CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 42029/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/10/2022 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che l'imputato [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Roma ne ha confermato la condanna per il reato di cui all'art. 612-bis cod. pen.; Considerato che l'unico motivo di ricorso, che deduce vizio di motivazione in merito alla mancata individuazione del ricorrente quale autore del reato in contestazione, è generico, perché non si confronta con la risposta già ottenuta dalla Corte di appello, la quale ha ritenuta certa la riferibilità della condotta all'imputato il quale si presentava con il proprio nome e cognome, in difetto di altri elementi che potessero riferire i fatti a un terzo soggetto che si spacciasse per l'imputato (pag. 4); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 a favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 0