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CassazionedecretoSezione 5

Cassazione n. 31554/2022

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-)5S(1 ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 15520/2020 R.G., proposto DA la "[OSCURATO:PERSONA] S.p.A.", con sede in Brescia, in persona del direttore generale pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA], con studio in Roma, ove elettivamente domiciliata, giusta procura in margine al ricorso introduttivo del presente procedimento; RICORRENTE [OSCURATO:PERSONA] l'Agenzia delle Entrate, con sede in Roma, in persona del Direttore Generale pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, con sede in Roma, ove per legge domiciliata; [OSCURATO:PERSONA] la sentenza depositata dalla [OSCURATO:PERSONA] del Lazio il 5 novembre 2019 n. 6130/15/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata (mediante collegamento da remoto, ai sensi dell'art. 27, comma 1, del D.L. 28 ottobre 2020 n. 137, convertito, con modificazioni, dalla Legge 18 dicembre 2020 n. 176, in virtù della proroga disposta dall'art. 16, comma 3, del D.L. 30 dicembre 2021 n. 228, convertito, con modificazioni, dalla Legge 25 febbraio 2022 n. 15, con le modalità stabilite dal decreto reso dal Direttore Generale dei [OSCURATO:PERSONA] ed Automatizzati del Ministero della Giustizia il 2 novembre 2020) del 15 settembre 2022 dal Dott. [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]: La "[OSCURATO:PERSONA] S.p.A." ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza depositata dalla [OSCURATO:PERSONA] del Lazio il 5 novembre 2019 n. 6130/15/2019, la quale, in controversia avente ad oggetto l'impugnazione di avviso di classamento ed attribuzione di rendita catastale, a seguito di procedura DOCFA, in relazione a tre immobili siti in Roma alla [OSCURATO:PERSONA] n. 2485, classificati in categorie D/5, D/8 ed E/3 e censiti in catasto con le particelle 824 sub. 1, 824 sub. 2 e 824 sub. 3 del folio 1186, ha accolto l'appello proposto dall'Agenzia delle Entrate nei confronti della medesima avverso la sentenza depositata dalla [OSCURATO:PERSONA] di Roma il 19 aprile 2017 n. 9702/50/2017, con compensazione delle spese giudiziali. [OSCURATO:PERSONA] ha riformato la decisione di prime cure, sul presupposto dell'adeguatezza motivazionale dell'atto impositivo in relazione alla revisione della valutazione degli immobili secondo la procedura della stima diretta.

Il ricorso è affidato a tre motivi.

L'Agenzia delle Entrate si è costituita con controricorso. [OSCURATO:PERSONA]:

1. Con il primo motivo, si denuncia nullità della sentenza impugnata per violazione degli artt. 36, comma 2, n. 4, del D.L.vo 31 dicembre 1992 n. 546, 132, comma 2, n. 4, cod.proc. civ. e 111 Cost., in relazione all'art. 360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ., per essere stato deciso l'appello dal giudice di secondo grado con motivazione inesistente o apparente, essendosi limitato ad un acritico rinvio alle argomentazioni difensive dell'amministrazione finanziaria.

2. Con il secondo motivo, si denuncia violazione e falsa applicazione deli artt. 7 della Legge 27 luglio 2000 n. 212 e 3 della Legge 7 agosto 1990 n. 241, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., per essere stato erroneamente ritenuto dal giudice di secondo grado che l'atto impositivo fosse munito di adeguata motivazione.

3. Con il terzo motivo, si denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 2697 cod. civ. e 20 del D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 643, in relazione all'art. 360, comma 1, nn. 3 e 5, cod. proc. civ., per essere stato erroneamente ritenuto dal giudice di secondo grado che l'onere della prova a carico dell'amministrazione finanziaria fosse stato assolto con riguardo alla rideterminazione del valore degli immobili, non avendo tenuto conto della produzione di una perizia stragiudiziale da parte della contribuente. [OSCURATO:PERSONA]:

1. Il primo motivo è infondato. 1.1 Per costante giurisprudenza, invero, la mancanza di motivazione, quale causa di nullità della sentenza, va apprezzata, tanto nei casi di sua radicale carenza, quanto nelle evenienze in cui la stessa si dipani in forme del tutto inidonee a rivelare la ratio decidendi posta a fondamento dell'atto, poiché intessuta di argomentazioni fra loro logicamente inconciliabili, perplesse od obiettivamente incomprensibili (tra le tante: Cass., Sez. 5^, 30 aprile 2020, n. 8427; Cass., Sez. 6^-5, 15 aprile 2021, n. 9975).Peraltro, si è in presenza di una tipica fattispecie di "motivazione apparente" o di "motivazione perplessa e incomprensibile", allorquando la motivazione della sentenza impugnata, pur essendo graficamente (e, quindi, materialmente) esistente e, talora, anche contenutisticamente sovrabbondante, risulta, tuttavia, essere stata costruita in modo tale da rendere impossibile ogni controllo sull'esattezza e sulla logicità del ragionamento decisorio, e quindi tale da non attingere la soglia del "minimo costituzionale" richiesto dall'art.111, comma 6, Cost. (tra le tante: Cass., Sez. 1^, 30 giugno 2020, n. 13248; Cass., Sez. 6^-5, 25 marzo 2021, n. 8400; Cass., Sez. 6"-5, 7 aprile 2021, n. 9288; Cass., Sez. 5^, 13 aprile 2021, n. 9627). 1.2 Nella specie, non si può ritenere che la sentenza impugnata sia insufficiente o incoerente sul piano della logica giuridica, contenendo un'adeguata esposizione delle ragioni sottese all'accoglimento rigetto dell'appello (al di là di ogni considerazione sul piano della loro fondatezza in diritto), con particolare riguardo all'osservanza della disciplina in materia di revisione della valutazione degli immobili - ai fini della rideterminazione della rendita - secondo la procedura della stima diretta.

Come si legge nella sentenza impugnata, infatti, «(...) l'avviso di accertamento e la procedura adottata rispondono ai citati riferimenti normativi con il chiaro richiamo alla facoltà dell'Ufficio di rivedere la dichiarazione e poter modificare la rendita catastale; inoltre è specificato che trattasi di un(a) valutazione di revisione secondo la procedura di stima diretta, quindi non "sintetico-comparativo" con altri immobili».

Ancora: «Nella fattispecie in esame, i richiami risultano puntuali (si veda la giurisprudenza della Cassazione correttamente interpretata), come si evince dagli stessi atti depositati, che aiutano a chiarire l'iter logico giuridico e gli elementi di fatto concreti che danno legittimità all'accertamento e revisione della rendita catastale.

Non è secondario rilevare il rispetto dello stesso Statuto del contribuente, Legge 212/00 che al suo art. 7 richiama la volontà de/legislatore di rendere edotto il contribuente su "i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche" che hanno supportato la richiesta dell'Agenzia, ulteriormente chiarita nei riferimenti alla procedura in atti».

