CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 25604/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di L'AQUILAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto il rigetto del ricorso. Ritenuto in fatto 1. Con ordinanza in data)) maggio 2022, il Tribunale di sorveglianza di L'Aquila ha rigettato l'istanza per la concessione della liberazione condizionale ex art. 176 cod. pen. avanzata da Sant6 [OSCURATO:PERSONA], ir quale sta attualmente espiando la pena dell'ergastolo, in relazione al reato di cui all'art. 575 cod. pen.2. Avverso tale ordinanza, [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso articolando due motivi di censura con i quali deduce violazione di legge in relazione all'art. 176 cod. pen, 6 e 14 CEDU, 3, 24, 27 e 111 Cost. nonché violazione delle norme sul contraddittorio e sul giusto processo, in relazione agli artt. 3, 24, 111 Cost, 6, 7 e 14 CEDU. Sostiene la difesa che la decisione del Tribunale di sorveglianza sarebbe stata assunta senza tener conto della documentazione prodotta dalla difesa e degli indici positivi emergenti dalla relazione di sintesi della casa di reclusione, basando le valutazioni unicamente sulle informazioni rese dalla DDA le quali facevano riferimento a fatti orami risalenti nel tempo e perciò non più attuali. Non avrebbe inoltre considerato l'assenza di ulteriori pendenze e la circostanza che il mancato risarcimento delle vittime dell'omicidio era giustificato, oltre che discendere dalla professione di innocenza per tale reato, anche dal fatto che costoro avevano revocata la costituzione di parte civile, affermando di non credere all'accusa nei confronti di [OSCURATO:PERSONA]. Quanto agli altri reati per cui il ricorrente era stato condannato, si trattava di reati senza vittime, costituiti da traffico di stupefacenti e dal reato di associazione mafiosa. 3. Il Procuratore generale ha depositato conclusioni scritte, chiedendo il rigetto del ricorso. 4. Con successiva memoria, la difesa ha replicato alle conclusioni insistendo nelle proprie censure. Considerato in diritto 1. Il ricorso è infondato. 2. Il fondamentale requisito per l'ammissione alla liberazione condizionale è costituito dal "sicuro ravvedimento" del condannato, desumibile dal comportamento tenuto durante il tempo di esecuzione della pena, secondo previsione dell'art. 176 cod. pen. La valutazione del requisito del "sicuro ravvedimento" è certamente di difficile accertamento in quanto legato al mondo interiore del condannato e al suo riscatto morale. Tuttavia, come dalla giurisprudenza di legittimità ripetutamente affermato (Sez. 5, n. 11331 del 10/12/2019, dep. 2020, Cesarano, Rv. 279041-01; Sez. 1, n. 486 del 25/09/2015, dep. 2016, Caruso, Rv. 265471-01; Sez. 1, n. 45042 del 11/07/2014, Minichini, Rv. 261269-01; Sez. 1, n. 34946 del 17/07/2012, Somma, /11 Rv. 253183-01), la nozione di "ravvedimento", che rileva ai fini della concessione della liberazione condizionale, comprende il complesso dei comportamenti concretamente tenuti ed esteriorizzati dal condannato durante il tempo dell'esecuzione della pena, obiettivamente idonei a dimostrare, anche sulla base del progressivo percorso trattamentale di rieducazione e di recupero, la convinta revisione critica delle pregresse scelte criminali e a formulare in termini di certezza, o di elevata e qualificata probabilità, confinante con la certezza, un serio, affidabile e ragionevole giudizio prognostico di pragmatica conformazione della futura condotta di vita all'osservanza della legge penale in precedenza violata. Nella valutazione del suddetto percorso trattamentale, ai fini in discorso, così come in genere rispetto al complesso delle valutazioni di sua competenza (cfr. Sez. 1, n. 23343 del 23/03/2017, Arzu, Rv. 270016-01; Sez. 1, n. 53761 del 22/09/2014, Palena, Rv. 261982-01; Sez. 1, n. 33343 del 04/04/2001, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 220029- 01), il giudice di sorveglianza deve basarsi sulle relazioni provenienti dagli organi deputati all'osservazione del condannato, senza essere tuttavia vincolato ai giudizi ivi espressi, competendo al medesimo giudice, al di fuori d'inammissibili automatismi, ogni definitiva valutazione circa la pregnanza e concludenza dell'operato processo di revisione critica. In proposito, se numero, titolo e gravità dei reati non sono in sé giammai ostativi, ove ne ricorrano i presupposti, alla concessione della liberazione condizionale, tali elementi costituiscono pur sempre il punto di partenza per la valutazione della personalità del condannato al fine di accertarne il ravvedimento, che deve essere "sicuro", sicché si impone una valutazione tanto più rigorosa e penetrante del comportamento tenuto durante l'espiazione della pena, quanto più vasto sia stato l'allarme sociale destato dai crimini commessi (v. già Sez. 1, n. 1699 del 29/05/1985, Ciampi, Rv. 169872-01); valutazione che non si esaurisce nella mera verifica della partecipazione all'opera di rieducazione, ma implica un esame particolarmente attento ed approfondito, volto ad accertare l'esistenza di un effettivo ed irreversibile cambiamento, espresso tramite la condanna totale del proprio passato criminoso e il conseguente profondo e sincero pentimento, da dimostrarsi con comportamenti rigorosamente nel tempo coerenti, non disgiunti dalla dovuta attenzione alla necessità di lenire le conseguenze materiali e morali delle condotte delittuose nei confronti delle vittime. Invero, il presupposto del "sicuro ravvedimento" non consiste semplicemente nella ordinaria buona condotta del condannato, necessaria per fruire dei benefici previsti dall'ordinamento penitenziario, ma implica comportamenti positivi da/ cui poter desumere l'abbandono delle scelte criminali, e tra i quali assume particolare significato la fattiva volontà del reo di eliminare o di attenuare le conseguenze dannose del reato. (Sez. 1, n. 486 del 25/09/2015, dep. 2016, Caruso, Rv. 265471 - 01). Indubbiamente, l'adempimento delle obbligazioni civili nascenti dal reato assume rilievo ai fini della verifica, non tanto dell'avvenuta eliminazione del pregiudizio cagionato, quanto piuttosto della serietà della revisione critica del condannato rispetto alle pregresse scelte criminali. (Sez. 5, n. 11331 del 10/12/2019, dep. 2020, Cesarano, Rv. 279041 - 01). D'altra parte, il fatto che risulti dimostrata la obiettiva impossibilità di adempimento delle obbligazioni civili derivanti dal reato, secondo quanto previsto dall'ultimo comma dell'art. 176 cod. pen., non esclude che la manifestazione o meno di interesse per la vittima e di intendimenti di riparazione, se non sul piano materiale, quanto meno su quello morale, possano essere legittimamente valutati dal giudice ai fini del giudizio in ordine alla sussistenza o meno del requisito del ravvedimento. (Sez. 1, n. 12782 del 24/02/2021, Minichini, Rv. 280864 - 01). Questa Corte ha affermato che dalla condizione di insolvenza del condannato, anche se fondata sull'obiettiva impossibilità di adempiere alle obbligazioni civili derivanti dal reato, non deriva alcuna applicazione automatica del parametro di cui all'art. 176, quarto comma, cod. pen. in quanto è comunque necessario, ai fini della concessione della liberazione condizionale, sottoporre ad un giudizio complessivo l'atteggiamento di disponibilità del condannato nei confronti delle persone offese dal reato, che postula una valutazione globale del percorso di revisione critica intrapreso (Sez. 1, n. 1635 del 13/04/1992, Nanni, Rv. 190107). 3. Alla luce di tali coordinate ermeneutiche, la valutazione operata dal Tribunale di sorveglianza va esente da critiche. Ed invero, il ricorso tende a provocare una nuova e non consentita valutazione del merito dei presupposti della liberazione condizionale, che risultano congruamente considerati dall'ordinanza impugnata. Pur dando atto della regolarità della condotta intramuraria di [OSCURATO:PERSONA], il Tribunale ha operato una valutazione complessiva, non solo delle informazioni pervenute dagli organi istituzionali, ma anche e soprattutto dei comportamenti concretamente tenuti dal ricorrente durante il tempo dell'esecuzione della pena, traendone correttamente il convincimento che essi non siano allo stato oggettivamente tali da evidenziare il definitivo ripudio del passato stile di vita, mancando manifestazioni esterne di quel ravvedimento che costituisce presupposto della liberazione condizionale. In quest'ottica, correttamente l'ordinanza impugnata ha valorizzato la mancanza di forme di emenda sintomatiche di un cambiamento, tra cui il mancato risarcimento dei danni in favore delle persone offese.pur vero che la fattispecie in esame si caratterizza per la costante proclamazione di innocenza dell'[OSCURATO:PERSONA] per l'omicidio per il quale è in espiazione pena, tanto da aver non solo percorso tutti i gradi di giudizio, ma anche - come affermato dalla difesa - aver adito la Corte EDU. Certamente ciò non costituisca di per sé ostacolo al riconoscimento del ravvedimento, il quale non implica necessariamente l'ammissione di colpevolezza (Sez. 1, n. 33302 del 27/06/2013, Calzetta, Rv. 257005 - 01; Sez. 1, n. 1907 del 30/04/1993, Rv. 194245 - 01)1 Tuttavia, ai fini della concessione della liberazione condizionale, l'art. 176 cod. pen. richiede l'adesione convinta al trattamento rieducativo, l'accettazione dell'espiazione della pena e in quest'ottica correttamente il Tribunale ha valorizzato il mancato interessamento di [OSCURATO:PERSONA] per le persone offese. La circostanza che queste, nella specie, abbiano revocato la costituzione di parte civile affermando di non credere alla responsabilità dell'[OSCURATO:PERSONA], costituisce un dato meramente allegato dalla difesa, ma in alcun modo documentalmente comprovato, sicché resta precluso a questa Corte di operare alcun vaglio in proposito. 4. In conclusione, l'ordinanza impugnata ha dato conto, senza che emergano evidenti vizi logici, dell'esercizio della discrezionalità che la legge affida al Tribunale di sorveglianza, sicché il ricorso deve essere rigettato e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali. PQM Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processu