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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 15760/2024

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 06/12/2023 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato in fatto e considerato in diritto Ritenuto che le censure dedotte nel ricorso di [OSCURATO:PERSONA] di cui al primo, al secondo e al terzo motivo di ricorso - nei quali il difensore lamenta rispettivamente mancanza di motivazione, vizio di motivazione e violazione di legge, per non avere i giudici di merito approfondito gli elementi costitutivi della violazione della misura di prevenzione contestata e in particolare l'elemento soggettivo della stessa - sono manifestamente infondate, oltre che non consentite in sede di legittimità, risolvendosi in doglianze in punto di fatto.

Osservato che dette doglianze sono reiterative di profili di censura già vagliati con argomentazioni non manifestamente illogiche e scevre da vizi giuridici dalla Corte di appello di Palermo nella sentenza impugnata, integrate altresì dalla pronuncia di primo grado del Tribunale di Palermo.

In dette pronunce, invero, si evidenzia che: - l'imputata, non presente nel proprio domicilio nell'orario di cui alla prescrizione, contattata telefonicamente, rispondeva di essere stata sfrattata dall'appartamento e di trovarsi "in giro"; - non vi è dubbio in ordine all'elemento oggettivo, oltre che all'elemento soggettivo, non avendo la suddetta specificato dove si trovasse al momento del controllo, così rendendo palese la sua volontà di trasgredire all'obbligo impostogli di permanenza domiciliare in orario notturno; - non rilevano le finalità che abbiano specificamente ispirato la condotta del sorvegliato speciale, essendo sufficiente la consapevolezza degli obblighi da adempiere e la cosciente volontà di inadempimento degli stessi.

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 28 mar

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 06/12/2023 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato in fatto e considerato in diritto Ritenuto che le censure dedotte nel ricorso di [OSCURATO:PERSONA] di cui al primo, al secondo e al terzo motivo di ricorso - nei quali il difensore lamenta rispettivamente mancanza di motivazione, vizio di motivazione e violazione di legge, per non avere i giudici di merito approfondito gli elementi costitutivi della violazione della misura di prevenzione contestata e in particolare l'elemento soggettivo della stessa - sono manifestamente infondate, oltre che non consentite in sede di legittimità, risolvendosi in doglianze in punto di fatto. Osservato che dette doglianze sono reiterative di profili di censura già vagliati con argomentazioni non manifestamente illogiche e scevre da vizi giuridici dalla Corte di appello di Palermo nella sentenza impugnata, integrate altresì dalla pronuncia di primo grado del Tribunale di Palermo. In dette pronunce, invero, si evidenzia che: - l'imputata, non presente nel proprio domicilio nell'orario di cui alla prescrizione, contattata telefonicamente, rispondeva di essere stata sfrattata dall'appartamento e di trovarsi "in giro"; - non vi è dubbio in ordine all'elemento oggettivo, oltre che all'elemento soggettivo, non avendo la suddetta specificato dove si trovasse al momento del controllo, così rendendo palese la sua volontà di trasgredire all'obbligo impostogli di permanenza domiciliare in orario notturno; - non rilevano le finalità che abbiano specificamente ispirato la condotta del sorvegliato speciale, essendo sufficiente la consapevolezza degli obblighi da adempiere e la cosciente volontà di inadempimento degli stessi. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 28 mar
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