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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 19302/2024

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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 24/10/2023 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza con cui la Corte d'Appello di Torino ne ha confermato la condanna per il reato di furto tentato pluriaggravato.

Rilevato che con l'unico motivo di ricorso è eccepita la questione di legittimità costituzionale dell'art. 69 comma 4 c.p. nella parte in cui non consente il giudizio di prevalenza delle riconosciute attenuanti generiche sulla contestata recidiva reiterata.

Rilevato che a prescindere da qualsiasi valutazione sulla eventuale non manifesta infondatezza della questione proposta, deve rilevarsi che il punto relativo al giudizio di bilanciamento tra le circostanze di segno opposto non era stato oggetto di specifica devoluzione al giudice dell'appello con il gravame di merito.

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 a favore della Cassa delle ammende. [OSCURATO:PERSONA] VittoriStaniJao Scarlini [OSCURATO:PERSONA] C.P .s',1 121_11E.RIA 15itilAyA 2024 li F

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 24/10/2023 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza con cui la Corte d'Appello di Torino ne ha confermato la condanna per il reato di furto tentato pluriaggravato. Rilevato che con l'unico motivo di ricorso è eccepita la questione di legittimità costituzionale dell'art. 69 comma 4 c.p. nella parte in cui non consente il giudizio di prevalenza delle riconosciute attenuanti generiche sulla contestata recidiva reiterata. Rilevato che a prescindere da qualsiasi valutazione sulla eventuale non manifesta infondatezza della questione proposta, deve rilevarsi che il punto relativo al giudizio di bilanciamento tra le circostanze di segno opposto non era stato oggetto di specifica devoluzione al giudice dell'appello con il gravame di merito. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 a favore della Cassa delle ammende. [OSCURATO:PERSONA] VittoriStaniJao Scarlini [OSCURATO:PERSONA] C.P .s',1 121_11E.RIA 15itilAyA 2024 li F
Sentenza Cassazione n. 19302/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris