CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 48486/2022
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/05/2021 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] - che con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Palermo ha confermato la sentenza del Tribunale di Marsala del 25 febbraio 2019 che aveva affermato la penale responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] per più delitti di furto con strappo ed un delitto di furto con destrezza e, ritenuta la continuazione tra i reati, l'aveva condannata alla pena di giustizia; - che il primo motivo di ricorso dell'imputata, che lamenta manifesta illogicità della motivazione in ordine all'affermazione di penale responsabilità ed in particolare sull'attendibilità del riconoscimento, è inammissibile poiché con esso l'imputata si limita a reiterare il corrispondente motivo di appello, senza confrontarsi con le ragioni addotte a sua confutazione dalla Corte territoriale, che ha evidenziato, oltre al consenso in ordine alla produzione delle dichiarazione predibattimentali della persona offesa, che l'attendibilità del riconoscimento dei due autori del furto ad opera della vittima trova riscontro anche nel reperimento della refurtiva presso un negozio di compravendita di metalli preziosi presso il quale il complice della Sanna lo aveva alienato ivi depositando una fotocopia della sua carta di identità; - che il secondo motivo di ricorso, relativo alla qualificazione giuridica del reato, è manifestamente infondato, atteso che dalla sua ricostruzione operata dalla Corte territoriale emerge che la refurtiva è stata strappata dalle mani della vittima; - che il terzo motivo di ricorso, relativo all'aggravante della minorata difesa, è manifestamente infondato, avendo la Corte territoriale indicato le ragioni per le quali l'esecuzione del delitto è stata in concreto agevolata dalla età avanzata della persona offesa e dalle sue difficoltà di deambulazione, delle quali la ricorrente era consapevole; - che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 3.000,00; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così