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CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 22608/2026

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SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza emessa il 02/10/2025 dalla Corte di appello di Milano; udita la relazione svolta dal Consigliere, [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale, dott.ssa [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto che il ricorso sia dichiarato inammissibile o comunque rigettato; lette le conclusioni presentate dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA], difensore dell'Istituto per le [OSCURATO:PERSONA] di Religione, che ha chiesto che il ricorso venga dichiarato inammissibile; lette le conclusioni dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA], difensore di fiducia del ricorrente, che ha insistito per l'accoglimento dei motivi di ricorso; [OSCURATO:PERSONA].FATTO

1. La Corte di appello di Milano ha riconosciuto, agli effetti della esecuzione in Italia delle statuizioni civili, la sentenza emessa 1'[OSCURATO:DATA_NASCITA] dalla Corte di cassazione dello Stato della Città del Vaticano, che aveva confermato la sentenza con cui la Corte di appello di quello Stato aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena di otto anni e sei mesi di reclusione e 12.500,00 euro di multa, nonché, appunto, al risarcimento del danno. 1Caloia, insieme ad altri, è stato condannato per i reati di peculato e autoriciclaggio commessi tra il 2001 e il 2008 in danno dell'Istituto per le [OSCURATO:PERSONA] (IOR) e delle società da questo controllate SGIR s.r.I., [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. e Opus pro [OSCURATO:SOCIETA].

2. Ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA] articolando nove motivi.

2.1. Con il primo si deduce violazione dell'art. 733, comma 1, lett. b) e c), cod. proc. pen., in relazione all'art. 111 - 117 Cost., 6, comma 1, Convenzione EDU come interpretato dalla Corte europea dei Diritti dell'Uomo.

Il tema attiene alla violazione dei limiti al riconoscimento delle sentenze straniere e dei principi fondamentali dello Stato, richiamati dall'art. 733 cod. proc. pen., come integrati dalle previsioni convenzionali; una norma, quella di cui all'art. 733 cod. proc. pen., che sussumerebbe in sé anche le norme e i principi della Convenzione europea dei Diritti dell'Uomo e che si aggiungerebbero al sistema di garanzie previste dall'ordinamento interno.

La Corte, si sostiene, avrebbe innanzitutto errato nel ritenere che l'imputato avrebbe dovuto adire la Corte Edu, atteso che, invece, lo Stato Città del Vaticano non è parte della Convenzione EDU e, conseguentemente, la Corte Europea dei Diritti dell'Uomo non avrebbe avuto giurisdizione; si aggiunge che il mancato ricorso non avrebbe affatto sollevato la Corte di appello in sede di riconoscimento dall'osservanza dei criteri CEDU "giacchè solo lo Stato italiano potrebbe trovarsi a rispondere del proprio operato in relazione al processo di delibazione" (così il ricorso).

Sotto altro profilo, si evidenzia come, diversamente dagli assunti della Corte di appello, la difesa si sarebbe opposta alla delibazione della sentenza facendo anche riferimento a quanto affermato dalla decisione Corte Edu, 20/07/2001, Pellegrini c.

Italia, in cui la Corte europea aveva censurato il mancato rigetto della delibazione da parte della Corte di appello italiana per avere questa tralasciato "che il processo accusatorio rientra nei requisiti dell'equo processo ai sensi dell'art. 6 CEDU".

Nell'occasione, si aggiunge, la Corte Edu avrebbe chiarito come il compito della giudice del riconoscimento consiste non nel verificare se il procedimento dinanzi ai tribunale ecclesiastici sia conforme all'art. 6 CEDU, ma se "i tribunali italiani, prima di autorizzare la esecuzione della decisone, si siano accertati che il procedimento in questione rispettasse le garanzie dell'art. 6 CEDU".

Dunque, una verifica doverosa da parte della Corte di appello.

2.2. Con il secondo motivo si deduce violazione di legge per disapplicazione dell'art 733, comma 1, lett. b - c), cod. proc. pen., in relazione agli artt. 111 - 117 Cost. e 6 CEDU, in relazione al sistema delle garanzie richiesto per l'imparzialità del Giudice.

Il presupposto del motivo è che la nomina dei giudici da parte del potere esecutivo non è di per sé inammissibile a condizione, tuttavia, che sia comunque garantito che i giudici nominati siano poi liberi da influenze o pressioni nell'esercizio delle funzioni 2giurisdizionali; sarebbe compito delle Corti nazionali valutare la "tenuta degli equilibri inerenti la separazione dei poteri alla luce della Convenzione e altresì dei principi dell'ordinamento interno" (in tal senso, si citano alcune decisioni della Corte Europea).

La Corte di appello avrebbe disatteso i parametri richiesti dalla Convezione e dalla Costituzione.

Si evidenzia come, per quanto riguarda l'Italia, i principi costituzionali superino a livello di ordinamento interno sotto molti profili gli standard CEDU, comprendendo non solo l'istituto del giudice naturale e il diritto al giusto processo e alla terzietà e imparzialità del giudice, ma anche l'autonomia e la indipendenza della magistratura da ogni altro potere (art. 104 Cost), nonché la presenza del Consiglio Superiore della Magistratura, la nomina per concorso dei magistrati e la loro inamovibilità.

I criteri di nomina dei magistrati vaticani sarebbero invece diversi e risponderebbero ad una logica diversa.

La Corte di appello, sul punto, avrebbe affermato erroneamente che i requisiti di indipendenza e imparzialità dei giudici vaticani sarebbe garantita dalla selezione e dai requisiti soggettivi dei magistrati, selezionati tra i professori universitari o tra magistrati di spicco, con ciò, tuttavia, sovrapponendo il requisito della competenza a quello della indipendenza economica.

Sarebbe altresì errato l'assunto della Corte secondo cui l'indipendenza sarebbe garantita anche dal fatto che ai giudici sarebbe conferito l'incarico giudiziario con un contratto di lavoro con clausola di esclusiva senza che ciò comporti l'iscrizione di un ruolo; si assume, invece, che in tal modo si sarebbe erroneamente sovrapposto il requisito della indipendenza con quello della professionalità, tenuto conto, peraltro, che la clausola di esclusiva sarebbe prevista solo per una minima parte dei magistrati vaticani e si tratterebbe di una previsione introdotta solo nel 2020, quando il giudizio era già in corso davanti al Tribunale, e non riguarderebbe né la Corte di appello, la cui composizione nella specie avrebbe riguardato due membri della gerarchia ecclesiastica, e neppure la Corte di cassazione, il cui Collegio sarebbe stato nella specie composto solo da Cardinali.

Né sarebbe decisivo l'argomento utilizzato dalla Corte di appello secondo cui l'indipendenza sarebbe garantita da quanto sancito dal motu proprio del 12 aprile 2023 di [OSCURATO:PERSONA], recante modifica alla legge del 16 marzo 2020 sull'ordinamento giudiziario dello Stato della Città del Vaticano (si richiama l'art. 4 in cui si dispone che i magistrati esercitino i loro poteri con imparzialità e sono soggetti solo alla legge).

Anche in questo caso si tratterebbe di una disposizione introdotta nel 2020, quando il processo era già avviato.

La tesi è che, al di là del requisito intrinseco indicato, la Corte non avrebbe individuato presidi normativi alternativi che, in assenza della separazione dei potere e di tutte le previsioni di cui alla Costituzione, possano garantire l'indipendenza dei Giudici vaticani.

32.3. Con il terzo motivo si deduce violazione di legge per disapplicazione dell'art. 733, comma 1, lett. b - c) cod. proc. pen., in relazione ai parametri costituzionali e convenzionali indicati.

La Corte avrebbe omesso di esaminare le norme, indicate dalla difesa, "contrarie alla indipendenza della Magistratura vaticana".

Si segnala: -che per una porzione significativa del processo sarebbe stata in vigore la norma che prevedeva in capo al [OSCURATO:PERSONA] la facoltà di revoca dei giudici "ad nutum" "i magistrati decadono dalle loro funzioni esclusivamente per volontà sovrana e per le cause previste dalla presente legge"; una norma abrogata solo nel 2023, quando la condanna per il reato di riciclaggio era già esecutiva.

Si evidenzia come la stessa Corte Edu abbia in passato spiegato che l'assenza di un riconoscimento formale della inamovibilità dei giudici non implica di per sé una mancanza di indipendenza purché essa sia riconosciuta nei fatti e siano presenti altre garanzie necessarie.

Nell'ordinamento vaticano non sarebbero state individuate dette garanzie ed anzi non sarebbe stata prevista la inamovibilità.

La Corte di appello avrebbe fatto riferimento a pronunce della Corte Edu ma non avrebbe affrontato la questione della incidenza della revocabilità potestativa della nomina rispetto alla indipendenza dei giudici; -secondo il can. 1405 par. 1 num 4, il [OSCURATO:PERSONA] ha il diritto esclusivo di giudicare tutte le cause che egli stesso abbia avocato al proprio giudizio e che ai sensi del Can. 1404 la "Prima sede non è giudicata da nessuno"; dunque, un potere di subordinazione gerarchica dei Cardinali al [OSCURATO:PERSONA]; detta norma sarebbe rimasta in vigore durante tutta la durata del processo.

Si sottolinea come la difesa non avrebbe mai affermato che linee gerarchiche, anche pregnanti, sarebbero incompatibili con lo Stato di diritto, ma che ciò che si critica, alla luce dei parametri convenzionali e costituzionali, è "l'intersecarsi di tali linee gerarchiche con l'esercizio della funzione giurisdizionale".

Sul punto la difesa aveva fatto riferimento alla giurisprudenza comunitaria in tema di collegi giudicanti, cui partecipino appartenenti alle Forze armate, allorquando si trovino a giudicare un civile per atti contro le forze armate e si rimarca come in dette ipotesi la stessa Corte EDU abbia evidenziato dubbi sulla imparzialità oggettiva di detti tribunali.

2.4. Con il quarto motivo si deduce violazione di legge per disapplicazione dell'art. 733, comma 1, lett. b- c) cod. proc. pen. in relazione ai parametri costituzionali e convenzionali già indicati e alla esigenza di valutare le singole porzioni del processo.

La Corte avrebbe valorizzato il processo di evoluzione dell'ordinamento vaticano ma avrebbe omesso di valutare se detta evoluzione abbia rilevanza in relazione al presente processo. 4Si richiama la giurisprudenza CEDU in tema di partecipazione alle decisioni di linee gerarchiche esterne alla funzione giudicante e si sottolinea come la possibilità di revoca ad nutum sia rimasta in vigore per una porzione significativa del processo di primo grado e che la destituibilità d'ufficio avrebbe riguardato la quasi totalità dei membri dei collegi giudicanti nei due gradi successivi.

La Corte sul punto sarebbe stata silente.

2.5. Con il quinto motivo si deduce violazione di legge per disapplicazione dell'art. 733, comma 1, lett. b) e c) in relazione ai parametri costituzionali e convenzionali indicati e con riguardo al parametro del "timore" attribuibile ad un "osservatore obiettivo".

Si sostiene che la Corte EDU sarebbe costante nell'affermare che "la valutazione riguarda uno specifico ordinamento per come strutturato in un determinato momento, anche a prescindere da elementi che provino, in relazione a una specifica decisione, che pressioni indebite siano state concretamente esercitate" (così il ricorso) Nella giurisprudenza della Corte anche l'apparenza sarebbe importante e il tema sarebbe la fiducia che i tribunali in una società democratica devono ispirare al pubblico e all'imputato (si cita giurisprudenza).

Ciò che sarebbe tuttavia determinante è che i dubbi possano essere oggettivamente giustificati; si tratterebbe di valutare la sussistenza di un timore - non di una certezza - sulla indipendenza del giudice: un timore che, davanti alle circostanze del caso concreto e in uno specifico contesto ordinamentale, sarebbe stato provato anche da un osservatore obiettivo.

La Corte si sarebbe limitata a rilevare come le osservazioni difensive non avessero prospettato evidenti e macroscopiche violazioni da parte dell'Autorità giudiziaria della Citta del Vaticano dei principi fondamentali dell'ordinamento giuridico italiano.

La difesa aveva tuttavia rilevato come l'accertamento dovesse essere condotto anche solo sul piano normativo, cioè sulla presenza di norme che legittimano l'esercizio di un potere e che influiscono sulla fruizione dei diritti, anche qualora detto potere non sia concretamente esercitato (si cita giurisprudenza).

Anche sul tema dell'osservatore obiettivo, la sentenza sarebbe silente.

2.6. Con il sesto motivo si lamenta violazione di legge per disapplicazione dell'art. 733, comma 1, lett. b) e c) in relazione ai parametri costituzionali e convenzionali indicati, in relazione al diritto alla tempestività della contestazione, al diritto alla prova e alla parità delle armi.

2.7. Con il settimo motivo si deduce violazione di legge per disapplicazione dell'art. 111, comma 6, Cost e 125, comma 3, cod. proc. pen.

L'assunto è che sui temi in precedenti indicati la motivazione sarebbe solo apparente e, quindi, vi sarebbe violazione di legge.

52.8. Con l'ottavo motivo di ricorso si lamenta violazione di legge per disapplicazione dell'art. 733, comma 1, lett. e), cod. proc. pen.

Il tema è la violazione del principio della c.d. doppia incriminazione; il fatto in concreto contestato non sarebbe previsto come reato dall'ordinamento italiano, né come autoriciclaggio, "né ai sensi di diversa fattispecie, la condotta di mera detenzione".

La Corte avrebbe richiamato tutte le condotte oggetto di contestazione senza avvedersi che l'imputato sarebbe stato condannato per autoriciclaggio, con esclusione del concorso di persone e di tutte le condotte precedenti al 2012.

Le condotte individuali, per le quali sarebbe intervenuta condanna, non sarebbero state individuate in alcuna delle movimentazioni di cui la sentenza discorre e al Giudice della delibazione sarebbe preclusa ogni modificazione della sentenza ex art. 734, comma 1, cod. proc. pen. 2.9.

Con il nono motivo si deduce violazione di legge per disapplicazione del combinato disposto di cui agli artt. 733, 734, comma 1, e 741 cod. proc. pen.

La sentenza della Corte di appello non avrebbe rispettato il principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato ex art. 112 cod. proc. pen., se letto alla luce "del requisito di specificazione rafforzata del dispositivo di cui all'art. 734, comma 1, cod. proc. pen., nella misura in cui si sarebbe pronunciato su un effetto civile diverso rispetto a quello specificato dalla parte istante".

Si evidenzia in punto di fatto che: -con la sentenza del cui riconoscimento si discute (11.12.2023), la Corte di cassazione dello Stato Città del Vaticano ha confermato la condanna del ricorrente per riciclaggio e peculato, oltre che per distinte statuizioni in favore delle parte civili, [OSCURATO:SOCIETA]. - in data 5/12/2024, SGIR avrebbe ceduto il suo credito allo IOR; - il 3.7.2025 lo IOR avrebbe presentato istanza per il riconoscimento della sentenza e contestuale richiesta di sequestro conservativo, poi rinunciata; - in tutta la istanza lo IOR avrebbe tenuto distinte le statuizioni pronunciate dai Giudici vaticani in proprio favore- quale parte civile ab origine costituita nel processo - da quelle pronunciate in favore di SGIR s.r.I., della quale solo dal 5.12.2024 - ossia dopo il passaggio in giudicato della sentenza - lo IOR risulta essere cessionario; - lo IOR avrebbe dichiarato di agire in virtù della cessione e per l'importo di 550.000 euro.

Sulla base su tali dati di presupposizione, si sostiene che la Corte si sarebbe riferita cumulativamente al risarcimento del danno in favore della parte istante IOR e si aggiunge che le statuizioni in favore dello IOR non potrebbero che essere quelle che lo riguardano in quanto parte civile e non in qualità di cessionario, essendo intervenuta la cessione dopo la condanna. 6La Corte di appello, cioè, si sarebbe pronunciata in ordine a statuizioni i cui effetti l'istante non ha chiesto il riconoscimento, con ciò incorrendo nel vizio di ultrapetizione.

3. E' stata presentata una articolata memoria difensiva da parte dello IOR, con cui, ricostruita la vicenda processuale, si esaminano i singoli motivi di ricorso, evidenziandone la loro inammissibilità.

4. E' pervenuta da parte del ricorrente una ulteriore articolata memoria di replica alle argomentazioni della Procura Generale della Corte di cassazione.. [OSCURATO:PERSONA]'TTO

1. Il ricorso è infondato.

2. I primi sette motivi, seppur diversamente declinati, sono articolati sulla basi di un comune assunto, quello per cui la Corte di appello non avrebbe fatto buon uso, sotto molteplici profili, dei propri poteri delibativi rispetto al riconoscimento della sentenza; in particolare, il tema attiene alla incidenza dell'art. 6 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo rispetto al procedimento di riconoscimento di una sentenza straniera.

In particolare, il ricorrente lamenta che il riconoscimento nell'ordinamento italiano della sentenza di condanna straniera violerebbe nella specie i "principi fondamentali" dell'ordinamento italiano, tra i quali andrebbero ricompresi quelli dell'art. 6 §§ 1 e 3 della CEDU, compatibili con l'art. 111 Cost. e recepiti ex art. 117 Cost.

3. Sul tema, è consolidata l'affermazione secondo cui gli Stati parti della Convenzione europea dei diritti dell'uomo sono tenuti a verificare in sede di riconoscimento di sentenze straniere definitive, che nel procedimento di origine della decisione siano stati rispettati i canoni del giusto processo (cfr., tra le altre, Corte Edu, 26/06/1992, Drodz e lanousek c.

Francia e Spagna; Corte Edu 20/06/2000, Pellegrini c.

Italia; Corte Edu, 23/05/2016, Avotipg c.

Lettonia) L'articolo 6, par. 1, Convezione EDU è applicabile anche rispetto all'aspetto civile della sentenza, perché i due aspetti - civile e penale - non si escludono a vicenda; (cfr., Corte Edu, Grande Camera, 06/11/2018, [OSCURATO:PERSONA] de Carvalho e Sé c.

Portogallo, par. 121).

Diversamente da quanto ritenuto dalla Corte di appello in un passaggio della motivazione, anche quando lo Stato di origine della decisione non sia, come nel caso in esame, parte della Convenzione, il riconoscimento degli effetti di una sentenza assunta al termine di un processo in cui non siano state rispettate le garanzie dell'art. 6 della v- 7stessa può implicare la responsabilità dello Stato richiesto per la violazione del diritto all'equo processo.

In tali ipotesi, la disposizione in esame trova un'applicazione c.d.

«indiretta» e assolve la funzione di impedire la produzione degli effetti decisori o esecutivi di decisioni scaturenti da procedimenti incompatibili con i canoni del giusto processo.

Dunque, la Corte di appello, in sede di riconoscimento di una sentenza straniera, è tenuta a verificare, ai sensi dell'art. 733, comma 1, lett. b) e c), cod. proc. pen., se ne procedimento a quo, siano stati violati i principi del giusto processo, di cui all'art. 6 convenzione EDU.

4. Il tema, sul quale si riflette, è, tuttavia, quello relativo a quale sia, nell'ambito del procedimento di riconoscimento, lo standard di controllo cui la Corte di appello è tenuta al fine di verificare il rispetto del diritto all'equo processo nel giudizio a quo, cioè nello Stato di origine della sentenza oggetto di riconoscimento.

Senza alcuna pretesa di completezza, si possono configurare due opzioni interpretative.

4.1. Secondo una prima impostazione, a cui anche la Procura Generale ha fatto riferimento nella sua requisitoria, quando, come nel caso in esame, si procede al riconoscimento e alla esecuzione di una sentenza penale di condanna pronunciata in uno Stato terzo, gli Stati parti della Convenzione sarebbero tenuti a rifiutare il riconoscimento della decisione solo in presenza di un manifesto diniego di giustizia («déni de justice flagrant ») nel processo straniero (cfr.

Corte Edu, Drodz e Janousek c.

Francia e Spagna, cit., par. 110; cfr., anche, Corte Edu, 18/012/2008, Saccoccia c.

Austria ma, diversamente da quanto ritenuto dal Procuratore Generale, solo per i profili relativi alla confisca).

4.2. Si tratta di una prospettiva rivisitata.

Con la sentenza emessa nel caso Pellegrini c.

Italia, cit., relativa alla valutazione del rispetto dell'art. 6 in sede di delibazione di una sentenza ecclesiastica che aveva dichiarato la nullità di un matrimonio concordatario, la Corte di Strasburgo aveva infatti omesso ogni riferimento al parametro del «manifesto diniego di giustizia» nel procedimento di origine della decisione oggetto di riconoscimento e aveva spiegato come il suo compito non fosse tanto quello di verificare che lo Stato terzo (nella specie, la Città del Vaticano) avesse rispettato gli obblighi derivanti dalla Convenzione europea dei diritti dell'uomo, quanto, piuttosto, quello di sincerarsi che lo Stato richiesto (l'Italia) non avesse indirettamente violato tali obblighi, attribuendo effetti a una decisione straniera, senza prima aver appurato che nel processo di origine della decisione fossero state rispettate le garanzie del giusto processo previste dall'art. 6. 8Una verifica, secondo la Corte, doverosa in ragione del fatto che la decisione di cui si chiedeva l'esecuzione era stata emanata da giudici di un Paese non vincolato al rispetto della Convenzione e il suo oggetto era di «importanza capitale» per la ricorrente (sentenza relativa al caso Pellegrini c.

Italia, cit., par. 40; in senso conforme, Corte Edu, NDI Sopot S.A. c. [OSCURATO:PERSONA], del [OSCURATO:DATA_NASCITA], par. 116; Corte Edu, Dolec c.

Slovenia del 20/10/2022).

Una sentenza, quella indicata, che è stata variamente declinata in dottrina; si è sostenuto che il mancato riferimento al criterio del manifesto diniego di giustizia, quale parametro per rifiutare il riconoscimento della decisione straniera, dovesse giustificarsi in ragione del fatto che, nel caso di specie, la violazione dei diritti della difesa era talmente evidente da renderne superfluo ogni richiamo, ovvero che la più ampia portata del controllo imposto al giudice del riconoscimento dovesse rinvenirsi nella specifica normativa che regola i rapporti tra Italia e [OSCURATO:PERSONA], atteso che, in base all'art. 8 n. 2, lett. b), dell'Accordo di revisione del Concordato del 18 febbraio 1984, il giudice della delibazione è tenuto a verificare che nel procedimento davanti ai tribunali ecclesiastici sia assicurato alle parti « il diritto di agire e di resistere in giudizio in modo non difforme dai principi fondamentali dell'ordinamento italiano», ovvero, ancora, come una definitiva consacrazione del principio del «pieno controllo» da parte dei giudici dello Stato richiesto circa il rispetto dei principi dell'equo processo, senza che potesse configurarsi una qualche «attenuazione» in sede di riconoscimento delle sentenze.

La formula contenuta nella sentenza Pellegrini è stata ripresa anche nella sentenza Eskinazi e Cheluoche c.

Turchia del 6/12/2005, nella quale la Corte sembra affermare che solo nel caso di capital interests si debba verificare il pieno rispetto delle garanzie processuali, mentre, invece, allorchè non si tratti di interessi fondamentali delle parti, sarebbe necessario individuare un flagrant breach.

Nella successiva sentenza Corte Edu, Maumousseau e Washington c.

Francia del 6/12/2007, la Corte ancora una volta aveva fatto riferimento al soddisfacimento delle garanzie dell'art. 6, concludendo che il giudizio di cognizione non deve violare le essential guarantees.

Fra le sentenze successive alla decisione Pellegrini, assume rilievo la decisione nel caso Dolenc c.

Slovenia, cit. che si inserisce nel percorso giurisprudenziale appena tracciato e si contraddistingue per lo standard di controllo particolarmente elevato adottato dalla Corte, che sembra confermare l'affermazione del principio del «pieno controllo» da parte dei Giudici dello Stato richiesto circa il rispetto dei principi dell'equo processo nel procedimento da cui scaturisce la decisione proveniente da uno Stato terzo.

Con la sentenza Dolenc c.

Slovenia, la Corte: a) aveva evidenziato le differenze con le «particolari circostanze» che, nella sentenza nel caso Avotipg c.

Lettonia - in cui la Corte era stata chiamata a giudicare, per la prima volta, dell'applicazione indiretta dell'art. 6 in caso di riconoscimento di una sentenza 9resa in uno Stato parte della Convenzione europea dei diritti dell'uomo - avevano giustificato uno standard di revisione più «leggero» - e, cioè la c.d. presunzione di protezione equivalente; b) aveva sottolineato come la sentenza oggetto di riconoscimento dovesse considerarsi di «importanza fondamentale» per il ricorrente, in ragione delle serie conseguenze finanziarie e reputazionali implicate; c) aveva concluso nel senso di ritenere che non vi fossero ragioni per distaccarsi dall'approccio tenuto nel caso Pellegrini c.

Italia, in cui, sempre secondo la lettura della stessa Corte, si era affermato il principio del «pieno controllo» circa il rispetto delle garanzie dell'equo processo nello Stato di origine della sentenza oggetto del riconoscimento.

5. Dunque, dallo stato della giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo, si può certamente affermare che, quanto meno in presenza di gravi violazioni delle garanzie processuali, si impone il rifiuto del riconoscimento e dell'esecuzione delle sentenze straniere per il tramite dell'ordine pubblico.

Tuttavia, pur volendo ragionare con il principio del «pieno controllo» da parte del giudice dello Stato richiesto del rispetto delle garanzie dell'equo processo nello Stato di origine della sentenza oggetto del riconoscimento, ciò che deve essere accertato è se una violazione dell'art. 6 della Convenzione vi sia stata in concreto: una violazione che vizi in modo obiettivo il risultato finale del processo a quo, rendendo, di conseguenza, «ingiusto» il riconoscimento richiesto.

Il giudice dello Stato richiesto cioè è chiamato a valutare a posteriori la compatibilità con i principi dell'equo processo di un procedimento che si è svolto e concluso all'estero.

Esiste una linea sottile, un labile crinale su cui il giudice del riconoscimento si muove perchè, da una parte, vi è l'esigenza di non riconoscere una decisione assunta in violazione dei principi del giusto processo e, dunque, di accertare una violazione indiretta dell'art. 6 della Convenzione, ma, dall'altra, vi è la necessità di evitare che il mancato riconoscimento della sentenza, in assenza di una obiettiva giustificazione, possa costituire violazione di altri diritti tutelati dalla Convenzione e dalla stessa Costituzione.

6. In questo contesto si collocano i primi cinque motivi di ricorso che attengono alla mancata o erronea valutazione da parte della Corte di appello di Milano dei requisiti di indipendenza e imparzialità della magistratura dello Stato Vaticano: si fa riferimento alle modalità di nomina, alla mancata verifica di assenza di influenza sui giudici, all'assenza di garanzie compensative rispetto al potere di nomina dei magistrati da parte del [OSCURATO:PERSONA], alla loro non inamovibilità, alla esigenza che i giudici appaiano imparziali anche solo in via oggettiva, cioè facendo riferimento ad un osservatore obiettivo.

107. In generale, in tema di indipendenza della magistratura, la Corte europea, nel corso del tempo, ha indicato una serie di principi, che è utile brevemente richiamare; si afferma che: - una violazione dell'articolo 6 par.1 Convenzione EDU non può essere motivata dal difetto di indipendenza o di imparzialità del tribunale che ha adottato la decisione, o dalla violazione da parte del tribunale di una essenziale garanzia procedurale, qualora la decisione adottata sia stata sottoposta al successivo controllo di un organo giudiziario avente "giurisdizione piena" e che assicuri il rispetto delle garanzie pertinenti sanando il difetto in questione (cfr., tra le altre, Corte Edu, 25/09/2018, Denisov c.

Ucraina, par. 65, 67 e 72, in un contesto disciplinare; Corte Edu, 27/10/2009, Crompton c. [OSCURATO:PERSONA], par. 79); - il termine "indipendente" si riferisce all'indipendenza della magistratura dagli altri poteri (il potere esecutivo e quello legislativo), nonché ai rapporti all'interno della magistratura e a quelli con le parti del giudizio: da ciò la stretta interrelazione con i requisiti di imparzialità e di precostituzione del giudice; - il rispetto dell'indipendenza viene valutato tenendo conto di una molteplicità di criteri, e, in particolare, delle modalità di nomina dei giudici, della durata del loro mandato, della loro inamovibilità, dell'esistenza di sufficienti garanzie a presidio della loro libera determinazione contro il rischio di pressioni esterne e interne (Corte Edu, 22/12/2009, Parlov-Tkalèie c.

Croazia, par. 78-97; Corte Edu, 7/07/2015, Lorenzetti c.

Italia); in tale contesto, si richiede che vi siano elementi volti ad assicurare anche l'apparenza di indipendenza (cfr., Corte Edu, [OSCURATO:PERSONA] de Carvalho e Sé c.

Portogallo, cit., parr. 144- 153-156; Corte Edu, 08/10/2019, [OSCURATO:PERSONA] c.

Malta, 2019, par. 85; Corte Edu, 9/01/2013, [OSCURATO:PERSONA] c.

Ucraina, 2013, par. 103).

Si è chiarito, inoltre, come la nozione di indipendenza dei tribunali comporti l'esistenza di garanzie procedurali che separino il potere giudiziario dagli altri poteri, ma ciò non significa negli Stati che riservano all'esecutivo un ruolo determinante nel procedimento di selezione dei candidati, il requisito della "istituzione per legge" risulti perciò solo pregiudicato; ciò che è necessario verificare è che ciascuna legislazione nazionale, in tema di nomine giudiziarie, sia formulata con modalità inequivocabili, cosi da impedire interferenze arbitrarie da parte degli organi governativi, in grado di minarne l'indipendenza.

In considerazione della necessità di contemperare la garanzia che il tribunale sia istituito per legge - corollario del giusto processo - con altrettanti fondamentali principi dello Stato di diritto, quali la certezza del diritto e il principio di inamovibilità dei giudici, si è elaborato un test modulato in tre fasi sulla cui base commisurare, caso per caso e in concreto, il livello di gravità idoneo a determinare la violazione del diritto a un tribunale indipendente. 1 1I parametri cui viene ancorata la valutazione circa la soglia di gravità attinta dalle presunte irregolarità, consistono nella necessità di una violazione non solo di carattere manifesto, ma riguardante altresì una norma fondamentale del procedimento di nomina giudiziaria, non limitata, cioè, ad aspetti meramente tecnici o procedurali, nonché, infine, l'esistenza di una attenta disamina e un'effettiva correzione da parte dei tribunali nazionali delle violazioni di legge denunciate (Corte Edu, 01/12/2020, Gu8mundur [OSCURATO:PERSONA] c.

Islanda, § 215).

Dunque, la nomina dei giudici da parte del potere esecutivo è ammissibile, purché i giudici nominati, nel senso appena indicato, siano e appaiano liberi da influenze o da pressioni nello svolgimento delle funzioni giurisdizionali.

Ciò spiega perché si è ritenuto, a titolo esemplificativo, che la circostanza per cui il presidente della Corte di cassazione sia nominato dal potere esecutivo non compromette di per sé la sua indipendenza purchè, dopo essere stato nominato, egli non subisca pressioni, non riceva istruzioni e svolga le sue funzioni in completa indipendenza (Corte Edu, 02/06/2005, Zolotas c.

Grecia, 2005, § 24); ciò spiega perché il fatto che i giudici del Consiglio di giustizia amministrativa siano nominati dall'autorità amministrativa regionale non può fare dubitare della loro indipendenza o della loro imparzialità, purché, dopo essere stati nominati, essi non subiscano pressioni, non ricevano istruzioni ed esercitino la loro attività giudiziaria in completa indipendenza ([OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:DATA_NASCITA], Majorana c.

Italia).

8. Non diversamente, quanto alla imparzialità, la Corte dei diritti ha chiarito che essa implica l'assenza di pregiudizi o di parzialità e che la sua sussistenza può essere verificata in vari modi, avvalendosi cioè di un teste soggettivo e di un test oggettivo (Corte Edu, 21/12/2000, Wettstein c.

Svizzera; Corte Edu 09/01/2018, Nicholas c.

Cipro; Corte Edu, 23/04/2015, Morice c.

Francia; Corte Edu, 25/09/2018, Denisov c.

Ucraina, parr. 61-65).

Con riferimento al primo, assumono rilievo le convinzioni personali e il comportamento tenuto in concreto dal giudice; deve verificarsi, quindi, se "quel" giudice sia stato condizionato da pregiudizi o da inclinazioni o interessi personali.

Con riguardo al test oggettivo, invece, il Giudice del riconoscimento deve verificare se il giudice del processo a quo - e tutti gli aspetti connessi alla composizione di "quel" collegio - offrano garanzie sufficienti a escludere ogni legittimo dubbio sulla sua imparzialità.

In coerenza con l'approccio sostanzialistico che caratterizza la giurisprudenza europea, i due profili dell'imparzialità, soggettivo e oggettivo, non sono tenuti rigidamente separati, dato che il comportamento di un giudice può far sorgere dubbi, dal punto di vista di un osservatore esterno, sia in ordine alla sussistenza di sufficienti garanzie di imparzialità del tribunale nel suo complesso (objective test), sia sui 12pregiudizi del singolo giudice (subjective test) (Corte Edu, 15/12/2005, Kyprianou c.

Cipro, parr. 118-121; Corte Edu, 16/12/2003, Grieves c. [OSCURATO:PERSONA], par.69; Corte Edu, Morice c.

Francia, cit., par.73).

Pertanto, nei casi in cui può risultare assai difficile rinvenire prove con cui confutare la presunzione di imparzialità soggettiva del giudice, il requisito dell'imparzialità oggettiva può fungere da decisiva garanzia (Corte Edu, 15/10/2009, Micallef c.

Malta, parr. 95 e 101).

Ciò che è essenziale è verificare se il rischio di imparzialità possa ritenersi «objectively justified», accertando l'esistenza di rapporti gerarchici o legami di altra natura tra il giudice e gli altri soggetti coinvolti nel procedimento: legami in grado di giustificare preoccupazioni circa la imparzialità del giudice.

I dubbi sulla imparzialità debbono trovare una giustificazione obiettiva che emerge dal punto di vista dell'«objective observer» (Corte Edu, 25/08/2005, Clarke c. [OSCURATO:PERSONA], par.1; ma anche, Corte Edu, 07/08/1996, Ferrantelli e Santangelo c.

Italia; Corte Edu, 26/02/1993, Padovani c.

Italia; Corte Edu, 10/06/1996, Pullar c. [OSCURATO:PERSONA], par. 8).

