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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 24 maggio 2022

Cassazione n. 16795/2022

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to la seguente ORDINANZA sul ricorso 2923-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], MACRI' CESARE, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], CAMPOCCIO F i r m a t o D a : O R I L I A L O R E N Z O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 5 f 9 d a 8 b a 5 7 3 0 4 a a 6 9 4 3 d a 8 f 9 e a 3 2 2 9 a 3 - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 Numero registro generale 2923/2021 Numero sezionale 4745/2022 Numero di raccolta generale 16795/2022 Data pubblicazione 24/05/2022 EMANUELE, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] giusta procura in calce al ricorso; - ricorrenti - contro MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, elettivamente domiciliato in ROMA alla [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l’[OSCURATO:PERSONA] che lo rappresenta e difende ope legis; - controricorrente - avverso l’ordinanza n. 11144/2020 della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, depositata il 10/02/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 5/5/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; Lette le memorie dei ricorrenti; [OSCURATO:PERSONA] DELLA DECISIONE I ricorrenti in epigrafe impugnano per revocazione sulla base di un motivo l’ordinanza di questa Corte n. 11144 del 10/06/2020.

Il Ministero della Giustizia resiste con controricorso.

Ric. 2021 n. 2923 sez.

M2 - ud. 05-05-2022 -2- F i r m a t o D a : O R I L I A L O R E N Z O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 5 f 9 d a 8 b a 5 7 3 0 4 a a 6 9 4 3 d a 8 f 9 e a 3 2 2 9 a 3 - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 Numero registro generale 2923/2021 Numero sezionale 4745/2022 Numero di raccolta generale 16795/2022 Data pubblicazione 24/05/2022 I ricorrenti hanno depositato memorie in prossimità dell’udienza.

La decisione gravata ha così statuito.

“ ritenuto che la Corte d'appello di Perugia, con il decreto di cui in epigrafe, confermò la declaratoria d'inammissibilità per tardività della domanda di cui al decreto monocratico nei confronti degli odierni ricorrenti, sulla base del seguente ragionamento: - il procedimento presupposto si era concluso con il decreto depositato il 23/8/2016 (trattavasi di altro procedimento ex

1. n. 89/2001); - tenuto conto della sospensione feriale (dal 1° al 31 agosto), i termini avevano cominciato a decorrere dal 1° settembre (che andava computato), di talché il termine lungo semestrale per l'impugnazione era venuto a scadere il 28 febbraio del 2017; - <<calcolati i sei mesi per l’impugnativa ed aumentati di giorni 31 per il periodo feriale – il deposito del ricorso avrebbe dovuto avvenire entro il 1/10/2017, mentre risulta proposto il 3/10/2017>>; ritenuto che avverso la statuizione di cui sopra gli interessati propongono ricorso fondato su unitaria censura, con la quale deducono violazione dell'art. 1 della

1. [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 792, siccome modificato dal d.l. 12/9/2014, n. 132, convertito con modifiche nella

1. n. 10 novembre, n. 162, nonché dell'art. 4 della

1. n. 89/2001, assumendo che il termine semestrale Ric. 2021 n. 2923 sez.

M2 - ud. 05-05-2022 -3- F i r m a t o D a : O R I L I A L O R E N Z O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 5 f 9 d a 8 b a 5 7 3 0 4 a a 6 9 4 3 d a 8 f 9 e a 3 2 2 9 a 3 - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 Numero registro generale 2923/2021 Numero sezionale 4745/2022 Numero di raccolta generale 16795/2022 Data pubblicazione 24/05/2022 decadenziale, decorrente dalla formazione del giudicato, per la presentazione dell'istanza d'indennizzo per la non ragionevole durata del processo, alla data di deposito (3/10/2017) della predetta istanza non risultava ancora essersi consumato; ritenuto che l'Amministrazione resiste con controricorso; il Collegio reputa infondata la doglianza per le ragioni di cui appresso: - il decreto, emesso in materia di legge cd.

