CassazionesentenzaSezione LDecisione del 9 giugno 2026
Cassazione n. 18675/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
avvocato [OSCURATO:PERSONA] all’avvocato [OSCURATO:PERSONA];-ricorrente-contro[OSCURATO:PERSONA] in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato edifeso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] unitamente all’avvocato [OSCURATO:PERSONA]Romeo;-controricorrente-avverso la sentenza n. 314/2023 emessa dalla Corte d’Appello di Napoli il31/01/2023.Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380bis c.p.c. e comunicata alle parti;considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dallacomunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbiachiesto la decisione del ricorso;ritenuto, pertanto, che - a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.- il ricorso deve intendersi rinunciato e deve dichiararsi l’estinzione delgiudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 c.p.c.;ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deveprovvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come indispositivo secondo il principio della soccombenza;Numero registro generale 13358/2023Numero sezionale 660/2026Numero di raccolta generale 18675/2026Data pubblicazione 09/06/2026 P.Q.MDichiara estinto il giudizio di cassazione. Condanna il ricorrente alpagamento, in favore del controricorrente, delle spese del giudizio dilegittimità, che liquida in euro 200,00 per esborsi ed euro 2.200,00 percompensi professionali oltre accessori di legge e rimborso forfetario dellespese generali al 15%.Così deciso in Roma, il 9 giugno 2026.Il Consigliere [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA]