Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 03632/2024

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del GIP TRIBUNALE di [OSCURATO:PERSONA] VETEREdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto in fatto e considerato in diritto Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione contro il provvedimento indicato in intestazione; Ritenuto che l'unico argomento dedotto nel ricorso non sia consentito dalla legge in sede di legittimità, perché privo del requisito della specificità dei motivi di impugnazione (cfr. Sez. 2, Sentenza n. 17281 del 08/01/2019, Delle Cave, Rv. 276916, nonché, in motivazione, Sez.

U, Sentenza n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268823), atteso che lo stesso non si confronta con il percorso logico del provvedimento impugnato, che fa conseguire il rigetto dell'istanza di continuazione anche all'ampia forcella temporale dei reati, che impedisce di ritenere che al momento di commissione del primo reato i successivi potessero essere stati programmato "almeno nelle loro linee essenziali" (cfr. Sez.

U, Sentenza n. 28659 del 18/05/2017, Gargiulo, Rv. 270074) ed alla lunga protrazione delle condotte di cessione di stupefacente, indicative, a giudizio del giudice del merito, di una propensione a delinquere ed abitualità nello spaccio, contro cui il ricorso non spende argomenti, limitandosi ad attaccare una frase dell'ordinanza impugnata, la cui eventuale caduta non è idonea disarticolare la motivazione del provvedimento del giudice del merito; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma determinata, in via equitativa, nella misura indicata in dispositivo; P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 19 dicem

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del GIP TRIBUNALE di [OSCURATO:PERSONA] VETEREdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto in fatto e considerato in diritto Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione contro il provvedimento indicato in intestazione; Ritenuto che l'unico argomento dedotto nel ricorso non sia consentito dalla legge in sede di legittimità, perché privo del requisito della specificità dei motivi di impugnazione (cfr. Sez. 2, Sentenza n. 17281 del 08/01/2019, Delle Cave, Rv. 276916, nonché, in motivazione, Sez. U, Sentenza n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268823), atteso che lo stesso non si confronta con il percorso logico del provvedimento impugnato, che fa conseguire il rigetto dell'istanza di continuazione anche all'ampia forcella temporale dei reati, che impedisce di ritenere che al momento di commissione del primo reato i successivi potessero essere stati programmato "almeno nelle loro linee essenziali" (cfr. Sez. U, Sentenza n. 28659 del 18/05/2017, Gargiulo, Rv. 270074) ed alla lunga protrazione delle condotte di cessione di stupefacente, indicative, a giudizio del giudice del merito, di una propensione a delinquere ed abitualità nello spaccio, contro cui il ricorso non spende argomenti, limitandosi ad attaccare una frase dell'ordinanza impugnata, la cui eventuale caduta non è idonea disarticolare la motivazione del provvedimento del giudice del merito; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma determinata, in via equitativa, nella misura indicata in dispositivo; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 19 dicem
Sentenza Cassazione n. 03632/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris