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Corte di giustizia UEsentenzaSezione I

Corte di giustizia UE n. 1258/2012

ECLI:EU:T:2012:69
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

Sentenza del Tribunale (Seconda Sezione) del 14 febbraio 2012 — Italia / Commissione (causa T‑267/06) «FEAOG — Sezione “Garanzia” — Spese escluse dal finanziamento comunitario — Rettifiche finanziarie — Ortofrutticoli — Ammasso pubblico di carni bovine»

1. Agricoltura — FEAOG — Liquidazione dei conti — Rifiuto di imputare al Fondo spese dovute a irregolarità nell’applicazione della normativa comunitaria — Contestazione da parte dello Stato membro interessato –Onere della prova — Ripartizione tra la Commissione e lo Stato membro (Regolamenti del Consiglio n. 729/70 e n. 1258/1999) (v. punti 31, 72, 94‑97)

2. Procedura — Atto introduttivo del giudizio — Requisiti di forma –Individuazione dell’oggetto della controversia — Esposizione sommaria dei motivi dedotti [Regolamento di procedura del Tribunale, art. 44, § 1, c)] (v. punti 35‑38, 78)

3. Agricoltura — FEAOG — Liquidazione dei conti — Rifiuto di imputare al Fondo spese dovute a irregolarità nell’applicazione della normativa comunitaria — Introduzione di una graduazione del diniego di presa a carico in base al rischio cagionato per il FEAOG dalla gravità della carenza imputabile alle autorità nazionali di controllo — Contestazione da parte dello Stato membro interessato — Onere della prova (v. punto 42)

4. Agricoltura — Politica agricola comune — Finanziamento da parte del FEAOG — Procedura di liquidazione dei conti — Procedura di conciliazione — Parere dell’organo di conciliazione — Assenza di effetto cogente (v. punto 45)

5. Agricoltura — FEAOG — Liquidazione dei conti — Limitazione del diniego di finanziamento — Periodo di ventiquattro mesi — Dies a quo — Comunicazione da parte della Commissione dei risultati delle verifiche — Contenuto [Regolamenti del Consiglio n. 729/70, art. 5, § 2, c), e n. 1258/1999, art. 7, § 4, quinto comma; regolamento della Commissione n. 1663/95, art. 8, § 1] (v. punti 50‑52) [OSCURATO:PERSONA] di annullamento parziale della decisione 2006/554/CE della Commissione, del 27 luglio 2006, che esclude dal finanziamento comunitario alcune spese effettuate dagli Stati membri a titolo del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG), sezione garanzia (GU L 218, pag. 12), nella parte in cui esclude talune spese effettuate dalla Repubblica italiana nel settore degli ortofrutticoli e dell’ammasso pubblico di carni bovine.

Dispositivo 1) Il ricorso è respinto. 2) La Repubblica italiana sopporterà le proprie spese nonché quelle sostenute dalla Commissione europea.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Sentenza del Tribunale (Seconda Sezione) del 14 febbraio 2012 — Italia / Commissione (causa T‑267/06) «FEAOG — Sezione “Garanzia” — Spese escluse dal finanziamento comunitario — Rettifiche finanziarie — Ortofrutticoli — Ammasso pubblico di carni bovine» 1. Agricoltura — FEAOG — Liquidazione dei conti — Rifiuto di imputare al Fondo spese dovute a irregolarità nell’applicazione della normativa comunitaria — Contestazione da parte dello Stato membro interessato –Onere della prova — Ripartizione tra la Commissione e lo Stato membro (Regolamenti del Consiglio n. 729/70 e n. 1258/1999) (v. punti 31, 72, 94‑97) 2. Procedura — Atto introduttivo del giudizio — Requisiti di forma –Individuazione dell’oggetto della controversia — Esposizione sommaria dei motivi dedotti [Regolamento di procedura del Tribunale, art. 44, § 1, c)] (v. punti 35‑38, 78) 3. Agricoltura — FEAOG — Liquidazione dei conti — Rifiuto di imputare al Fondo spese dovute a irregolarità nell’applicazione della normativa comunitaria — Introduzione di una graduazione del diniego di presa a carico in base al rischio cagionato per il FEAOG dalla gravità della carenza imputabile alle autorità nazionali di controllo — Contestazione da parte dello Stato membro interessato — Onere della prova (v. punto 42) 4. Agricoltura — Politica agricola comune — Finanziamento da parte del FEAOG — Procedura di liquidazione dei conti — Procedura di conciliazione — Parere dell’organo di conciliazione — Assenza di effetto cogente (v. punto 45) 5. Agricoltura — FEAOG — Liquidazione dei conti — Limitazione del diniego di finanziamento — Periodo di ventiquattro mesi — Dies a quo — Comunicazione da parte della Commissione dei risultati delle verifiche — Contenuto [Regolamenti del Consiglio n. 729/70, art. 5, § 2, c), e n. 1258/1999, art. 7, § 4, quinto comma; regolamento della Commissione n. 1663/95, art. 8, § 1] (v. punti 50‑52) [OSCURATO:PERSONA] di annullamento parziale della decisione 2006/554/CE della Commissione, del 27 luglio 2006, che esclude dal finanziamento comunitario alcune spese effettuate dagli Stati membri a titolo del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG), sezione garanzia (GU L 218, pag. 12), nella parte in cui esclude talune spese effettuate dalla Repubblica italiana nel settore degli ortofrutticoli e dell’ammasso pubblico di carni bovine. Dispositivo 1) Il ricorso è respinto. 2) La Repubblica italiana sopporterà le proprie spese nonché quelle sostenute dalla Commissione europea.
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