Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 25 maggio 2026

Cassazione n. 16262/2026

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

nsore, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA];-ricorrente-contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] S.p.a. in persona del legale rappresentantepro tempore, con domicilio telematico all’indirizzo PEC del propriodifensore, rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA];-controricorrente-nonché controDi [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA];-intimati-Numero registro generale 14480/2024Numero sezionale 990/2026Numero di raccolta generale 16262/2026Data pubblicazione 25/05/2026avverso la sentenza della Corte d'Appello di l'Aquila n. 1744/2023depositata il 13/12/2023.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 13/03/2026 dallaConsigliera [OSCURATO:PERSONA].1. [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:SOCIETA]. proponeva innanzi al Tribunale diTeramo azione revocatoria ordinaria ai sensi dell’art. 2901 c.c. al fine diottenere la declaratoria di inefficacia, nei propri confronti, dell’atto dicompravendita stipulato il 29 dicembre 2010 tra i germani Di ArcangeloItalico e [OSCURATO:PERSONA], avente ad oggetto il trasferimento della quotapari alla metà di un complesso immobiliare sito in Tortoreto, nonché, conseparato giudizio, dell’atto di donazione del 10 ottobre 2013 con cui DiArcangelo Nino aveva trasferito i medesimi beni alla coniuge Nepa AnnaMaria e del successivo atto di costituzione di fondo patrimoniale del 14novembre 2013.Nel giudizio avente ad oggetto la compravendita del 29 dicembre 2010, ilTribunale di Teramo, con sentenza n. 227 del 2020, accoglieva ladomanda revocatoria, dichiarando l’inefficacia dell’atto nei confronti dellabanca attrice e condannando i convenuti alle spese di lite.

Nel distintogiudizio relativo alla donazione e al fondo patrimoniale, il medesimoTribunale rigettava la domanda revocatoria proposta dall’istituto dicredito.2.

Avverso la sentenza n. 227 del 2020 proponevano appello Di ArcangeloNino e [OSCURATO:PERSONA], mentre la [OSCURATO:PERSONA] di Risparmio di Fermoimpugnava la decisione di rigetto resa nel giudizio concernente ladonazione e la costituzione del fondo patrimoniale.

I diversi gravami,iscritti a ruoli distinti, venivano successivamente riuniti dalla Corte diappello de L’Aquila.Numero registro generale 14480/2024Numero sezionale 990/2026Numero di raccolta generale 16262/2026Data pubblicazione 25/05/20262.1.

Con sentenza n. 1744 del 2023, la Corte territoriale, in accoglimentodell’appello proposto dalla [OSCURATO:PERSONA] di Risparmio di Fermo, dichiaravainefficaci nei confronti dell’istituto di credito l’atto di donazione del 10ottobre 2013 e l’atto di costituzione del fondo patrimoniale del 14novembre 2013, rigettando nel contempo gli appelli proposti da DiArcangelo Nino e [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza n. 227 del 2020.La Corte disponeva altresì la condanna solidale degli appellanti alpagamento delle spese dei giudizi di primo e di secondo grado.3.

Avverso la suindicata pronunzia della Corte di merito ha propostoricorso [OSCURATO:PERSONA], affidandosi a 2 motivi.3.1. [OSCURATO:SOCIETA]. ha resistito con controricorso.RAGIONI DELLA DECISIONE4.1.

Con il primo motivo il ricorrente denuncia la nullità della sentenza permotivazione apparente e la violazione dell’art. 2901 c.c., censurando ladecisione con cui la Corte d’appello ha ritenuto sussistente l’elementosoggettivo dell’azione revocatoria sulla base della sola “grandeinteressenza dei rapporti patrimoniali e societari” tra i fratelli [OSCURATO:PERSONA],senza una concreta e logica disamina degli elementi istruttori.

Si deduceche tale affermazione si risolve in una presunzione priva di riscontrioggettivi, fondata sul mero rapporto di parentela, inidonea a dimostrare laconsapevolezza del terzo acquirente circa il pregiudizio arrecato alleragioni creditorie, con conseguente illogicità e insufficienza dellamotivazione.4.1.1.

Il motivo è infondato.Nel giudizio di revocatoria ordinaria avente ad oggetto un atto a titolooneroso successivo al sorgere del credito, l’elemento soggettivo richiestoin capo al terzo acquirente è la scientia damni, intesa come meraconsapevolezza del pregiudizio arrecato alle ragioni creditorie, senzanecessità di provare un accordo fraudolento né la conoscenza dellospecifico credito azionato (Cass., sez.

III, ord. 26 giugno 2020, n. 12901).Numero registro generale 14480/2024Numero sezionale 990/2026Numero di raccolta generale 16262/2026Data pubblicazione 25/05/2026Questa Corte ha precisato che tale consapevolezza può essere dimostratamediante presunzioni semplici, purché fondate su un ragionamento logicoche valorizzi elementi oggettivi e circostanze concrete del caso, essendosufficiente anche la conoscibilità del pregiudizio secondo l’ordinariadiligenza (artt. 2727 e 2729 c.c.).In tale ambito, il rapporto di coniugio o di stretta parentela tra debitore eterzo acquirente assume un rilievo presuntivo qualificato, potendo rendereestremamente inverosimile l’ignoranza della situazione debitoria deldisponente e del conseguente pregiudizio ai creditori (Cass., sez.

III, ord.18 gennaio 2019, n. 1286).Tuttavia, il vincolo familiare non integra una presunzione legale oassoluta, non potendo fondare automaticamente l’affermazione dellascientia damni in assenza di ulteriori circostanze sintomatiche di unafinalità elusiva, imponendosi una valutazione concreta e motivata delcomplesso degli elementi del caso (Cass., sez.

III, ord. 17 settembre2025, n. 25552).Ne consegue che il giudice di merito deve inserire il rapporto di coniugio oparentela in un complessivo ragionamento presuntivo, verificando se, incombinazione con altri elementi fattuali, esso consenta di fondare unapresunzione grave, precisa e concordante, secondo il paradigma dell’art.2729 c.c. (Cass., sez.

III, sent. 2 dicembre 2016, n. 24633; Cass., sez.

II,sent. 13 agosto 2009, n. 18303).In tale prospettiva, è stato affermato che la presunzione diconsapevolezza del terzo risulta adeguatamente giustificata quando ilvincolo familiare si accompagni ad ulteriori circostanze idonee a renderealtamente probabile la conoscenza del pregiudizio, imponendosi unavalutazione unitaria e non atomistica degli indizi (Cass., sez.

III, ord. 29dicembre 2025, n. 34548).In situazioni di particolare intensità del legame – quali la strettacompenetrazione familiare o economico‑organizzativa – la giurisprudenzaNumero registro generale 14480/2024Numero sezionale 990/2026Numero di raccolta generale 16262/2026Data pubblicazione 25/05/2026ha riconosciuto la possibilità di configurare una presunzioneparticolarmente qualificata di comunanza di interessi, tale da spostare sulterzo l’onere di dimostrare la propria estraneità e buona fede (Cass., sez.V, sent. 15 febbraio 2013, n. 3764; Cass., sez.

V, sent. 13 ottobre 2010,n. 21125).Pertanto, la verifica della scientia damni del terzo acquirente richiede unavalutazione rigorosa e logicamente argomentata del rapporto di coniugio oparentela, che, pur non costituendo prova legale, rappresenta unelemento presuntivo di particolare pregnanza, suscettibile di assumererilievo decisivo.Nel caso di specie, correttamente la Corte d’appello, in linea con lagiurisprudenza di questa Corte, ha ritenuto che la natura indubitabilmentegratuita degli atti posti in essere – consistiti nella donazione dal DiArcangelo Nino alla moglie [OSCURATO:PERSONA] e nella successivacostituzione del fondo patrimoniale – costituisse di per sé indice sufficientedella consapevolezza del pregiudizio arrecato alle ragioni creditorie, aisensi dell’art. 2901 c.c., senza necessità di dimostrare uno specifico statosoggettivo di mala fede.In particolare, trattandosi di revocatoria c.d. a cascata, la gratuità deinegozi consente di desumere la scientia damni dalla stessa struttura deglipregiudizievole per il creditore.Né, nella fattispecie, difetta la prova positiva della conoscenza delpregiudizio, desumibile da univoci e concordanti elementi presuntivi, qualigli stretti rapporti di parentela e di cointeressenza tra le parti, elementinecessari (ma di per sè non sufficienti) ai fini della revocabilità degli attisuccessivi a titolo gratuito.Ma la Corte territoriale ha inoltre valorizzato la ricostruzione cronologicadegli atti, dalla vendita del compendio immobiliare al fratello del debitore,alla successiva donazione alla coniuge e alla costituzione del fondoNumero registro generale 14480/2024Numero sezionale 990/2026Numero di raccolta generale 16262/2026Data pubblicazione 25/05/2026patrimoniale, nonché le modalità del successivo scioglimento parziale diquest’ultimo, ritenendo logicamente e giuridicamente corretta laconclusione circa la finalità di sottrazione dei beni alla garanziapatrimoniale del creditore.Ne consegue, pertanto, la corretta declaratoria di inefficacia sia dell’atto didonazione sia dell’atto di costituzione del fondo patrimoniale.4.2.

Con il secondo motivo il ricorrente denuncia la violazione e falsaapplicazione degli artt. 2901 e 2902 c.c., censurando la sentenza con cuila Corte d’appello ha dichiarato l’inefficacia dell’atto di donazione del 10ottobre 2013 e del successivo atto di costituzione del fondo patrimoniale,pur in assenza di un valido rapporto di credito della [OSCURATO:PERSONA] di Risparmio diDeduce che l’azione revocatoria è stata accolta sul presupposto di unaindebita estensione degli effetti dell’inefficacia dichiarata in relazione allacompravendita tra i fratelli [OSCURATO:PERSONA], così configurando unaresponsabilità del terzo acquirente priva di titolo, in contrasto con iprincipi secondo cui la revocatoria non produce effetti restitutoriautomatici né consente l’aggressione esecutiva dei beni in difetto di uncredito accertato con titolo idoneo.4.2.1.

Il motivo è infondato.L’azione revocatoria ordinaria, disciplinata dagli artt. 2901 e 2902 c.c., hanatura conservativa ed è volta a preservare la garanzia patrimonialegenerica del creditore.

L’accoglimento della domanda revocatoria nondetermina l’invalidità né la nullità dell’atto dispositivo, né comporta ilrientro del bene nel patrimonio del debitore, ma produce esclusivamenteun effetto di inefficacia relativa dell’atto nei confronti del solo creditore cheha agito (Cass., Sez.

III, ord. 25 aprile 2025, n. 10929; Cass., Sez.

VI,ord. 11 giugno 2021, n. 16614; Cass., Sez.

III, 5 maggio 2017, n. 10903;Cass., Sez.

III, 30 luglio 2004, n. 14625).Numero registro generale 14480/2024Numero sezionale 990/2026Numero di raccolta generale 16262/2026Data pubblicazione 25/05/2026L’atto resta pertanto pienamente valido ed efficace tra le parti e neiconfronti dei terzi estranei, sicché il terzo acquirente conserva la titolaritàdel bene, sul quale tuttavia il creditore vittorioso può esercitare azioniesecutive o conservative come se il bene non fosse mai uscito dalpatrimonio del debitore (Cass., Sez.

III, 5 maggio 2017, n. 10903).Presupposto dell’azione è l’esistenza di un credito, non essendo tuttavianecessario che esso sia certo, liquido ed esigibile, né che sia statopreviamente accertato con sentenza passata in giudicato, essendosufficiente una mera ragione di credito, anche eventuale, condizionata olitigiosa (Cass., Sez.

Un., ord. 19 agosto 2024, n. 22895; Cass., Sez.

III,6 novembre 2024, n. 28593).Tale conclusione discende dalla funzione stessa dell’azione, che è quella diprevenire il pericolo di un futuro inadempimento e di conservare lagaranzia patrimoniale di cui all’art. 2740 c.c.Quanto alla posizione del terzo acquirente, la giurisprudenza di questaCorte è ferma nel ritenere che egli non assume la qualità di debitore delcreditore procedente, essendo tenuto unicamente a subire l’esecuzione sulbene oggetto dell’atto revocato (pati executionem), in una tipica ipotesi diresponsabilità senza debito, limitata alla res ricevuta (Cass., Sez.

III, 22marzo 2011, n. 6546).Ne consegue che il creditore non può aggredire altri beni del patrimoniopersonale del terzo, né estendere la revocatoria ad atti ulteriori daquest’ultimo compiuti che non abbiano ad oggetto il bene revocato,restando fermo il diritto di regresso del terzo nei confronti del debitorealienante ai sensi dell’art. 2902, comma 2, c.c. (Cass., Sez.

III, ord. 24luglio 2025, n. 21126).Nel caso di specie la corte d’appello ha correttamente ritenuto chericorressero i presupposti dell’azione revocatoria, dichiarando, inaccoglimento del gravame proposto dalla banca appellante, l’inefficacia siaNumero registro generale 14480/2024Numero sezionale 990/2026Numero di raccolta generale 16262/2026Data pubblicazione 25/05/2026dell’atto di donazione sia del successivo atto di costituzione del fondopatrimoniale.5.

All’infondatezza nei suindicati termini dei motivi consegue il rigetto delricorso.Le spese del giudizio di cassazione, liquidate come in dispositivo in favoredella controricorrente, seguono la soccombenza.

P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso.

Condanna il ricorrente al pagamento delle spesedel giudizio di cassazione, che liquida in complessivi euro 6.200,00 (di cuieuro 6.000,00 per onorari), oltre a spese generali e accessori di legge, infavore della controricorrente.Ai sensi dell'articolo 13, comma 1 quater, d.p.r. 115/2002 dà atto dellasussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente,dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello per ilricorso a norma del comma 1 bis dello stesso articolo 13, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Terza Civiledella Corte Suprema di Cassazione in data 13 marzo 2026.Il PresidenteLuigi [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nsore, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA];-ricorrente-contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] S.p.a. in persona del legale rappresentantepro tempore, con domicilio telematico all’indirizzo PEC del propriodifensore, rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA];-controricorrente-nonché controDi [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA];-intimati-Numero registro generale 14480/2024Numero sezionale 990/2026Numero di raccolta generale 16262/2026Data pubblicazione 25/05/2026avverso la sentenza della Corte d'Appello di l'Aquila n. 1744/2023depositata il 13/12/2023.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 13/03/2026 dallaConsigliera [OSCURATO:PERSONA].1. [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:SOCIETA]. proponeva innanzi al Tribunale diTeramo azione revocatoria ordinaria ai sensi dell’art. 2901 c.c. al fine diottenere la declaratoria di inefficacia, nei propri confronti, dell’atto dicompravendita stipulato il 29 dicembre 2010 tra i germani Di ArcangeloItalico e [OSCURATO:PERSONA], avente ad oggetto il trasferimento della quotapari alla metà di un complesso immobiliare sito in Tortoreto, nonché, conseparato giudizio, dell’atto di donazione del 10 ottobre 2013 con cui DiArcangelo Nino aveva trasferito i medesimi beni alla coniuge Nepa AnnaMaria e del successivo atto di costituzione di fondo patrimoniale del 14novembre 2013.Nel giudizio avente ad oggetto la compravendita del 29 dicembre 2010, ilTribunale di Teramo, con sentenza n. 227 del 2020, accoglieva ladomanda revocatoria, dichiarando l’inefficacia dell’atto nei confronti dellabanca attrice e condannando i convenuti alle spese di lite. Nel distintogiudizio relativo alla donazione e al fondo patrimoniale, il medesimoTribunale rigettava la domanda revocatoria proposta dall’istituto dicredito.2. Avverso la sentenza n. 227 del 2020 proponevano appello Di ArcangeloNino e [OSCURATO:PERSONA], mentre la [OSCURATO:PERSONA] di Risparmio di Fermoimpugnava la decisione di rigetto resa nel giudizio concernente ladonazione e la costituzione del fondo patrimoniale. I diversi gravami,iscritti a ruoli distinti, venivano successivamente riuniti dalla Corte diappello de L’Aquila.Numero registro generale 14480/2024Numero sezionale 990/2026Numero di raccolta generale 16262/2026Data pubblicazione 25/05/20262.1. Con sentenza n. 1744 del 2023, la Corte territoriale, in accoglimentodell’appello proposto dalla [OSCURATO:PERSONA] di Risparmio di Fermo, dichiaravainefficaci nei confronti dell’istituto di credito l’atto di donazione del 10ottobre 2013 e l’atto di costituzione del fondo patrimoniale del 14novembre 2013, rigettando nel contempo gli appelli proposti da DiArcangelo Nino e [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza n. 227 del 2020.La Corte disponeva altresì la condanna solidale degli appellanti alpagamento delle spese dei giudizi di primo e di secondo grado.3. Avverso la suindicata pronunzia della Corte di merito ha propostoricorso [OSCURATO:PERSONA], affidandosi a 2 motivi.3.1. [OSCURATO:SOCIETA]. ha resistito con controricorso.RAGIONI DELLA DECISIONE4.1. Con il primo motivo il ricorrente denuncia la nullità della sentenza permotivazione apparente e la violazione dell’art. 2901 c.c., censurando ladecisione con cui la Corte d’appello ha ritenuto sussistente l’elementosoggettivo dell’azione revocatoria sulla base della sola “grandeinteressenza dei rapporti patrimoniali e societari” tra i fratelli [OSCURATO:PERSONA],senza una concreta e logica disamina degli elementi istruttori. Si deduceche tale affermazione si risolve in una presunzione priva di riscontrioggettivi, fondata sul mero rapporto di parentela, inidonea a dimostrare laconsapevolezza del terzo acquirente circa il pregiudizio arrecato alleragioni creditorie, con conseguente illogicità e insufficienza dellamotivazione.4.1.1. Il motivo è infondato.Nel giudizio di revocatoria ordinaria avente ad oggetto un atto a titolooneroso successivo al sorgere del credito, l’elemento soggettivo richiestoin capo al terzo acquirente è la scientia damni, intesa come meraconsapevolezza del pregiudizio arrecato alle ragioni creditorie, senzanecessità di provare un accordo fraudolento né la conoscenza dellospecifico credito azionato (Cass., sez. III, ord. 26 giugno 2020, n. 12901).Numero registro generale 14480/2024Numero sezionale 990/2026Numero di raccolta generale 16262/2026Data pubblicazione 25/05/2026Questa Corte ha precisato che tale consapevolezza può essere dimostratamediante presunzioni semplici, purché fondate su un ragionamento logicoche valorizzi elementi oggettivi e circostanze concrete del caso, essendosufficiente anche la conoscibilità del pregiudizio secondo l’ordinariadiligenza (artt. 2727 e 2729 c.c.).In tale ambito, il rapporto di coniugio o di stretta parentela tra debitore eterzo acquirente assume un rilievo presuntivo qualificato, potendo rendereestremamente inverosimile l’ignoranza della situazione debitoria deldisponente e del conseguente pregiudizio ai creditori (Cass., sez. III, ord.18 gennaio 2019, n. 1286).Tuttavia, il vincolo familiare non integra una presunzione legale oassoluta, non potendo fondare automaticamente l’affermazione dellascientia damni in assenza di ulteriori circostanze sintomatiche di unafinalità elusiva, imponendosi una valutazione concreta e motivata delcomplesso degli elementi del caso (Cass., sez. III, ord. 17 settembre2025, n. 25552).Ne consegue che il giudice di merito deve inserire il rapporto di coniugio oparentela in un complessivo ragionamento presuntivo, verificando se, incombinazione con altri elementi fattuali, esso consenta di fondare unapresunzione grave, precisa e concordante, secondo il paradigma dell’art.2729 c.c. (Cass., sez. III, sent. 2 dicembre 2016, n. 24633; Cass., sez. II,sent. 13 agosto 2009, n. 18303).In tale prospettiva, è stato affermato che la presunzione diconsapevolezza del terzo risulta adeguatamente giustificata quando ilvincolo familiare si accompagni ad ulteriori circostanze idonee a renderealtamente probabile la conoscenza del pregiudizio, imponendosi unavalutazione unitaria e non atomistica degli indizi (Cass., sez. III, ord. 29dicembre 2025, n. 34548).In situazioni di particolare intensità del legame – quali la strettacompenetrazione familiare o economico‑organizzativa – la giurisprudenzaNumero registro generale 14480/2024Numero sezionale 990/2026Numero di raccolta generale 16262/2026Data pubblicazione 25/05/2026ha riconosciuto la possibilità di configurare una presunzioneparticolarmente qualificata di comunanza di interessi, tale da spostare sulterzo l’onere di dimostrare la propria estraneità e buona fede (Cass., sez.V, sent. 15 febbraio 2013, n. 3764; Cass., sez. V, sent. 13 ottobre 2010,n. 21125).Pertanto, la verifica della scientia damni del terzo acquirente richiede unavalutazione rigorosa e logicamente argomentata del rapporto di coniugio oparentela, che, pur non costituendo prova legale, rappresenta unelemento presuntivo di particolare pregnanza, suscettibile di assumererilievo decisivo.Nel caso di specie, correttamente la Corte d’appello, in linea con lagiurisprudenza di questa Corte, ha ritenuto che la natura indubitabilmentegratuita degli atti posti in essere – consistiti nella donazione dal DiArcangelo Nino alla moglie [OSCURATO:PERSONA] e nella successivacostituzione del fondo patrimoniale – costituisse di per sé indice sufficientedella consapevolezza del pregiudizio arrecato alle ragioni creditorie, aisensi dell’art. 2901 c.c., senza necessità di dimostrare uno specifico statosoggettivo di mala fede.In particolare, trattandosi di revocatoria c.d. a cascata, la gratuità deinegozi consente di desumere la scientia damni dalla stessa struttura deglipregiudizievole per il creditore.Né, nella fattispecie, difetta la prova positiva della conoscenza delpregiudizio, desumibile da univoci e concordanti elementi presuntivi, qualigli stretti rapporti di parentela e di cointeressenza tra le parti, elementinecessari (ma di per sè non sufficienti) ai fini della revocabilità degli attisuccessivi a titolo gratuito.Ma la Corte territoriale ha inoltre valorizzato la ricostruzione cronologicadegli atti, dalla vendita del compendio immobiliare al fratello del debitore,alla successiva donazione alla coniuge e alla costituzione del fondoNumero registro generale 14480/2024Numero sezionale 990/2026Numero di raccolta generale 16262/2026Data pubblicazione 25/05/2026patrimoniale, nonché le modalità del successivo scioglimento parziale diquest’ultimo, ritenendo logicamente e giuridicamente corretta laconclusione circa la finalità di sottrazione dei beni alla garanziapatrimoniale del creditore.Ne consegue, pertanto, la corretta declaratoria di inefficacia sia dell’atto didonazione sia dell’atto di costituzione del fondo patrimoniale.4.2. Con il secondo motivo il ricorrente denuncia la violazione e falsaapplicazione degli artt. 2901 e 2902 c.c., censurando la sentenza con cuila Corte d’appello ha dichiarato l’inefficacia dell’atto di donazione del 10ottobre 2013 e del successivo atto di costituzione del fondo patrimoniale,pur in assenza di un valido rapporto di credito della [OSCURATO:PERSONA] di Risparmio diDeduce che l’azione revocatoria è stata accolta sul presupposto di unaindebita estensione degli effetti dell’inefficacia dichiarata in relazione allacompravendita tra i fratelli [OSCURATO:PERSONA], così configurando unaresponsabilità del terzo acquirente priva di titolo, in contrasto con iprincipi secondo cui la revocatoria non produce effetti restitutoriautomatici né consente l’aggressione esecutiva dei beni in difetto di uncredito accertato con titolo idoneo.4.2.1. Il motivo è infondato.L’azione revocatoria ordinaria, disciplinata dagli artt. 2901 e 2902 c.c., hanatura conservativa ed è volta a preservare la garanzia patrimonialegenerica del creditore. L’accoglimento della domanda revocatoria nondetermina l’invalidità né la nullità dell’atto dispositivo, né comporta ilrientro del bene nel patrimonio del debitore, ma produce esclusivamenteun effetto di inefficacia relativa dell’atto nei confronti del solo creditore cheha agito (Cass., Sez. III, ord. 25 aprile 2025, n. 10929; Cass., Sez. VI,ord. 11 giugno 2021, n. 16614; Cass., Sez. III, 5 maggio 2017, n. 10903;Cass., Sez. III, 30 luglio 2004, n. 14625).Numero registro generale 14480/2024Numero sezionale 990/2026Numero di raccolta generale 16262/2026Data pubblicazione 25/05/2026L’atto resta pertanto pienamente valido ed efficace tra le parti e neiconfronti dei terzi estranei, sicché il terzo acquirente conserva la titolaritàdel bene, sul quale tuttavia il creditore vittorioso può esercitare azioniesecutive o conservative come se il bene non fosse mai uscito dalpatrimonio del debitore (Cass., Sez. III, 5 maggio 2017, n. 10903).Presupposto dell’azione è l’esistenza di un credito, non essendo tuttavianecessario che esso sia certo, liquido ed esigibile, né che sia statopreviamente accertato con sentenza passata in giudicato, essendosufficiente una mera ragione di credito, anche eventuale, condizionata olitigiosa (Cass., Sez. Un., ord. 19 agosto 2024, n. 22895; Cass., Sez. III,6 novembre 2024, n. 28593).Tale conclusione discende dalla funzione stessa dell’azione, che è quella diprevenire il pericolo di un futuro inadempimento e di conservare lagaranzia patrimoniale di cui all’art. 2740 c.c.Quanto alla posizione del terzo acquirente, la giurisprudenza di questaCorte è ferma nel ritenere che egli non assume la qualità di debitore delcreditore procedente, essendo tenuto unicamente a subire l’esecuzione sulbene oggetto dell’atto revocato (pati executionem), in una tipica ipotesi diresponsabilità senza debito, limitata alla res ricevuta (Cass., Sez. III, 22marzo 2011, n. 6546).Ne consegue che il creditore non può aggredire altri beni del patrimoniopersonale del terzo, né estendere la revocatoria ad atti ulteriori daquest’ultimo compiuti che non abbiano ad oggetto il bene revocato,restando fermo il diritto di regresso del terzo nei confronti del debitorealienante ai sensi dell’art. 2902, comma 2, c.c. (Cass., Sez. III, ord. 24luglio 2025, n. 21126).Nel caso di specie la corte d’appello ha correttamente ritenuto chericorressero i presupposti dell’azione revocatoria, dichiarando, inaccoglimento del gravame proposto dalla banca appellante, l’inefficacia siaNumero registro generale 14480/2024Numero sezionale 990/2026Numero di raccolta generale 16262/2026Data pubblicazione 25/05/2026dell’atto di donazione sia del successivo atto di costituzione del fondopatrimoniale.5. All’infondatezza nei suindicati termini dei motivi consegue il rigetto delricorso.Le spese del giudizio di cassazione, liquidate come in dispositivo in favoredella controricorrente, seguono la soccombenza. P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spesedel giudizio di cassazione, che liquida in complessivi euro 6.200,00 (di cuieuro 6.000,00 per onorari), oltre a spese generali e accessori di legge, infavore della controricorrente.Ai sensi dell'articolo 13, comma 1 quater, d.p.r. 115/2002 dà atto dellasussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente,dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello per ilricorso a norma del comma 1 bis dello stesso articolo 13, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Terza Civiledella Corte Suprema di Cassazione in data 13 marzo 2026.Il PresidenteLuigi [OSCURATO:PERSONA]