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CassazionedecretoSezione 2Decisione del 5 novembre 2019

Cassazione n. 11098/2024

Testo disponibile della fonte

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ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso n. 38466/2019 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] rappresentato e difeso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE; -resistente - avverso l’ordinanza del Presidente della [OSCURATO:PERSONA] di Milano n. 7005/19 del 5.11.2019 Udita la relazione della causa svolta dal [OSCURATO:PERSONA].

Udito il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale dott.ssa [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso per il rigetto del ricorso; [OSCURATO:PERSONA] Il Presidente della [OSCURATO:PERSONA] di Milano, con ordinanza n. 7005/19 resa pubblica il 5.11.2019 ha respinto il reclamo proposto da [OSCURATO:PERSONA] contro il decreto di rigetto dell’istanza di ammissione al Patrocinio a spese dello Stato, emesso dalla Commissione per la [OSCURATO:PERSONA] a spese dello Stato presso il predetto Ufficio giudiziario.

Per giungere a tale conclusione, il Presidente ha escluso la carenza motivazionale del decreto perché da esso era ricavabile l’iter logico seguito, contenendo il provvedimento specifiche considerazioni su uno dei motivi del ricorso principale e giudicando inconsistenti le ragioni di merito del ricorso tributario.

Ha rilevato inoltre che le ragioni del ricorso tributario potevano essere fatte valere nell’apposito giudizio.

Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il Canesi sulla base di tre motivi, il secondo dei quali articolato in plurime censure.

Il Ministero dell’Economia e della Finanze ha depositato un atto di costituzione al fine di partecipare all’udienza di discussione.

Con ordinanza interlocutoria n. 28554/2021 il Collegio della Sezione 6-2 ha ritenuto insussistenti le condizioni per la decisione in camera di consiglio e ha rimesso la causa alla pubblica udienza della sezione semplice (art. 380 bis ultimo comma cpc nel testo vigente ratione temporis).

Il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale dott.ssa [OSCURATO:PERSONA] ha rassegnato conclusioni scritte chiedendo il rigetto del ricorso ed in udienza ha ribadito la richiesta. [OSCURATO:PERSONA] 1.1 Il primo motivo del ricorso denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 74 comma 2 del “DPR 30.5.1992” (così testualmente, ndr) n. 115 “per non avere annullato il decreto di non ammissione al patrocinio senza alcuna conferente motivazione in ordine a quali fossero le relative ragioni non manifestamente infondate dedotte nella richiesta del beneficio, come documentano i motivi della richiesta retro trascritti l’impugnata ordinanza”. 1.2 Il secondo motivo denuncia “ Violazione e falsa applicazione dell’art. 131 cod. proc. Civ., dell’art. 2 2° cp D.Lgs. 31.12.1992 n. 546, dell’art. 7 legge 27.7.2002 n. 212, dell’art. 111 comma 6 della Costituzione perché l’ordinanza impugnata è da annullare: a) per violazione dell’art. 131 cpc che nella fattispecie deve essere applicato in mancanza di specifiche norme stabilite in detto DLgs mancando l’esposizione di fatto e di diritto della decisione culminante con una motivazione a pena di nullità”; b) per violazione dell’art. 7 della legge 27.7.2002 n. 212 secondo il quale tutti gli atti devono essere motivati indicando i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche della decisione; c) per violazione del sesto comma dell’art. 111 della Costituzione sulla motivazione obbligatoria”.

Rileva in particolare che manca l’iter logico seguito dalla Commissione. 2 I predetti motivi, che ben si prestano ad esame unitario (per la loro attinenza al vizio motivazionale) sono inammissibili.

Innanzitutto, per violazione dell’onere di specificità di cui all’art. 366 n. 6 cpc. mancando la specifica indicazione degli atti processuali sui quali il ricorso si fonda: infatti, manca una chiara indicazione, quanto meno in sintesi, del contenuto del reclamo, non essendo sufficiente il rinvio “ai motivi di cui al precedente punto B” del ricorso per cassazione.

Nel punto B del ricorso, infatti, il ricorrente si limita a evidenziare, a parte il ritardo nella emissione della pronuncia (circostanza suscettibile, semmai, di eventuale rilievo in altra sede), stralci di argomentazioni fornite dalla Commissione, definite “una documentale inconsistente stravaganza” e a segnalare la mancata verifica delle condizioni di reddito del richiedente, mostrando in tal modo di non cogliere la ratio decisiva del rigetto dell’istanza e del successivo reclamo (che l’ha condivisa), ratio fondata evidentemente su una verifica preliminare ed assorbente (inconsistenza delle ragioni di merito del ricorso tributario attraverso “un sommario esame”).

Quanto al dedotto vizio motivazionale, va ribadito che –come chiarito dalle Sezioni Unite - la riformulazione dell'art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., disposta dall'art. 54 del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, conv. in legge 7 agosto 2012, n. 134, deve essere interpretata, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall'art. 12 delle preleggi, come riduzione al "minimo costituzionale" del sindacato di legittimità sulla motivazione.

Pertanto, è denunciabile in cassazione solo l'anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all'esistenza della motivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali.

Tale anomalia si esaurisce nella "mancanza assoluta di motivi sotto l'aspetto materiale e grafico", nella "motivazione apparente", nel "contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili" e nella "motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile", esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di "sufficienza" della motivazione (cfr. cass. Sez.

U, Sentenza n. 8053 del 07/04/2014).

Ebbene, nel caso in esame un siffatto vizio non si riscontra, perché il Presidente ha motivato sostanzialmente per relationem senza limitarsi ad una acritica adesione al giudizio della Commissione per il Patrocinio, ma confrontandosi anche “con le ragioni prospettate dal ricorrente” rilevando anche l’inopportunità di introdurre in sede di reclamo questioni che, invece, dovrebbero trovare ingresso nel processo tributario in relazione al quale era proposta l’istanza di ammissione al patrocinio. 3 Col terzo motivo il ricorrente denunzia, infine, violazione degli artt. 91 e 702 ter u.c cpc dolendosi della disposta compensazione delle spese perché, a suo dire, la mancata costituzione della parte resistente costituisce, contrariamente a quanto affermato nell’ordinanza impugnata, motivo di condanna.

Il motivo è inammissibile perché non si confronta con la costante giurisprudenza di legittimità (art. 360 bis cpc).

Come infatti costantemente affermato da questa Corte, in materia di spese giudiziali, il sindacato di legittimità trova ingresso nella sola ipotesi in cui il giudice di merito abbia violato il principio della soccombenza ponendo le spese a carico della parte risultata totalmente vittoriosa, e ciò vale sia nel caso in cui la controversia venga decisa in ognuno dei suoi aspetti, processuali e di merito, sia nel caso in cui il giudice accerti e dichiari la cessazione della materia del contendere e sia, perciò, chiamato a decidere sul governo delle spese alla stregua del principio della cosiddetta soccombenza virtuale (tra le varie, v Sez. 2 - , Ordinanza n. 18128 del 31/08/2020; v. anche Sez. 3, Sentenza n. 8522 del 2024 non massimata; Sez. 2, Ordinanza n. 30121 del 2023 non massimata).

Nel caso in esame, è fin troppo evidente che nessun vittorioso è stato condannato, ma anzi, pur dandosi atto della palese soccombenza del reclamante, è stata disposta la compensazione (v. provvedimento impugnato) e questa ratio decisiva - giuridicamente corretta - è basata sulla mancata costituzione del Ministero, che certamente non è, contrariamente a quanto si assume in ricorso, motivo di condanna, non rinvenendosi nel sistema nessuna disposizione che impone la condanna del contumace vittorioso alle spese.

In conclusione, il ricorso va dichiarato inammissibile (quanto alla formula definitoria, cfr. Cass.

SSUU n. 7155/2017).

Non avendo il Ministero depositato controricorso, e non avendo neppure partecipato all’udienza, non si provvede sulle spese (Sez. 1 -, Ordinanza n. 28074 del 05/10/2023).

Sussistonoai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d .P.R. n. 115 del 2002 - i presupposti processuali per il raddoppio del contributo, se dovuto.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso.

Si dà atto dell

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso n. 38466/2019 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] rappresentato e difeso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE; -resistente - avverso l’ordinanza del Presidente della [OSCURATO:PERSONA] di Milano n. 7005/19 del 5.11.2019 Udita la relazione della causa svolta dal [OSCURATO:PERSONA]. Udito il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale dott.ssa [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso per il rigetto del ricorso; [OSCURATO:PERSONA] Il Presidente della [OSCURATO:PERSONA] di Milano, con ordinanza n. 7005/19 resa pubblica il 5.11.2019 ha respinto il reclamo proposto da [OSCURATO:PERSONA] contro il decreto di rigetto dell’istanza di ammissione al Patrocinio a spese dello Stato, emesso dalla Commissione per la [OSCURATO:PERSONA] a spese dello Stato presso il predetto Ufficio giudiziario. Per giungere a tale conclusione, il Presidente ha escluso la carenza motivazionale del decreto perché da esso era ricavabile l’iter logico seguito, contenendo il provvedimento specifiche considerazioni su uno dei motivi del ricorso principale e giudicando inconsistenti le ragioni di merito del ricorso tributario. Ha rilevato inoltre che le ragioni del ricorso tributario potevano essere fatte valere nell’apposito giudizio. Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il Canesi sulla base di tre motivi, il secondo dei quali articolato in plurime censure. Il Ministero dell’Economia e della Finanze ha depositato un atto di costituzione al fine di partecipare all’udienza di discussione. Con ordinanza interlocutoria n. 28554/2021 il Collegio della Sezione 6-2 ha ritenuto insussistenti le condizioni per la decisione in camera di consiglio e ha rimesso la causa alla pubblica udienza della sezione semplice (art. 380 bis ultimo comma cpc nel testo vigente ratione temporis). Il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale dott.ssa [OSCURATO:PERSONA] ha rassegnato conclusioni scritte chiedendo il rigetto del ricorso ed in udienza ha ribadito la richiesta. [OSCURATO:PERSONA] 1.1 Il primo motivo del ricorso denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 74 comma 2 del “DPR 30.5.1992” (così testualmente, ndr) n. 115 “per non avere annullato il decreto di non ammissione al patrocinio senza alcuna conferente motivazione in ordine a quali fossero le relative ragioni non manifestamente infondate dedotte nella richiesta del beneficio, come documentano i motivi della richiesta retro trascritti l’impugnata ordinanza”. 1.2 Il secondo motivo denuncia “ Violazione e falsa applicazione dell’art. 131 cod. proc. Civ., dell’art. 2 2° cp D.Lgs. 31.12.1992 n. 546, dell’art. 7 legge 27.7.2002 n. 212, dell’art. 111 comma 6 della Costituzione perché l’ordinanza impugnata è da annullare: a) per violazione dell’art. 131 cpc che nella fattispecie deve essere applicato in mancanza di specifiche norme stabilite in detto DLgs mancando l’esposizione di fatto e di diritto della decisione culminante con una motivazione a pena di nullità”; b) per violazione dell’art. 7 della legge 27.7.2002 n. 212 secondo il quale tutti gli atti devono essere motivati indicando i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche della decisione; c) per violazione del sesto comma dell’art. 111 della Costituzione sulla motivazione obbligatoria”. Rileva in particolare che manca l’iter logico seguito dalla Commissione. 2 I predetti motivi, che ben si prestano ad esame unitario (per la loro attinenza al vizio motivazionale) sono inammissibili. Innanzitutto, per violazione dell’onere di specificità di cui all’art. 366 n. 6 cpc. mancando la specifica indicazione degli atti processuali sui quali il ricorso si fonda: infatti, manca una chiara indicazione, quanto meno in sintesi, del contenuto del reclamo, non essendo sufficiente il rinvio “ai motivi di cui al precedente punto B” del ricorso per cassazione. Nel punto B del ricorso, infatti, il ricorrente si limita a evidenziare, a parte il ritardo nella emissione della pronuncia (circostanza suscettibile, semmai, di eventuale rilievo in altra sede), stralci di argomentazioni fornite dalla Commissione, definite “una documentale inconsistente stravaganza” e a segnalare la mancata verifica delle condizioni di reddito del richiedente, mostrando in tal modo di non cogliere la ratio decisiva del rigetto dell’istanza e del successivo reclamo (che l’ha condivisa), ratio fondata evidentemente su una verifica preliminare ed assorbente (inconsistenza delle ragioni di merito del ricorso tributario attraverso “un sommario esame”). Quanto al dedotto vizio motivazionale, va ribadito che –come chiarito dalle Sezioni Unite - la riformulazione dell'art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., disposta dall'art. 54 del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, conv. in legge 7 agosto 2012, n. 134, deve essere interpretata, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall'art. 12 delle preleggi, come riduzione al "minimo costituzionale" del sindacato di legittimità sulla motivazione. Pertanto, è denunciabile in cassazione solo l'anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all'esistenza della motivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali. Tale anomalia si esaurisce nella "mancanza assoluta di motivi sotto l'aspetto materiale e grafico", nella "motivazione apparente", nel "contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili" e nella "motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile", esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di "sufficienza" della motivazione (cfr. cass. Sez. U, Sentenza n. 8053 del 07/04/2014). Ebbene, nel caso in esame un siffatto vizio non si riscontra, perché il Presidente ha motivato sostanzialmente per relationem senza limitarsi ad una acritica adesione al giudizio della Commissione per il Patrocinio, ma confrontandosi anche “con le ragioni prospettate dal ricorrente” rilevando anche l’inopportunità di introdurre in sede di reclamo questioni che, invece, dovrebbero trovare ingresso nel processo tributario in relazione al quale era proposta l’istanza di ammissione al patrocinio. 3 Col terzo motivo il ricorrente denunzia, infine, violazione degli artt. 91 e 702 ter u.c cpc dolendosi della disposta compensazione delle spese perché, a suo dire, la mancata costituzione della parte resistente costituisce, contrariamente a quanto affermato nell’ordinanza impugnata, motivo di condanna. Il motivo è inammissibile perché non si confronta con la costante giurisprudenza di legittimità (art. 360 bis cpc). Come infatti costantemente affermato da questa Corte, in materia di spese giudiziali, il sindacato di legittimità trova ingresso nella sola ipotesi in cui il giudice di merito abbia violato il principio della soccombenza ponendo le spese a carico della parte risultata totalmente vittoriosa, e ciò vale sia nel caso in cui la controversia venga decisa in ognuno dei suoi aspetti, processuali e di merito, sia nel caso in cui il giudice accerti e dichiari la cessazione della materia del contendere e sia, perciò, chiamato a decidere sul governo delle spese alla stregua del principio della cosiddetta soccombenza virtuale (tra le varie, v Sez. 2 - , Ordinanza n. 18128 del 31/08/2020; v. anche Sez. 3, Sentenza n. 8522 del 2024 non massimata; Sez. 2, Ordinanza n. 30121 del 2023 non massimata). Nel caso in esame, è fin troppo evidente che nessun vittorioso è stato condannato, ma anzi, pur dandosi atto della palese soccombenza del reclamante, è stata disposta la compensazione (v. provvedimento impugnato) e questa ratio decisiva - giuridicamente corretta - è basata sulla mancata costituzione del Ministero, che certamente non è, contrariamente a quanto si assume in ricorso, motivo di condanna, non rinvenendosi nel sistema nessuna disposizione che impone la condanna del contumace vittorioso alle spese. In conclusione, il ricorso va dichiarato inammissibile (quanto alla formula definitoria, cfr. Cass. SSUU n. 7155/2017). Non avendo il Ministero depositato controricorso, e non avendo neppure partecipato all’udienza, non si provvede sulle spese (Sez. 1 -, Ordinanza n. 28074 del 05/10/2023). Sussistonoai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d .P.R. n. 115 del 2002 - i presupposti processuali per il raddoppio del contributo, se dovuto. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso. Si dà atto dell
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