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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 33237/2024

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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

SORVEGLIANZA di NAPOLIudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/sentite le conclusioni del PG Letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona della dott.ssa [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] generale presso questa Corte, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso.

Letta la nota con la quale l'avv. [OSCURATO:PERSONA], in difesa di [OSCURATO:PERSONA], si è riportata alle conclusioni rassegnate nel ricorso, chiedendone l'accoglimento. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza del 26 febbraio 2020, il Magistrato di sorveglianza di Napoli accoglieva parzialmente l'istanza di [OSCURATO:PERSONA] volta ad ottenere, ai sensi dell'art. 35-ter ord. pen., ristoro per le condizioni di detenzione che costui affermava di aver subito in istituti penitenziari.

In particolare, il Magistrato di sorveglianza accoglieva la domanda solo con riferimento al periodo di 334 giorni di detenzione trascorsi da Melodia presso istituti penitenziari di Palermo e di Trapani.

2. Avverso detta ordinanza, Melodia e il Dipartimento dell'[OSCURATO:PERSONA] proponevano contrapposti reclami rivolti al Tribunale di sorveglianza di Napoli.

In particolare, per quanto qui rileva, Melodia lamentava la mancata valutazione del periodo di reclusione trascorso presso l'istituto penitenziario di Pianosa e del periodo di detenzione 1° gennaio 1989 - 11 gennaio 1994.

3. Il Tribunale di sorveglianza di Napoli rigettava entrambe le impugnazioni con ordinanza del 12 settembre 2023.

4. Avverso quest'ultimo provvedimento, la difesa di [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione, con atto in cui deduce violazioni di legge e vizi di motivazione.

Il ricorrente afferma che il Tribunale di sorveglianza avrebbe dovuto ritenere, alla luce del provvedimento di cumulo di pene emesso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Trapani, che Melodia era stato detenuto ininterrottamente dal 30 aprile 1985 e che, quindi, il Magistrato di sorveglianza aveva errato nel considerare inammissibile, in quanto attinente ad altro titolo, la domanda di rimedi risarcitori in relazione al periodo 10 gennaio 1989 - 11 gennaio 1994.

Il ricorrente afferma, inoltre, che il Tribunale di sorveglianza avrebbe dovuto considerare anche i periodi di detenzione trascorsi presso la [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA].

Il ricorrente critica, inoltre, l'affermazione del Tribunale di sorveglianza secondo la quale, per il periodo risalente al 1989, risultava sempre una superficie calpestabile conforme agli standard stabiliti dalla costante giurisprudenza. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile, perché privo di specificità.

1.1. La giurisprudenza di legittimità ha chiarito che in tema di ricorso per cassazione, ai fini dell'osservanza del principio di specificità in relazione alla prospettazione di vizi di motivazione e di travisamento, è necessario che esso contenga la compiuta rappresentazione e dimostrazione di un'evidenza - pretermessa o infedelmente rappresentata dal giudicante - di per sé dotata di univoca, oggettiva e immediata valenza esplicativa, in quanto in grado di disarticolare il costrutto argomentativo del provvedimento impugnato per l'intrinseca incompatibilità degli enunciati (Sez. 1, n. 54281 del 05/07/2017, Rv. 272492-01).

È stato precisato che sono inammissibili, per violazione del principio di autosufficienza e per genericità, i motivi di ricorso per cassazione che deducano il vizio di manifesta illogicità o contraddittorietà della motivazione e, pur richiamando atti specificamente indicati, non contengano la loro integrale trascrizione o allegazione (Sez. 2, n. 20677 del 11/04/2017, Rv. 270071 - 01).

1.2. In applicazione dei richiamati principi di diritto, pienamente condivisibili, deve affermarsi, con riferimento al caso ora in esame, che il ricorso proposto nell'interesse di Melodia reca soltanto critiche generiche sul provvedimento impugnato emesso dal Tribunale di sorveglianza.

Il ricorrente, infatti, lamenta errori nella mancata considerazione sia di periodi di detenzione sia di condizioni di detenzione disumana, ma omette di allegare elementi specifici dai quali possano emergere le asserite erroneità delle valutazioni espresse dal Tribunale di sorveglianza.

Inoltre, il ricorrente, nel lamentare la mancata considerazione del periodo 10 gennaio 1989 - 11 gennaio 1994, non tiene conto delle precise indicazioni contenute nel provvedimento del Tribunale di sorveglianza con riferimento ai periodi di detenzione valutati.

Il ricorso, quindi, non soddisfa il requisito della specificità.

2. In conclusione, il ricorso per cassazione deve essere dichiarato inammissibile in applicazione dell'art. 606, comma 3, cod. proc. pen.

Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma indicata nel seguente dispositivo alla Cassa delle ammende, non essendo dato escludere - alla stregua del principio di diritto affermato da Corte cost. n. 186 del 2000 - la ricorrenza dell'ipotesi della colpa nella proposizione dell'impugnazione.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di NAPOLIudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/sentite le conclusioni del PG Letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona della dott.ssa [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] generale presso questa Corte, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso. Letta la nota con la quale l'avv. [OSCURATO:PERSONA], in difesa di [OSCURATO:PERSONA], si è riportata alle conclusioni rassegnate nel ricorso, chiedendone l'accoglimento. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del 26 febbraio 2020, il Magistrato di sorveglianza di Napoli accoglieva parzialmente l'istanza di [OSCURATO:PERSONA] volta ad ottenere, ai sensi dell'art. 35-ter ord. pen., ristoro per le condizioni di detenzione che costui affermava di aver subito in istituti penitenziari. In particolare, il Magistrato di sorveglianza accoglieva la domanda solo con riferimento al periodo di 334 giorni di detenzione trascorsi da Melodia presso istituti penitenziari di Palermo e di Trapani. 2. Avverso detta ordinanza, Melodia e il Dipartimento dell'[OSCURATO:PERSONA] proponevano contrapposti reclami rivolti al Tribunale di sorveglianza di Napoli. In particolare, per quanto qui rileva, Melodia lamentava la mancata valutazione del periodo di reclusione trascorso presso l'istituto penitenziario di Pianosa e del periodo di detenzione 1° gennaio 1989 - 11 gennaio 1994. 3. Il Tribunale di sorveglianza di Napoli rigettava entrambe le impugnazioni con ordinanza del 12 settembre 2023. 4. Avverso quest'ultimo provvedimento, la difesa di [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione, con atto in cui deduce violazioni di legge e vizi di motivazione. Il ricorrente afferma che il Tribunale di sorveglianza avrebbe dovuto ritenere, alla luce del provvedimento di cumulo di pene emesso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Trapani, che Melodia era stato detenuto ininterrottamente dal 30 aprile 1985 e che, quindi, il Magistrato di sorveglianza aveva errato nel considerare inammissibile, in quanto attinente ad altro titolo, la domanda di rimedi risarcitori in relazione al periodo 10 gennaio 1989 - 11 gennaio 1994. Il ricorrente afferma, inoltre, che il Tribunale di sorveglianza avrebbe dovuto considerare anche i periodi di detenzione trascorsi presso la [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA]. Il ricorrente critica, inoltre, l'affermazione del Tribunale di sorveglianza secondo la quale, per il periodo risalente al 1989, risultava sempre una superficie calpestabile conforme agli standard stabiliti dalla costante giurisprudenza. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile, perché privo di specificità. 1.1. La giurisprudenza di legittimità ha chiarito che in tema di ricorso per cassazione, ai fini dell'osservanza del principio di specificità in relazione alla prospettazione di vizi di motivazione e di travisamento, è necessario che esso contenga la compiuta rappresentazione e dimostrazione di un'evidenza - pretermessa o infedelmente rappresentata dal giudicante - di per sé dotata di univoca, oggettiva e immediata valenza esplicativa, in quanto in grado di disarticolare il costrutto argomentativo del provvedimento impugnato per l'intrinseca incompatibilità degli enunciati (Sez. 1, n. 54281 del 05/07/2017, Rv. 272492-01). È stato precisato che sono inammissibili, per violazione del principio di autosufficienza e per genericità, i motivi di ricorso per cassazione che deducano il vizio di manifesta illogicità o contraddittorietà della motivazione e, pur richiamando atti specificamente indicati, non contengano la loro integrale trascrizione o allegazione (Sez. 2, n. 20677 del 11/04/2017, Rv. 270071 - 01). 1.2. In applicazione dei richiamati principi di diritto, pienamente condivisibili, deve affermarsi, con riferimento al caso ora in esame, che il ricorso proposto nell'interesse di Melodia reca soltanto critiche generiche sul provvedimento impugnato emesso dal Tribunale di sorveglianza. Il ricorrente, infatti, lamenta errori nella mancata considerazione sia di periodi di detenzione sia di condizioni di detenzione disumana, ma omette di allegare elementi specifici dai quali possano emergere le asserite erroneità delle valutazioni espresse dal Tribunale di sorveglianza. Inoltre, il ricorrente, nel lamentare la mancata considerazione del periodo 10 gennaio 1989 - 11 gennaio 1994, non tiene conto delle precise indicazioni contenute nel provvedimento del Tribunale di sorveglianza con riferimento ai periodi di detenzione valutati. Il ricorso, quindi, non soddisfa il requisito della specificità. 2. In conclusione, il ricorso per cassazione deve essere dichiarato inammissibile in applicazione dell'art. 606, comma 3, cod. proc. pen. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma indicata nel seguente dispositivo alla Cassa delle ammende, non essendo dato escludere - alla stregua del principio di diritto affermato da Corte cost. n. 186 del 2000 - la ricorrenza dell'ipotesi della colpa nella proposizione dell'impugnazione. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa