CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 25 maggio 2022
Cassazione n. 21971/2022
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 28/02/2019 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; ORDINANZA Sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza della Corte di appello di Ancona del 28 febbraio 2019 di condanna del medesimo alla pena indicata in dispositivo per i reati di furto aggravato ascrittigli; Visti gli atti e la sentenza impugnata; Esaminati i motivi di ricorso in cui ci si duole della violazione di legge e del vizio di motivazione in relazione: - alla mancata riqualificazione del fatto di cui al capo B nell'ipotesi della insolvenza fraudolenta punita dall'art. 641 cod. pen.; - al diniego delle circostanze attenuanti di cui agli artt. 62 n. 4 e 62 bis cod. pen.; Ritenuto che il motivo di ricorso che contesta la violazione di legge in ordine alla qualificazione giuridica del fatto di cui all'imputazione è manifestamente infondato in considerazione dell'orientamento consolidato della giurisprudenza (vd Cass. Sez. 5, n. 3018 del 09/10/2019, dep. 2020, Rv. 278148); Considerato che il motivo di ricorso, che contesta la mancata concessione delle circostanze invocate, avendo la Corte congruamente risposto sulla non particolare tenuità dei danni provocati e sulla non meritevolezza delle circostanze aspecifiche; Ritenuto pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, versando il medesimo in colpa, della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in Roma il 25 maggio 2022. Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA] ry alla S i (_ [OSCURATO:PERSONA] C