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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 15 settembre 2021

Cassazione n. 37181/2021

Testo disponibile della fonte

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a seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 29553/2015 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA] s.r.[OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa, in virtù di procura speciale in calce al ricorso, dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA], elettivamente clomiciliata in Roma alla via del [OSCURATO:PERSONA] n. 20, presso lo studio dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore p.t., rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici è ex lege domiciliata in Roma alla via dei Portoghesi n. 12; - controricorrente - e [OSCURATO:PERSONA] S.p.A., in persona del Direttore Generale f.f. p.t., rappresentata e difesa, in virtù di procura speciale rilasciata su foglio allegato al controricorso, dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in Roma alla via [OSCURATO:PERSONA] n. 10, presso lo studio dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - avverso la sentenza n. 199/24/15 della [OSCURATO:PERSONA] della Sicilia - Palermo, depositata in data 21/1/2015; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 15 settembre 2021 dal dott. [OSCURATO:PERSONA], svoltasi mediante collegamento da remoto; FATTO Con ricorso depositato il 20/3/2008, [OSCURATO:SOCIETA]. (d'ora in poi anche "la società ricorrente") propose ricorso contro l'iscrizione a • ruolo e la conseguente cartella di pagamento n. 29620070157627505 notificata dall'agente della riscossione per la Provincia di Palermo, avente ad oggetto un credito dell'Agenzia delle Entrate per omesso pagamento dell'iva, sanzioni e interessi per l'anno 2003 per un importo complessivo di euro 108.335,15, oltre compensi per la riscossione.

Con il ricorso di prime cure la contribuente fece valere, per quel che in questa sede ancora interessa, la decadenza dell'agente della riscossione dal diritto di esigere le somme iscritte a ruolo, stante la tardiva notificazione della cartella.

La CTP di Palermo accolse il ricorso dichiarando la decadenza dal diritto di esigere le somme iscritte a ruolo per la tardiva notificazione della cartella di pagamento. [OSCURATO:SOCIETA] la sentenza di primo grado propose appello solo l'Agenzia delle Entrate.

Integrato, per ordine della CTR, il contraddittorio nei confronti dell'agente della riscossione, il giudice d'appello rigettò l'eccezione preliminare svolta dalla contribuente di improcedibilità dell'appello spiegato dall'Agenzia delle Entrate e, nel merito, riformò la sentenza di primo grado rigettando l'originario ricorso di [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:SOCIETA] la sentenza della CTR, indicata in epigrafe, ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., sulla base di un solo motivo.Resistono con controricorso l'Agenzia delle Entrate e [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] atti, manca la prova del buon esito della notificazione alla contribuente ricorrente del controricorso depositato dall'agente della riscossione.

DIRITTO 1.Con l'unico motivo, rubricato "Nullità della sentenza per violazione e/o falsa applicazione degli artt. 324 e 2909 c. c. - Violazione del giudicato interno in relazione all'art. 360 n. 4 c.p.c.", la ricorrente deduce la nullità della sentenza di appello per avere la CTR rigettato l'eccezione di improcedibilità dell'appello in quanto proposto, sostanzialmente, da un soggetto (l'Agenzia delle Entrate) privo di un interesse giuridicamente rilevante ad impugnare, o meglio, come precisa la ricorrente nello sviluppo del motivo, privo della legittimazione ad impugnare la sentenza di primo grado in relazione al vizio riconosciuto dai giudici di prime cure.

Secondo la ricorrente, i giudici di primo grado, pur avendo espressamente annullato l'iscrizione a ruolo, che è attività dell'ente impositore (Agenzia delle Entrate), avrebbero in realtà dichiarato la decadenza dell'agente della riscossione dal termine previsto dall'art. 1, comma 5 bis, della legge n. 156 del 2005 per la notifica della cartella di pagamento, con la conseguenza che, avendo quei giudici rilevato non un vizio del procedimento impositivo, bensì un vizio dell'attività di riscossione, la sentenza di primo grado avrebbe potuto essere impugnata solo dall'agente della riscossione e non dall'Agenzia delle Entrate.

1.2. Il motivo è infondato.

1.3. E' sufficiente, per rigettare il ricorso qui proposto dalla contribuente, richiamare il consolidato orientamento di questa S.C. secondo il quale "in materia di impugnazione della cartella esattoriale, la tardività della notificazione della cartella non costituisce vizio proprio di questa, tale da legittimare in via esclusiva il concessionario a contraddire nel relativo giudizio.

La legittimazione passiva spetta, pertanto, all'ente titolare del credito tributario e non già al concessionario, al quale, se è fatto destinatario dell'impugnazione, incombe l'onere di chiamare in giudizio l'ente predetto, se non vuole rispondere all'esito della lite, non essendo il giudice tenuto a disporre d'ufficio l'integrazione del contraddittorio, in quanto non è configurabile nella specie un litisconsorzio necessario"(Cass. sez. 5, n. 10019/2018, Rv. 64796301; Cass., sez. 5, n. 10477/2014, Rv. 63089201).

2. Al rigetto segue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio in favore dell'Agenzia delle Entrate, liquidate in dispositivo.

Non vi è luogo, invece, a statuire sulle spese per quanto riguarda il rapporto processuale tra la ricorrente e l'agente della riscossione, in mancanza di prova del buon esito della notificazione alla prima del controricorso depositato dalla seconda.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso. [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. al pagamento, in favore dell'Agenzia delle Entrate, delle spese del giudizio, che si liquidano in euro 5.000, oltre alle spese prenotate a debito.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto.

Così deciso nella camera di consiglio del 15 settembre 2021, tenutasi da remoto. [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 29553/2015 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA] s.r.[OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa, in virtù di procura speciale in calce al ricorso, dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA], elettivamente clomiciliata in Roma alla via del [OSCURATO:PERSONA] n. 20, presso lo studio dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore p.t., rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici è ex lege domiciliata in Roma alla via dei Portoghesi n. 12; - controricorrente - e [OSCURATO:PERSONA] S.p.A., in persona del Direttore Generale f.f. p.t., rappresentata e difesa, in virtù di procura speciale rilasciata su foglio allegato al controricorso, dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in Roma alla via [OSCURATO:PERSONA] n. 10, presso lo studio dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - avverso la sentenza n. 199/24/15 della [OSCURATO:PERSONA] della Sicilia - Palermo, depositata in data 21/1/2015; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 15 settembre 2021 dal dott. [OSCURATO:PERSONA], svoltasi mediante collegamento da remoto; FATTO Con ricorso depositato il 20/3/2008, [OSCURATO:SOCIETA]. (d'ora in poi anche "la società ricorrente") propose ricorso contro l'iscrizione a • ruolo e la conseguente cartella di pagamento n. 29620070157627505 notificata dall'agente della riscossione per la Provincia di Palermo, avente ad oggetto un credito dell'Agenzia delle Entrate per omesso pagamento dell'iva, sanzioni e interessi per l'anno 2003 per un importo complessivo di euro 108.335,15, oltre compensi per la riscossione. Con il ricorso di prime cure la contribuente fece valere, per quel che in questa sede ancora interessa, la decadenza dell'agente della riscossione dal diritto di esigere le somme iscritte a ruolo, stante la tardiva notificazione della cartella. La CTP di Palermo accolse il ricorso dichiarando la decadenza dal diritto di esigere le somme iscritte a ruolo per la tardiva notificazione della cartella di pagamento. [OSCURATO:SOCIETA] la sentenza di primo grado propose appello solo l'Agenzia delle Entrate. Integrato, per ordine della CTR, il contraddittorio nei confronti dell'agente della riscossione, il giudice d'appello rigettò l'eccezione preliminare svolta dalla contribuente di improcedibilità dell'appello spiegato dall'Agenzia delle Entrate e, nel merito, riformò la sentenza di primo grado rigettando l'originario ricorso di [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:SOCIETA] la sentenza della CTR, indicata in epigrafe, ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., sulla base di un solo motivo.Resistono con controricorso l'Agenzia delle Entrate e [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] atti, manca la prova del buon esito della notificazione alla contribuente ricorrente del controricorso depositato dall'agente della riscossione. DIRITTO 1.Con l'unico motivo, rubricato "Nullità della sentenza per violazione e/o falsa applicazione degli artt. 324 e 2909 c. c. - Violazione del giudicato interno in relazione all'art. 360 n. 4 c.p.c.", la ricorrente deduce la nullità della sentenza di appello per avere la CTR rigettato l'eccezione di improcedibilità dell'appello in quanto proposto, sostanzialmente, da un soggetto (l'Agenzia delle Entrate) privo di un interesse giuridicamente rilevante ad impugnare, o meglio, come precisa la ricorrente nello sviluppo del motivo, privo della legittimazione ad impugnare la sentenza di primo grado in relazione al vizio riconosciuto dai giudici di prime cure. Secondo la ricorrente, i giudici di primo grado, pur avendo espressamente annullato l'iscrizione a ruolo, che è attività dell'ente impositore (Agenzia delle Entrate), avrebbero in realtà dichiarato la decadenza dell'agente della riscossione dal termine previsto dall'art. 1, comma 5 bis, della legge n. 156 del 2005 per la notifica della cartella di pagamento, con la conseguenza che, avendo quei giudici rilevato non un vizio del procedimento impositivo, bensì un vizio dell'attività di riscossione, la sentenza di primo grado avrebbe potuto essere impugnata solo dall'agente della riscossione e non dall'Agenzia delle Entrate. 1.2. Il motivo è infondato. 1.3. E' sufficiente, per rigettare il ricorso qui proposto dalla contribuente, richiamare il consolidato orientamento di questa S.C. secondo il quale "in materia di impugnazione della cartella esattoriale, la tardività della notificazione della cartella non costituisce vizio proprio di questa, tale da legittimare in via esclusiva il concessionario a contraddire nel relativo giudizio. La legittimazione passiva spetta, pertanto, all'ente titolare del credito tributario e non già al concessionario, al quale, se è fatto destinatario dell'impugnazione, incombe l'onere di chiamare in giudizio l'ente predetto, se non vuole rispondere all'esito della lite, non essendo il giudice tenuto a disporre d'ufficio l'integrazione del contraddittorio, in quanto non è configurabile nella specie un litisconsorzio necessario"(Cass. sez. 5, n. 10019/2018, Rv. 64796301; Cass., sez. 5, n. 10477/2014, Rv. 63089201). 2. Al rigetto segue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio in favore dell'Agenzia delle Entrate, liquidate in dispositivo. Non vi è luogo, invece, a statuire sulle spese per quanto riguarda il rapporto processuale tra la ricorrente e l'agente della riscossione, in mancanza di prova del buon esito della notificazione alla prima del controricorso depositato dalla seconda. P.Q.M. Rigetta il ricorso. [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. al pagamento, in favore dell'Agenzia delle Entrate, delle spese del giudizio, che si liquidano in euro 5.000, oltre alle spese prenotate a debito. Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto. Così deciso nella camera di consiglio del 15 settembre 2021, tenutasi da remoto. [OSCURATO:PERSONA]
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