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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 21 settembre 2021

Cassazione n. 04688/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/03/2019 del TRIBUNALE di AGRIGENTOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] FATTO E [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la sentenza impugnata è stata confermata la penale responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] per i reati di lesioni e minacce.

Avverso l'indicata sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell'imputato, denunziando violazione di legge e correlati vizi motivazionali in relazione alla affermazione di responsabilità, alla valutazione delle prove e al diniego della causa di non punibilità di cui all'art.131 bis cod. pen.

La parte civile ha depositato memoria con allegata nota spese.

2. Il ricorso è inammissibile.

I primi due motivi sono versati in fatto e finalizzati alla rivalutazione delle prove.

Non è applicabile l'art. 131 bis cod. pen., perché il giudizio si è svolto dinanzi al Giudice di Pace (Sez.

U, Sentenza n. 53683 del 22/06/2017 Rv. 271587).

Non può essere accolta l'istanza della parte civile in relazione alla condanna del ricorrente alle rifusione delle spese sostenute dalla stessa parte civile nel giudizio di legittimità.

In primo luogo va rilevato che la memoria della suddetta parte civile è stata irritualmente — I inoltrata a mezzo PEC e, peraltro, non è stata corredata da una nota spese.

Inoltre il contenuto della stessa memoria non ha apportato alcun specifico contributo alla decisione; in proposito va rammentato che nel procedimento che si svolge dinanzi alla Corte di cassazione in camera di consiglio nelle forme previste dagli artt. 610 e 611 cod. proc. pen., quando il ricorso dell'imputato viene dichiarato, per qualsiasi causa, inammissibile, ne va disposta la condanna al pagamento delle spese processuali in favore della parte civile, purché la stessa parte civile abbia effettivamente esplicato, nei modi e nei limiti consentiti, un'attività diretta a contrastare la pretesa dell'imputato per la tutela dei propri interessi (Sez.

U, Ordinanza n. 5466 del 28/01/2004 Rv. 226716).

All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle Ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3.000,00.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro alla Cassa delle Ammende.

Nulla per le spese di parte civile.

Così deciso in Rom il 21 settembre 2021 Il Consigliere es ns re [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/03/2019 del TRIBUNALE di AGRIGENTOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] FATTO E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza impugnata è stata confermata la penale responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] per i reati di lesioni e minacce. Avverso l'indicata sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell'imputato, denunziando violazione di legge e correlati vizi motivazionali in relazione alla affermazione di responsabilità, alla valutazione delle prove e al diniego della causa di non punibilità di cui all'art.131 bis cod. pen. La parte civile ha depositato memoria con allegata nota spese. 2. Il ricorso è inammissibile. I primi due motivi sono versati in fatto e finalizzati alla rivalutazione delle prove. Non è applicabile l'art. 131 bis cod. pen., perché il giudizio si è svolto dinanzi al Giudice di Pace (Sez. U, Sentenza n. 53683 del 22/06/2017 Rv. 271587). Non può essere accolta l'istanza della parte civile in relazione alla condanna del ricorrente alle rifusione delle spese sostenute dalla stessa parte civile nel giudizio di legittimità. In primo luogo va rilevato che la memoria della suddetta parte civile è stata irritualmente — I inoltrata a mezzo PEC e, peraltro, non è stata corredata da una nota spese. Inoltre il contenuto della stessa memoria non ha apportato alcun specifico contributo alla decisione; in proposito va rammentato che nel procedimento che si svolge dinanzi alla Corte di cassazione in camera di consiglio nelle forme previste dagli artt. 610 e 611 cod. proc. pen., quando il ricorso dell'imputato viene dichiarato, per qualsiasi causa, inammissibile, ne va disposta la condanna al pagamento delle spese processuali in favore della parte civile, purché la stessa parte civile abbia effettivamente esplicato, nei modi e nei limiti consentiti, un'attività diretta a contrastare la pretesa dell'imputato per la tutela dei propri interessi (Sez. U, Ordinanza n. 5466 del 28/01/2004 Rv. 226716). All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle Ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3.000,00. P.Q.M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro alla Cassa delle Ammende. Nulla per le spese di parte civile. Così deciso in Rom il 21 settembre 2021 Il Consigliere es ns re [OSCURATO:PERSONA]
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