Ne deriva che il decisum rispetta in maniera congrua il canone del minimo costituzionale.

2. Il secondo motivo è inammissibile e, comunque, infondato. 2.1 Anzitutto, il mezzo è carente di autosufficienza in relazione alla motivazione dell'atto impositivo, di cui si lamenta l'inadeguatezza per la carente esposizione dei «presupposti di fatto» e delle «ragioni giuridiche» che hanno determinato la decisione dell'amministrazione finanziaria ex art. 7, comma 1, della Legge 27 luglio 2000 n. 212. 2.2 Invero, in base al principio di autosufficienza del ricorso per cassazione, sancito dall'art. 366 cod. proc. civ., qualora il ricorrente censuri la sentenza di una commissione tributaria regionale sotto il profilo della congruità del giudizio espresso in ordine alla motivazione di un avviso di accertamento - il quale non è atto processuale, bensì amministrativo, la cui motivazione, comprensiva dei presupposti di fatto e delle ragioni di diritto che lo giustificano, costituisce imprescindibile requisito di legittimità dell'atto stesso - è necessario, a pena di inammissibilità, che il ricorso riporti testualmente i passi della motivazione di detto atto che si assumono erroneamente interpretati o pretermessi dal giudice di merito, al fine di consentire alla Corte di Cassazione di esprimere il suo giudizio sulla suddetta congruità esclusivamente in base al ricorso medesimo (tra le tante: Cass., Sez. 5^, 4 aprile 2013, n. 8312; Cass., Sez. 5^, 19 aprile 2013, n. 9536; Cass., Sez. 5^, 13 febbraio 2015, n. 2928; Cass., Sez. 5^, 28 giugno 2017, n. sez. 5^, 10 dicembre 2021, n. 39283; 16147; Cass., Sez. 5^, 6 novembre 2019, n. 28570; Cass., Cass., Sez. 5^, 14 marzo 2022, n. 8156; Cass., Sez. 6^-5, 11 maggio 2022, n. 14905).

Ciò in quanto non è altrimenti possibile per il giudice di legittimità verificare la corrispondenza di contenuto dell'atto impositivo rispetto alle doglianze del contribuente, venendo preclusa ogni attività nomofilattica (Cass., Sez. 5^, 29 luglio 2015, n. 16010; Cass., Sez. 5^, 6 novembre 2019, n. 28570). 2.3 Ad ogni modo, è incontroverso tra le parti, come emerge anche dalla sentenza impugnata, che l'atto impositivo in contestazione rinviene da dichiarazione di accatastamento (artt. 3 del R.D.L. 13 aprile 1939 n. 652, convertito, con modificazioni, dalla Legge 11 agosto 1939 n. 1249, e 56 del D.P.R. 1 dicembre 1949 n. 1142), che è stata presentata secondo la procedura (c.d.

DOCFA) disciplinata dal D.M. 19 aprile 1994 n. 701. 2.4 Come è noto, in tema di classamento di immobili, qualora l'attribuzione della rendita catastale avvenga a seguito della c.d. procedura DOCFA, l'obbligo di motivazione del relativo avviso è soddisfatto con la mera indicazione dei dati oggettivi e della classe attribuita solo se gli elementi di fatto indicati dal contribuente non siano stati disattesi dall'amministrazione finanziaria e l'eventuale discrasia tra rendita proposta e rendita attribuita derivi da una valutazione tecnica sul valore economico dei beni, mentre nel caso in cui vi sia una divergente valutazione degli elementi di fatto indicati dal contribuente, la motivazione deve essere più approfondita e specificare le differenze riscontrate sia per consentire il pieno esercizio del diritto di difesa del contribuente, sia per delimitare l'oggetto dell'eventuale contenzioso (Cass., Sez. 5^, 31 ottobre 2014, n. 23237; Cass., Sez. 5^, 16 giugno 2016, n. 12497; Cass., Sez. 6^, 7 dicembre 2018, n. 31809; Cass., Sez. 6^-5, 7 ottobre 2019, n. 25006; Cass., Sez. 5^, 13 agosto 2020, n. 17016; Cass., Sez. 5^, 2 febbraio 2021, n. 2247; Cass., Sez. 5^, 9 febbraio 2021, nn. 3104, 3106 e 3107; Cass., Sez. 6"- 5, 15 marzo 2021, n. 7210; Cass., Sez. 6^-5, 22 dicembre 2021, n. 41179; Cass., Sez. 5^, 7 aprile 2022, n. 11281). 2.5 La fattispecie in disanima è chiaramente riconducibile alla prima ipotesi.

Difatti, i dati forniti dal contribuente non sono stati disattesi, ma soltanto rivalutati dall'amministrazione finanziaria con riferimento all'attribuzione della rendita per le due porzioni di fabbricato.

Per cui, è possibile (e, il più delle volte, accade) che la eventuale difformità tra la classificazione denunciata dal contribuente e la classificazione accertata dall'amministrazione finanziaria nell'ambito della procedura DOCFA derivi da una diversità di valutazione, qualificazione o inquadramento dei medesimi elementi di fatto (descrizioni, misure, grafici e planimetrie), che vengono elaborati sulla base dei criteri tecnici fissati dalla disciplina regolamentare in materia catastale.

Il che esime, comunque, l'amministrazione finanziaria dall'onere di formulare una motivazione più particolareggiata per l'atto di riclassamento con specifico riguardo alle discrepanze emerse all'esito dell'accertamento rispetto alla proposta del contribuente (Cass., Sez. 5^, 9 febbraio 2021, n. 3104). 2.6 In tema di classamento di immobili, qualora l'attribuzione della rendita catastale abbia luogo a seguito della procedura disciplinata dall'art. 2 del D.L. 23 gennaio 1993 n. 16, convertito, con modificazioni, dalla Legge 24 marzo 1993 n. 75, e del D.M. 19 aprile 1994 n. 701 (c.d. procedura DOCFA) ed in base ad una stima diretta eseguita dall'amministrazione finanziaria (come accade, appunto, per gli immobili classificati nei gruppo catastale D), tale stima, che integra il presupposto ed il fondamento motivazionale dell'avviso di classamento (esprimendo un giudizio sul valore economico dei beni classati di natura eminentemente tecnica, in relazione al quale la presenza e l'adeguatezza della motivazione rilevano ai fini non già della legittimità, ma dell'attendibilità' concreta del cennato giudizio, e, in sede contenziosa, della verifica della bontà delle ragioni oggetto della pretesa), costituisce un atto conosciuto e, comunque, prontamente e facilmente conoscibile per il contribuente, in quanto posto in essere nell'ambito di un procedimento a struttura fortemente partecipativa, con la conseguenza che la sua mancata riproduzione o allegazione all'avviso di classamento non si traduce in un difetto di motivazione (tra le tante: Cass., Sez. 5^, 21 luglio 2006, n. 16824; Cass., Sez. 5^, 10 novembre 2006, n. 24064; Cass., Sez. 5^, 14 maggio 2010, n. 11804; Cass., Sez. 6^-5, 9 luglio 2018, n. 17971; Cass., Sez. 5", 16 aprile 2020, n. 7854; Cass., Sez. 5^, 20 dicembre 2021, n. 40735).

Peraltro, in tema di classamento, l'attribuzione di rendita ai fabbricati a destinazione speciale o particolare, e specificamente quelli classificati nel gruppo catastale D), deve avvenire, come previsto anche dall'art. 7 del D.P.R. 29 settembre 1973 n. 604, mediante "stima diretta", senza che ciò presupponga, peraltro, l'effettuazione di un previo sopralluogo, potendo l'amministrazione legittimamente avvalersi della valutazione, purché mirata e specifica, delle risultanze documentali in suo possesso (Cass., Sez. 5^, 7 marzo 2019, n. 6633; Cass., Sez. 8 5", 27 marzo 2019, n. 8529; Cass., Sez. 6"-5, 7 aprile 2021, n. 9291; Cass., Sez. 5", 20 dicembre 2021, n. 40735). 2.7 Secondo l'art. 10 del R.D.L. 13 aprile 1939 n. 652, convertito con modificazioni dalla Legge 11 agosto 1939 n. 1249: «La rendita catastale delle unità immobiliari costituite da opifici ed in genere dai fabbricati di cui all'art. 28 della legge 8 giugno 1936, n. 1231, costruiti per le speciali esigenze di una attività industriale o commerciale e non suscettibili di una destinazione estranea alle esigenze suddette senza radicali trasformazioni, è determinata con stima diretta per ogni singola unità.

Egualmente si procede per la determinazione della rendita catastale delle unità immobiliari che non sono raggruppabili in categorie e classi, per la singolarità delle loro caratteristiche».

In base all'art. 30 del D.P.R. 1 dicembre 1949 n. 1142 ("Regolamento per la formazione del nuovo catasto edilizio urbano"): «Le tariffe non si determinano per le unità immobiliari indicate nell'art. 8.

Tuttavia la rendita catastale delle unità immobiliari appartenenti a tali categorie si accerta ugualmente, con stima diretta per ogni singola unità».

Ai fini della determinazione del reddito dei fabbricati, l'art. 37 del D.P.R. 22 dicembre 1986 n. 917 stabilisce che: «Il reddito medio ordinario delle unità immobiliari è determinato mediante l'applicazione delle tariffe d'estimo, stabilite secondo le norme della legge catastale per ciascuna categoria e classe, ovvero, per i fabbricati a destinazione speciale o particolare, mediante stima diretta». 2.8 Va, dunque, affermato come il compendio normativo deponga - con riguardo ai fabbricati a destinazione speciale (categoria D) e particolare (categoria E) - per la necessità di "stima diretta", senza, tuttavia, che ciò debba necessariamente presupporre l'esecuzione del sopralluogo; il quale non costituisce, in materia, un diritto del contribuente né una condizione di legittimità dell'avviso attributivo di rendita, quanto soltanto un ulteriore e concorrente strumento conoscitivo di verifica ed accertamento di cui l'amministrazione finanziaria può avvalersi per operare la valutazione (Cass., Sez. 5^, 23 maggio 2018, n. 12743; Cass., Sez. 5^, 7 marzo 2019, n. 6633; Cass., Sez. 5^, 27 marzo 2019, n. 8529; Cass., Sez. 5^, 9 marzo 2020, n. 6554; Cass., Sez. 6^-5, 7 aprile 2021, n. 9291).

Sicché la mancanza di esso non preclude, di per sé, la valutazione mediante "stima diretta", allorquando l'ufficio sia comunque già in possesso di tutti gli elementi valutativi idonei allo scopo, come nel caso di specie, avendo esso a disposizione la denuncia DOCFA della contribuente; elementi valutativi che in tanto possono integrare "stima diretta", in quanto appunto permettano di individuare le caratteristiche di ciascuna unità immobiliare oggetto di classamento (Cass., Sez. 5^, 9 marzo 2020, n. 6554).

Su tale presupposto, onere del contribuente è, dunque, quello di confutare gli avvisi attributivi di rendita in questione, non perché emessi in assenza di sopralluogo, ma perché emessi in assenza di elementi di stima diretta e mirata sulle caratteristiche dei singoli beni (Cass., Sez. 5^, 25 ottobre 2006, n. 22886; Cass., Sez. 5^, 10 gennaio 2017, n. 374; Cass., Sez. 5^, 23 maggio 2018, n. 12743; Cass., Sez. 5^, 29 ottobre 2021, nn. 30869 e 30893). 2.9 Quanto alla metodologia utilizzata dall'amministrazione finanziaria, occorre premettere che gli immobili per cui è causa sono censiti nelle categorie D/5 ["istituti di credito, cambio e assicurazione (con fine di lucro)"], D/8 ("fabbricati costruiti o adattati per le speciali esigenze di un'attività commerciale e non suscettibili di diversa destinazione senza radicali trasformazioni") ed E/3 ("costruzioni e fabbricati per speciali esigenze pubbliche") e, quindi, rientrano nella ipotesi di cui all'art. 10 del R.D.L. 13 aprile 1939 n. 652, convertito con modificazioni dalla Legge 11 agosto 1939 n. 1249, e pertanto non valutabili tramite la classificazione tariffaria, bensì con stima diretta; che, a tal fine, la stima, secondo il D.P.R. 1 dicembre 1949 n. 1142, deve essere effettuata con riferimento ai "prezzi correnti per la vendita di unità immobiliari analoghe" ovvero, in subordine, secondo le regole dell'estimo catastale, ovvero con i parametri del capitale fondiario (art. 28) e del saggio di interesse (art. 29).

Per tali tipi di categorie il D.M. 14 dicembre 1991 (recante determinazioni dei moltiplicatori da applicare a partire dal 1992 alle rendite catastali dei fabbricati e dei terreni per stabilire il valore minimo da dichiarare ai fini della imposta di registro, della imposta sulle successioni e donazioni, e delle connesse imposte ipotecarie e catastali, e dell'imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili) prevede, all'articolo unico, comma 2, che il moltiplicatore di cento volte di cui agli artt. 52, comma 4, del D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131, 34, comma 5, del D.L.vo 31 ottobre 1990 n. 346 e 12, comma 1, del D.L. 14 marzo 1988 n. 70, convertito, con modificazioni, dalla Legge 13 maggio 1988 n. 154, per le unità immobiliari classificate nei gruppi D ed E, si applica all'ammontare della nuova rendita attribuita per stima diretta, nella misura pari, rispettivamente, a 50 ed a

34. Detti coefficienti trovano impiego tutte le volte in cui la liquidazione della imposta richieda di determinare il valore degli immobili mediante utilizzo della rendila catastale (a tal fine il moltiplicatore si applica, nella misura prevista dal decreto, all'ammontare della rendita catastale, periodicamente rivalutata), e di conseguenza dalla entità di tali moltiplicatori si ricava, in senso inverso, che il saggio di capitalizzazione delle rendite catastali, quale fa riferimento l'art. 2 del D.P.R. 1 dicembre 1949 n. 1142 per la determinazione del capitale fondiario, è rappresentato per le categorie sopra indicate rispettivamente dal 2% e dal 3% (Cass., Sez. 5^, 9 marzo 2020, n. 6554).

