale, senza indicare anche la qualità di procuratore speciale del proprio assistito. La conseguente inammissibilità (Sez. 3, sentenza n. 29858 del 01/12/2017, dep. 2018, Rv. 273505; Sez. U, n. 47239 del 30/10/2014, Rv. 260984) neppure è sanabile: "La mancanza della procura speciale ai sensi dell'art.100 cod. proc. pen. delle parti private diverse dall'imputato al difensore non può essere sanata, previa concessione di un termine da parte del giudice, ai sensi dell'art. 182, comma secondo, cod. proc. civ., ma comporta l'inammissibilità dell'impugnazione". 2. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, la condanna di ciascuna al versamento di una somma di denaro in favore della Cassa delle ammende che stimasi equo determinare in euro tremila. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 6 febbraio 2024.