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CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 42600/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (Polonia) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza emessa il 25 agosto 2023 dalla Corte di appello di Genova visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA] udite le richieste del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Genova che ne ha disposto la consegna all'Autorità giudiziaria polacca in esecuzione del mandato di arresto europeo esecutivo emesso dalla Corte Regionale di Varsavia in relazione alla condanna irrevocabile alla pena di anni due di reclusione inflitta per reati di frode finanziaria.

Deduce la violazione dell'art. 7 della legge n. 69 del 2005 in quanto, pur risultando che la condanna della ricorrente riguarda i reati di truffa e di aiuto e favoreggiamento in frode al credito, la Corte territoriale si è limitata a verificare la sussistenza del requisito della doppia punibilità solo in relazione alla truffa.

Da ciò sarebbe, inoltre, conseguita la mancata verifica dei limiti di pena previsti dai commi 3 e 4 dell'art. 7 cit. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza del motivo dedotto. 1.1 Va, infatti, considerato che l'art. 7 della legge n. 69 del 2005 prevede che la verifica del requisito della doppia punibilità deve essere effettuata indipendentemente dalla qualificazione giuridica e dai singoli elementi costitutivi del reato, avendo riguardo al fatto, come descritto nel mandato di arresto europeo sul piano naturalistico-strutturale, ed alla sua previsione come reato dalla legge nazionale.

A tale proposito, questa Corte ha già condivisibilmente affermato che ai fini della verifica del requisito della doppia punibilità, presupposto indispensabile per potersi far luogo alla consegna, non è necessario che coincidano la qualificazione giuridica ed i singoli elementi costitutivi delle fattispecie incriminatrici previste dallo Stato richiedente e da quello richiesto (cfr. Sez. 6, n. 21336 del 26/05/2021, Brocai, Rv. 281509).

Accanto alla astratta punibilità del fatto, l'art. 7 richiede, inoltre, che questo sia punito con pena o una misura di sicurezza privativa della libertà personale non inferiore a dodici mesi (comma 3) e che, qualora si tratti di un m .a.e. esecutivo, che la pena o la misura di sicurezza inflitte abbiano una durata non inferiore a quattro mesi (comma 4).

Secondo la costante giurisprudenza di legittimità, qui ribadita, allorchè venga in rilievo, come nel caso in esame, un mandato di arresto emesso per l'esecuzione di una sentenza di condanna per una pluralità di reati, il rispetto di detto limite minimo di durata della pena va accertato avendo riguardo alla pena complessivamente irrogata e non a quella applicata per ogni singolo reato (così, da ultimo, Sez. 6, n. 5111 del 05/02/2020, Rv. 278327). 1.2 La Corte di appello, uniformandosi a tali coordinate ermeneutiche, ha rilevato che le condotte descritte nel mandato di arresto europeo, a prescindere da come qualificate dalla legge dello Stato di emissione, configurano, secondo l'ordinamento italiano, plurime fattispecie di truffa, anche in concorso con terzi, per avere la ricorrente «fornito o concorso a fornire false rappresentazioni di realtà, al fine di ottenere finanziamenti in denaro da parte di istituti di credito.» Secondo quanto riporta la sentenza la ricorrente, anche in concorso con terzi, ha fornito false garanzie in ordine alla propria condizione di solvibilità, e, in altre occasioni, dichiarato falsamente di essere regolarmente impiegata come dipendente di altro soggetto.

Ad avviso del Collegio siffatto percorso argomentativo è immune dal dedotto vizio giuridico, avendo la Corte territoriale correttamente valutato, sulla base della descrizione naturalistica delle condotte, la loro concreta punibilità secondo l'ordinamento italiano.

2. All'inammissibilità del ricorso segue per legge la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila da versare in favore della cassa delle ammende, non potendosi ritenere che la stessa abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 2000).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 22, comma

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (Polonia) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza emessa il 25 agosto 2023 dalla Corte di appello di Genova visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA] udite le richieste del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Genova che ne ha disposto la consegna all'Autorità giudiziaria polacca in esecuzione del mandato di arresto europeo esecutivo emesso dalla Corte Regionale di Varsavia in relazione alla condanna irrevocabile alla pena di anni due di reclusione inflitta per reati di frode finanziaria. Deduce la violazione dell'art. 7 della legge n. 69 del 2005 in quanto, pur risultando che la condanna della ricorrente riguarda i reati di truffa e di aiuto e favoreggiamento in frode al credito, la Corte territoriale si è limitata a verificare la sussistenza del requisito della doppia punibilità solo in relazione alla truffa. Da ciò sarebbe, inoltre, conseguita la mancata verifica dei limiti di pena previsti dai commi 3 e 4 dell'art. 7 cit. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza del motivo dedotto. 1.1 Va, infatti, considerato che l'art. 7 della legge n. 69 del 2005 prevede che la verifica del requisito della doppia punibilità deve essere effettuata indipendentemente dalla qualificazione giuridica e dai singoli elementi costitutivi del reato, avendo riguardo al fatto, come descritto nel mandato di arresto europeo sul piano naturalistico-strutturale, ed alla sua previsione come reato dalla legge nazionale. A tale proposito, questa Corte ha già condivisibilmente affermato che ai fini della verifica del requisito della doppia punibilità, presupposto indispensabile per potersi far luogo alla consegna, non è necessario che coincidano la qualificazione giuridica ed i singoli elementi costitutivi delle fattispecie incriminatrici previste dallo Stato richiedente e da quello richiesto (cfr. Sez. 6, n. 21336 del 26/05/2021, Brocai, Rv. 281509). Accanto alla astratta punibilità del fatto, l'art. 7 richiede, inoltre, che questo sia punito con pena o una misura di sicurezza privativa della libertà personale non inferiore a dodici mesi (comma 3) e che, qualora si tratti di un m .a.e. esecutivo, che la pena o la misura di sicurezza inflitte abbiano una durata non inferiore a quattro mesi (comma 4). Secondo la costante giurisprudenza di legittimità, qui ribadita, allorchè venga in rilievo, come nel caso in esame, un mandato di arresto emesso per l'esecuzione di una sentenza di condanna per una pluralità di reati, il rispetto di detto limite minimo di durata della pena va accertato avendo riguardo alla pena complessivamente irrogata e non a quella applicata per ogni singolo reato (così, da ultimo, Sez. 6, n. 5111 del 05/02/2020, Rv. 278327). 1.2 La Corte di appello, uniformandosi a tali coordinate ermeneutiche, ha rilevato che le condotte descritte nel mandato di arresto europeo, a prescindere da come qualificate dalla legge dello Stato di emissione, configurano, secondo l'ordinamento italiano, plurime fattispecie di truffa, anche in concorso con terzi, per avere la ricorrente «fornito o concorso a fornire false rappresentazioni di realtà, al fine di ottenere finanziamenti in denaro da parte di istituti di credito.» Secondo quanto riporta la sentenza la ricorrente, anche in concorso con terzi, ha fornito false garanzie in ordine alla propria condizione di solvibilità, e, in altre occasioni, dichiarato falsamente di essere regolarmente impiegata come dipendente di altro soggetto. Ad avviso del Collegio siffatto percorso argomentativo è immune dal dedotto vizio giuridico, avendo la Corte territoriale correttamente valutato, sulla base della descrizione naturalistica delle condotte, la loro concreta punibilità secondo l'ordinamento italiano. 2. All'inammissibilità del ricorso segue per legge la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila da versare in favore della cassa delle ammende, non potendosi ritenere che la stessa abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 2000). P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 22, comma