Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 13 febbraio 2025

Cassazione n. 31455/2025

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

ronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.2197/2016 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] 14, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che larappresenta e difende -ricorrente- contro AGENZIA DELLE ENTRATE, [OSCURATO:PERSONA] I NAPOLI -intimate- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG.

CAMPANIA n. 5792/2015 depositata il 15/06/2015.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 13/02/2025 dal la ConsiglieraRAFFAELLA BROGI. [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA] della Campania (hinc: CTR), con sentenza n. 5792/2015 depositata in data 15/06/2015, ha rigettato l’appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. contro la sentenza n. 4967/41/14, con la quale la [OSCURATO:PERSONA] di Napoli aveva respinto il ricorso proposto dalla società contribuente contro l’avviso di accertamento, con il quale l’amministrazione finanziaria aveva contestato, oltre all’indebita deduzione di elementi negativi di reddito (per costi inerenti e non di competenza), l’abusiva detrazione dell’IVA per Euro

580.000. Quest’ultima scaturiva, in particolare, dall’acquisito di immobili da [OSCURATO:SOCIETA]., con atto rogato in data 15/12/2006, per l’importo di Euro 3.480.000 (di cui Euro 2.900.000 di imponibile).

L’amministrazione finanziaria recuperava, quindi, l’IVA, applicando, al contempo, le sanzioni ex art. 6, comma 6, d.l.gs n. 471 del 1997 (per illegittima detrazione d’imposta) ed ex art. 5, comma 4, d.lgs. n. 471 del 1997 (per dichiarazione per imposta inferiore a quella dovuta), ciascuna per l’importo di Euro 580.000,00.

2. La CTR, in via preliminare, ha ritenuto corretto il rigetto dell’istanza di sospensione ex art. 39 d.lgs. 31/12/1992, n. 546 e 295 cod. proc. civ. da parte del giudice di prime cure, chiesta dalla contribuente in ragione dell’asserita continenza e pregiudizialità con il procedimento iscritto a R.G. n. 8397/2010 tra [OSCURATO:SOCIETA] e l’Agenzia delle Entrate.

Ha ritenuto, in particolare, che mentre l’art. 39 cit.regola i rapporti esterni (cioè quelli tra processo tributario e processi non tributari), l’art. 295 cod. proc. civ. (in ragione di quanto previsto dall’art. 1 d.lgs. n. 546 del 1992) trova applicazione nei rapporti tra processi tributari.

La sospensione necessaria del processo può essere, pertanto, disposta quando la decisione dipenda dall’esito di un’altra causa che abbia portata pregiudiziale in senso stretto, cioè vincolante all’interno della causa pregiudicata oppure in presenza di una situazione sostanziale che rappresenti il fatto costitutivo o elemento fondante della fattispecie di altra situazione sostanziale, con la conseguente necessità di assicurare l’uniformità di giudicati, nella misura in cui la decisione del processo principale siaidonea a definire, in tutto o in parte, il thema decidendum del processo pregiudicato.

La giurisprudenza di legittimità, nel chiarire i rapporti tra l’art. 295 cod. proc. civ. e l’art. 337 cod. proc. civ., ha precisato che l’ambito applicativo della prima norma deve essere circoscritto al caso in cui in una delle due cause legate da nesso di pregiudizialità necessaria sia stata pronunciata una sentenza di merito, anche se non definitiva (Cass., Sez.

U, 19/06/2012, n. 10027).

Ciò in ragione del disfavore con cui il legislatore guarda al fenomeno del temporaneo arresto del processo, confermato anche dalla previsione dell’art. 111 Cost. relativa alla ragionevole durata del processo e trova ulteriore aggancio normativo sia nella diversa situazione giuridica che sorge tra le parti in conseguenza della pronuncia di una sentenza, anche se non irrevocabile, sia nel potere processuale previsto in capo al giudice dell’impugnazione, ad opera dell’art. 283 cod. proc . civ. , di disporre dell’efficacia esecutiva o dell’esecuzione della sentenza, con il corrispondente potere del giudice della causa pregiudicata di valutare il grado di autorità della sentenza impugnata nel giudizio relativo alla causa pregiudicante (anche sospendendo, eventualmente, la causa pregiudicata, ex art. 337, comma 2, cod. proc. civ., in attesa della definizione dell’impugnazione sulla causa pregiudicante).

La CTR rileva, quindi, come l’avviso di accertamento impugnato nella causa – affermata come pregiudicante da parte del contribuente – fosse stato emesso per il recupero dell’IVA (pari a circa venti milioni di euro), portata in detrazione sulla fattura ricevuta dalla società appellante a seguito del pagamento di un corrispettivo di cento milioni previsto da un contratto preliminare di vendita di cosa futura (datato 30/12/2002), dove Immobilgest risultava parte acquirente.

In tale occasione l’ufficio aveva proceduto al recupero dell’imposta in base a una presunzione di fatturazione per operazione inesistente, tenuto conto anche della non assoggettabilità a IVA del preliminare con dazione di caparra.

Ad avviso della CTR la decisione dei giudici di prime cure è corretta, trattandosi di un’operazione commerciale distinta da quella oggetto del presente giudizio e di cui l’amministrazione finanziaria ha contestato la fittizietà.

Diversamente, nel caso in esame il procedimento ha un preciso perimetro decisionale, focalizzato sulla reale natura dell’operazione e sulla sua possibile natura elusiva.

Si tratta, quindi, di due decisioni assolutamente indipendenti, non legate da alcun vincolo di pregiudizialità necessaria.

2.1. Con riferimento al profilo dell’anormalità dell’operazione e delle sue finalità elusive la CTR – richiamata la giurisprudenza di questa Corte – ha rilevato come la sentenza di primo grado abbia dato rilievo non solo all’identità della compagine societaria e al fatto che i due legali rappresentanti (sig.ri Ragosta e Iovino) fossero coniugi, ma anche alle modalità di pagamento, avvenuto tramite l’anticipazione del socio sig. [OSCURATO:PERSONA] (per Euro 2.480.000) e mediante accollo da parte di quest’ultimo(per Euro 94.000,00).

Un ulteriore indice di anomalia era, poi, costituito dalla pretesa giustificazione dell’alienazione degli immobili fornita dalla società appellante e riferita al rapporto debitorio con [OSCURATO:SOCIETA]., che aveva ottenuto un sequestro conservativo.

Tale elemento è stato, tuttavia, ritenuto non rilevante, in ragione sia della mancata indicazione dell’ammontare del debito, sia del riferimento contenuto nello stesso rogito del 15/12/2006, relativo a un accordo transattivo raggiunto con la società venditrice, per cui tale formalità doveva ritenersi non pregiudizievole.

La CTR rileva, poi, come l’intento di concentrazione delle attività in Immobilgest avrebbe potuto essere attuato mediante fusione per incorporazione o cessione d’azienda, con il conseguente passaggio dei debiti in capo alla società incorporante o cessionaria,rispettivamente ex art. 2504 bis cod. civ. o ex art. 2560 cod. civ.

2.2. È stata, poi, ritenuta infondata la censura relativa al mancato assolvimento dell’onere della prova con riferimento all’abuso del diritto.

Ad avviso della CTR, la sentenza impugnata si è pronunciata sulla (asserita) mancanza di motivazione dell’avviso di accertamento, ritenendo che, sul punto, quest’ultimo desse atto di tutta l’attività svolta e delle conclusioni alle quali era pervenuto l’ufficio.

2.3. Sono state ritenute infondate anche le censure inerenti all’obbligo del contraddittorio (in conseguenza della richiesta di accertamento con adesione non andata a buon fine, dopo un primo contatto tra amministrazione e contribuente) e alla cd. doppia imposizione.

Sotto quest’ultimo profilo è stato considerato perfettamente coerente il profilo motivazione del giudice di primo grado, il quale ha evidenziato come il recupero dell’IVA oggetto dell’avviso impugnato non potesse estendersi alle operazioni del 2003.

2.4. Infine, sono state considerate infondate le censure relative alla non applicabilità delle sanzioni alle ipotesi di abuso di diritto, ritenendo che le stessesi applicano per il solo fatto che la dichiarazione del contribuente sia difforme rispetto all’accertamento.

3. Contro la sentenza della CTR la società contribuente ha proposto ricorso con sette motivi.

4. La parte intimata non si è costituita.

5. La Procura Generale della Corte di cassazione ha depositato requisitoria scritta. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con il primo motivo di ricorso è stata denunciata la violazione degli artt. 295 c.p.c. e 39 d.lgs. n. 546 del 1992 in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

1.1. La ricorrente- richiamata la richiesta di sospensione del processo, in attesa della definizione del procedimento relativo al credito IVA per l’anno d’imposta 2003 - rileva che la CTR ha escluso l’applicazione dell’art. 295 c.p.c., evidenziando che, qualora tra due giudizi sussista un rapporto di pregiudizialità e quello pregiudicante sia stato definito con sentenza passata in giudicato, viene in rilievo, in luogo della norma appena evocata, l’art. 337, comma 2, c.p.c.

Rileva, tuttavia, che l’applicazione di quest’ultima norma è esclusa dal testo dell’art. 49 d.lgs. n. 546 del 1992, con la conseguenza che la sentenza impugnata muove da un presupposto – i.e. l’applicabilità dell’art. 337, comma 2, c.p.c. – escluso dal legislatore tributario.

In ogni caso, mentre l’art. 337 c.p.c. si riferisce alla cd. pregiudizialità meramente logica e l’art. 295 c.p.c. riguarda la pregiudizialità logico-giuridica.

Proprio quest’ultima è l’ipotesi che si è verificata nel caso in esame, tale da imporre la sospensione necessaria del giudizio.

Difatti, l’operazione elusiva contestata dall’amministrazione finanziaria è che, attraverso la compravendita stipulata in data 15/12/2006 (determinata da necessità contingenti ed esulanti dallo svolgimento dell’ordinaria attività d’impresa) sarebbe stato ottenuto il vantaggio illegittimo di spostare da [OSCURATO:SOCIETA] a Immobilgest il credito IVA che la prima avrebbe illegittimamente maturato nel periodo d’imposta 2003.

La presunta inesistenza di tale credito costituisce la vera base su cui l’amministrazione finanziaria ha ricostruito il proprio instabile impianto contraddittorio.

1.3. Il motivo è infondato, perché non è riscontrabile alcuna pregiudizialità tra le cause aventi per oggetto la ripresa a titolo di IVA per l’anno 2003 e quella relativa al recupero dell’IVA per l’anno 2006: come correttamente rilevato nella sentenza impugnata si tratta di due diverse pretese impositive, connotate da questioni giuridiche distinte .

Sul punto occorre richiamare quanto già precisato da questa Corte, secondo la quale la sospensione necessaria del processo, di cui all'art. 295 c.p.c., è applicabile anche al processo tributario, qualora risultino pendenti, davanti a giudici diversi, procedimenti legati tra loro da un rapporto di pregiudizialità, tale che la definizione dell'uno costituisca indispensabile presupposto logico-giuridico dell'altro, nel senso che l'accertamento dell'antecedente venga postulato con effetto di giudicato, in modo che possa astrattamente configurarsi l'ipotesi di conflitto di giudicati (Cass., 20/09/2017, n. 21765, v. anche Cass., 31/01/2024, n. 2942).

Nel caso di specie, anche a voler seguire la prospettazionedi parte ricorrente (secondo la quale, per l’amministrazione finanziaria, l’unico scopo della vendita del 2006 sarebbe stato solo la traslazione a Immobilgest del credito IVA illegittimamente maturato nel periodo di imposta del 2003) non è individuabile un legame di pregiudizialità necessaria tra le due operazioni interessate dalle riprese a titolo IVA da parte dell’Agenzia delle Entrate.

2. Con il secondo motivo è stata contestata la violazione degli artt. 53 Cost., 19 d.P.R. 26/10/1972, n. 633 e della VI Direttiva 1977/77/388CEE, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

2.1. La ricorrente contesta l’affermazione contenuta nella sentenza impugnata secondo cui lo strumento effettivamente usato è stato finalizzato allo svuotamento di una società, creando crediti IVA per la società Immobilgest che ha continuato, di fatto, la propria attività, rimanendo indenne da qualsiasi responsabilità per i debiti della [OSCURATO:SOCIETA].

Richiama, quindi, la disciplina in materia di abuso del diritto, citando la giurisprudenza unionale, secondo cui le operazioni controverse, nonostante l’applicazione formale delle disposizioni previste dalla direttiva in materia di IVA e dalla normativa nazionale di recepimento, devono procurare un vantaggio fiscale, la cui attribuzione sia contraria all’obiettivo perseguito da tali disposizioni.

Deve, poi, risultare, da un insieme di elementi oggettivi, che lo scopo essenziale dell’operazione controversa è il conseguimento del vantaggio fiscale (CGUE, 21/02/2006, causa C-255/02, Halifax, §§ 74-75; CGUE 21/02/2008, causa C-425/06, [OSCURATO:PERSONA], § 58).

Richiama, poi, la giurisprudenza di questa Corte, secondo la quale l’indebito vantaggio fiscale, per contrarietà allo scopo perseguito dalle norme tributarie eluse, va ricercato nella causa concreta.

Resta, inoltre, precluso l’uso di strumenti o combinazioni negoziali, ancorché esenti da vizi di nullità ex art. 1418 cod. civ., volti a realizzare un risultato fiscale non conforme a quello normale.

La ricorrente richiama, poi, le modifiche apportate dal d.lgs. n. 128 del 2015, con l’introduzione dell’art. 10 bis legge n. 212 del 2000.

Rileva, quindi, come la sentenza impugnata consideri abusiva la compravendita immobiliare tra [OSCURATO:SOCIETA] e Immobilgest, basandosi su mere illazioni e senza vagliare le argomentazioni puntualmente eccepite dalla ricorrente.

La ricorrente contesta la decisione della CTR, per aver dato rilievo all’identità della compagine societaria, rilevando come [OSCURATO:SOCIETA] e Immobilgest avessero un’organizzazione e organi amministrativi completamente differenti.

La stessa Agenzia delle Entrate (Circolare n. 33/E del 17/06/2010) ha ritenuto pienamente lecite le operazioni infragruppo, purché sostenute da valide operazioni economiche.

È altresì privo di pregio, ad avviso della parte ricorrente, il rilievo dato dalla sentenza impugnata alla transazione intercorsa tra [OSCURATO:SOCIETA]. (conclusa il 28/11/2006), dal momento che [OSCURATO:SOCIETA] ha dovuto vendere gli immobili, proprio perché non disponeva di sufficienti disponibilità, ricevendo il primo bonifico da Immobilgest in data 05/12/2006.

Il giorno successivo (06/12/2006) [OSCURATO:SOCIETA] ha versato il saldo della transazione con [OSCURATO:SOCIETA] (Euro 3.350.000).

La società si è quindi trovata in una situazione di scoperto con il sistema bancario, risolta quando Immobilgest, in data 22/12/2006, ha versato il saldo.

La ricorrente ha, poi, contestato le affermazioni della CTR in ordine al fatto che [OSCURATO:SOCIETA] si sia spogliata del proprio patrimonio, procedendo a una compravendita, anziché ad operazioni come la fusione e la cessione d’azienda che avrebbero reso Immobilgest responsabile anche per i suoi debiti.

Evidenzia, in particolare, come la compravendita, la fusione e la cessione d’azienda costituiscano operazioni che presentano autonome e distinte causali.

Tanto più che, in caso di cessione, così come in caso di fusione,i crediti tributari di [OSCURATO:SOCIETA] sarebbero passati, rispettivamente, alla cessionaria o alla società incorporante.

Non solo: in caso di incorporazione mediante fusione Immobilgest avrebbe conseguito anche la titolarità delle perdite fiscali di [OSCURATO:SOCIETA], integrando una fattispecie considerata tipicamente elusiva.

2.2. Il motivo è inammissibile, in quanto attraverso la censura relativa alla violazione di legge veicola una rivalutazione dei fatti riservata al giudice di merito e sottratta al sindacato di legittimità di questa Corte.

Questa Corte ha, infatti , precisato che, i n tema di ricorso per cassazione, il vizio diviolazione di legge consiste in un'erronea ricognizione da parte del provvedimento impugnato della fattispecie astratta recata da una norma dilegge implicando necessariamente un problema interpretativo della stessa; viceversa, l'allegazione di un'erronea ricognizione della fattispecie concreta, mediante le risultanze di causa, inerisce alla tipica valutazione del giudice di merito la cui censura è possibile, in sede di legittimità, attraverso il vizio di motivazione (Cass., 30/10/2015, n. 26110) , nei limiti in cui è attualmente sindacabile in relazione all’art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.

3. Con il terzo motivo è stata censurata la nullità della sentenza per omessa pronuncia ex art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c. (con riferimento all’eccezione relativa alla violazione dell’art. 2697 c.c.).

3.1. Ad avviso della ricorrente la sentenza impugnata è affetta dal vizio di motivazione apparente, in quanto non contiene l’esposizione della ratio decisoria che ha condotto i giudici a riconoscere la legittimità dell’operato dell’ufficio e, quindi, a confermare la sentenza di primo grado.

Non solo i giudici di secondo grado non hanno vagliato autonomamente le argomentazioni sviluppate nell’atto di appello, ma hanno usato quale apodittico argomento a sostegno della tesi dell’elusività la circostanza che le due società, svolgenti la medesima attività, avessero la medesima compagine societaria.

La società contribuente aveva, tuttavia, dimostrato nell’atto di appello come tale sillogismo, lungi dal rappresentare un valido indizio, non fosse niente più che una mera illazione.

3.2. Il motivo è infondato, dal momento che nel caso di specie è ampiamente ricostruibile il percorso argomentativo che ha portato il giudice di merito a condividere i rilievi dell’amministrazione finanziaria, giungendo a conclusioni non condivise dalla parte ricorrente.

4. Con il quarto motivo è stata denunciata la violazione dell’art. 2697 c.c., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

4.1. La ricorrente, per la denegata ipotesi di mancato accoglimento del terzo motivo di ricorso, ha contestato la violazione e falsa applicazione dell’art. 2697 cod. civ.

A tal fine ha rilevato che nel processo tributario, soprattutto in caso di contestazione del cd. abuso del diritto, l’onere della prova incombe sull’amministrazione finanziaria e tale onere si intende assolto, quando l’ufficio dimostri, mediante prove decisive, l’assenza di valide ragioni economiche e, in particolare, dei motivi che inducono a ritenere l’operazione finalizzata al conseguimento di indebiti vantaggi fiscali.

Ribadisce, quindi, che l’Agenzia delle entrate ha pretermesso di svolgere una valutazione analitica in ordine alla fattispecie negoziale realizzata, fondando la propria contestazione su mere presunzioni, prive di qualsivoglia valore probatorio.

4.2. Il motivo è infondato, perché non c’è stata inversione dell’onere della prova, ma vi è solamente un apprezzamento delle prove non condiviso dalla parte ricorrente.

Secondo questa Corte (Cass., 29/05/2018, n. 13395), infatti, la violazione del precetto di cui all'art. 2697 c.c., censurabile per cassazione ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., è configurabile soltanto nell'ipotesi in cui il giudice abbia attribuito l'onere della prova ad una parte diversa da quella che ne era onerata secondo le regole di scomposizione delle fattispecie basate sulla differenza tra fatti costitutivi ed eccezioni e non invece laddove oggetto di censura sia la valutazione che il giudice abbia svolto delle prove proposte dalle parti (sindacabile, quest'ultima, in sede di legittimità, entro i ristretti limiti del "nuovo" art. 360 n. 5 c.p.c.).

5. Con il quinto motivo è stata contestata la violazione dell’art. 37 bis, comma 4, d.P.R. n. 600 del 1973 (prima della sua abrogazione), in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.

5.1. Con tale motivo viene denunciata l’erroneità della sentenza impugnata, per aver escluso la violazione dell’obbligo del contraddittorio.

La ricorrente, richiamata la giurisprudenza unionale e quella di questa Corte, ha denunciato l’illegittimità dell’avviso di accertamento per non essere stato preceduto dalla richiesta al contribuente di chiarimenti, con conseguente violazione sia del diritto al contraddittorio, sia del principio di leale collaborazione e di buona fede.

Censura, quindi, la sentenza impugnata nella parte in cui afferma che: «alcuna violazione del contraddittorio può rilevarsi, partendo dalla circostanza (documentale) rappresentata dalla richiesta dell’appellante di accertamento con adesione, conclusosi con esito negativo, in quanto non perfezionatosi dopo un primo “contatto”».

5.2. Il motivo è infondato.

A parte il fatto che l’art. 37 bis d.P.R. n. 600 del 1973,relativo alla disciplina sulle imposte dirette, non si applic a a ll’IVA , neppure le regole unionaliche impongono, in materia di tributi armonizzati, il contraddittorio endoprocedimentale con il contribuente conducono a un esito positivo per il ricorrente.

Secondo le Sezioni Unite di questa Corte , infatti, in tema di diritti e garanzie del contribuente sottoposto a verifiche fiscali, l'Amministrazione finanziaria è gravata di un obbligo generale dicontraddittorio endoprocedimentale, la cui violazione comporta l'invalidità dell'atto purché il contribuente abbia assolto all'onere di enunciare in concreto le ragioni che avrebbe potuto far valere e non abbia proposto un'opposizione meramente pretestuosa, esclusivamente per itributi "armonizzati", mentre, per quelli "non armonizzati", non è rinvenibile, nella legislazione nazionale, un analogo generalizzato vincolo, sicché esso sussiste solo per le ipotesi in cui risulti specificamente sancito (Cass., Sez.

U, 09/12/2015, n. 24823).

Nel caso di specie la parte ricorrente non ha fatto alcuna allegazione in ordine alle argomentazioni, documenti e difese in genere spendibili attraverso il contraddittorio, tali da determinare una diversa modalità o contenuto dell’esercizio del potere impositivo.

6. Con il sesto motivo è stata denunciata la violazione ed errata applicazione degli artt. 54 d.P.R. n. 633 del 1972 e 67 d.P.R. n. 600 del 1973, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

6.1. Con tale motivo la ricorrente ha censurato la violazione del divieto di cd. doppia imposizione, evidenziando che l’unico obiettivo degli atti impositivi era costituito dal recupero del credito IVA maturato da [OSCURATO:SOCIETA] nel 2003.

L’ufficio ha, infatti, replicato più volte la propria pretesa impositiva, con svariati atti accertativi a carico delle società.

Ha quindi censurato l’affermazione del giudice di prime cure, secondo la quale, nel caso di specie, l’oggetto del contendere era limitato al recupero IVA di cui al trasferimento del 2006 e non alle operazioni del 2003, interessate da un diverso contenzioso.

La ricorrente rileva che l’identità del presupposto deve essere giudicata, verificando l’unicità del fatto che ha generato il presupposto impositivo, indipendentemente dalla qualificazione negoziale e dalla riferibilità a soggetti diversi.

Nel caso di specie le argomentazioni addotte dall’ufficio per la contestazione dell’abuso del diritto muovono dall’assunto dell’inesistenza del credito IVA del 2003.

Diversamente opinando, infatti, non potrebbe in alcun modo configurarsi alcun danno per l’Erario, posto che l’effettuazione delle operazioni oggetto dell’avviso di accertamento ha originato un’IVA a debito sempre regolarmente confluita nelle liquidazioni periodiche della [OSCURATO:SOCIETA].

6.2. Il motivo è infondato, nella misura in cui viene fatta un’impropria sovrapposizione tral’IVA dovuta per l’anno d’imposta 2003 e quella dovuta per il diverso anno d’imposta del 2006.

La valutazione della duplice imposizione va effettuata con riferimento allo stesso anno d’imposta, fermo restando che, in caso di pagamento indebito, il contribuente può sempre chiedere il rimborso.

7. Con il settimo motivo è stata contestata la violazione degli artt. 6, comma 2, d.lgs. n. 472 del 1997, 10, comma 3, legge 21 del 2000 e 8 d.lgs. n. 546 del 1992, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

7.1. La ricorrente espone che, in entrambi i gradi di giudizio, ha lamentato l’inapplicabilità delle sanzioni per l’esistenza di obiettive condizioni di incertezza sulla portata e sull’ambito di applicazione della normativa tributaria.

La CTR ha rigettato, tuttavia, tale motivo di ricorso, richiamando l’art. 1 d.lgs. n. 471 del 1997.

Il motivo è infondato, anche nella parte in cui si contesta l’obiettiva incertezza, posto che le sanzioni sono dovute in violazione della clausola antielusiva immanente all’ordinamento.

Secondo questa Corte, infatti, in tema di IVA e sanzioni amministrative per violazioni di norme tributarie, non essendovi incompatibilità strutturale e logica tra abuso del diritto e l'esimente di cui all'art. 8 d.lgs. n. 546 del 1992, non sussistono i presupposti per la disapplicazione - alla luce della giurisprudenza della Corte di giustizia UE (causa C-255/02, Halifax, del 21 febbraio 2006) - della previsione menzionata con riferimento alle sanzioni per la violazione di principio generale antielusivo il quale, sia pure espressamente delineato e codificato solo successivamente al compimento delle condotte oggetto di provvedimento sanzionatorio, è nondimeno principio immanente nell'ordinamento. (Cass., [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 862). 8.Alla luce di quanto sin qui evidenziato il ricorso è infondato e deve essere rigettato, senza alcuna statuizione sulle spese di lite, considerata la mancata costituzione della parte intimata.

P.Q.M rigetta il ricorso.

Ai sensi dell’ar

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.2197/2016 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] 14, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che larappresenta e difende -ricorrente- contro AGENZIA DELLE ENTRATE, [OSCURATO:PERSONA] I NAPOLI -intimate- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. CAMPANIA n. 5792/2015 depositata il 15/06/2015. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 13/02/2025 dal la ConsiglieraRAFFAELLA BROGI. [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] della Campania (hinc: CTR), con sentenza n. 5792/2015 depositata in data 15/06/2015, ha rigettato l’appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. contro la sentenza n. 4967/41/14, con la quale la [OSCURATO:PERSONA] di Napoli aveva respinto il ricorso proposto dalla società contribuente contro l’avviso di accertamento, con il quale l’amministrazione finanziaria aveva contestato, oltre all’indebita deduzione di elementi negativi di reddito (per costi inerenti e non di competenza), l’abusiva detrazione dell’IVA per Euro 580.000. Quest’ultima scaturiva, in particolare, dall’acquisito di immobili da [OSCURATO:SOCIETA]., con atto rogato in data 15/12/2006, per l’importo di Euro 3.480.000 (di cui Euro 2.900.000 di imponibile). L’amministrazione finanziaria recuperava, quindi, l’IVA, applicando, al contempo, le sanzioni ex art. 6, comma 6, d.l.gs n. 471 del 1997 (per illegittima detrazione d’imposta) ed ex art. 5, comma 4, d.lgs. n. 471 del 1997 (per dichiarazione per imposta inferiore a quella dovuta), ciascuna per l’importo di Euro 580.000,00. 2. La CTR, in via preliminare, ha ritenuto corretto il rigetto dell’istanza di sospensione ex art. 39 d.lgs. 31/12/1992, n. 546 e 295 cod. proc. civ. da parte del giudice di prime cure, chiesta dalla contribuente in ragione dell’asserita continenza e pregiudizialità con il procedimento iscritto a R.G. n. 8397/2010 tra [OSCURATO:SOCIETA] e l’Agenzia delle Entrate. Ha ritenuto, in particolare, che mentre l’art. 39 cit.regola i rapporti esterni (cioè quelli tra processo tributario e processi non tributari), l’art. 295 cod. proc. civ. (in ragione di quanto previsto dall’art. 1 d.lgs. n. 546 del 1992) trova applicazione nei rapporti tra processi tributari. La sospensione necessaria del processo può essere, pertanto, disposta quando la decisione dipenda dall’esito di un’altra causa che abbia portata pregiudiziale in senso stretto, cioè vincolante all’interno della causa pregiudicata oppure in presenza di una situazione sostanziale che rappresenti il fatto costitutivo o elemento fondante della fattispecie di altra situazione sostanziale, con la conseguente necessità di assicurare l’uniformità di giudicati, nella misura in cui la decisione del processo principale siaidonea a definire, in tutto o in parte, il thema decidendum del processo pregiudicato. La giurisprudenza di legittimità, nel chiarire i rapporti tra l’art. 295 cod. proc. civ. e l’art. 337 cod. proc. civ., ha precisato che l’ambito applicativo della prima norma deve essere circoscritto al caso in cui in una delle due cause legate da nesso di pregiudizialità necessaria sia stata pronunciata una sentenza di merito, anche se non definitiva (Cass., Sez. U, 19/06/2012, n. 10027). Ciò in ragione del disfavore con cui il legislatore guarda al fenomeno del temporaneo arresto del processo, confermato anche dalla previsione dell’art. 111 Cost. relativa alla ragionevole durata del processo e trova ulteriore aggancio normativo sia nella diversa situazione giuridica che sorge tra le parti in conseguenza della pronuncia di una sentenza, anche se non irrevocabile, sia nel potere processuale previsto in capo al giudice dell’impugnazione, ad opera dell’art. 283 cod. proc . civ. , di disporre dell’efficacia esecutiva o dell’esecuzione della sentenza, con il corrispondente potere del giudice della causa pregiudicata di valutare il grado di autorità della sentenza impugnata nel giudizio relativo alla causa pregiudicante (anche sospendendo, eventualmente, la causa pregiudicata, ex art. 337, comma 2, cod. proc. civ., in attesa della definizione dell’impugnazione sulla causa pregiudicante). La CTR rileva, quindi, come l’avviso di accertamento impugnato nella causa – affermata come pregiudicante da parte del contribuente – fosse stato emesso per il recupero dell’IVA (pari a circa venti milioni di euro), portata in detrazione sulla fattura ricevuta dalla società appellante a seguito del pagamento di un corrispettivo di cento milioni previsto da un contratto preliminare di vendita di cosa futura (datato 30/12/2002), dove Immobilgest risultava parte acquirente. In tale occasione l’ufficio aveva proceduto al recupero dell’imposta in base a una presunzione di fatturazione per operazione inesistente, tenuto conto anche della non assoggettabilità a IVA del preliminare con dazione di caparra. Ad avviso della CTR la decisione dei giudici di prime cure è corretta, trattandosi di un’operazione commerciale distinta da quella oggetto del presente giudizio e di cui l’amministrazione finanziaria ha contestato la fittizietà. Diversamente, nel caso in esame il procedimento ha un preciso perimetro decisionale, focalizzato sulla reale natura dell’operazione e sulla sua possibile natura elusiva. Si tratta, quindi, di due decisioni assolutamente indipendenti, non legate da alcun vincolo di pregiudizialità necessaria. 2.1. Con riferimento al profilo dell’anormalità dell’operazione e delle sue finalità elusive la CTR – richiamata la giurisprudenza di questa Corte – ha rilevato come la sentenza di primo grado abbia dato rilievo non solo all’identità della compagine societaria e al fatto che i due legali rappresentanti (sig.ri Ragosta e Iovino) fossero coniugi, ma anche alle modalità di pagamento, avvenuto tramite l’anticipazione del socio sig. [OSCURATO:PERSONA] (per Euro 2.480.000) e mediante accollo da parte di quest’ultimo(per Euro 94.000,00). Un ulteriore indice di anomalia era, poi, costituito dalla pretesa giustificazione dell’alienazione degli immobili fornita dalla società appellante e riferita al rapporto debitorio con [OSCURATO:SOCIETA]., che aveva ottenuto un sequestro conservativo. Tale elemento è stato, tuttavia, ritenuto non rilevante, in ragione sia della mancata indicazione dell’ammontare del debito, sia del riferimento contenuto nello stesso rogito del 15/12/2006, relativo a un accordo transattivo raggiunto con la società venditrice, per cui tale formalità doveva ritenersi non pregiudizievole. La CTR rileva, poi, come l’intento di concentrazione delle attività in Immobilgest avrebbe potuto essere attuato mediante fusione per incorporazione o cessione d’azienda, con il conseguente passaggio dei debiti in capo alla società incorporante o cessionaria,rispettivamente ex art. 2504 bis cod. civ. o ex art. 2560 cod. civ. 2.2. È stata, poi, ritenuta infondata la censura relativa al mancato assolvimento dell’onere della prova con riferimento all’abuso del diritto. Ad avviso della CTR, la sentenza impugnata si è pronunciata sulla (asserita) mancanza di motivazione dell’avviso di accertamento, ritenendo che, sul punto, quest’ultimo desse atto di tutta l’attività svolta e delle conclusioni alle quali era pervenuto l’ufficio. 2.3. Sono state ritenute infondate anche le censure inerenti all’obbligo del contraddittorio (in conseguenza della richiesta di accertamento con adesione non andata a buon fine, dopo un primo contatto tra amministrazione e contribuente) e alla cd. doppia imposizione. Sotto quest’ultimo profilo è stato considerato perfettamente coerente il profilo motivazione del giudice di primo grado, il quale ha evidenziato come il recupero dell’IVA oggetto dell’avviso impugnato non potesse estendersi alle operazioni del 2003. 2.4. Infine, sono state considerate infondate le censure relative alla non applicabilità delle sanzioni alle ipotesi di abuso di diritto, ritenendo che le stessesi applicano per il solo fatto che la dichiarazione del contribuente sia difforme rispetto all’accertamento. 3. Contro la sentenza della CTR la società contribuente ha proposto ricorso con sette motivi. 4. La parte intimata non si è costituita. 5. La Procura Generale della Corte di cassazione ha depositato requisitoria scritta. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il primo motivo di ricorso è stata denunciata la violazione degli artt. 295 c.p.c. e 39 d.lgs. n. 546 del 1992 in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c. 1.1. La ricorrente- richiamata la richiesta di sospensione del processo, in attesa della definizione del procedimento relativo al credito IVA per l’anno d’imposta 2003 - rileva che la CTR ha escluso l’applicazione dell’art. 295 c.p.c., evidenziando che, qualora tra due giudizi sussista un rapporto di pregiudizialità e quello pregiudicante sia stato definito con sentenza passata in giudicato, viene in rilievo, in luogo della norma appena evocata, l’art. 337, comma 2, c.p.c. Rileva, tuttavia, che l’applicazione di quest’ultima norma è esclusa dal testo dell’art. 49 d.lgs. n. 546 del 1992, con la conseguenza che la sentenza impugnata muove da un presupposto – i.e. l’applicabilità dell’art. 337, comma 2, c.p.c. – escluso dal legislatore tributario. In ogni caso, mentre l’art. 337 c.p.c. si riferisce alla cd. pregiudizialità meramente logica e l’art. 295 c.p.c. riguarda la pregiudizialità logico-giuridica. Proprio quest’ultima è l’ipotesi che si è verificata nel caso in esame, tale da imporre la sospensione necessaria del giudizio. Difatti, l’operazione elusiva contestata dall’amministrazione finanziaria è che, attraverso la compravendita stipulata in data 15/12/2006 (determinata da necessità contingenti ed esulanti dallo svolgimento dell’ordinaria attività d’impresa) sarebbe stato ottenuto il vantaggio illegittimo di spostare da [OSCURATO:SOCIETA] a Immobilgest il credito IVA che la prima avrebbe illegittimamente maturato nel periodo d’imposta 2003. La presunta inesistenza di tale credito costituisce la vera base su cui l’amministrazione finanziaria ha ricostruito il proprio instabile impianto contraddittorio. 1.3. Il motivo è infondato, perché non è riscontrabile alcuna pregiudizialità tra le cause aventi per oggetto la ripresa a titolo di IVA per l’anno 2003 e quella relativa al recupero dell’IVA per l’anno 2006: come correttamente rilevato nella sentenza impugnata si tratta di due diverse pretese impositive, connotate da questioni giuridiche distinte . Sul punto occorre richiamare quanto già precisato da questa Corte, secondo la quale la sospensione necessaria del processo, di cui all'art. 295 c.p.c., è applicabile anche al processo tributario, qualora risultino pendenti, davanti a giudici diversi, procedimenti legati tra loro da un rapporto di pregiudizialità, tale che la definizione dell'uno costituisca indispensabile presupposto logico-giuridico dell'altro, nel senso che l'accertamento dell'antecedente venga postulato con effetto di giudicato, in modo che possa astrattamente configurarsi l'ipotesi di conflitto di giudicati (Cass., 20/09/2017, n. 21765, v. anche Cass., 31/01/2024, n. 2942). Nel caso di specie, anche a voler seguire la prospettazionedi parte ricorrente (secondo la quale, per l’amministrazione finanziaria, l’unico scopo della vendita del 2006 sarebbe stato solo la traslazione a Immobilgest del credito IVA illegittimamente maturato nel periodo di imposta del 2003) non è individuabile un legame di pregiudizialità necessaria tra le due operazioni interessate dalle riprese a titolo IVA da parte dell’Agenzia delle Entrate. 2. Con il secondo motivo è stata contestata la violazione degli artt. 53 Cost., 19 d.P.R. 26/10/1972, n. 633 e della VI Direttiva 1977/77/388CEE, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c. 2.1. La ricorrente contesta l’affermazione contenuta nella sentenza impugnata secondo cui lo strumento effettivamente usato è stato finalizzato allo svuotamento di una società, creando crediti IVA per la società Immobilgest che ha continuato, di fatto, la propria attività, rimanendo indenne da qualsiasi responsabilità per i debiti della [OSCURATO:SOCIETA]. Richiama, quindi, la disciplina in materia di abuso del diritto, citando la giurisprudenza unionale, secondo cui le operazioni controverse, nonostante l’applicazione formale delle disposizioni previste dalla direttiva in materia di IVA e dalla normativa nazionale di recepimento, devono procurare un vantaggio fiscale, la cui attribuzione sia contraria all’obiettivo perseguito da tali disposizioni. Deve, poi, risultare, da un insieme di elementi oggettivi, che lo scopo essenziale dell’operazione controversa è il conseguimento del vantaggio fiscale (CGUE, 21/02/2006, causa C-255/02, Halifax, §§ 74-75; CGUE 21/02/2008, causa C-425/06, [OSCURATO:PERSONA], § 58). Richiama, poi, la giurisprudenza di questa Corte, secondo la quale l’indebito vantaggio fiscale, per contrarietà allo scopo perseguito dalle norme tributarie eluse, va ricercato nella causa concreta. Resta, inoltre, precluso l’uso di strumenti o combinazioni negoziali, ancorché esenti da vizi di nullità ex art. 1418 cod. civ., volti a realizzare un risultato fiscale non conforme a quello normale. La ricorrente richiama, poi, le modifiche apportate dal d.lgs. n. 128 del 2015, con l’introduzione dell’art. 10 bis legge n. 212 del 2000. Rileva, quindi, come la sentenza impugnata consideri abusiva la compravendita immobiliare tra [OSCURATO:SOCIETA] e Immobilgest, basandosi su mere illazioni e senza vagliare le argomentazioni puntualmente eccepite dalla ricorrente. La ricorrente contesta la decisione della CTR, per aver dato rilievo all’identità della compagine societaria, rilevando come [OSCURATO:SOCIETA] e Immobilgest avessero un’organizzazione e organi amministrativi completamente differenti. La stessa Agenzia delle Entrate (Circolare n. 33/E del 17/06/2010) ha ritenuto pienamente lecite le operazioni infragruppo, purché sostenute da valide operazioni economiche. È altresì privo di pregio, ad avviso della parte ricorrente, il rilievo dato dalla sentenza impugnata alla transazione intercorsa tra [OSCURATO:SOCIETA]. (conclusa il 28/11/2006), dal momento che [OSCURATO:SOCIETA] ha dovuto vendere gli immobili, proprio perché non disponeva di sufficienti disponibilità, ricevendo il primo bonifico da Immobilgest in data 05/12/2006. Il giorno successivo (06/12/2006) [OSCURATO:SOCIETA] ha versato il saldo della transazione con [OSCURATO:SOCIETA] (Euro 3.350.000). La società si è quindi trovata in una situazione di scoperto con il sistema bancario, risolta quando Immobilgest, in data 22/12/2006, ha versato il saldo. La ricorrente ha, poi, contestato le affermazioni della CTR in ordine al fatto che [OSCURATO:SOCIETA] si sia spogliata del proprio patrimonio, procedendo a una compravendita, anziché ad operazioni come la fusione e la cessione d’azienda che avrebbero reso Immobilgest responsabile anche per i suoi debiti. Evidenzia, in particolare, come la compravendita, la fusione e la cessione d’azienda costituiscano operazioni che presentano autonome e distinte causali. Tanto più che, in caso di cessione, così come in caso di fusione,i crediti tributari di [OSCURATO:SOCIETA] sarebbero passati, rispettivamente, alla cessionaria o alla società incorporante. Non solo: in caso di incorporazione mediante fusione Immobilgest avrebbe conseguito anche la titolarità delle perdite fiscali di [OSCURATO:SOCIETA], integrando una fattispecie considerata tipicamente elusiva. 2.2. Il motivo è inammissibile, in quanto attraverso la censura relativa alla violazione di legge veicola una rivalutazione dei fatti riservata al giudice di merito e sottratta al sindacato di legittimità di questa Corte. Questa Corte ha, infatti , precisato che, i n tema di ricorso per cassazione, il vizio diviolazione di legge consiste in un'erronea ricognizione da parte del provvedimento impugnato della fattispecie astratta recata da una norma dilegge implicando necessariamente un problema interpretativo della stessa; viceversa, l'allegazione di un'erronea ricognizione della fattispecie concreta, mediante le risultanze di causa, inerisce alla tipica valutazione del giudice di merito la cui censura è possibile, in sede di legittimità, attraverso il vizio di motivazione (Cass., 30/10/2015, n. 26110) , nei limiti in cui è attualmente sindacabile in relazione all’art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c. 3. Con il terzo motivo è stata censurata la nullità della sentenza per omessa pronuncia ex art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c. (con riferimento all’eccezione relativa alla violazione dell’art. 2697 c.c.). 3.1. Ad avviso della ricorrente la sentenza impugnata è affetta dal vizio di motivazione apparente, in quanto non contiene l’esposizione della ratio decisoria che ha condotto i giudici a riconoscere la legittimità dell’operato dell’ufficio e, quindi, a confermare la sentenza di primo grado. Non solo i giudici di secondo grado non hanno vagliato autonomamente le argomentazioni sviluppate nell’atto di appello, ma hanno usato quale apodittico argomento a sostegno della tesi dell’elusività la circostanza che le due società, svolgenti la medesima attività, avessero la medesima compagine societaria. La società contribuente aveva, tuttavia, dimostrato nell’atto di appello come tale sillogismo, lungi dal rappresentare un valido indizio, non fosse niente più che una mera illazione. 3.2. Il motivo è infondato, dal momento che nel caso di specie è ampiamente ricostruibile il percorso argomentativo che ha portato il giudice di merito a condividere i rilievi dell’amministrazione finanziaria, giungendo a conclusioni non condivise dalla parte ricorrente. 4. Con il quarto motivo è stata denunciata la violazione dell’art. 2697 c.c., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c. 4.1. La ricorrente, per la denegata ipotesi di mancato accoglimento del terzo motivo di ricorso, ha contestato la violazione e falsa applicazione dell’art. 2697 cod. civ. A tal fine ha rilevato che nel processo tributario, soprattutto in caso di contestazione del cd. abuso del diritto, l’onere della prova incombe sull’amministrazione finanziaria e tale onere si intende assolto, quando l’ufficio dimostri, mediante prove decisive, l’assenza di valide ragioni economiche e, in particolare, dei motivi che inducono a ritenere l’operazione finalizzata al conseguimento di indebiti vantaggi fiscali. Ribadisce, quindi, che l’Agenzia delle entrate ha pretermesso di svolgere una valutazione analitica in ordine alla fattispecie negoziale realizzata, fondando la propria contestazione su mere presunzioni, prive di qualsivoglia valore probatorio. 4.2. Il motivo è infondato, perché non c’è stata inversione dell’onere della prova, ma vi è solamente un apprezzamento delle prove non condiviso dalla parte ricorrente. Secondo questa Corte (Cass., 29/05/2018, n. 13395), infatti, la violazione del precetto di cui all'art. 2697 c.c., censurabile per cassazione ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., è configurabile soltanto nell'ipotesi in cui il giudice abbia attribuito l'onere della prova ad una parte diversa da quella che ne era onerata secondo le regole di scomposizione delle fattispecie basate sulla differenza tra fatti costitutivi ed eccezioni e non invece laddove oggetto di censura sia la valutazione che il giudice abbia svolto delle prove proposte dalle parti (sindacabile, quest'ultima, in sede di legittimità, entro i ristretti limiti del "nuovo" art. 360 n. 5 c.p.c.). 5. Con il quinto motivo è stata contestata la violazione dell’art. 37 bis, comma 4, d.P.R. n. 600 del 1973 (prima della sua abrogazione), in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ. 5.1. Con tale motivo viene denunciata l’erroneità della sentenza impugnata, per aver escluso la violazione dell’obbligo del contraddittorio. La ricorrente, richiamata la giurisprudenza unionale e quella di questa Corte, ha denunciato l’illegittimità dell’avviso di accertamento per non essere stato preceduto dalla richiesta al contribuente di chiarimenti, con conseguente violazione sia del diritto al contraddittorio, sia del principio di leale collaborazione e di buona fede. Censura, quindi, la sentenza impugnata nella parte in cui afferma che: «alcuna violazione del contraddittorio può rilevarsi, partendo dalla circostanza (documentale) rappresentata dalla richiesta dell’appellante di accertamento con adesione, conclusosi con esito negativo, in quanto non perfezionatosi dopo un primo “contatto”». 5.2. Il motivo è infondato. A parte il fatto che l’art. 37 bis d.P.R. n. 600 del 1973,relativo alla disciplina sulle imposte dirette, non si applic a a ll’IVA , neppure le regole unionaliche impongono, in materia di tributi armonizzati, il contraddittorio endoprocedimentale con il contribuente conducono a un esito positivo per il ricorrente. Secondo le Sezioni Unite di questa Corte , infatti, in tema di diritti e garanzie del contribuente sottoposto a verifiche fiscali, l'Amministrazione finanziaria è gravata di un obbligo generale dicontraddittorio endoprocedimentale, la cui violazione comporta l'invalidità dell'atto purché il contribuente abbia assolto all'onere di enunciare in concreto le ragioni che avrebbe potuto far valere e non abbia proposto un'opposizione meramente pretestuosa, esclusivamente per itributi "armonizzati", mentre, per quelli "non armonizzati", non è rinvenibile, nella legislazione nazionale, un analogo generalizzato vincolo, sicché esso sussiste solo per le ipotesi in cui risulti specificamente sancito (Cass., Sez. U, 09/12/2015, n. 24823). Nel caso di specie la parte ricorrente non ha fatto alcuna allegazione in ordine alle argomentazioni, documenti e difese in genere spendibili attraverso il contraddittorio, tali da determinare una diversa modalità o contenuto dell’esercizio del potere impositivo. 6. Con il sesto motivo è stata denunciata la violazione ed errata applicazione degli artt. 54 d.P.R. n. 633 del 1972 e 67 d.P.R. n. 600 del 1973, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c. 6.1. Con tale motivo la ricorrente ha censurato la violazione del divieto di cd. doppia imposizione, evidenziando che l’unico obiettivo degli atti impositivi era costituito dal recupero del credito IVA maturato da [OSCURATO:SOCIETA] nel 2003. L’ufficio ha, infatti, replicato più volte la propria pretesa impositiva, con svariati atti accertativi a carico delle società. Ha quindi censurato l’affermazione del giudice di prime cure, secondo la quale, nel caso di specie, l’oggetto del contendere era limitato al recupero IVA di cui al trasferimento del 2006 e non alle operazioni del 2003, interessate da un diverso contenzioso. La ricorrente rileva che l’identità del presupposto deve essere giudicata, verificando l’unicità del fatto che ha generato il presupposto impositivo, indipendentemente dalla qualificazione negoziale e dalla riferibilità a soggetti diversi. Nel caso di specie le argomentazioni addotte dall’ufficio per la contestazione dell’abuso del diritto muovono dall’assunto dell’inesistenza del credito IVA del 2003. Diversamente opinando, infatti, non potrebbe in alcun modo configurarsi alcun danno per l’Erario, posto che l’effettuazione delle operazioni oggetto dell’avviso di accertamento ha originato un’IVA a debito sempre regolarmente confluita nelle liquidazioni periodiche della [OSCURATO:SOCIETA]. 6.2. Il motivo è infondato, nella misura in cui viene fatta un’impropria sovrapposizione tral’IVA dovuta per l’anno d’imposta 2003 e quella dovuta per il diverso anno d’imposta del 2006. La valutazione della duplice imposizione va effettuata con riferimento allo stesso anno d’imposta, fermo restando che, in caso di pagamento indebito, il contribuente può sempre chiedere il rimborso. 7. Con il settimo motivo è stata contestata la violazione degli artt. 6, comma 2, d.lgs. n. 472 del 1997, 10, comma 3, legge 21 del 2000 e 8 d.lgs. n. 546 del 1992, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c. 7.1. La ricorrente espone che, in entrambi i gradi di giudizio, ha lamentato l’inapplicabilità delle sanzioni per l’esistenza di obiettive condizioni di incertezza sulla portata e sull’ambito di applicazione della normativa tributaria. La CTR ha rigettato, tuttavia, tale motivo di ricorso, richiamando l’art. 1 d.lgs. n. 471 del 1997. Il motivo è infondato, anche nella parte in cui si contesta l’obiettiva incertezza, posto che le sanzioni sono dovute in violazione della clausola antielusiva immanente all’ordinamento. Secondo questa Corte, infatti, in tema di IVA e sanzioni amministrative per violazioni di norme tributarie, non essendovi incompatibilità strutturale e logica tra abuso del diritto e l'esimente di cui all'art. 8 d.lgs. n. 546 del 1992, non sussistono i presupposti per la disapplicazione - alla luce della giurisprudenza della Corte di giustizia UE (causa C-255/02, Halifax, del 21 febbraio 2006) - della previsione menzionata con riferimento alle sanzioni per la violazione di principio generale antielusivo il quale, sia pure espressamente delineato e codificato solo successivamente al compimento delle condotte oggetto di provvedimento sanzionatorio, è nondimeno principio immanente nell'ordinamento. (Cass., [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 862). 8.Alla luce di quanto sin qui evidenziato il ricorso è infondato e deve essere rigettato, senza alcuna statuizione sulle spese di lite, considerata la mancata costituzione della parte intimata. P.Q.M rigetta il ricorso. Ai sensi dell’ar
Sentenza Cassazione n. 31455/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris