CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 17 gennaio 2022
Cassazione n. 47807/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui :corso proposto da PrPcuratore Generale presso la Corte d'appello di Brescia p.-oce.dimento nei confronti di D".[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avve.so la sentenza dei 17/1/2322 del Tribunale di Brescia vist atti, il provvedimento impugnato e il ricorso, trattato ai sensi dell'art. 23, comma 8; D.L. n. 137 dei 2020; udita la reazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le richies.te del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore gene.-ale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo di annullare con rinvio la sen.tenza impugnata, limitatamente alla omessa confisca, con le conseguenze previste_ calla lene. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 17 gennaio 2022 il Tribunale di Brescia ha dichiarato [OSCURATO:PERSONA]Attilio responsabile del reato di cui all'art. 5 d.lgs. n. 74 del 2000 (per ave:e, quale amministratore della [OSCURATO:SOCIETA]. e a fine di evasione, omesso di presentare le dichiarazioni relative alle imposte sui redditi e sul valore aggiunto re;aive adii anni 2012 e 2013, pur essendovi obbligato, con imposte evase pari a eLrc 870.200,00, ai fini delle imposte sui redditi, e a euro 664.525,00, ai fini iva, per l'anno 2012, e pari a euro 273.066,00 e a euro 208.521,00, ai medesimi fini ,per l'anno 2013; in Coccaglio, il 29 dicembre 2013 e il 29 dicembre 2014). 2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore Generale presso la Corte d'appello di Brescia, affidato a un unico motivo, mediante il :male ha denunciato l'inosservanza dell'art. 1, comma 143 I. n. 244 del 2007, vigente all'epoca di realizzazione delle condotte, poi sostituito dall'art. 12 bis d.lgs. n. 74 del 2000 a causa della omessa confisca dei beni costituenti il profitto o il prezzo del reato, in via diretta o per equivalente. 3. Il Procuratore Generale ha concluso per l'annullamento con rinvio lirn:tatamente alla omessa confisca, evidenziandone la obbligatorietà. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è fondato. 2. Il Tribunale di Brescia ha affermato la penale responsabilità dell'imputato in ordine al reato contestatogli, condannandolo alle pene principali e accessorie, senza discorre, come invece previsto espressamente dall'art. 12 bis del d.lgs. n. 74 del 2000, n caso di condanna od anche di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'ad, 444 cod. proc. pen. per uno dei delitti ivi previsti, la confisca dei ben E che avrebbero costituito, quanto al caso di specie, il profitto del reato, cost:tuto dall'ammontare deHe imposte evase. La misura ablatoria omessa dal Tribunale si caratterizza per essere oboigatora, conseguendo in termini di necessità, stante il chiaro e inequivocabile tenore normativo, a ogni sentenza di condanna o di applicazione di pena ex art.444 cod. proc. pen. emessa per uno dei delitti previsti dal citato d.lgs. n. 74 del 2003, tra cui quello addebitato all'imputato, con la sola eccezione della appadenenza dei profitto o del prezzo del reato da confiscare a soggetto estraneo commissione del reato, e con la precisazione che, ove sia impossibile provvedere alla confisca di quanto, come i beni costituenti il profitto o il prezzo del 21.1-1.3" eiwt; reato, sia ir rapporto di immediata derivazione da esso (cioè nella forma della consda diretta), si dovrà procedere alla confisca di altri beni, il cui valore Co -'- sponda at profitto conseguito o al prezzo ricevuto dal reo che, anche ad altro titolo, siano neila sua disponibilità (cosiddetta confisca per equivalente). La assenza cii qualsiasi ciscrezionalità da parte del giudice, ove si eccettui la opp3duna verifica in ordine alla perdurante presenza nella disponibilità deH'rriputato dei beni da assoggettare a confisca diretta, rende manifesta la incomdietezza ai riguardo della sentenza oggetto di impugnazione. A:l'anrullarriento della sentenza impugnata segue il necessario rinvio al giudice dei merito, da individuarsi nella Corte d'appello di Brescia ai sensi dell'art. 569, con-,n-ra 4, cod. orco. pan., onde colmare la lacuna presente nella sentenza di primo greco. stato, infatti, già chiarito che la sentenza di condanna per reato tributario che abbia omesso la confisca del profitto ex art. 12 bis d.lgs. n. 74 del 2000, va parziarnente annullata con rinvio ove occorra verificare, mediante attività is:-ittc,rie precluse nel giudizio di legittimità, la possibilità di procedere in via prdritaria aia confisca diretta di tale profitto e, solo ove ciò sia impossibile, a quela per equivalente (Sez. 3, Sentenza n. 3165 del 22/11/2019, Tortorici, Rv. 278537). P.Q.M. Annuba la sentenza impugnata limitatamente alla omessa statuizione sulla cd.-:.:isca e rinvia per nuovo giudizio sul punto alla Corte d'appello di Brescia. Cos.ì deciso i