La giurisprudenza di questa Corte è univoca nel riconoscere che il saggio di capitalizzazione della rendita, in quanto uniformemente ed autoritativamente determinato per ciascun gruppo di categorie catastali, non è suscettibile di essere modificalo dall'amministrazione nell'esercizio del suo potere discrezionale e, correlativamente, la individuazione dello stesso non può essere condizionata in alcun modo dalla "proposta" formulata dal contribuente, attesi i poteri correttivi dell'ufficio accertatore (Cass., Sez. 5^, 9 marzo 2020, n. 6554; Cass., Sez. 5^, 15 luglio 2022, n. 22298; Cass., Sez. 5^, 30 agosto 2022, nn. 25489 e 25490). 2.10 Va, quindi, ribadito il principio secondo cui, in tema di determinazione della rendita catastale dei fabbricati a fini fiscali, l'Agenzia del Territorio [ora l'Agenzia delle Entrate] non dispone di alcun potere discrezionale nella individuazione del saggio di interesse da applicare al capitale fondiario, al quale fa riferimento l'art. 29 del D.P.R. 1 dicembre 1949, n. 1142, in quanto lo stesso deve essere determinato, anche per gli immobili classificati nei gruppi D ed E, in misura fissa ed inversa rispetto ai moltiplicatori previsti dal D.M. 14 dicembre 1991, senza che assuma alcun rilievo la circostanza che, per detti immobili, la rendita deve essere determinata per stima diretta, ai sensi dell'art. 30 del D.P.R. n. 142 del 1949, in quanto ai fini fiscali il valore degli immobili si determina, in generale, applicando all'ammontare delle rendite risultanti in catasto, periodicamente rivalutate, i moltiplicatori previsti dal D.M. 14 dicembre 1991, richiamato dall'art. 52 del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, dai quali, appunto, si ricava in senso inverso il saggio di capitalizzazione (Cass., Sez. 5^, 11 marzo 2011, n. 5843; Cass., Sez. 5^, 30 giugno 2011, n. 14383; Cass., Sez. 5^, 21 dicembre 2011, n. 27980; Cass., Sez. 5^, 3 dicembre 2014, n. 25555; Cass., Sez. 5^, 9 giugno 2017, n. 14399; Cass., Sez. 5^, 9 marzo 2020, n. 6554; Cass., Sez. 5^, 11 giugno 2021, n. 16673). 2.11 Nella specie, quindi, seppur con motivazione sintetica, la sentenza impugnata si è pienamente uniformata ai principi enunciati, avendo ritenuto che l'atto impositivo fosse stato adeguatamente motivato in relazione alla revisione valutativa degli immobili secondo il criterio della stima diretta.

3. Da ultimo, anche il terzo motivo è infondato. 3.1 Invero, ribadendo le argomentazioni già illustrate nello scrutinio del precedente motivo, è onere del contribuente confutare gli avvisi attributivi di rendita in questione, non perché emessi in assenza di sopralluogo, ma perché emessi in assenza di elementi di stima diretta e mirata sulle caratteristiche dei singoli beni (Cass., Sez. 5^, 25 ottobre 2006, n. 22886; Cass., Sez. 5^, 10 gennaio 2017, n. 374; Cass., Sez. 5^, 23 maggio 2018, n. 12743). 3.2 Nella specie, la sentenza impugnata si è sostanzialmente attenuta a tale principio, avendo ritenuto l'adeguatezza motivazionale dell'atto impositivo sulla base delle risultanze emerse dalla stima diretta degli immobili, in assenza di deduzioni idonee da parte della contribuente a confutarne la verosimiglianza.3.3 Né tali elementi possono desumersi dalla perizia stragiudiziale di parte, rispetto alla quale il mezzo - nonostante il richiamo in rubrica dell'art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ. - non ha enucleato la eventuale rappresentazione di "fatti" trascurati dal giudice di appello.

Difatti, nel solco dei principi affermati dalle Sezioni Unite (Cass., Sez.

Un., 7 aprile 2014, n. 8053), questa Corte ha chiarito che la relazione di un perito stragiudiziale, dando luogo a semplici indizi, comporta che la sua omessa valutazione non possa assurgere al vizio di omesso esame circa un fatto decisivo della controversia (tra le tante: Cass., Sez. 6^-5, 6 maggio 2015, n. 9029; Cass., Sez. 6^-5, 9 aprile 2018, n. 8621; Cass., Sez. 6A-5, 20 novembre 2018, n. 29961; Cass., Sez. 5^, 26 giugno 2019, n. 20358; Cass., Sez. 5^, 23 giugno 2021, n. 17882; Cass., Sez. 5^, 9 marzo 2020, n. 6554; Cass., Sez. 5^, 14 gennaio 2022, n. 1049; Cass., Sez. 5^, 17 febbraio 2022, n. 5177).

Per cui, la valutazione delle prove raccolte, anche se si tratta di presunzioni, costituisce un'attività riservata in via esclusiva all'apprezzamento discrezionale del giudice di merito, le cui conclusioni in ordine alla ricostruzione della vicenda fattuale non sono sindacabili in cassazione, sicché rimane estranea al vizio previsto dall'art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ. qualsiasi censura volta a criticare il "convincimento" che il giudice si è formato, a norma dell'art. 116, commi 1 e 2, cod. proc. civ., in esito all'esame del materiale istruttorio mediante la valutazione della maggiore o minore attendibilità delle fonti di prova, atteso che la deduzione del vizio di cui all'art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ. non consente di censurare la complessiva valutazione delle risultanze processuali, contenuta nella sentenza impugnata, contrapponendo alla stessa una diversa interpretazione al fine di ottenere la revisione da parte del giudice di legittimità degli accertamenti di fatto compiuti dal giudice di merito (Cass., Sez. 5^, 29 dicembre 2020, n. 29730; Cass. Sez. 5^, 7 aprile 2022, n. 11326).

4. Alla stregua delle precedenti argomentazioni, dunque, valutandosi la infondatezza (per il primo, il secondo ed il terzo) e l'inammissibilità (solo per il secondo) dei motivi dedotti, il ricorso deve essere rigettato.

5. Le spese giudiziali seguono la soccombenza e sono liquidate nella misura fissata in dispositivo.

6. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso; condanna la ricorrente alla rifusione delle spese giudizia

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
-)5S(1 ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 15520/2020 R.G., proposto DA la "[OSCURATO:PERSONA] S.p.A.", con sede in Brescia, in persona del direttore generale pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA], con studio in Roma, ove elettivamente domiciliata, giusta procura in margine al ricorso introduttivo del presente procedimento; RICORRENTE [OSCURATO:PERSONA] l'Agenzia delle Entrate, con sede in Roma, in persona del Direttore Generale pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, con sede in Roma, ove per legge domiciliata; [OSCURATO:PERSONA] la sentenza depositata dalla [OSCURATO:PERSONA] del Lazio il 5 novembre 2019 n. 6130/15/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata (mediante collegamento da remoto, ai sensi dell'art. 27, comma 1, del D.L. 28 ottobre 2020 n. 137, convertito, con modificazioni, dalla Legge 18 dicembre 2020 n. 176, in virtù della proroga disposta dall'art. 16, comma 3, del D.L. 30 dicembre 2021 n. 228, convertito, con modificazioni, dalla Legge 25 febbraio 2022 n. 15, con le modalità stabilite dal decreto reso dal Direttore Generale dei [OSCURATO:PERSONA] ed Automatizzati del Ministero della Giustizia il 2 novembre 2020) del 15 settembre 2022 dal Dott. [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]: La "[OSCURATO:PERSONA] S.p.A." ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza depositata dalla [OSCURATO:PERSONA] del Lazio il 5 novembre 2019 n. 6130/15/2019, la quale, in controversia avente ad oggetto l'impugnazione di avviso di classamento ed attribuzione di rendita catastale, a seguito di procedura DOCFA, in relazione a tre immobili siti in Roma alla [OSCURATO:PERSONA] n. 2485, classificati in categorie D/5, D/8 ed E/3 e censiti in catasto con le particelle 824 sub. 1, 824 sub. 2 e 824 sub. 3 del folio 1186, ha accolto l'appello proposto dall'Agenzia delle Entrate nei confronti della medesima avverso la sentenza depositata dalla [OSCURATO:PERSONA] di Roma il 19 aprile 2017 n. 9702/50/2017, con compensazione delle spese giudiziali. [OSCURATO:PERSONA] ha riformato la decisione di prime cure, sul presupposto dell'adeguatezza motivazionale dell'atto impositivo in relazione alla revisione della valutazione degli immobili secondo la procedura della stima diretta. Il ricorso è affidato a tre motivi. L'Agenzia delle Entrate si è costituita con controricorso. [OSCURATO:PERSONA]: 1. Con il primo motivo, si denuncia nullità della sentenza impugnata per violazione degli artt. 36, comma 2, n. 4, del D.L.vo 31 dicembre 1992 n. 546, 132, comma 2, n. 4, cod.proc. civ. e 111 Cost., in relazione all'art. 360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ., per essere stato deciso l'appello dal giudice di secondo grado con motivazione inesistente o apparente, essendosi limitato ad un acritico rinvio alle argomentazioni difensive dell'amministrazione finanziaria. 2. Con il secondo motivo, si denuncia violazione e falsa applicazione deli artt. 7 della Legge 27 luglio 2000 n. 212 e 3 della Legge 7 agosto 1990 n. 241, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., per essere stato erroneamente ritenuto dal giudice di secondo grado che l'atto impositivo fosse munito di adeguata motivazione. 3. Con il terzo motivo, si denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 2697 cod. civ. e 20 del D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 643, in relazione all'art. 360, comma 1, nn. 3 e 5, cod. proc. civ., per essere stato erroneamente ritenuto dal giudice di secondo grado che l'onere della prova a carico dell'amministrazione finanziaria fosse stato assolto con riguardo alla rideterminazione del valore degli immobili, non avendo tenuto conto della produzione di una perizia stragiudiziale da parte della contribuente. [OSCURATO:PERSONA]: 1. Il primo motivo è infondato. 1.1 Per costante giurisprudenza, invero, la mancanza di motivazione, quale causa di nullità della sentenza, va apprezzata, tanto nei casi di sua radicale carenza, quanto nelle evenienze in cui la stessa si dipani in forme del tutto inidonee a rivelare la ratio decidendi posta a fondamento dell'atto, poiché intessuta di argomentazioni fra loro logicamente inconciliabili, perplesse od obiettivamente incomprensibili (tra le tante: Cass., Sez. 5^, 30 aprile 2020, n. 8427; Cass., Sez. 6^-5, 15 aprile 2021, n. 9975).Peraltro, si è in presenza di una tipica fattispecie di "motivazione apparente" o di "motivazione perplessa e incomprensibile", allorquando la motivazione della sentenza impugnata, pur essendo graficamente (e, quindi, materialmente) esistente e, talora, anche contenutisticamente sovrabbondante, risulta, tuttavia, essere stata costruita in modo tale da rendere impossibile ogni controllo sull'esattezza e sulla logicità del ragionamento decisorio, e quindi tale da non attingere la soglia del "minimo costituzionale" richiesto dall'art.111, comma 6, Cost. (tra le tante: Cass., Sez. 1^, 30 giugno 2020, n. 13248; Cass., Sez. 6^-5, 25 marzo 2021, n. 8400; Cass., Sez. 6"-5, 7 aprile 2021, n. 9288; Cass., Sez. 5^, 13 aprile 2021, n. 9627). 1.2 Nella specie, non si può ritenere che la sentenza impugnata sia insufficiente o incoerente sul piano della logica giuridica, contenendo un'adeguata esposizione delle ragioni sottese all'accoglimento rigetto dell'appello (al di là di ogni considerazione sul piano della loro fondatezza in diritto), con particolare riguardo all'osservanza della disciplina in materia di revisione della valutazione degli immobili - ai fini della rideterminazione della rendita - secondo la procedura della stima diretta. Come si legge nella sentenza impugnata, infatti, «(...) l'avviso di accertamento e la procedura adottata rispondono ai citati riferimenti normativi con il chiaro richiamo alla facoltà dell'Ufficio di rivedere la dichiarazione e poter modificare la rendita catastale; inoltre è specificato che trattasi di un(a) valutazione di revisione secondo la procedura di stima diretta, quindi non "sintetico-comparativo" con altri immobili». Ancora: «Nella fattispecie in esame, i richiami risultano puntuali (si veda la giurisprudenza della Cassazione correttamente interpretata), come si evince dagli stessi atti depositati, che aiutano a chiarire l'iter logico giuridico e gli elementi di fatto concreti che danno legittimità all'accertamento e revisione della rendita catastale. Non è secondario rilevare il rispetto dello stesso Statuto del contribuente, Legge 212/00 che al suo art. 7 richiama la volontà de/legislatore di rendere edotto il contribuente su "i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche" che hanno supportato la richiesta dell'Agenzia, ulteriormente chiarita nei riferimenti alla procedura in atti». Ne deriva che il decisum rispetta in maniera congrua il canone del minimo costituzionale. 2. Il secondo motivo è inammissibile e, comunque, infondato. 2.1 Anzitutto, il mezzo è carente di autosufficienza in relazione alla motivazione dell'atto impositivo, di cui si lamenta l'inadeguatezza per la carente esposizione dei «presupposti di fatto» e delle «ragioni giuridiche» che hanno determinato la decisione dell'amministrazione finanziaria ex art. 7, comma 1, della Legge 27 luglio 2000 n. 212. 2.2 Invero, in base al principio di autosufficienza del ricorso per cassazione, sancito dall'art. 366 cod. proc. civ., qualora il ricorrente censuri la sentenza di una commissione tributaria regionale sotto il profilo della congruità del giudizio espresso in ordine alla motivazione di un avviso di accertamento - il quale non è atto processuale, bensì amministrativo, la cui motivazione, comprensiva dei presupposti di fatto e delle ragioni di diritto che lo giustificano, costituisce imprescindibile requisito di legittimità dell'atto stesso - è necessario, a pena di inammissibilità, che il ricorso riporti testualmente i passi della motivazione di detto atto che si assumono erroneamente interpretati o pretermessi dal giudice di merito, al fine di consentire alla Corte di Cassazione di esprimere il suo giudizio sulla suddetta congruità esclusivamente in base al ricorso medesimo (tra le tante: Cass., Sez. 5^, 4 aprile 2013, n. 8312; Cass., Sez. 5^, 19 aprile 2013, n. 9536; Cass., Sez. 5^, 13 febbraio 2015, n. 2928; Cass., Sez. 5^, 28 giugno 2017, n. sez. 5^, 10 dicembre 2021, n. 39283; 16147; Cass., Sez. 5^, 6 novembre 2019, n. 28570; Cass., Cass., Sez. 5^, 14 marzo 2022, n. 8156; Cass., Sez. 6^-5, 11 maggio 2022, n. 14905). Ciò in quanto non è altrimenti possibile per il giudice di legittimità verificare la corrispondenza di contenuto dell'atto impositivo rispetto alle doglianze del contribuente, venendo preclusa ogni attività nomofilattica (Cass., Sez. 5^, 29 luglio 2015, n. 16010; Cass., Sez. 5^, 6 novembre 2019, n. 28570). 2.3 Ad ogni modo, è incontroverso tra le parti, come emerge anche dalla sentenza impugnata, che l'atto impositivo in contestazione rinviene da dichiarazione di accatastamento (artt. 3 del R.D.L. 13 aprile 1939 n. 652, convertito, con modificazioni, dalla Legge 11 agosto 1939 n. 1249, e 56 del D.P.R. 1 dicembre 1949 n. 1142), che è stata presentata secondo la procedura (c.d. DOCFA) disciplinata dal D.M. 19 aprile 1994 n. 701. 2.4 Come è noto, in tema di classamento di immobili, qualora l'attribuzione della rendita catastale avvenga a seguito della c.d. procedura DOCFA, l'obbligo di motivazione del relativo avviso è soddisfatto con la mera indicazione dei dati oggettivi e della classe attribuita solo se gli elementi di fatto indicati dal contribuente non siano stati disattesi dall'amministrazione finanziaria e l'eventuale discrasia tra rendita proposta e rendita attribuita derivi da una valutazione tecnica sul valore economico dei beni, mentre nel caso in cui vi sia una divergente valutazione degli elementi di fatto indicati dal contribuente, la motivazione deve essere più approfondita e specificare le differenze riscontrate sia per consentire il pieno esercizio del diritto di difesa del contribuente, sia per delimitare l'oggetto dell'eventuale contenzioso (Cass., Sez. 5^, 31 ottobre 2014, n. 23237; Cass., Sez. 5^, 16 giugno 2016, n. 12497; Cass., Sez. 6^, 7 dicembre 2018, n. 31809; Cass., Sez. 6^-5, 7 ottobre 2019, n. 25006; Cass., Sez. 5^, 13 agosto 2020, n. 17016; Cass., Sez. 5^, 2 febbraio 2021, n. 2247; Cass., Sez. 5^, 9 febbraio 2021, nn. 3104, 3106 e 3107; Cass., Sez. 6"- 5, 15 marzo 2021, n. 7210; Cass., Sez. 6^-5, 22 dicembre 2021, n. 41179; Cass., Sez. 5^, 7 aprile 2022, n. 11281). 2.5 La fattispecie in disanima è chiaramente riconducibile alla prima ipotesi. Difatti, i dati forniti dal contribuente non sono stati disattesi, ma soltanto rivalutati dall'amministrazione finanziaria con riferimento all'attribuzione della rendita per le due porzioni di fabbricato. Per cui, è possibile (e, il più delle volte, accade) che la eventuale difformità tra la classificazione denunciata dal contribuente e la classificazione accertata dall'amministrazione finanziaria nell'ambito della procedura DOCFA derivi da una diversità di valutazione, qualificazione o inquadramento dei medesimi elementi di fatto (descrizioni, misure, grafici e planimetrie), che vengono elaborati sulla base dei criteri tecnici fissati dalla disciplina regolamentare in materia catastale. Il che esime, comunque, l'amministrazione finanziaria dall'onere di formulare una motivazione più particolareggiata per l'atto di riclassamento con specifico riguardo alle discrepanze emerse all'esito dell'accertamento rispetto alla proposta del contribuente (Cass., Sez. 5^, 9 febbraio 2021, n. 3104). 2.6 In tema di classamento di immobili, qualora l'attribuzione della rendita catastale abbia luogo a seguito della procedura disciplinata dall'art. 2 del D.L. 23 gennaio 1993 n. 16, convertito, con modificazioni, dalla Legge 24 marzo 1993 n. 75, e del D.M. 19 aprile 1994 n. 701 (c.d. procedura DOCFA) ed in base ad una stima diretta eseguita dall'amministrazione finanziaria (come accade, appunto, per gli immobili classificati nei gruppo catastale D), tale stima, che integra il presupposto ed il fondamento motivazionale dell'avviso di classamento (esprimendo un giudizio sul valore economico dei beni classati di natura eminentemente tecnica, in relazione al quale la presenza e l'adeguatezza della motivazione rilevano ai fini non già della legittimità, ma dell'attendibilità' concreta del cennato giudizio, e, in sede contenziosa, della verifica della bontà delle ragioni oggetto della pretesa), costituisce un atto conosciuto e, comunque, prontamente e facilmente conoscibile per il contribuente, in quanto posto in essere nell'ambito di un procedimento a struttura fortemente partecipativa, con la conseguenza che la sua mancata riproduzione o allegazione all'avviso di classamento non si traduce in un difetto di motivazione (tra le tante: Cass., Sez. 5^, 21 luglio 2006, n. 16824; Cass., Sez. 5^, 10 novembre 2006, n. 24064; Cass., Sez. 5^, 14 maggio 2010, n. 11804; Cass., Sez. 6^-5, 9 luglio 2018, n. 17971; Cass., Sez. 5", 16 aprile 2020, n. 7854; Cass., Sez. 5^, 20 dicembre 2021, n. 40735). Peraltro, in tema di classamento, l'attribuzione di rendita ai fabbricati a destinazione speciale o particolare, e specificamente quelli classificati nel gruppo catastale D), deve avvenire, come previsto anche dall'art. 7 del D.P.R. 29 settembre 1973 n. 604, mediante "stima diretta", senza che ciò presupponga, peraltro, l'effettuazione di un previo sopralluogo, potendo l'amministrazione legittimamente avvalersi della valutazione, purché mirata e specifica, delle risultanze documentali in suo possesso (Cass., Sez. 5^, 7 marzo 2019, n. 6633; Cass., Sez. 8 5", 27 marzo 2019, n. 8529; Cass., Sez. 6"-5, 7 aprile 2021, n. 9291; Cass., Sez. 5", 20 dicembre 2021, n. 40735). 2.7 Secondo l'art. 10 del R.D.L. 13 aprile 1939 n. 652, convertito con modificazioni dalla Legge 11 agosto 1939 n. 1249: «La rendita catastale delle unità immobiliari costituite da opifici ed in genere dai fabbricati di cui all'art. 28 della legge 8 giugno 1936, n. 1231, costruiti per le speciali esigenze di una attività industriale o commerciale e non suscettibili di una destinazione estranea alle esigenze suddette senza radicali trasformazioni, è determinata con stima diretta per ogni singola unità. Egualmente si procede per la determinazione della rendita catastale delle unità immobiliari che non sono raggruppabili in categorie e classi, per la singolarità delle loro caratteristiche». In base all'art. 30 del D.P.R. 1 dicembre 1949 n. 1142 ("Regolamento per la formazione del nuovo catasto edilizio urbano"): «Le tariffe non si determinano per le unità immobiliari indicate nell'art. 8. Tuttavia la rendita catastale delle unità immobiliari appartenenti a tali categorie si accerta ugualmente, con stima diretta per ogni singola unità». Ai fini della determinazione del reddito dei fabbricati, l'art. 37 del D.P.R. 22 dicembre 1986 n. 917 stabilisce che: «Il reddito medio ordinario delle unità immobiliari è determinato mediante l'applicazione delle tariffe d'estimo, stabilite secondo le norme della legge catastale per ciascuna categoria e classe, ovvero, per i fabbricati a destinazione speciale o particolare, mediante stima diretta». 2.8 Va, dunque, affermato come il compendio normativo deponga - con riguardo ai fabbricati a destinazione speciale (categoria D) e particolare (categoria E) - per la necessità di "stima diretta", senza, tuttavia, che ciò debba necessariamente presupporre l'esecuzione del sopralluogo; il quale non costituisce, in materia, un diritto del contribuente né una condizione di legittimità dell'avviso attributivo di rendita, quanto soltanto un ulteriore e concorrente strumento conoscitivo di verifica ed accertamento di cui l'amministrazione finanziaria può avvalersi per operare la valutazione (Cass., Sez. 5^, 23 maggio 2018, n. 12743; Cass., Sez. 5^, 7 marzo 2019, n. 6633; Cass., Sez. 5^, 27 marzo 2019, n. 8529; Cass., Sez. 5^, 9 marzo 2020, n. 6554; Cass., Sez. 6^-5, 7 aprile 2021, n. 9291). Sicché la mancanza di esso non preclude, di per sé, la valutazione mediante "stima diretta", allorquando l'ufficio sia comunque già in possesso di tutti gli elementi valutativi idonei allo scopo, come nel caso di specie, avendo esso a disposizione la denuncia DOCFA della contribuente; elementi valutativi che in tanto possono integrare "stima diretta", in quanto appunto permettano di individuare le caratteristiche di ciascuna unità immobiliare oggetto di classamento (Cass., Sez. 5^, 9 marzo 2020, n. 6554). Su tale presupposto, onere del contribuente è, dunque, quello di confutare gli avvisi attributivi di rendita in questione, non perché emessi in assenza di sopralluogo, ma perché emessi in assenza di elementi di stima diretta e mirata sulle caratteristiche dei singoli beni (Cass., Sez. 5^, 25 ottobre 2006, n. 22886; Cass., Sez. 5^, 10 gennaio 2017, n. 374; Cass., Sez. 5^, 23 maggio 2018, n. 12743; Cass., Sez. 5^, 29 ottobre 2021, nn. 30869 e 30893). 2.9 Quanto alla metodologia utilizzata dall'amministrazione finanziaria, occorre premettere che gli immobili per cui è causa sono censiti nelle categorie D/5 ["istituti di credito, cambio e assicurazione (con fine di lucro)"], D/8 ("fabbricati costruiti o adattati per le speciali esigenze di un'attività commerciale e non suscettibili di diversa destinazione senza radicali trasformazioni") ed E/3 ("costruzioni e fabbricati per speciali esigenze pubbliche") e, quindi, rientrano nella ipotesi di cui all'art. 10 del R.D.L. 13 aprile 1939 n. 652, convertito con modificazioni dalla Legge 11 agosto 1939 n. 1249, e pertanto non valutabili tramite la classificazione tariffaria, bensì con stima diretta; che, a tal fine, la stima, secondo il D.P.R. 1 dicembre 1949 n. 1142, deve essere effettuata con riferimento ai "prezzi correnti per la vendita di unità immobiliari analoghe" ovvero, in subordine, secondo le regole dell'estimo catastale, ovvero con i parametri del capitale fondiario (art. 28) e del saggio di interesse (art. 29). Per tali tipi di categorie il D.M. 14 dicembre 1991 (recante determinazioni dei moltiplicatori da applicare a partire dal 1992 alle rendite catastali dei fabbricati e dei terreni per stabilire il valore minimo da dichiarare ai fini della imposta di registro, della imposta sulle successioni e donazioni, e delle connesse imposte ipotecarie e catastali, e dell'imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili) prevede, all'articolo unico, comma 2, che il moltiplicatore di cento volte di cui agli artt. 52, comma 4, del D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131, 34, comma 5, del D.L.vo 31 ottobre 1990 n. 346 e 12, comma 1, del D.L. 14 marzo 1988 n. 70, convertito, con modificazioni, dalla Legge 13 maggio 1988 n. 154, per le unità immobiliari classificate nei gruppi D ed E, si applica all'ammontare della nuova rendita attribuita per stima diretta, nella misura pari, rispettivamente, a 50 ed a 34. Detti coefficienti trovano impiego tutte le volte in cui la liquidazione della imposta richieda di determinare il valore degli immobili mediante utilizzo della rendila catastale (a tal fine il moltiplicatore si applica, nella misura prevista dal decreto, all'ammontare della rendita catastale, periodicamente rivalutata), e di conseguenza dalla entità di tali moltiplicatori si ricava, in senso inverso, che il saggio di capitalizzazione delle rendite catastali, quale fa riferimento l'art. 2 del D.P.R. 1 dicembre 1949 n. 1142 per la determinazione del capitale fondiario, è rappresentato per le categorie sopra indicate rispettivamente dal 2% e dal 3% (Cass., Sez. 5^, 9 marzo 2020, n. 6554). La giurisprudenza di questa Corte è univoca nel riconoscere che il saggio di capitalizzazione della rendita, in quanto uniformemente ed autoritativamente determinato per ciascun gruppo di categorie catastali, non è suscettibile di essere modificalo dall'amministrazione nell'esercizio del suo potere discrezionale e, correlativamente, la individuazione dello stesso non può essere condizionata in alcun modo dalla "proposta" formulata dal contribuente, attesi i poteri correttivi dell'ufficio accertatore (Cass., Sez. 5^, 9 marzo 2020, n. 6554; Cass., Sez. 5^, 15 luglio 2022, n. 22298; Cass., Sez. 5^, 30 agosto 2022, nn. 25489 e 25490). 2.10 Va, quindi, ribadito il principio secondo cui, in tema di determinazione della rendita catastale dei fabbricati a fini fiscali, l'Agenzia del Territorio [ora l'Agenzia delle Entrate] non dispone di alcun potere discrezionale nella individuazione del saggio di interesse da applicare al capitale fondiario, al quale fa riferimento l'art. 29 del D.P.R. 1 dicembre 1949, n. 1142, in quanto lo stesso deve essere determinato, anche per gli immobili classificati nei gruppi D ed E, in misura fissa ed inversa rispetto ai moltiplicatori previsti dal D.M. 14 dicembre 1991, senza che assuma alcun rilievo la circostanza che, per detti immobili, la rendita deve essere determinata per stima diretta, ai sensi dell'art. 30 del D.P.R. n. 142 del 1949, in quanto ai fini fiscali il valore degli immobili si determina, in generale, applicando all'ammontare delle rendite risultanti in catasto, periodicamente rivalutate, i moltiplicatori previsti dal D.M. 14 dicembre 1991, richiamato dall'art. 52 del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, dai quali, appunto, si ricava in senso inverso il saggio di capitalizzazione (Cass., Sez. 5^, 11 marzo 2011, n. 5843; Cass., Sez. 5^, 30 giugno 2011, n. 14383; Cass., Sez. 5^, 21 dicembre 2011, n. 27980; Cass., Sez. 5^, 3 dicembre 2014, n. 25555; Cass., Sez. 5^, 9 giugno 2017, n. 14399; Cass., Sez. 5^, 9 marzo 2020, n. 6554; Cass., Sez. 5^, 11 giugno 2021, n. 16673). 2.11 Nella specie, quindi, seppur con motivazione sintetica, la sentenza impugnata si è pienamente uniformata ai principi enunciati, avendo ritenuto che l'atto impositivo fosse stato adeguatamente motivato in relazione alla revisione valutativa degli immobili secondo il criterio della stima diretta. 3. Da ultimo, anche il terzo motivo è infondato. 3.1 Invero, ribadendo le argomentazioni già illustrate nello scrutinio del precedente motivo, è onere del contribuente confutare gli avvisi attributivi di rendita in questione, non perché emessi in assenza di sopralluogo, ma perché emessi in assenza di elementi di stima diretta e mirata sulle caratteristiche dei singoli beni (Cass., Sez. 5^, 25 ottobre 2006, n. 22886; Cass., Sez. 5^, 10 gennaio 2017, n. 374; Cass., Sez. 5^, 23 maggio 2018, n. 12743). 3.2 Nella specie, la sentenza impugnata si è sostanzialmente attenuta a tale principio, avendo ritenuto l'adeguatezza motivazionale dell'atto impositivo sulla base delle risultanze emerse dalla stima diretta degli immobili, in assenza di deduzioni idonee da parte della contribuente a confutarne la verosimiglianza.3.3 Né tali elementi possono desumersi dalla perizia stragiudiziale di parte, rispetto alla quale il mezzo - nonostante il richiamo in rubrica dell'art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ. - non ha enucleato la eventuale rappresentazione di "fatti" trascurati dal giudice di appello. Difatti, nel solco dei principi affermati dalle Sezioni Unite (Cass., Sez. Un., 7 aprile 2014, n. 8053), questa Corte ha chiarito che la relazione di un perito stragiudiziale, dando luogo a semplici indizi, comporta che la sua omessa valutazione non possa assurgere al vizio di omesso esame circa un fatto decisivo della controversia (tra le tante: Cass., Sez. 6^-5, 6 maggio 2015, n. 9029; Cass., Sez. 6^-5, 9 aprile 2018, n. 8621; Cass., Sez. 6A-5, 20 novembre 2018, n. 29961; Cass., Sez. 5^, 26 giugno 2019, n. 20358; Cass., Sez. 5^, 23 giugno 2021, n. 17882; Cass., Sez. 5^, 9 marzo 2020, n. 6554; Cass., Sez. 5^, 14 gennaio 2022, n. 1049; Cass., Sez. 5^, 17 febbraio 2022, n. 5177). Per cui, la valutazione delle prove raccolte, anche se si tratta di presunzioni, costituisce un'attività riservata in via esclusiva all'apprezzamento discrezionale del giudice di merito, le cui conclusioni in ordine alla ricostruzione della vicenda fattuale non sono sindacabili in cassazione, sicché rimane estranea al vizio previsto dall'art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ. qualsiasi censura volta a criticare il "convincimento" che il giudice si è formato, a norma dell'art. 116, commi 1 e 2, cod. proc. civ., in esito all'esame del materiale istruttorio mediante la valutazione della maggiore o minore attendibilità delle fonti di prova, atteso che la deduzione del vizio di cui all'art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ. non consente di censurare la complessiva valutazione delle risultanze processuali, contenuta nella sentenza impugnata, contrapponendo alla stessa una diversa interpretazione al fine di ottenere la revisione da parte del giudice di legittimità degli accertamenti di fatto compiuti dal giudice di merito (Cass., Sez. 5^, 29 dicembre 2020, n. 29730; Cass. Sez. 5^, 7 aprile 2022, n. 11326). 4. Alla stregua delle precedenti argomentazioni, dunque, valutandosi la infondatezza (per il primo, il secondo ed il terzo) e l'inammissibilità (solo per il secondo) dei motivi dedotti, il ricorso deve essere rigettato. 5. Le spese giudiziali seguono la soccombenza e sono liquidate nella misura fissata in dispositivo. 6. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso; condanna la ricorrente alla rifusione delle spese giudizia
Decreto Cassazione n. 31554/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris