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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 15 febbraio 2022

Cassazione n. 07151/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/01/2020 della CORTE APPELLO di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]-0 E IN DIRITTO La CORTE di APPELLO di LECCE, con sentenza in data 22/01/2020, confermava la condanna alla pena ritenuta di giustizia pronunciata dal TRIBUNALE di BRINDISI, in data 03/06/2015, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in relazione al reato di cui all art. 629 CP (più grave) ed altro.

Proponeva ricorso per cassazione l'imputato, deducendo i seguenti motivi: - violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla ritenuta responsabilità dell'imputato per il delitto di cui al capo a); - violazione di legge quanto alla ritenuta sussistenza dell'aggravante di cui all'art. 61 n. 2 cod.pen. per il capo b).

Il ricorso è inammissibile perché manifestamente infondato.

In relazione al primo motivo il percorso argomentativo seguito dai giudici di merito appare conforme ai criteri dettati da questa Corte e secondo cui le dichiarazioni della persona offesa - cui non si applicano le regole dettate dall'art. 192, comma terzo, cod. proc. pen. - possono essere legittimamente poste da sole a fondamento dell'affermazione di penale responsabilità dell'imputato, previa verifica, più penetrante e rigorosa rispetto a quella cui vengono sottoposte le dichiarazioni di qualsiasi testimone e corredata da idonea motivazione, della credibilità soggettiva del dichiarante e dell'attendibilità intrinseca del suo racconto (Sez. 2, n. 43278 del 24/09/2015, Rv. 265104).

E nel caso in esame le dichiarazioni della vittima sono risultate riscontrate dal referto medico e dalle dichiarazioni dei testi circa l'aggressione subita.

Quanto al secondo motivo secondo l'interpretazione di questa Corte di cassazione il delitto di lesioni personali, commesso per eseguire il delitto di rapina, è procedibile d'ufficio e non a querela di parte, ricorrendo l'aggravante del nesso teleologico ai sensi del combinato disposto degli artt. 585, 576, primo comma, n. 1 e 61, primo comma, n. 2, cod. pen. (Sez. 2, n. 22081 del 03/07/2020, Rv. 279436 - 01).

Ne consegue affermare che anche nel caso in esame ricorreva la contestata aggrava nte.

Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla cassa delle ammende.

Così deciso il 15/02/2022 Il lonsigliere [OSCURATO:PERSONA] dente [OSCURATO:PERSONA] D'AGO

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/01/2020 della CORTE APPELLO di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]-0 E IN DIRITTO La CORTE di APPELLO di LECCE, con sentenza in data 22/01/2020, confermava la condanna alla pena ritenuta di giustizia pronunciata dal TRIBUNALE di BRINDISI, in data 03/06/2015, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in relazione al reato di cui all art. 629 CP (più grave) ed altro. Proponeva ricorso per cassazione l'imputato, deducendo i seguenti motivi: - violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla ritenuta responsabilità dell'imputato per il delitto di cui al capo a); - violazione di legge quanto alla ritenuta sussistenza dell'aggravante di cui all'art. 61 n. 2 cod.pen. per il capo b). Il ricorso è inammissibile perché manifestamente infondato. In relazione al primo motivo il percorso argomentativo seguito dai giudici di merito appare conforme ai criteri dettati da questa Corte e secondo cui le dichiarazioni della persona offesa - cui non si applicano le regole dettate dall'art. 192, comma terzo, cod. proc. pen. - possono essere legittimamente poste da sole a fondamento dell'affermazione di penale responsabilità dell'imputato, previa verifica, più penetrante e rigorosa rispetto a quella cui vengono sottoposte le dichiarazioni di qualsiasi testimone e corredata da idonea motivazione, della credibilità soggettiva del dichiarante e dell'attendibilità intrinseca del suo racconto (Sez. 2, n. 43278 del 24/09/2015, Rv. 265104). E nel caso in esame le dichiarazioni della vittima sono risultate riscontrate dal referto medico e dalle dichiarazioni dei testi circa l'aggressione subita. Quanto al secondo motivo secondo l'interpretazione di questa Corte di cassazione il delitto di lesioni personali, commesso per eseguire il delitto di rapina, è procedibile d'ufficio e non a querela di parte, ricorrendo l'aggravante del nesso teleologico ai sensi del combinato disposto degli artt. 585, 576, primo comma, n. 1 e 61, primo comma, n. 2, cod. pen. (Sez. 2, n. 22081 del 03/07/2020, Rv. 279436 - 01). Ne consegue affermare che anche nel caso in esame ricorreva la contestata aggrava nte. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla cassa delle ammende. Così deciso il 15/02/2022 Il lonsigliere [OSCURATO:PERSONA] dente [OSCURATO:PERSONA] D'AGO
Sentenza Cassazione n. 07151/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris