Corte di giustizia UEsentenzaSezione I
Corte di giustizia UE/2008
ECLI:EU:F:2008:76
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:PERSONA]
(Prima Sezione)
17 giugno 2008
Causa F‑97/07
[OSCURATO:PERSONA]
contro
[OSCURATO:PERSONA] delle Comunità europee
«[OSCURATO:PERSONA] pubblica – Funzionari – Congedo di malattia – Assenza ingiustificata – Procedura di arbitrato»
Oggetto:
Ricorso, proposto ai sensi degli artt. 236 CE e 152 EA, con il quale la sig.ra [OSCURATO:PERSONA] chiede, in particolare, l’annullamento
della decisione della [OSCURATO:PERSONA] 21 giugno 2007, recante rigetto del suo reclamo diretto contro la decisione 21 novembre
2006 con cui viene accertato che era assente ingiustificata dal servizio a partire dal 19 ottobre 2006 e che doveva quindi
essere privata della sua retribuzione per il periodo di assenza ingiustificata eccedente i suoi diritti al congedo ordinario.
Decisione:
Il ricorso è respinto. Ciascuna parte sopporterà le proprie spese.
Massime
1.
Procedura – Deduzione di motivi nuovi in corso di causa – Presupposti
[Regolamento di procedura del Tribunale della funzione pubblica, artt. 35, n. 1, lett. d) ed e), e 43]
2.
Funzionari – Congedo di malattia – Controllo medico – Contestazione delle conclusioni del controllo medico
(Statuto dei funzionari, artt. 59, n. 1, quinto comma, e 60, primo comma)
3.
Funzionari – Congedo di malattia – Controllo medico – Accertamento del carattere ingiustificato dell’assenza
(Statuto dei funzionari, artt. 59, n. 1, commi quarto e quinto, e 60, primo comma)
1.
Emerge dal combinato disposto dell’art. 35, n. 1, lett. d) ed e), e dell’art. 43 del regolamento di procedura del Tribunale
della funzione pubblica che il ricorso deve indicare l’oggetto della controversia e contenere i motivi e gli argomenti di
fatto e di diritto fatti valere dal ricorrente, e che la deduzione di motivi nuovi in corso di causa è vietata, a meno che
essi si basino su elementi di diritto e di fatto emersi durante il procedimento. Cionondimeno, un motivo che costituisca un’estensione
di un motivo precedentemente dedotto, direttamente o implicitamente, nel ricorso e che sia strettamente connesso con questo
va dichiarato ricevibile.
(v. punto 53)
Riferimento:
Tribunale della funzione pubblica: 26 aprile 2006, causa F‑16/05, Falcione/[OSCURATO:PERSONA] (Racc. FP pagg. I‑A‑1‑3 e II‑A‑1‑7,
punto 65); 30 giugno 2006, causa F‑87/05, Ott e a./[OSCURATO:PERSONA] (Racc. FP pagg. I‑A‑1‑73 e II‑A‑1‑263, punto 74)
2.
La procedura di arbitrato da parte di un medico indipendente di cui all’art. 59, n. 1, quinto comma, dello Statuto, accessibile
al funzionario che intenda contestare le conclusioni del controllo medico che lo riguardano, risponde all’intento del legislatore
comunitario di chiarire le procedure di controllo delle assenze e di presentazione di certificati medici. Sarebbe contrario
a tale obiettivo che un funzionario possa validamente contestare le conclusioni di un controllo medico al di fuori della procedura
specificamente predisposta a tal fine, anche a sostegno di un ricorso contro un atto quale un provvedimento adottato sul fondamento
dell’art. 60, primo comma, dello Statuto, in caso di assenza ingiustificata.
(v. punto 56)
3.
Risulta chiaramente dalle formulazioni dell’art. 59, n. 1, quarto comma, e dell’art. 60, primo comma, dello Statuto che l’amministrazione,
quando è destinataria di conclusioni di un controllo medico da cui risulta che il funzionario è in grado di svolgere le proprie
funzioni, è tenuta a constatare che il funzionario è assente ingiustificato a decorrere dal giorno del controllo, ad imputare
tale assenza sulla durata del congedo ordinario dell’interessato e, in caso di esaurimento di tale congedo, a privare il funzionario
del beneficio della sua retribuzione per il periodo eccedente. L’autorità adita, dopo aver verificato che il controllo medico
non è stato oggetto di una domanda di arbitrato da parte di un medico indipendente alle condizioni previste dall’art. 59,
n. 1, quinto comma, dello Statuto, si trova così in condizione di competenza vincolata per adottare i detti provvedimenti.
Di conseguenza, l’annullamento di tali provvedimenti a causa dell’incompetenza del loro autore potrebbe dar luogo, una volta
sanato tale vizio alla data in cui si è verificato, soltanto all’adozione di una decisione identica quanto al merito.
(v. punto 70)
Riferimento:
Corte: 29 aprile 2004, causa C‑111/02 P, Parlamento/Reynolds (Racc. pag. I‑5475, punti 59‑61)