Se applicato a un organo collegiale, ciò significa determinare, a prescindere dalla condotta personale di qualsiasi componente di tale organo, se sussistano fatti accertabili che permettano di dubitare dell'imparzialità dell'organo stesso.

Ciò comporta che, nel decidere se in una determinata causa vi sia un legittimo motivo per temere che un particolare giudice o un organo collegiale difetti di imparzialità, il punto di vista della persona interessata è importante ma non determinante; ciò che è determinante è se tale timore possa essere ritenuto oggettivamente giustificato (Corte Edu, Micallef c.

Malta, cit. par. 96).

9. Sulla base di tale quadro di riferimento, è possibile esaminare la motivazione della sentenza impugnata.

La Corte di appello ha spiegato che: a) dalla lettura delle sentenze emesse nel procedimento penale a quo emerge come, nel corso dei vari gradi di giudizio, non sia mai stato eccepito alcunché né in ordine alla violazione dei principi costituzionali dello Stato italiano e neppure in relazione alle violazione di norme internazionali, quanto ai profili di indipendenza e imparzialità oggettiva e soggettiva dei giudici; b) [OSCURATO:PERSONA] aveva proposto un appello inammissibile perché tardivo e si era giovato dell'appello proposto dal coimputato; c) la nomina dei magistrati viene compiuta nello Stato Vaticano attraverso meccanismi di selezione che assicurano "un doveroso distacco" dal [OSCURATO:PERSONA] che li nomina; d) con il [OSCURATO:PERSONA] del 12 aprile 2023 è stato chiarito che i magistrati nominati dal [OSCURATO:PERSONA] sono soggetti soltanto alla legge nell'esercizio delle loro funzioni ed esercitano i loro poteri con imparzialità; e) [OSCURATO:PERSONA] è stato assolto da una parte delle originarie contestazioni. 1310.

Rispetto alla motivazione della sentenza impugnata, i motivi di ricorso rivelano la loro infondatezza perché obiettivamente generici e perché non si confrontano con la motivazione del provvedimento.

Sotto un primo profilo, quantomeno in relazione al giudizio per cassazione - conclusosi con la sentenza pronunciata 1'11 dicembre 2023 - il ricorrente ha potuto celebrare il processo dopo il [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:PERSONA] del 12 aprile 2023, con cui sono stati scolpiti ulteriormente i principi di soggezione dei magistrati solo alla legge e di imparzialità. [OSCURATO:PERSONA] in quella sede ha dedotto né in ordine alla indipendenza e imparzialità dei Giudici che lo avevano in precedenza giudicato e neppure sui componenti del Collegio giudicante della Corte di cassazione Vaticana.

Dunque, si è in presenza di decisioni di merito sottoposte al successivo controllo di un organo giudiziario avente "giurisdizione piena" e che ben avrebbe potuto assicurare il rispetto delle garanzie pertinenti, se solo fosse stata dedotta la loro violazione.

Sul punto il ricorso è silente.

Sotto altro profilo, in ragione dalla lunga ricostruzione compiuta, emerge come la nomina dei magistrati vaticani presupponga, a differenza degli assunti del ricorrente, un serio meccanismo di selezione: i magistrati sono selezionati solitamente tra professori delle Università pubbliche, statali e non statali, italiane, con varia competenza (civile, penale, ecc.), per i quali si richiede però la conoscenza del diritto canonico e il rapporto che nasce da tale scelta consiste in un incarico giudiziario, il quale non richiede un impegno a tempo pieno, né comporta l'ingresso in un ruolo, con conseguente rapporto di lavoro a tempo indeterminato e con clausola di esclusiva.

Dunque, i magistrati addetti al Tribunale vaticano sono persone che hanno una loro professionalità e un definito status giuridico fuori della realtà vaticana, il che dà forza alla loro indipendenza: si tratta di persone autonome e nulla è stato dedotto su possibili distorsioni che nel caso di specie siano potute verificarsi nel procedimento di nomina o nell'espletazione dell'incarico.

Né è chiaro, quanto ai componenti religiosi dei Collegi che hanno giudicato [OSCURATO:PERSONA], quale sarebbe, nel caso di specie, la violazione di carattere manifesto che sarebbe stata compiuta, quali le interferenze arbitrarie, quali i condizionamenti verificatisi.

Una censura astratta, quella del ricorrente.

Sotto ulteriore profilo, nemmeno è chiaro quali sarebbero gli elementi concreti da cui desumere che i magistrati siano stati, nella valutazione di un osservatore obiettivo, soggettivamente o oggettivamente non imparziali. [OSCURATO:PERSONA] anche sul punto è stato dedotto con il ricorso in esame.

In realtà non solo non emergono - né facendo riferimento al criterio oggettivo di cui si è detto e neppure a quello soggettivo - dubbi sulla imparzialità dei magistrati che 14hanno giudicato [OSCURATO:PERSONA], ma vi sono, invece, elementi concreti che vanno chiaramente in direzione opposta a quella prospettata dal ricorrente.

Ci sono, cioè, elementi chiari ed obiettivi che inducono a ritenere che i magistrati non solo siano stati imparziali e abbiano applicato con rigore la legge, ma anche che siano apparsi tali: [OSCURATO:PERSONA], da una parte, aveva proposto un atto di appello tardivo e i giudici hanno recuperato la impugnazione facendo riferimento all'appello del coimputato, e, dall'altra, è stato assolto da una parte rilevante delle iniziali contestazioni.

È utile aggiungere come, pur volendo prescindere dalla fattispecie concreta per cui si procede e dalle considerazioni già compiute, sia stato già affermato in astratto che il sistema giudiziario vaticano offre garanzie procedurali adeguate, rispettando i principi della CEDU e il principio di legalità (Trib.

Federale svizzero, n. 118 del 26/02/2021); è stato evidenziato come: a) l'imparzialità della giustizia penale vaticana sia assicurata, oltre che dalle regole processuali che consentono di rimuovere il iudex suspectus, secondo criteri di astensione e di ricusazione in definitiva paragonabili a quelli previsti dagli art. 56 e segg. cod. proc. pen. svizzero, «dalle modalità di reclutamento dei magistrati e dalla loro sottoposizione soltanto alla legge»; b) non vi sia nessun elemento per ritenere che le nomine e la costituzione delle magistrature giudicanti avvengano in maniera arbitraria (cfr., già l'art. 15, primo comma, della Legge fondamentale del 26 novembre 2000, dove si legge che il potere giudiziario è sì esercitato a nome del [OSCURATO:PERSONA], ma «dagli organi costituiti secondo l'ordinamento giudiziario dello Stato») e che nell'esercizio delle loro funzioni i magistrati della Città del Vaticano subiscano interferenze da parte degli altri poteri dello Stato e tanto meno che l'imputato non beneficerebbe di tutte le garanzie di un processo equo giusta l'art. 6 CEDU (così la Corte federale elvetica, il 6 aprile 2022).

11. Non diversamente, sono infondati, ai limiti della inammissibilità per genericità, il sesto e il settimo motivo. 11.1 Quanto al settimo, si tratta di un motivo inammissibile perché del tutto generico. 11.2.

Quanto, invece, al sesto motivo, si sostiene che la difesa, alle pagine 5 e ss. dell'atto di opposizione al riconoscimento della sentenza straniera, avrebbe argomentato sulla violazione del diritto e delle garanzie difensive: in particolare, si fa riferimento alla indeterminatezza e alla tardiva specificazione della contestazione che avrebbero compromesso il diritto dell'indagato, e poi imputato, di avere accesso alle prove.

Si fa riferimento inoltre al lasso di tempo trascorso tra la conoscenza dei fatti da parte dello IOR (marzo 2008) e la loro denuncia nel luglio del 2014, a cui si aggiunge il procrastinarsi del diniego di accesso alla documentazione a supporto della notizia di reato, resa accessibile solo dopo l'apertura del dibattimento. 15Al momento in cui l'accesso sarebbe stato consentito, si evidenzia, sarebbe stato già perento il termine decennale per la conservazione dei documenti da parte degli istituti bancari, tra cui anche lo IOR.

L'imputato, quindi, si sarebbe trovato nella condizione di dover giustificare i versamenti sui propri conti solo genericamente, cioè facendo riferimento alle dichiarazioni dei redditi, e, dunque, in un modo ritenuto non soddisfacente.

11.3. Dal contenuto dell'atto di opposizione si evince, invece, come, al di là dei temi relativi alla indipendenza e imparzialità della magistratura vaticana - di cui si è detto-vi sia solo una pagina (la settima) in cui vi è un richiamo a "prassi e decisioni che hanno compromesso le garanzie difensive nel processo e in particolare: l'indeterminatezza e la tardività della contestazione".

In quella stessa pagina si è richiamata anche una perizia grafica richiesta e mai disposta a causa della mancata messa a disposizione da parte dello IOR dei documenti originali in luogo delle fotocopie; documenti originali, si è argomentato, che si sarebbero dovuti acquisire se non fosse spirato il termine per la conservazione dei documenti bancari.

A ben vedere, quelli contenuti nell'atto di opposizione, sono assunti generici rispetto ai quali la Corte ha correttamente risposto evidenziando come, dalla lettura delle sentenze, emerga chiaramente che nessuna questione specifica di invalidità degli atti sia stata mai sollevata nel giudizio di merito e che nessuna questione specifica sia stata mai sollevata anche in ordine alla rispetto del diritto alla prova (cfr., peraltro, sentenza di appello in cui non si fa alcun riferimento alla deduzione con i motivi di impugnazione delle questioni oggetto dell'odierno ottavo motivo di ricorso; cfr. anche sentenza della Corte di cassazione Vaticana da cui emerge, altrettanto chiaramente, come nessuna delle questioni indicate nell'odierno ricorso fossero state in quella sede dedotte).

Rispetto all'affermazione della Corte di appello di Milano, nulla è stato dedotto con oil motivo in esame, nessuna indicazione specifica è stata fornita sul se, sul quando, sul modo con cui le questioni di cui si fa menzione sarebbero state sollevate nel giudizio e decise dai Giudici violando le norme sul giusto processo.

Né è stato chiarito quale sarebbe stato il comportamento processuale del ricorrente nel giudizio a quo sulla perizia e nulla si dice anche su quale sarebbe la incidenza di quel tema di prova rispetto al giudizio di colpevolezza.

Un motivo del tutto generico e quindi strutturalmente inammissibile.

12. È infondato anche l'ottavo motivo di ricorso, relativo al rispetto, nel caso di specie, di principio di doppia incriminazione.

Con l'atto di opposizione al riconoscimento della sentenza, il ricorrente si era sostanzialmente limitato a dedurre che la condotta contestata sarebbe stata solo quella di detenzione qualificata sul conto corrente e che detta condotta non poteva essere 16considerata rilevante secondo l'orientamento italiano perché inoffensiva (così l'opposizione).

A tale deduzione la Corte di appello ha risposto, da una parte, chiarendo, attraverso il raffronto tra norme, come le condotte ascritte al [OSCURATO:PERSONA] abbiano rilevanza penale per entrambi gli ordinamenti, e, dall'altra, richiamando sentenze di legittimità e spiegando come il reato presupposto dovesse, nella specie, essere individuato in quello di appropriazione indebita, che la condotta di riciclaggio o autoriclaggio sarebbe configurabile anche in ragione dell'acquisto di valuta estera e di titoli da parte di Caiola.

Rispetto a tale argomentazione il motivo di ricorso è sostanzialmente riproduttivo di quello già adeguatamente valutato.

13. E' infondato, infine, anche il nono motivo di ricorso, avendo lo IOR agito facendo riferimento sia in ragione della sua legittimazione originaria, sia alla sua posizione di successore nel credito (cfr., istanza di riconoscimento dello IOR).

14. Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P. Q. M. Rigetta il r P.Q.M

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza emessa il 02/10/2025 dalla Corte di appello di Milano; udita la relazione svolta dal Consigliere, [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale, dott.ssa [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto che il ricorso sia dichiarato inammissibile o comunque rigettato; lette le conclusioni presentate dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA], difensore dell'Istituto per le [OSCURATO:PERSONA] di Religione, che ha chiesto che il ricorso venga dichiarato inammissibile; lette le conclusioni dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA], difensore di fiducia del ricorrente, che ha insistito per l'accoglimento dei motivi di ricorso; [OSCURATO:PERSONA].FATTO 1. La Corte di appello di Milano ha riconosciuto, agli effetti della esecuzione in Italia delle statuizioni civili, la sentenza emessa 1'[OSCURATO:DATA_NASCITA] dalla Corte di cassazione dello Stato della Città del Vaticano, che aveva confermato la sentenza con cui la Corte di appello di quello Stato aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena di otto anni e sei mesi di reclusione e 12.500,00 euro di multa, nonché, appunto, al risarcimento del danno. 1Caloia, insieme ad altri, è stato condannato per i reati di peculato e autoriciclaggio commessi tra il 2001 e il 2008 in danno dell'Istituto per le [OSCURATO:PERSONA] (IOR) e delle società da questo controllate SGIR s.r.I., [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. e Opus pro [OSCURATO:SOCIETA]. 2. Ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA] articolando nove motivi. 2.1. Con il primo si deduce violazione dell'art. 733, comma 1, lett. b) e c), cod. proc. pen., in relazione all'art. 111 - 117 Cost., 6, comma 1, Convenzione EDU come interpretato dalla Corte europea dei Diritti dell'Uomo. Il tema attiene alla violazione dei limiti al riconoscimento delle sentenze straniere e dei principi fondamentali dello Stato, richiamati dall'art. 733 cod. proc. pen., come integrati dalle previsioni convenzionali; una norma, quella di cui all'art. 733 cod. proc. pen., che sussumerebbe in sé anche le norme e i principi della Convenzione europea dei Diritti dell'Uomo e che si aggiungerebbero al sistema di garanzie previste dall'ordinamento interno. La Corte, si sostiene, avrebbe innanzitutto errato nel ritenere che l'imputato avrebbe dovuto adire la Corte Edu, atteso che, invece, lo Stato Città del Vaticano non è parte della Convenzione EDU e, conseguentemente, la Corte Europea dei Diritti dell'Uomo non avrebbe avuto giurisdizione; si aggiunge che il mancato ricorso non avrebbe affatto sollevato la Corte di appello in sede di riconoscimento dall'osservanza dei criteri CEDU "giacchè solo lo Stato italiano potrebbe trovarsi a rispondere del proprio operato in relazione al processo di delibazione" (così il ricorso). Sotto altro profilo, si evidenzia come, diversamente dagli assunti della Corte di appello, la difesa si sarebbe opposta alla delibazione della sentenza facendo anche riferimento a quanto affermato dalla decisione Corte Edu, 20/07/2001, Pellegrini c. Italia, in cui la Corte europea aveva censurato il mancato rigetto della delibazione da parte della Corte di appello italiana per avere questa tralasciato "che il processo accusatorio rientra nei requisiti dell'equo processo ai sensi dell'art. 6 CEDU". Nell'occasione, si aggiunge, la Corte Edu avrebbe chiarito come il compito della giudice del riconoscimento consiste non nel verificare se il procedimento dinanzi ai tribunale ecclesiastici sia conforme all'art. 6 CEDU, ma se "i tribunali italiani, prima di autorizzare la esecuzione della decisone, si siano accertati che il procedimento in questione rispettasse le garanzie dell'art. 6 CEDU". Dunque, una verifica doverosa da parte della Corte di appello. 2.2. Con il secondo motivo si deduce violazione di legge per disapplicazione dell'art 733, comma 1, lett. b - c), cod. proc. pen., in relazione agli artt. 111 - 117 Cost. e 6 CEDU, in relazione al sistema delle garanzie richiesto per l'imparzialità del Giudice. Il presupposto del motivo è che la nomina dei giudici da parte del potere esecutivo non è di per sé inammissibile a condizione, tuttavia, che sia comunque garantito che i giudici nominati siano poi liberi da influenze o pressioni nell'esercizio delle funzioni 2giurisdizionali; sarebbe compito delle Corti nazionali valutare la "tenuta degli equilibri inerenti la separazione dei poteri alla luce della Convenzione e altresì dei principi dell'ordinamento interno" (in tal senso, si citano alcune decisioni della Corte Europea). La Corte di appello avrebbe disatteso i parametri richiesti dalla Convezione e dalla Costituzione. Si evidenzia come, per quanto riguarda l'Italia, i principi costituzionali superino a livello di ordinamento interno sotto molti profili gli standard CEDU, comprendendo non solo l'istituto del giudice naturale e il diritto al giusto processo e alla terzietà e imparzialità del giudice, ma anche l'autonomia e la indipendenza della magistratura da ogni altro potere (art. 104 Cost), nonché la presenza del Consiglio Superiore della Magistratura, la nomina per concorso dei magistrati e la loro inamovibilità. I criteri di nomina dei magistrati vaticani sarebbero invece diversi e risponderebbero ad una logica diversa. La Corte di appello, sul punto, avrebbe affermato erroneamente che i requisiti di indipendenza e imparzialità dei giudici vaticani sarebbe garantita dalla selezione e dai requisiti soggettivi dei magistrati, selezionati tra i professori universitari o tra magistrati di spicco, con ciò, tuttavia, sovrapponendo il requisito della competenza a quello della indipendenza economica. Sarebbe altresì errato l'assunto della Corte secondo cui l'indipendenza sarebbe garantita anche dal fatto che ai giudici sarebbe conferito l'incarico giudiziario con un contratto di lavoro con clausola di esclusiva senza che ciò comporti l'iscrizione di un ruolo; si assume, invece, che in tal modo si sarebbe erroneamente sovrapposto il requisito della indipendenza con quello della professionalità, tenuto conto, peraltro, che la clausola di esclusiva sarebbe prevista solo per una minima parte dei magistrati vaticani e si tratterebbe di una previsione introdotta solo nel 2020, quando il giudizio era già in corso davanti al Tribunale, e non riguarderebbe né la Corte di appello, la cui composizione nella specie avrebbe riguardato due membri della gerarchia ecclesiastica, e neppure la Corte di cassazione, il cui Collegio sarebbe stato nella specie composto solo da Cardinali. Né sarebbe decisivo l'argomento utilizzato dalla Corte di appello secondo cui l'indipendenza sarebbe garantita da quanto sancito dal motu proprio del 12 aprile 2023 di [OSCURATO:PERSONA], recante modifica alla legge del 16 marzo 2020 sull'ordinamento giudiziario dello Stato della Città del Vaticano (si richiama l'art. 4 in cui si dispone che i magistrati esercitino i loro poteri con imparzialità e sono soggetti solo alla legge). Anche in questo caso si tratterebbe di una disposizione introdotta nel 2020, quando il processo era già avviato. La tesi è che, al di là del requisito intrinseco indicato, la Corte non avrebbe individuato presidi normativi alternativi che, in assenza della separazione dei potere e di tutte le previsioni di cui alla Costituzione, possano garantire l'indipendenza dei Giudici vaticani. 32.3. Con il terzo motivo si deduce violazione di legge per disapplicazione dell'art. 733, comma 1, lett. b - c) cod. proc. pen., in relazione ai parametri costituzionali e convenzionali indicati. La Corte avrebbe omesso di esaminare le norme, indicate dalla difesa, "contrarie alla indipendenza della Magistratura vaticana". Si segnala: -che per una porzione significativa del processo sarebbe stata in vigore la norma che prevedeva in capo al [OSCURATO:PERSONA] la facoltà di revoca dei giudici "ad nutum" "i magistrati decadono dalle loro funzioni esclusivamente per volontà sovrana e per le cause previste dalla presente legge"; una norma abrogata solo nel 2023, quando la condanna per il reato di riciclaggio era già esecutiva. Si evidenzia come la stessa Corte Edu abbia in passato spiegato che l'assenza di un riconoscimento formale della inamovibilità dei giudici non implica di per sé una mancanza di indipendenza purché essa sia riconosciuta nei fatti e siano presenti altre garanzie necessarie. Nell'ordinamento vaticano non sarebbero state individuate dette garanzie ed anzi non sarebbe stata prevista la inamovibilità. La Corte di appello avrebbe fatto riferimento a pronunce della Corte Edu ma non avrebbe affrontato la questione della incidenza della revocabilità potestativa della nomina rispetto alla indipendenza dei giudici; -secondo il can. 1405 par. 1 num 4, il [OSCURATO:PERSONA] ha il diritto esclusivo di giudicare tutte le cause che egli stesso abbia avocato al proprio giudizio e che ai sensi del Can. 1404 la "Prima sede non è giudicata da nessuno"; dunque, un potere di subordinazione gerarchica dei Cardinali al [OSCURATO:PERSONA]; detta norma sarebbe rimasta in vigore durante tutta la durata del processo. Si sottolinea come la difesa non avrebbe mai affermato che linee gerarchiche, anche pregnanti, sarebbero incompatibili con lo Stato di diritto, ma che ciò che si critica, alla luce dei parametri convenzionali e costituzionali, è "l'intersecarsi di tali linee gerarchiche con l'esercizio della funzione giurisdizionale". Sul punto la difesa aveva fatto riferimento alla giurisprudenza comunitaria in tema di collegi giudicanti, cui partecipino appartenenti alle Forze armate, allorquando si trovino a giudicare un civile per atti contro le forze armate e si rimarca come in dette ipotesi la stessa Corte EDU abbia evidenziato dubbi sulla imparzialità oggettiva di detti tribunali. 2.4. Con il quarto motivo si deduce violazione di legge per disapplicazione dell'art. 733, comma 1, lett. b- c) cod. proc. pen. in relazione ai parametri costituzionali e convenzionali già indicati e alla esigenza di valutare le singole porzioni del processo. La Corte avrebbe valorizzato il processo di evoluzione dell'ordinamento vaticano ma avrebbe omesso di valutare se detta evoluzione abbia rilevanza in relazione al presente processo. 4Si richiama la giurisprudenza CEDU in tema di partecipazione alle decisioni di linee gerarchiche esterne alla funzione giudicante e si sottolinea come la possibilità di revoca ad nutum sia rimasta in vigore per una porzione significativa del processo di primo grado e che la destituibilità d'ufficio avrebbe riguardato la quasi totalità dei membri dei collegi giudicanti nei due gradi successivi. La Corte sul punto sarebbe stata silente. 2.5. Con il quinto motivo si deduce violazione di legge per disapplicazione dell'art. 733, comma 1, lett. b) e c) in relazione ai parametri costituzionali e convenzionali indicati e con riguardo al parametro del "timore" attribuibile ad un "osservatore obiettivo". Si sostiene che la Corte EDU sarebbe costante nell'affermare che "la valutazione riguarda uno specifico ordinamento per come strutturato in un determinato momento, anche a prescindere da elementi che provino, in relazione a una specifica decisione, che pressioni indebite siano state concretamente esercitate" (così il ricorso) Nella giurisprudenza della Corte anche l'apparenza sarebbe importante e il tema sarebbe la fiducia che i tribunali in una società democratica devono ispirare al pubblico e all'imputato (si cita giurisprudenza). Ciò che sarebbe tuttavia determinante è che i dubbi possano essere oggettivamente giustificati; si tratterebbe di valutare la sussistenza di un timore - non di una certezza - sulla indipendenza del giudice: un timore che, davanti alle circostanze del caso concreto e in uno specifico contesto ordinamentale, sarebbe stato provato anche da un osservatore obiettivo. La Corte si sarebbe limitata a rilevare come le osservazioni difensive non avessero prospettato evidenti e macroscopiche violazioni da parte dell'Autorità giudiziaria della Citta del Vaticano dei principi fondamentali dell'ordinamento giuridico italiano. La difesa aveva tuttavia rilevato come l'accertamento dovesse essere condotto anche solo sul piano normativo, cioè sulla presenza di norme che legittimano l'esercizio di un potere e che influiscono sulla fruizione dei diritti, anche qualora detto potere non sia concretamente esercitato (si cita giurisprudenza). Anche sul tema dell'osservatore obiettivo, la sentenza sarebbe silente. 2.6. Con il sesto motivo si lamenta violazione di legge per disapplicazione dell'art. 733, comma 1, lett. b) e c) in relazione ai parametri costituzionali e convenzionali indicati, in relazione al diritto alla tempestività della contestazione, al diritto alla prova e alla parità delle armi. 2.7. Con il settimo motivo si deduce violazione di legge per disapplicazione dell'art. 111, comma 6, Cost e 125, comma 3, cod. proc. pen. L'assunto è che sui temi in precedenti indicati la motivazione sarebbe solo apparente e, quindi, vi sarebbe violazione di legge. 52.8. Con l'ottavo motivo di ricorso si lamenta violazione di legge per disapplicazione dell'art. 733, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. Il tema è la violazione del principio della c.d. doppia incriminazione; il fatto in concreto contestato non sarebbe previsto come reato dall'ordinamento italiano, né come autoriciclaggio, "né ai sensi di diversa fattispecie, la condotta di mera detenzione". La Corte avrebbe richiamato tutte le condotte oggetto di contestazione senza avvedersi che l'imputato sarebbe stato condannato per autoriciclaggio, con esclusione del concorso di persone e di tutte le condotte precedenti al 2012. Le condotte individuali, per le quali sarebbe intervenuta condanna, non sarebbero state individuate in alcuna delle movimentazioni di cui la sentenza discorre e al Giudice della delibazione sarebbe preclusa ogni modificazione della sentenza ex art. 734, comma 1, cod. proc. pen. 2.9. Con il nono motivo si deduce violazione di legge per disapplicazione del combinato disposto di cui agli artt. 733, 734, comma 1, e 741 cod. proc. pen. La sentenza della Corte di appello non avrebbe rispettato il principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato ex art. 112 cod. proc. pen., se letto alla luce "del requisito di specificazione rafforzata del dispositivo di cui all'art. 734, comma 1, cod. proc. pen., nella misura in cui si sarebbe pronunciato su un effetto civile diverso rispetto a quello specificato dalla parte istante". Si evidenzia in punto di fatto che: -con la sentenza del cui riconoscimento si discute (11.12.2023), la Corte di cassazione dello Stato Città del Vaticano ha confermato la condanna del ricorrente per riciclaggio e peculato, oltre che per distinte statuizioni in favore delle parte civili, [OSCURATO:SOCIETA]. - in data 5/12/2024, SGIR avrebbe ceduto il suo credito allo IOR; - il 3.7.2025 lo IOR avrebbe presentato istanza per il riconoscimento della sentenza e contestuale richiesta di sequestro conservativo, poi rinunciata; - in tutta la istanza lo IOR avrebbe tenuto distinte le statuizioni pronunciate dai Giudici vaticani in proprio favore- quale parte civile ab origine costituita nel processo - da quelle pronunciate in favore di SGIR s.r.I., della quale solo dal 5.12.2024 - ossia dopo il passaggio in giudicato della sentenza - lo IOR risulta essere cessionario; - lo IOR avrebbe dichiarato di agire in virtù della cessione e per l'importo di 550.000 euro. Sulla base su tali dati di presupposizione, si sostiene che la Corte si sarebbe riferita cumulativamente al risarcimento del danno in favore della parte istante IOR e si aggiunge che le statuizioni in favore dello IOR non potrebbero che essere quelle che lo riguardano in quanto parte civile e non in qualità di cessionario, essendo intervenuta la cessione dopo la condanna. 6La Corte di appello, cioè, si sarebbe pronunciata in ordine a statuizioni i cui effetti l'istante non ha chiesto il riconoscimento, con ciò incorrendo nel vizio di ultrapetizione. 3. E' stata presentata una articolata memoria difensiva da parte dello IOR, con cui, ricostruita la vicenda processuale, si esaminano i singoli motivi di ricorso, evidenziandone la loro inammissibilità. 4. E' pervenuta da parte del ricorrente una ulteriore articolata memoria di replica alle argomentazioni della Procura Generale della Corte di cassazione.. [OSCURATO:PERSONA]'TTO 1. Il ricorso è infondato. 2. I primi sette motivi, seppur diversamente declinati, sono articolati sulla basi di un comune assunto, quello per cui la Corte di appello non avrebbe fatto buon uso, sotto molteplici profili, dei propri poteri delibativi rispetto al riconoscimento della sentenza; in particolare, il tema attiene alla incidenza dell'art. 6 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo rispetto al procedimento di riconoscimento di una sentenza straniera. In particolare, il ricorrente lamenta che il riconoscimento nell'ordinamento italiano della sentenza di condanna straniera violerebbe nella specie i "principi fondamentali" dell'ordinamento italiano, tra i quali andrebbero ricompresi quelli dell'art. 6 §§ 1 e 3 della CEDU, compatibili con l'art. 111 Cost. e recepiti ex art. 117 Cost. 3. Sul tema, è consolidata l'affermazione secondo cui gli Stati parti della Convenzione europea dei diritti dell'uomo sono tenuti a verificare in sede di riconoscimento di sentenze straniere definitive, che nel procedimento di origine della decisione siano stati rispettati i canoni del giusto processo (cfr., tra le altre, Corte Edu, 26/06/1992, Drodz e lanousek c. Francia e Spagna; Corte Edu 20/06/2000, Pellegrini c. Italia; Corte Edu, 23/05/2016, Avotipg c. Lettonia) L'articolo 6, par. 1, Convezione EDU è applicabile anche rispetto all'aspetto civile della sentenza, perché i due aspetti - civile e penale - non si escludono a vicenda; (cfr., Corte Edu, Grande Camera, 06/11/2018, [OSCURATO:PERSONA] de Carvalho e Sé c. Portogallo, par. 121). Diversamente da quanto ritenuto dalla Corte di appello in un passaggio della motivazione, anche quando lo Stato di origine della decisione non sia, come nel caso in esame, parte della Convenzione, il riconoscimento degli effetti di una sentenza assunta al termine di un processo in cui non siano state rispettate le garanzie dell'art. 6 della v- 7stessa può implicare la responsabilità dello Stato richiesto per la violazione del diritto all'equo processo. In tali ipotesi, la disposizione in esame trova un'applicazione c.d. «indiretta» e assolve la funzione di impedire la produzione degli effetti decisori o esecutivi di decisioni scaturenti da procedimenti incompatibili con i canoni del giusto processo. Dunque, la Corte di appello, in sede di riconoscimento di una sentenza straniera, è tenuta a verificare, ai sensi dell'art. 733, comma 1, lett. b) e c), cod. proc. pen., se ne procedimento a quo, siano stati violati i principi del giusto processo, di cui all'art. 6 convenzione EDU. 4. Il tema, sul quale si riflette, è, tuttavia, quello relativo a quale sia, nell'ambito del procedimento di riconoscimento, lo standard di controllo cui la Corte di appello è tenuta al fine di verificare il rispetto del diritto all'equo processo nel giudizio a quo, cioè nello Stato di origine della sentenza oggetto di riconoscimento. Senza alcuna pretesa di completezza, si possono configurare due opzioni interpretative. 4.1. Secondo una prima impostazione, a cui anche la Procura Generale ha fatto riferimento nella sua requisitoria, quando, come nel caso in esame, si procede al riconoscimento e alla esecuzione di una sentenza penale di condanna pronunciata in uno Stato terzo, gli Stati parti della Convenzione sarebbero tenuti a rifiutare il riconoscimento della decisione solo in presenza di un manifesto diniego di giustizia («déni de justice flagrant ») nel processo straniero (cfr. Corte Edu, Drodz e Janousek c. Francia e Spagna, cit., par. 110; cfr., anche, Corte Edu, 18/012/2008, Saccoccia c. Austria ma, diversamente da quanto ritenuto dal Procuratore Generale, solo per i profili relativi alla confisca). 4.2. Si tratta di una prospettiva rivisitata. Con la sentenza emessa nel caso Pellegrini c. Italia, cit., relativa alla valutazione del rispetto dell'art. 6 in sede di delibazione di una sentenza ecclesiastica che aveva dichiarato la nullità di un matrimonio concordatario, la Corte di Strasburgo aveva infatti omesso ogni riferimento al parametro del «manifesto diniego di giustizia» nel procedimento di origine della decisione oggetto di riconoscimento e aveva spiegato come il suo compito non fosse tanto quello di verificare che lo Stato terzo (nella specie, la Città del Vaticano) avesse rispettato gli obblighi derivanti dalla Convenzione europea dei diritti dell'uomo, quanto, piuttosto, quello di sincerarsi che lo Stato richiesto (l'Italia) non avesse indirettamente violato tali obblighi, attribuendo effetti a una decisione straniera, senza prima aver appurato che nel processo di origine della decisione fossero state rispettate le garanzie del giusto processo previste dall'art. 6. 8Una verifica, secondo la Corte, doverosa in ragione del fatto che la decisione di cui si chiedeva l'esecuzione era stata emanata da giudici di un Paese non vincolato al rispetto della Convenzione e il suo oggetto era di «importanza capitale» per la ricorrente (sentenza relativa al caso Pellegrini c. Italia, cit., par. 40; in senso conforme, Corte Edu, NDI Sopot S.A. c. [OSCURATO:PERSONA], del [OSCURATO:DATA_NASCITA], par. 116; Corte Edu, Dolec c. Slovenia del 20/10/2022). Una sentenza, quella indicata, che è stata variamente declinata in dottrina; si è sostenuto che il mancato riferimento al criterio del manifesto diniego di giustizia, quale parametro per rifiutare il riconoscimento della decisione straniera, dovesse giustificarsi in ragione del fatto che, nel caso di specie, la violazione dei diritti della difesa era talmente evidente da renderne superfluo ogni richiamo, ovvero che la più ampia portata del controllo imposto al giudice del riconoscimento dovesse rinvenirsi nella specifica normativa che regola i rapporti tra Italia e [OSCURATO:PERSONA], atteso che, in base all'art. 8 n. 2, lett. b), dell'Accordo di revisione del Concordato del 18 febbraio 1984, il giudice della delibazione è tenuto a verificare che nel procedimento davanti ai tribunali ecclesiastici sia assicurato alle parti « il diritto di agire e di resistere in giudizio in modo non difforme dai principi fondamentali dell'ordinamento italiano», ovvero, ancora, come una definitiva consacrazione del principio del «pieno controllo» da parte dei giudici dello Stato richiesto circa il rispetto dei principi dell'equo processo, senza che potesse configurarsi una qualche «attenuazione» in sede di riconoscimento delle sentenze. La formula contenuta nella sentenza Pellegrini è stata ripresa anche nella sentenza Eskinazi e Cheluoche c. Turchia del 6/12/2005, nella quale la Corte sembra affermare che solo nel caso di capital interests si debba verificare il pieno rispetto delle garanzie processuali, mentre, invece, allorchè non si tratti di interessi fondamentali delle parti, sarebbe necessario individuare un flagrant breach. Nella successiva sentenza Corte Edu, Maumousseau e Washington c. Francia del 6/12/2007, la Corte ancora una volta aveva fatto riferimento al soddisfacimento delle garanzie dell'art. 6, concludendo che il giudizio di cognizione non deve violare le essential guarantees. Fra le sentenze successive alla decisione Pellegrini, assume rilievo la decisione nel caso Dolenc c. Slovenia, cit. che si inserisce nel percorso giurisprudenziale appena tracciato e si contraddistingue per lo standard di controllo particolarmente elevato adottato dalla Corte, che sembra confermare l'affermazione del principio del «pieno controllo» da parte dei Giudici dello Stato richiesto circa il rispetto dei principi dell'equo processo nel procedimento da cui scaturisce la decisione proveniente da uno Stato terzo. Con la sentenza Dolenc c. Slovenia, la Corte: a) aveva evidenziato le differenze con le «particolari circostanze» che, nella sentenza nel caso Avotipg c. Lettonia - in cui la Corte era stata chiamata a giudicare, per la prima volta, dell'applicazione indiretta dell'art. 6 in caso di riconoscimento di una sentenza 9resa in uno Stato parte della Convenzione europea dei diritti dell'uomo - avevano giustificato uno standard di revisione più «leggero» - e, cioè la c.d. presunzione di protezione equivalente; b) aveva sottolineato come la sentenza oggetto di riconoscimento dovesse considerarsi di «importanza fondamentale» per il ricorrente, in ragione delle serie conseguenze finanziarie e reputazionali implicate; c) aveva concluso nel senso di ritenere che non vi fossero ragioni per distaccarsi dall'approccio tenuto nel caso Pellegrini c. Italia, in cui, sempre secondo la lettura della stessa Corte, si era affermato il principio del «pieno controllo» circa il rispetto delle garanzie dell'equo processo nello Stato di origine della sentenza oggetto del riconoscimento. 5. Dunque, dallo stato della giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo, si può certamente affermare che, quanto meno in presenza di gravi violazioni delle garanzie processuali, si impone il rifiuto del riconoscimento e dell'esecuzione delle sentenze straniere per il tramite dell'ordine pubblico. Tuttavia, pur volendo ragionare con il principio del «pieno controllo» da parte del giudice dello Stato richiesto del rispetto delle garanzie dell'equo processo nello Stato di origine della sentenza oggetto del riconoscimento, ciò che deve essere accertato è se una violazione dell'art. 6 della Convenzione vi sia stata in concreto: una violazione che vizi in modo obiettivo il risultato finale del processo a quo, rendendo, di conseguenza, «ingiusto» il riconoscimento richiesto. Il giudice dello Stato richiesto cioè è chiamato a valutare a posteriori la compatibilità con i principi dell'equo processo di un procedimento che si è svolto e concluso all'estero. Esiste una linea sottile, un labile crinale su cui il giudice del riconoscimento si muove perchè, da una parte, vi è l'esigenza di non riconoscere una decisione assunta in violazione dei principi del giusto processo e, dunque, di accertare una violazione indiretta dell'art. 6 della Convenzione, ma, dall'altra, vi è la necessità di evitare che il mancato riconoscimento della sentenza, in assenza di una obiettiva giustificazione, possa costituire violazione di altri diritti tutelati dalla Convenzione e dalla stessa Costituzione. 6. In questo contesto si collocano i primi cinque motivi di ricorso che attengono alla mancata o erronea valutazione da parte della Corte di appello di Milano dei requisiti di indipendenza e imparzialità della magistratura dello Stato Vaticano: si fa riferimento alle modalità di nomina, alla mancata verifica di assenza di influenza sui giudici, all'assenza di garanzie compensative rispetto al potere di nomina dei magistrati da parte del [OSCURATO:PERSONA], alla loro non inamovibilità, alla esigenza che i giudici appaiano imparziali anche solo in via oggettiva, cioè facendo riferimento ad un osservatore obiettivo. 107. In generale, in tema di indipendenza della magistratura, la Corte europea, nel corso del tempo, ha indicato una serie di principi, che è utile brevemente richiamare; si afferma che: - una violazione dell'articolo 6 par.1 Convenzione EDU non può essere motivata dal difetto di indipendenza o di imparzialità del tribunale che ha adottato la decisione, o dalla violazione da parte del tribunale di una essenziale garanzia procedurale, qualora la decisione adottata sia stata sottoposta al successivo controllo di un organo giudiziario avente "giurisdizione piena" e che assicuri il rispetto delle garanzie pertinenti sanando il difetto in questione (cfr., tra le altre, Corte Edu, 25/09/2018, Denisov c. Ucraina, par. 65, 67 e 72, in un contesto disciplinare; Corte Edu, 27/10/2009, Crompton c. [OSCURATO:PERSONA], par. 79); - il termine "indipendente" si riferisce all'indipendenza della magistratura dagli altri poteri (il potere esecutivo e quello legislativo), nonché ai rapporti all'interno della magistratura e a quelli con le parti del giudizio: da ciò la stretta interrelazione con i requisiti di imparzialità e di precostituzione del giudice; - il rispetto dell'indipendenza viene valutato tenendo conto di una molteplicità di criteri, e, in particolare, delle modalità di nomina dei giudici, della durata del loro mandato, della loro inamovibilità, dell'esistenza di sufficienti garanzie a presidio della loro libera determinazione contro il rischio di pressioni esterne e interne (Corte Edu, 22/12/2009, Parlov-Tkalèie c. Croazia, par. 78-97; Corte Edu, 7/07/2015, Lorenzetti c. Italia); in tale contesto, si richiede che vi siano elementi volti ad assicurare anche l'apparenza di indipendenza (cfr., Corte Edu, [OSCURATO:PERSONA] de Carvalho e Sé c. Portogallo, cit., parr. 144- 153-156; Corte Edu, 08/10/2019, [OSCURATO:PERSONA] c. Malta, 2019, par. 85; Corte Edu, 9/01/2013, [OSCURATO:PERSONA] c. Ucraina, 2013, par. 103). Si è chiarito, inoltre, come la nozione di indipendenza dei tribunali comporti l'esistenza di garanzie procedurali che separino il potere giudiziario dagli altri poteri, ma ciò non significa negli Stati che riservano all'esecutivo un ruolo determinante nel procedimento di selezione dei candidati, il requisito della "istituzione per legge" risulti perciò solo pregiudicato; ciò che è necessario verificare è che ciascuna legislazione nazionale, in tema di nomine giudiziarie, sia formulata con modalità inequivocabili, cosi da impedire interferenze arbitrarie da parte degli organi governativi, in grado di minarne l'indipendenza. In considerazione della necessità di contemperare la garanzia che il tribunale sia istituito per legge - corollario del giusto processo - con altrettanti fondamentali principi dello Stato di diritto, quali la certezza del diritto e il principio di inamovibilità dei giudici, si è elaborato un test modulato in tre fasi sulla cui base commisurare, caso per caso e in concreto, il livello di gravità idoneo a determinare la violazione del diritto a un tribunale indipendente. 1 1I parametri cui viene ancorata la valutazione circa la soglia di gravità attinta dalle presunte irregolarità, consistono nella necessità di una violazione non solo di carattere manifesto, ma riguardante altresì una norma fondamentale del procedimento di nomina giudiziaria, non limitata, cioè, ad aspetti meramente tecnici o procedurali, nonché, infine, l'esistenza di una attenta disamina e un'effettiva correzione da parte dei tribunali nazionali delle violazioni di legge denunciate (Corte Edu, 01/12/2020, Gu8mundur [OSCURATO:PERSONA] c. Islanda, § 215). Dunque, la nomina dei giudici da parte del potere esecutivo è ammissibile, purché i giudici nominati, nel senso appena indicato, siano e appaiano liberi da influenze o da pressioni nello svolgimento delle funzioni giurisdizionali. Ciò spiega perché si è ritenuto, a titolo esemplificativo, che la circostanza per cui il presidente della Corte di cassazione sia nominato dal potere esecutivo non compromette di per sé la sua indipendenza purchè, dopo essere stato nominato, egli non subisca pressioni, non riceva istruzioni e svolga le sue funzioni in completa indipendenza (Corte Edu, 02/06/2005, Zolotas c. Grecia, 2005, § 24); ciò spiega perché il fatto che i giudici del Consiglio di giustizia amministrativa siano nominati dall'autorità amministrativa regionale non può fare dubitare della loro indipendenza o della loro imparzialità, purché, dopo essere stati nominati, essi non subiscano pressioni, non ricevano istruzioni ed esercitino la loro attività giudiziaria in completa indipendenza ([OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:DATA_NASCITA], Majorana c. Italia). 8. Non diversamente, quanto alla imparzialità, la Corte dei diritti ha chiarito che essa implica l'assenza di pregiudizi o di parzialità e che la sua sussistenza può essere verificata in vari modi, avvalendosi cioè di un teste soggettivo e di un test oggettivo (Corte Edu, 21/12/2000, Wettstein c. Svizzera; Corte Edu 09/01/2018, Nicholas c. Cipro; Corte Edu, 23/04/2015, Morice c. Francia; Corte Edu, 25/09/2018, Denisov c. Ucraina, parr. 61-65). Con riferimento al primo, assumono rilievo le convinzioni personali e il comportamento tenuto in concreto dal giudice; deve verificarsi, quindi, se "quel" giudice sia stato condizionato da pregiudizi o da inclinazioni o interessi personali. Con riguardo al test oggettivo, invece, il Giudice del riconoscimento deve verificare se il giudice del processo a quo - e tutti gli aspetti connessi alla composizione di "quel" collegio - offrano garanzie sufficienti a escludere ogni legittimo dubbio sulla sua imparzialità. In coerenza con l'approccio sostanzialistico che caratterizza la giurisprudenza europea, i due profili dell'imparzialità, soggettivo e oggettivo, non sono tenuti rigidamente separati, dato che il comportamento di un giudice può far sorgere dubbi, dal punto di vista di un osservatore esterno, sia in ordine alla sussistenza di sufficienti garanzie di imparzialità del tribunale nel suo complesso (objective test), sia sui 12pregiudizi del singolo giudice (subjective test) (Corte Edu, 15/12/2005, Kyprianou c. Cipro, parr. 118-121; Corte Edu, 16/12/2003, Grieves c. [OSCURATO:PERSONA], par.69; Corte Edu, Morice c. Francia, cit., par.73). Pertanto, nei casi in cui può risultare assai difficile rinvenire prove con cui confutare la presunzione di imparzialità soggettiva del giudice, il requisito dell'imparzialità oggettiva può fungere da decisiva garanzia (Corte Edu, 15/10/2009, Micallef c. Malta, parr. 95 e 101). Ciò che è essenziale è verificare se il rischio di imparzialità possa ritenersi «objectively justified», accertando l'esistenza di rapporti gerarchici o legami di altra natura tra il giudice e gli altri soggetti coinvolti nel procedimento: legami in grado di giustificare preoccupazioni circa la imparzialità del giudice. I dubbi sulla imparzialità debbono trovare una giustificazione obiettiva che emerge dal punto di vista dell'«objective observer» (Corte Edu, 25/08/2005, Clarke c. [OSCURATO:PERSONA], par.1; ma anche, Corte Edu, 07/08/1996, Ferrantelli e Santangelo c. Italia; Corte Edu, 26/02/1993, Padovani c. Italia; Corte Edu, 10/06/1996, Pullar c. [OSCURATO:PERSONA], par. 8). Se applicato a un organo collegiale, ciò significa determinare, a prescindere dalla condotta personale di qualsiasi componente di tale organo, se sussistano fatti accertabili che permettano di dubitare dell'imparzialità dell'organo stesso. Ciò comporta che, nel decidere se in una determinata causa vi sia un legittimo motivo per temere che un particolare giudice o un organo collegiale difetti di imparzialità, il punto di vista della persona interessata è importante ma non determinante; ciò che è determinante è se tale timore possa essere ritenuto oggettivamente giustificato (Corte Edu, Micallef c. Malta, cit. par. 96). 9. Sulla base di tale quadro di riferimento, è possibile esaminare la motivazione della sentenza impugnata. La Corte di appello ha spiegato che: a) dalla lettura delle sentenze emesse nel procedimento penale a quo emerge come, nel corso dei vari gradi di giudizio, non sia mai stato eccepito alcunché né in ordine alla violazione dei principi costituzionali dello Stato italiano e neppure in relazione alle violazione di norme internazionali, quanto ai profili di indipendenza e imparzialità oggettiva e soggettiva dei giudici; b) [OSCURATO:PERSONA] aveva proposto un appello inammissibile perché tardivo e si era giovato dell'appello proposto dal coimputato; c) la nomina dei magistrati viene compiuta nello Stato Vaticano attraverso meccanismi di selezione che assicurano "un doveroso distacco" dal [OSCURATO:PERSONA] che li nomina; d) con il [OSCURATO:PERSONA] del 12 aprile 2023 è stato chiarito che i magistrati nominati dal [OSCURATO:PERSONA] sono soggetti soltanto alla legge nell'esercizio delle loro funzioni ed esercitano i loro poteri con imparzialità; e) [OSCURATO:PERSONA] è stato assolto da una parte delle originarie contestazioni. 1310. Rispetto alla motivazione della sentenza impugnata, i motivi di ricorso rivelano la loro infondatezza perché obiettivamente generici e perché non si confrontano con la motivazione del provvedimento. Sotto un primo profilo, quantomeno in relazione al giudizio per cassazione - conclusosi con la sentenza pronunciata 1'11 dicembre 2023 - il ricorrente ha potuto celebrare il processo dopo il [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:PERSONA] del 12 aprile 2023, con cui sono stati scolpiti ulteriormente i principi di soggezione dei magistrati solo alla legge e di imparzialità. [OSCURATO:PERSONA] in quella sede ha dedotto né in ordine alla indipendenza e imparzialità dei Giudici che lo avevano in precedenza giudicato e neppure sui componenti del Collegio giudicante della Corte di cassazione Vaticana. Dunque, si è in presenza di decisioni di merito sottoposte al successivo controllo di un organo giudiziario avente "giurisdizione piena" e che ben avrebbe potuto assicurare il rispetto delle garanzie pertinenti, se solo fosse stata dedotta la loro violazione. Sul punto il ricorso è silente. Sotto altro profilo, in ragione dalla lunga ricostruzione compiuta, emerge come la nomina dei magistrati vaticani presupponga, a differenza degli assunti del ricorrente, un serio meccanismo di selezione: i magistrati sono selezionati solitamente tra professori delle Università pubbliche, statali e non statali, italiane, con varia competenza (civile, penale, ecc.), per i quali si richiede però la conoscenza del diritto canonico e il rapporto che nasce da tale scelta consiste in un incarico giudiziario, il quale non richiede un impegno a tempo pieno, né comporta l'ingresso in un ruolo, con conseguente rapporto di lavoro a tempo indeterminato e con clausola di esclusiva. Dunque, i magistrati addetti al Tribunale vaticano sono persone che hanno una loro professionalità e un definito status giuridico fuori della realtà vaticana, il che dà forza alla loro indipendenza: si tratta di persone autonome e nulla è stato dedotto su possibili distorsioni che nel caso di specie siano potute verificarsi nel procedimento di nomina o nell'espletazione dell'incarico. Né è chiaro, quanto ai componenti religiosi dei Collegi che hanno giudicato [OSCURATO:PERSONA], quale sarebbe, nel caso di specie, la violazione di carattere manifesto che sarebbe stata compiuta, quali le interferenze arbitrarie, quali i condizionamenti verificatisi. Una censura astratta, quella del ricorrente. Sotto ulteriore profilo, nemmeno è chiaro quali sarebbero gli elementi concreti da cui desumere che i magistrati siano stati, nella valutazione di un osservatore obiettivo, soggettivamente o oggettivamente non imparziali. [OSCURATO:PERSONA] anche sul punto è stato dedotto con il ricorso in esame. In realtà non solo non emergono - né facendo riferimento al criterio oggettivo di cui si è detto e neppure a quello soggettivo - dubbi sulla imparzialità dei magistrati che 14hanno giudicato [OSCURATO:PERSONA], ma vi sono, invece, elementi concreti che vanno chiaramente in direzione opposta a quella prospettata dal ricorrente. Ci sono, cioè, elementi chiari ed obiettivi che inducono a ritenere che i magistrati non solo siano stati imparziali e abbiano applicato con rigore la legge, ma anche che siano apparsi tali: [OSCURATO:PERSONA], da una parte, aveva proposto un atto di appello tardivo e i giudici hanno recuperato la impugnazione facendo riferimento all'appello del coimputato, e, dall'altra, è stato assolto da una parte rilevante delle iniziali contestazioni. È utile aggiungere come, pur volendo prescindere dalla fattispecie concreta per cui si procede e dalle considerazioni già compiute, sia stato già affermato in astratto che il sistema giudiziario vaticano offre garanzie procedurali adeguate, rispettando i principi della CEDU e il principio di legalità (Trib. Federale svizzero, n. 118 del 26/02/2021); è stato evidenziato come: a) l'imparzialità della giustizia penale vaticana sia assicurata, oltre che dalle regole processuali che consentono di rimuovere il iudex suspectus, secondo criteri di astensione e di ricusazione in definitiva paragonabili a quelli previsti dagli art. 56 e segg. cod. proc. pen. svizzero, «dalle modalità di reclutamento dei magistrati e dalla loro sottoposizione soltanto alla legge»; b) non vi sia nessun elemento per ritenere che le nomine e la costituzione delle magistrature giudicanti avvengano in maniera arbitraria (cfr., già l'art. 15, primo comma, della Legge fondamentale del 26 novembre 2000, dove si legge che il potere giudiziario è sì esercitato a nome del [OSCURATO:PERSONA], ma «dagli organi costituiti secondo l'ordinamento giudiziario dello Stato») e che nell'esercizio delle loro funzioni i magistrati della Città del Vaticano subiscano interferenze da parte degli altri poteri dello Stato e tanto meno che l'imputato non beneficerebbe di tutte le garanzie di un processo equo giusta l'art. 6 CEDU (così la Corte federale elvetica, il 6 aprile 2022). 11. Non diversamente, sono infondati, ai limiti della inammissibilità per genericità, il sesto e il settimo motivo. 11.1 Quanto al settimo, si tratta di un motivo inammissibile perché del tutto generico. 11.2. Quanto, invece, al sesto motivo, si sostiene che la difesa, alle pagine 5 e ss. dell'atto di opposizione al riconoscimento della sentenza straniera, avrebbe argomentato sulla violazione del diritto e delle garanzie difensive: in particolare, si fa riferimento alla indeterminatezza e alla tardiva specificazione della contestazione che avrebbero compromesso il diritto dell'indagato, e poi imputato, di avere accesso alle prove. Si fa riferimento inoltre al lasso di tempo trascorso tra la conoscenza dei fatti da parte dello IOR (marzo 2008) e la loro denuncia nel luglio del 2014, a cui si aggiunge il procrastinarsi del diniego di accesso alla documentazione a supporto della notizia di reato, resa accessibile solo dopo l'apertura del dibattimento. 15Al momento in cui l'accesso sarebbe stato consentito, si evidenzia, sarebbe stato già perento il termine decennale per la conservazione dei documenti da parte degli istituti bancari, tra cui anche lo IOR. L'imputato, quindi, si sarebbe trovato nella condizione di dover giustificare i versamenti sui propri conti solo genericamente, cioè facendo riferimento alle dichiarazioni dei redditi, e, dunque, in un modo ritenuto non soddisfacente. 11.3. Dal contenuto dell'atto di opposizione si evince, invece, come, al di là dei temi relativi alla indipendenza e imparzialità della magistratura vaticana - di cui si è detto-vi sia solo una pagina (la settima) in cui vi è un richiamo a "prassi e decisioni che hanno compromesso le garanzie difensive nel processo e in particolare: l'indeterminatezza e la tardività della contestazione". In quella stessa pagina si è richiamata anche una perizia grafica richiesta e mai disposta a causa della mancata messa a disposizione da parte dello IOR dei documenti originali in luogo delle fotocopie; documenti originali, si è argomentato, che si sarebbero dovuti acquisire se non fosse spirato il termine per la conservazione dei documenti bancari. A ben vedere, quelli contenuti nell'atto di opposizione, sono assunti generici rispetto ai quali la Corte ha correttamente risposto evidenziando come, dalla lettura delle sentenze, emerga chiaramente che nessuna questione specifica di invalidità degli atti sia stata mai sollevata nel giudizio di merito e che nessuna questione specifica sia stata mai sollevata anche in ordine alla rispetto del diritto alla prova (cfr., peraltro, sentenza di appello in cui non si fa alcun riferimento alla deduzione con i motivi di impugnazione delle questioni oggetto dell'odierno ottavo motivo di ricorso; cfr. anche sentenza della Corte di cassazione Vaticana da cui emerge, altrettanto chiaramente, come nessuna delle questioni indicate nell'odierno ricorso fossero state in quella sede dedotte). Rispetto all'affermazione della Corte di appello di Milano, nulla è stato dedotto con oil motivo in esame, nessuna indicazione specifica è stata fornita sul se, sul quando, sul modo con cui le questioni di cui si fa menzione sarebbero state sollevate nel giudizio e decise dai Giudici violando le norme sul giusto processo. Né è stato chiarito quale sarebbe stato il comportamento processuale del ricorrente nel giudizio a quo sulla perizia e nulla si dice anche su quale sarebbe la incidenza di quel tema di prova rispetto al giudizio di colpevolezza. Un motivo del tutto generico e quindi strutturalmente inammissibile. 12. È infondato anche l'ottavo motivo di ricorso, relativo al rispetto, nel caso di specie, di principio di doppia incriminazione. Con l'atto di opposizione al riconoscimento della sentenza, il ricorrente si era sostanzialmente limitato a dedurre che la condotta contestata sarebbe stata solo quella di detenzione qualificata sul conto corrente e che detta condotta non poteva essere 16considerata rilevante secondo l'orientamento italiano perché inoffensiva (così l'opposizione). A tale deduzione la Corte di appello ha risposto, da una parte, chiarendo, attraverso il raffronto tra norme, come le condotte ascritte al [OSCURATO:PERSONA] abbiano rilevanza penale per entrambi gli ordinamenti, e, dall'altra, richiamando sentenze di legittimità e spiegando come il reato presupposto dovesse, nella specie, essere individuato in quello di appropriazione indebita, che la condotta di riciclaggio o autoriclaggio sarebbe configurabile anche in ragione dell'acquisto di valuta estera e di titoli da parte di Caiola. Rispetto a tale argomentazione il motivo di ricorso è sostanzialmente riproduttivo di quello già adeguatamente valutato. 13. E' infondato, infine, anche il nono motivo di ricorso, avendo lo IOR agito facendo riferimento sia in ragione della sua legittimazione originaria, sia alla sua posizione di successore nel credito (cfr., istanza di riconoscimento dello IOR). 14. Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. P. Q. M. Rigetta il r P.Q.M
Sentenza Cassazione n. 22608/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris