Corte di giustizia UEsentenzaSezione I
Corte di giustizia UE n. 1258/2012
ECLI:EU:T:2012:69
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Sentenza del Tribunale (Seconda Sezione) del 14 febbraio 2012 — Italia / Commissione
(causa T‑267/06)
«FEAOG — Sezione “Garanzia” — Spese escluse dal finanziamento comunitario — Rettifiche finanziarie — Ortofrutticoli — Ammasso pubblico di carni bovine»
1.
Agricoltura — FEAOG — Liquidazione dei conti — Rifiuto di imputare al Fondo spese dovute a irregolarità nell’applicazione
della normativa comunitaria — Contestazione da parte dello Stato membro interessato –Onere della prova — Ripartizione tra
la Commissione e lo Stato membro (Regolamenti del Consiglio n. 729/70 e n. 1258/1999) (v. punti 31, 72, 94‑97)
2.
Procedura — Atto introduttivo del giudizio — Requisiti di forma –Individuazione dell’oggetto della controversia — Esposizione
sommaria dei motivi dedotti [Regolamento di procedura del Tribunale, art. 44, § 1, c)] (v. punti 35‑38, 78)
3.
Agricoltura — FEAOG — Liquidazione dei conti — Rifiuto di imputare al Fondo spese dovute a irregolarità nell’applicazione
della normativa comunitaria — Introduzione di una graduazione del diniego di presa a carico in base al rischio cagionato per
il FEAOG dalla gravità della carenza imputabile alle autorità nazionali di controllo — Contestazione da parte dello Stato
membro interessato — Onere della prova (v. punto 42)
4.
Agricoltura — Politica agricola comune — Finanziamento da parte del FEAOG — Procedura di liquidazione dei conti — Procedura
di conciliazione — Parere dell’organo di conciliazione — Assenza di effetto cogente (v. punto 45)
5.
Agricoltura — FEAOG — Liquidazione dei conti — Limitazione del diniego di finanziamento — Periodo di ventiquattro mesi — Dies
a quo — Comunicazione da parte della Commissione dei risultati delle verifiche — Contenuto [Regolamenti del Consiglio n. 729/70,
art. 5, § 2, c), e n. 1258/1999, art. 7, § 4, quinto comma; regolamento della Commissione n. 1663/95, art. 8, § 1] (v. punti 50‑52)
[OSCURATO:PERSONA] di annullamento parziale della decisione 2006/554/CE della Commissione, del 27 luglio 2006, che esclude dal finanziamento
comunitario alcune spese effettuate dagli Stati membri a titolo del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG),
sezione garanzia (GU L 218, pag. 12), nella parte in cui esclude talune spese effettuate dalla Repubblica italiana nel settore
degli ortofrutticoli e dell’ammasso pubblico di carni bovine.
Dispositivo
1)
Il ricorso è respinto.
2)
La Repubblica italiana sopporterà le proprie spese nonché quelle sostenute dalla Commissione europea.