Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 20 ottobre 2023

Cassazione n. 06460/2024

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] TRIBUNALE DI ASTInel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/01/2023 del TRIBUNALE di ASTIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto che il pubblico ministero ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza del Tribunale di Asti con la quale - in relazione al reato di cui agli artt. 63, comma 1, 64, comma 1, lettera a), 68, comma 1, lettera b) , ascritto all'imputato quale legale rappresentante di una società, per avere omesso di rendere i luoghi di lavoro conformi ai requisiti di legge, procedendo a modifiche sostanziali con inserimento di nuove attività rispetto al progetto inizialmente approvato - si è dichiarato l'imputato non punibile per particolare tenuità del fatto.

Rilevato che il pubblico ministero ricorrente lamenta la violazione dell'art. 131-bis cod. pen., evidenziando che: a) l'imputato è stato rinviato a giudizio per una contravvenzione dopo l'esaurimento della procedura di prescrizione, in presenza di un adempimento tardivo anche se ritenuto congruo dallo stesso organo di vigilanza; b) il tribunale ha sovrapposto il profilo della responsabilità per il reato già commesso e la procedura del d.lgs. n. 758 del 1994, perché non ha considerato che l'illecito deve essere valutato a prescindere dall'esito della procedura prescrizionale; c) le modalità della condotta da valutarsi ai fini dell'art. 131-bis codice penale sono quelle attinenti alla condotta criminosa e non quelle attinenti alla condotta riparatrice; d) la colpa da prendere in considerazione non è quella che ha accompagnato l'imputato nella fase di adempimento delle prescrizioni impartite, ma quella relativa alle scelte compiute in precedenza, di violazione della normativa di sicurezza.

Considerato che il motivo di doglianza è manifestamente infondato in diritto, oltreché diretto ad ottenere da questa Corte una rivalutazione del merito della decisione, preclusa in sede di legittimità; che, quanto al rilievo della condotta riparatrice, la prospettazione del ricorrente è direttamente smentita dalla nuova formulazione dell'art. 131-bis, primo comma, cod. pen., vigente già all'epoca della pronuncia della sentenza impugnata, ma in ogni caso applicabile, secondo cui «la punibilità è esclusa quando, per le modalità della condotta e per l'esiguità del danno o del pericolo, valutate ai sensi dell'art. 133, primo comma, anche in considerazione della condotta susseguente al reato, l'offesa è di particolare tenuità e il comportamento risulta non abituale»; che, quanto al secondo profilo, il ricorrente non si confronta con la motivazione della sentenza impugnata, la quale ha correttamente dato rilievo al fatto che si sia adempiuto alle prescrizioni impartite dei vigili del fuoco con un ritardo contenuto rispetto al termine imposto, oltre alla scarsa gravità del danno o del pericolo, visto il modesto lasso di tempo per l'adeguamento alla prescrizione, cosicché la colpa ravvisabile nel caso di specie ha un grado assai lieve, anche in considerazione delle difficoltà legate alla pandemia in corso al momento di dare esecuzione alle prescrizioni, alle limitazioni delle normative emergenziali, alla presenza di un mese feriale; che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso.

Così deciso in Roma, il 20 ottobre 2023 Il Consigliere est

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] TRIBUNALE DI ASTInel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/01/2023 del TRIBUNALE di ASTIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto che il pubblico ministero ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza del Tribunale di Asti con la quale - in relazione al reato di cui agli artt. 63, comma 1, 64, comma 1, lettera a), 68, comma 1, lettera b) , ascritto all'imputato quale legale rappresentante di una società, per avere omesso di rendere i luoghi di lavoro conformi ai requisiti di legge, procedendo a modifiche sostanziali con inserimento di nuove attività rispetto al progetto inizialmente approvato - si è dichiarato l'imputato non punibile per particolare tenuità del fatto. Rilevato che il pubblico ministero ricorrente lamenta la violazione dell'art. 131-bis cod. pen., evidenziando che: a) l'imputato è stato rinviato a giudizio per una contravvenzione dopo l'esaurimento della procedura di prescrizione, in presenza di un adempimento tardivo anche se ritenuto congruo dallo stesso organo di vigilanza; b) il tribunale ha sovrapposto il profilo della responsabilità per il reato già commesso e la procedura del d.lgs. n. 758 del 1994, perché non ha considerato che l'illecito deve essere valutato a prescindere dall'esito della procedura prescrizionale; c) le modalità della condotta da valutarsi ai fini dell'art. 131-bis codice penale sono quelle attinenti alla condotta criminosa e non quelle attinenti alla condotta riparatrice; d) la colpa da prendere in considerazione non è quella che ha accompagnato l'imputato nella fase di adempimento delle prescrizioni impartite, ma quella relativa alle scelte compiute in precedenza, di violazione della normativa di sicurezza. Considerato che il motivo di doglianza è manifestamente infondato in diritto, oltreché diretto ad ottenere da questa Corte una rivalutazione del merito della decisione, preclusa in sede di legittimità; che, quanto al rilievo della condotta riparatrice, la prospettazione del ricorrente è direttamente smentita dalla nuova formulazione dell'art. 131-bis, primo comma, cod. pen., vigente già all'epoca della pronuncia della sentenza impugnata, ma in ogni caso applicabile, secondo cui «la punibilità è esclusa quando, per le modalità della condotta e per l'esiguità del danno o del pericolo, valutate ai sensi dell'art. 133, primo comma, anche in considerazione della condotta susseguente al reato, l'offesa è di particolare tenuità e il comportamento risulta non abituale»; che, quanto al secondo profilo, il ricorrente non si confronta con la motivazione della sentenza impugnata, la quale ha correttamente dato rilievo al fatto che si sia adempiuto alle prescrizioni impartite dei vigili del fuoco con un ritardo contenuto rispetto al termine imposto, oltre alla scarsa gravità del danno o del pericolo, visto il modesto lasso di tempo per l'adeguamento alla prescrizione, cosicché la colpa ravvisabile nel caso di specie ha un grado assai lieve, anche in considerazione delle difficoltà legate alla pandemia in corso al momento di dare esecuzione alle prescrizioni, alle limitazioni delle normative emergenziali, alla presenza di un mese feriale; che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso. Così deciso in Roma, il 20 ottobre 2023 Il Consigliere est