Pinto (costituente l'epilogo del giudizio presupposto) risulta essere stato depositato il 23/8/2016; - tenuto conto della sospensione feriale, il termine lungo di cui all'art. 327, co. 1, cod. proc. civ., decorrendo dall'[OSCURATO:DATA_NASCITA], si è perfezionato il 28/2/2017, data in cui, pertanto, il provvedimento è divenuto irrevocabile; - il semestre, previsto dalla l. n. 89/2001, a pena di decadenza, per la presentazione dell'istanza dell'indennizzo è venuto a scadere, per effetto dell'art. 155 cod. proc. civ. (cfr., Sez. 5, n. 22699, 4/10/2013), il 28/9/2017 (giovedì); - l'istanza, depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA], risulta, di conseguenza, tardiva; considerato che le spese legali debbono seguire la soccombenza e possono liquidarsi, in favore della controricorrente siccome in dispositivo, tenuto conto del valore e della qualità della causa, nonché delle attività espletate; Ric. 2021 n. 2923 sez.

M2 - ud. 05-05-2022 -4- F i r m a t o D a : O R I L I A L O R E N Z O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 5 f 9 d a 8 b a 5 7 3 0 4 a a 6 9 4 3 d a 8 f 9 e a 3 2 2 9 a 3 - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 Numero registro generale 2923/2021 Numero sezionale 4745/2022 Numero di raccolta generale 16795/2022 Data pubblicazione 24/05/2022 P.Q.M. rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese legali in favore del Ministero della Giustizia, che liquida in euro 2.500,00 per compensi, oltre al rimborso delle spese anticipate a debito.” Preliminarmente si rileva che il presente ricorso per revocazione risulta essere stato avanzato da tutti i ricorrenti di cui al giudizio all’esito del quale è stata emessa l’ordinanza impugnata con la sola eccezione di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], nei cui confronti quindi la precedente decisione di questa Corte non è stata interessata dalla richiesta di revocazione.

Con il motivo di ricorso per revocazione si deduce che la decisione di questa Corte è affetta da errore revocatorio quanto all’individuazione del dies ad quem del semestre per l’impugnazione del primo decreto di equa riparazione depositato in data 23/8/2016 e conseguentemente del dies ad quem del semestre di cui all’art. 4 della legge n. 89/2001 per la proposizione del successivo giudizio di equa riparazione.

Si evidenzia che sia il Ministero che i ricorrenti nei loro scritti difensivi avevano sostenuto che, in ragione del deposito del primo decreto durante il periodo di sospensione feriale, il termine per la sua impugnazione era venuto a scadere alle ore 24 del 1 marzo 2017.

Ric. 2021 n. 2923 sez.

M2 - ud. 05-05-2022 -5- F i r m a t o D a : O R I L I A L O R E N Z O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 5 f 9 d a 8 b a 5 7 3 0 4 a a 6 9 4 3 d a 8 f 9 e a 3 2 2 9 a 3 - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 Numero registro generale 2923/2021 Numero sezionale 4745/2022 Numero di raccolta generale 16795/2022 Data pubblicazione 24/05/2022 Ciò fa sì che debba reputarsi l’esistenza di un fatto non controverso ed incontrovertibile che è stato ignorato da questa Corte che avrebbe invece dovuto prendere atto che il passaggio in giudicato del primo decreto era avvenuto in data 2 marzo 2017, il che rendeva tempestiva la successiva proposizione della domanda di equa riparazione in data 3 ottobre 2017.

Il ricorso è inammissibile.

La giurisprudenza di questa Corte ha costantemente ribadito che l'errore di fatto rilevante ai fini della revocazione della sentenza, compresa quella della Corte di cassazione, presuppone l'esistenza di un contrasto fra due rappresentazioni dello stesso oggetto, risultanti una dalla sentenza impugnata e l'altra dagli atti processuali; il detto errore deve: a) consistere in un errore di percezione o in una mera svista materiale che abbia indotto, anche implicitamente, il giudice a supporre l'esistenza o l'inesistenza di un fatto che risulti incontestabilmente escluso o accertato alla stregua degli atti di causa, sempre che il fatto stesso non abbia costituito oggetto di un punto controverso sul quale il giudice si sia pronunciato, b) risultare con immediatezza ed obiettività senza bisogno di particolari indagini ermeneutiche o argomentazioni induttive; c) essere essenziale e decisivo, nel senso che, in sua assenza, la decisione sarebbe stata diversa (cfr. Cass. n. 16439/2021).

Ric. 2021 n. 2923 sez.

M2 - ud. 05-05-2022 -6- F i r m a t o D a : O R I L I A L O R E N Z O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 5 f 9 d a 8 b a 5 7 3 0 4 a a 6 9 4 3 d a 8 f 9 e a 3 2 2 9 a 3 - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 Numero registro generale 2923/2021 Numero sezionale 4745/2022 Numero di raccolta generale 16795/2022 Data pubblicazione 24/05/2022 Inoltre, in tema di revocazione delle sentenze della Cassazione, è inammissibile il ricorso al rimedio previsto dall'art. 391 bis c.p.c. nell'ipotesi in cui il dedotto errore riguardi norme giuridiche, atteso che la falsa percezione di queste, anche se indotta da errata percezione di interpretazioni fornite da precedenti indirizzi giurisprudenziali, integra gli estremi dell'"error iuris", sia nel caso di obliterazione delle norme medesime (riconducibile all'ipotesi della falsa applicazione), sia nel caso di distorsione della loro effettiva portata, riconducibile all'ipotesi della violazione (cfr. Cass. n. n. 4584/2020; Cass. n. 29922/2011).

L'errore di fatto idoneo a legittimare la revocazione della sentenza di cassazione, ex artt. 391-bis e 395, n. 4 c.p.c., deve poi riguardare gli atti interni al giudizio di legittimità, che la S.C. può esaminare direttamente, con propria indagine di fatto, nell'ambito dei motivi di ricorso e delle questioni rilevabili d'ufficio, e deve avere carattere autonomo, nel senso di incidere esclusivamente sulla sentenza di legittimità; diversamente, ove l'errore sia stato causa determinante della sentenza di merito, in relazione ad atti o documenti che sono stati o avrebbero dovuto essere esaminati in quella sede, il vizio della sentenza deve essere fatto valere con gli ordinari mezzi di impugnazione (così ex multis Cass. n. 26643/2018).

Inoltre, ai sensi dell'art. 395, n. 4, c.p.c., richiamato per le sentenze della Corte di cassazione dall'art. 391-bis c.p.c., rientra fra i requisiti necessari della revocazione che il fatto Ric. 2021 n. 2923 sez.

M2 - ud. 05-05-2022 -7- F i r m a t o D a : O R I L I A L O R E N Z O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 5 f 9 d a 8 b a 5 7 3 0 4 a a 6 9 4 3 d a 8 f 9 e a 3 2 2 9 a 3 - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 Numero registro generale 2923/2021 Numero sezionale 4745/2022 Numero di raccolta generale 16795/2022 Data pubblicazione 24/05/2022 oggetto della supposizione di esistenza o inesistenza non abbia costituito un punto controverso sul quale la sentenza ebbe a pronunciarsi; pertanto, non è configurabile l'errore revocatorio qualora l'asserita erronea percezione degli atti di causa abbia formato oggetto di discussione e della consequenziale pronuncia a seguito dell'apprezzamento delle risultanze processuali compiuto dal giudice (così da ultimo Cass. n. 9527/2019).

Posti tali principi, si denota con evidenza l’inammissibilità del ricorso in esame.

In primo luogo la denuncia dell’errore commesso dalla Corte nell’interpretare l’individuazione della decorrenza dei termini di impugnazione per i provvedimenti emessi durante il periodo di sospensione feriale investe non già, nella stessa prospettazione operata dai ricorrenti, un accertamento di fatto, ma la stessa interpretazione delle norme, essendo necessario stabilire se l'individuazione del termine di sei mesi per l'impugnazione vada compiuta, quanto al termine iniziale, ex art. 1 della l. n. 742 del 1969 - in base al quale il relativo decorso, se ha inizio durante tale periodo, è differito alla fine dello stesso e comincia a decorrere il primo giorno utile dopo la sospensione feriale - includendo o meno il 1° settembre.

Rileva la Corte che, pur dovendosi ricordare come la soluzione cui è pervenuta l’ordinanza gravata risulti conforme alla prevalente e più recente giurisprudenza di legittimità che, Ric. 2021 n. 2923 sez.

M2 - ud. 05-05-2022 -8- F i r m a t o D a : O R I L I A L O R E N Z O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 5 f 9 d a 8 b a 5 7 3 0 4 a a 6 9 4 3 d a 8 f 9 e a 3 2 2 9 a 3 - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 Numero registro generale 2923/2021 Numero sezionale 4745/2022 Numero di raccolta generale 16795/2022 Data pubblicazione 24/05/2022 in relazione a casi analoghi ha appunto affermato che il termine finale di impugnazione deve essere calcolato, ai sensi dell'art. 155, comma 2, c.p.c., non "ex numero", bensì "ex nominatione dierum", così che lo stesso spira, il 1° marzo dell'anno successivo (così Cass. n. 14147/2020; Cass. n. 1735/2020, non massimata), il riscontro circa la definitività del provvedimento giudiziale per il decorso dei termini di impugnazione costituisce diretta applicazione della legge e peraltro volta anche alla tutela di interessi di carattere pubblicistico, quale quello della certezza dei rapporti giuridici, sui quali non può avere alcuna incidenza l’eventuale diversa concorde individuazione operata dalle parti circa il passaggio in giudicato della decisione che le riguarda, di tal che risulta evidente che quello prospettato si concreta in ogni caso in un ipotetico errore di diritto insuscettibile di giustificare la revocazione ai sensi dell’art. 395 n. 4 c.p.c., applicabile anche alle decisioni della Corte di Cassazione per effetto dell’art. 391 bis c.p.c.

Inoltre, poiché il precedente ricorso verteva proprio sulla pretesa erronea applicazione della norma in merito al calcolo dei termini di cui all’art. 327 c.p.c., quanto al primo decreto di equa riparazione, emesso a definizione del giudizio per il quale risulta poi avanzata la successiva domanda di equo indennizzo, l’errore denunciato sarebbe caduto proprio sul punto controverso sul quale la Corte era stata chiamata a Ric. 2021 n. 2923 sez.

M2 - ud. 05-05-2022 -9- F i r m a t o D a : O R I L I A L O R E N Z O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 5 f 9 d a 8 b a 5 7 3 0 4 a a 6 9 4 3 d a 8 f 9 e a 3 2 2 9 a 3 - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 Numero registro generale 2923/2021 Numero sezionale 4745/2022 Numero di raccolta generale 16795/2022 Data pubblicazione 24/05/2022 pronunciarsi, elemento questo che vieppiù esclude l‘ammissibilità del ricorso per revocazione.

Il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile, emergendo plurimi e concorrenti profili di inammissibilità.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

Ancorché il ricorso sia dichiarato inammissibile, non sussistono per la materia interessata le condizioni per dare atto – ai sensi dell’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge di stabilità 2013), che ha aggiunto il comma 1-quater dell’art. 13 del testo unico di cui al d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 - della sussistenza dei presupposti processuali dell’obbligo di versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.

PQM Dichiara il ricorso inammissibile e condanna i ricorrenti, in solido tra loro, al rimborso delle spese del presente giudizio in favore del controricorrente che liquida in complessivi € 2.500,00, oltre spese prenotate a debito; Così deciso nella camera di consiglio del 5 maggio 2022 [OSCURATO:PERSONA]. 2021 n. 2923 sez.

M2 - ud. 05-05-2022 -10- F i r m a t o D a : O R I L I A L O R E N Z O E m

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente ORDINANZA sul ricorso 2923-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], MACRI' CESARE, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], CAMPOCCIO F i r m a t o D a : O R I L I A L O R E N Z O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 f 9 d a 8 b a 5 7 3 0 4 a a 6 9 4 3 d a 8 f 9 e a 3 2 2 9 a 3 - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 Numero registro generale 2923/2021 Numero sezionale 4745/2022 Numero di raccolta generale 16795/2022 Data pubblicazione 24/05/2022 EMANUELE, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] giusta procura in calce al ricorso; - ricorrenti - contro MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, elettivamente domiciliato in ROMA alla [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l’[OSCURATO:PERSONA] che lo rappresenta e difende ope legis; - controricorrente - avverso l’ordinanza n. 11144/2020 della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, depositata il 10/02/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 5/5/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; Lette le memorie dei ricorrenti; [OSCURATO:PERSONA] DELLA DECISIONE I ricorrenti in epigrafe impugnano per revocazione sulla base di un motivo l’ordinanza di questa Corte n. 11144 del 10/06/2020. Il Ministero della Giustizia resiste con controricorso. Ric. 2021 n. 2923 sez. M2 - ud. 05-05-2022 -2- F i r m a t o D a : O R I L I A L O R E N Z O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 f 9 d a 8 b a 5 7 3 0 4 a a 6 9 4 3 d a 8 f 9 e a 3 2 2 9 a 3 - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 Numero registro generale 2923/2021 Numero sezionale 4745/2022 Numero di raccolta generale 16795/2022 Data pubblicazione 24/05/2022 I ricorrenti hanno depositato memorie in prossimità dell’udienza. La decisione gravata ha così statuito. “ ritenuto che la Corte d'appello di Perugia, con il decreto di cui in epigrafe, confermò la declaratoria d'inammissibilità per tardività della domanda di cui al decreto monocratico nei confronti degli odierni ricorrenti, sulla base del seguente ragionamento: - il procedimento presupposto si era concluso con il decreto depositato il 23/8/2016 (trattavasi di altro procedimento ex 1. n. 89/2001); - tenuto conto della sospensione feriale (dal 1° al 31 agosto), i termini avevano cominciato a decorrere dal 1° settembre (che andava computato), di talché il termine lungo semestrale per l'impugnazione era venuto a scadere il 28 febbraio del 2017; - <<calcolati i sei mesi per l’impugnativa ed aumentati di giorni 31 per il periodo feriale – il deposito del ricorso avrebbe dovuto avvenire entro il 1/10/2017, mentre risulta proposto il 3/10/2017>>; ritenuto che avverso la statuizione di cui sopra gli interessati propongono ricorso fondato su unitaria censura, con la quale deducono violazione dell'art. 1 della 1. [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 792, siccome modificato dal d.l. 12/9/2014, n. 132, convertito con modifiche nella 1. n. 10 novembre, n. 162, nonché dell'art. 4 della 1. n. 89/2001, assumendo che il termine semestrale Ric. 2021 n. 2923 sez. M2 - ud. 05-05-2022 -3- F i r m a t o D a : O R I L I A L O R E N Z O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 f 9 d a 8 b a 5 7 3 0 4 a a 6 9 4 3 d a 8 f 9 e a 3 2 2 9 a 3 - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 Numero registro generale 2923/2021 Numero sezionale 4745/2022 Numero di raccolta generale 16795/2022 Data pubblicazione 24/05/2022 decadenziale, decorrente dalla formazione del giudicato, per la presentazione dell'istanza d'indennizzo per la non ragionevole durata del processo, alla data di deposito (3/10/2017) della predetta istanza non risultava ancora essersi consumato; ritenuto che l'Amministrazione resiste con controricorso; il Collegio reputa infondata la doglianza per le ragioni di cui appresso: - il decreto, emesso in materia di legge cd. Pinto (costituente l'epilogo del giudizio presupposto) risulta essere stato depositato il 23/8/2016; - tenuto conto della sospensione feriale, il termine lungo di cui all'art. 327, co. 1, cod. proc. civ., decorrendo dall'[OSCURATO:DATA_NASCITA], si è perfezionato il 28/2/2017, data in cui, pertanto, il provvedimento è divenuto irrevocabile; - il semestre, previsto dalla l. n. 89/2001, a pena di decadenza, per la presentazione dell'istanza dell'indennizzo è venuto a scadere, per effetto dell'art. 155 cod. proc. civ. (cfr., Sez. 5, n. 22699, 4/10/2013), il 28/9/2017 (giovedì); - l'istanza, depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA], risulta, di conseguenza, tardiva; considerato che le spese legali debbono seguire la soccombenza e possono liquidarsi, in favore della controricorrente siccome in dispositivo, tenuto conto del valore e della qualità della causa, nonché delle attività espletate; Ric. 2021 n. 2923 sez. M2 - ud. 05-05-2022 -4- F i r m a t o D a : O R I L I A L O R E N Z O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 f 9 d a 8 b a 5 7 3 0 4 a a 6 9 4 3 d a 8 f 9 e a 3 2 2 9 a 3 - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 Numero registro generale 2923/2021 Numero sezionale 4745/2022 Numero di raccolta generale 16795/2022 Data pubblicazione 24/05/2022 P.Q.M. rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese legali in favore del Ministero della Giustizia, che liquida in euro 2.500,00 per compensi, oltre al rimborso delle spese anticipate a debito.” Preliminarmente si rileva che il presente ricorso per revocazione risulta essere stato avanzato da tutti i ricorrenti di cui al giudizio all’esito del quale è stata emessa l’ordinanza impugnata con la sola eccezione di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], nei cui confronti quindi la precedente decisione di questa Corte non è stata interessata dalla richiesta di revocazione. Con il motivo di ricorso per revocazione si deduce che la decisione di questa Corte è affetta da errore revocatorio quanto all’individuazione del dies ad quem del semestre per l’impugnazione del primo decreto di equa riparazione depositato in data 23/8/2016 e conseguentemente del dies ad quem del semestre di cui all’art. 4 della legge n. 89/2001 per la proposizione del successivo giudizio di equa riparazione. Si evidenzia che sia il Ministero che i ricorrenti nei loro scritti difensivi avevano sostenuto che, in ragione del deposito del primo decreto durante il periodo di sospensione feriale, il termine per la sua impugnazione era venuto a scadere alle ore 24 del 1 marzo 2017. Ric. 2021 n. 2923 sez. M2 - ud. 05-05-2022 -5- F i r m a t o D a : O R I L I A L O R E N Z O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 f 9 d a 8 b a 5 7 3 0 4 a a 6 9 4 3 d a 8 f 9 e a 3 2 2 9 a 3 - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 Numero registro generale 2923/2021 Numero sezionale 4745/2022 Numero di raccolta generale 16795/2022 Data pubblicazione 24/05/2022 Ciò fa sì che debba reputarsi l’esistenza di un fatto non controverso ed incontrovertibile che è stato ignorato da questa Corte che avrebbe invece dovuto prendere atto che il passaggio in giudicato del primo decreto era avvenuto in data 2 marzo 2017, il che rendeva tempestiva la successiva proposizione della domanda di equa riparazione in data 3 ottobre 2017. Il ricorso è inammissibile. La giurisprudenza di questa Corte ha costantemente ribadito che l'errore di fatto rilevante ai fini della revocazione della sentenza, compresa quella della Corte di cassazione, presuppone l'esistenza di un contrasto fra due rappresentazioni dello stesso oggetto, risultanti una dalla sentenza impugnata e l'altra dagli atti processuali; il detto errore deve: a) consistere in un errore di percezione o in una mera svista materiale che abbia indotto, anche implicitamente, il giudice a supporre l'esistenza o l'inesistenza di un fatto che risulti incontestabilmente escluso o accertato alla stregua degli atti di causa, sempre che il fatto stesso non abbia costituito oggetto di un punto controverso sul quale il giudice si sia pronunciato, b) risultare con immediatezza ed obiettività senza bisogno di particolari indagini ermeneutiche o argomentazioni induttive; c) essere essenziale e decisivo, nel senso che, in sua assenza, la decisione sarebbe stata diversa (cfr. Cass. n. 16439/2021). Ric. 2021 n. 2923 sez. M2 - ud. 05-05-2022 -6- F i r m a t o D a : O R I L I A L O R E N Z O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 f 9 d a 8 b a 5 7 3 0 4 a a 6 9 4 3 d a 8 f 9 e a 3 2 2 9 a 3 - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 Numero registro generale 2923/2021 Numero sezionale 4745/2022 Numero di raccolta generale 16795/2022 Data pubblicazione 24/05/2022 Inoltre, in tema di revocazione delle sentenze della Cassazione, è inammissibile il ricorso al rimedio previsto dall'art. 391 bis c.p.c. nell'ipotesi in cui il dedotto errore riguardi norme giuridiche, atteso che la falsa percezione di queste, anche se indotta da errata percezione di interpretazioni fornite da precedenti indirizzi giurisprudenziali, integra gli estremi dell'"error iuris", sia nel caso di obliterazione delle norme medesime (riconducibile all'ipotesi della falsa applicazione), sia nel caso di distorsione della loro effettiva portata, riconducibile all'ipotesi della violazione (cfr. Cass. n. n. 4584/2020; Cass. n. 29922/2011). L'errore di fatto idoneo a legittimare la revocazione della sentenza di cassazione, ex artt. 391-bis e 395, n. 4 c.p.c., deve poi riguardare gli atti interni al giudizio di legittimità, che la S.C. può esaminare direttamente, con propria indagine di fatto, nell'ambito dei motivi di ricorso e delle questioni rilevabili d'ufficio, e deve avere carattere autonomo, nel senso di incidere esclusivamente sulla sentenza di legittimità; diversamente, ove l'errore sia stato causa determinante della sentenza di merito, in relazione ad atti o documenti che sono stati o avrebbero dovuto essere esaminati in quella sede, il vizio della sentenza deve essere fatto valere con gli ordinari mezzi di impugnazione (così ex multis Cass. n. 26643/2018). Inoltre, ai sensi dell'art. 395, n. 4, c.p.c., richiamato per le sentenze della Corte di cassazione dall'art. 391-bis c.p.c., rientra fra i requisiti necessari della revocazione che il fatto Ric. 2021 n. 2923 sez. M2 - ud. 05-05-2022 -7- F i r m a t o D a : O R I L I A L O R E N Z O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 f 9 d a 8 b a 5 7 3 0 4 a a 6 9 4 3 d a 8 f 9 e a 3 2 2 9 a 3 - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 Numero registro generale 2923/2021 Numero sezionale 4745/2022 Numero di raccolta generale 16795/2022 Data pubblicazione 24/05/2022 oggetto della supposizione di esistenza o inesistenza non abbia costituito un punto controverso sul quale la sentenza ebbe a pronunciarsi; pertanto, non è configurabile l'errore revocatorio qualora l'asserita erronea percezione degli atti di causa abbia formato oggetto di discussione e della consequenziale pronuncia a seguito dell'apprezzamento delle risultanze processuali compiuto dal giudice (così da ultimo Cass. n. 9527/2019). Posti tali principi, si denota con evidenza l’inammissibilità del ricorso in esame. In primo luogo la denuncia dell’errore commesso dalla Corte nell’interpretare l’individuazione della decorrenza dei termini di impugnazione per i provvedimenti emessi durante il periodo di sospensione feriale investe non già, nella stessa prospettazione operata dai ricorrenti, un accertamento di fatto, ma la stessa interpretazione delle norme, essendo necessario stabilire se l'individuazione del termine di sei mesi per l'impugnazione vada compiuta, quanto al termine iniziale, ex art. 1 della l. n. 742 del 1969 - in base al quale il relativo decorso, se ha inizio durante tale periodo, è differito alla fine dello stesso e comincia a decorrere il primo giorno utile dopo la sospensione feriale - includendo o meno il 1° settembre. Rileva la Corte che, pur dovendosi ricordare come la soluzione cui è pervenuta l’ordinanza gravata risulti conforme alla prevalente e più recente giurisprudenza di legittimità che, Ric. 2021 n. 2923 sez. M2 - ud. 05-05-2022 -8- F i r m a t o D a : O R I L I A L O R E N Z O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 f 9 d a 8 b a 5 7 3 0 4 a a 6 9 4 3 d a 8 f 9 e a 3 2 2 9 a 3 - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 Numero registro generale 2923/2021 Numero sezionale 4745/2022 Numero di raccolta generale 16795/2022 Data pubblicazione 24/05/2022 in relazione a casi analoghi ha appunto affermato che il termine finale di impugnazione deve essere calcolato, ai sensi dell'art. 155, comma 2, c.p.c., non "ex numero", bensì "ex nominatione dierum", così che lo stesso spira, il 1° marzo dell'anno successivo (così Cass. n. 14147/2020; Cass. n. 1735/2020, non massimata), il riscontro circa la definitività del provvedimento giudiziale per il decorso dei termini di impugnazione costituisce diretta applicazione della legge e peraltro volta anche alla tutela di interessi di carattere pubblicistico, quale quello della certezza dei rapporti giuridici, sui quali non può avere alcuna incidenza l’eventuale diversa concorde individuazione operata dalle parti circa il passaggio in giudicato della decisione che le riguarda, di tal che risulta evidente che quello prospettato si concreta in ogni caso in un ipotetico errore di diritto insuscettibile di giustificare la revocazione ai sensi dell’art. 395 n. 4 c.p.c., applicabile anche alle decisioni della Corte di Cassazione per effetto dell’art. 391 bis c.p.c. Inoltre, poiché il precedente ricorso verteva proprio sulla pretesa erronea applicazione della norma in merito al calcolo dei termini di cui all’art. 327 c.p.c., quanto al primo decreto di equa riparazione, emesso a definizione del giudizio per il quale risulta poi avanzata la successiva domanda di equo indennizzo, l’errore denunciato sarebbe caduto proprio sul punto controverso sul quale la Corte era stata chiamata a Ric. 2021 n. 2923 sez. M2 - ud. 05-05-2022 -9- F i r m a t o D a : O R I L I A L O R E N Z O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 f 9 d a 8 b a 5 7 3 0 4 a a 6 9 4 3 d a 8 f 9 e a 3 2 2 9 a 3 - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 Numero registro generale 2923/2021 Numero sezionale 4745/2022 Numero di raccolta generale 16795/2022 Data pubblicazione 24/05/2022 pronunciarsi, elemento questo che vieppiù esclude l‘ammissibilità del ricorso per revocazione. Il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile, emergendo plurimi e concorrenti profili di inammissibilità. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo. Ancorché il ricorso sia dichiarato inammissibile, non sussistono per la materia interessata le condizioni per dare atto – ai sensi dell’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge di stabilità 2013), che ha aggiunto il comma 1-quater dell’art. 13 del testo unico di cui al d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 - della sussistenza dei presupposti processuali dell’obbligo di versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione. PQM Dichiara il ricorso inammissibile e condanna i ricorrenti, in solido tra loro, al rimborso delle spese del presente giudizio in favore del controricorrente che liquida in complessivi € 2.500,00, oltre spese prenotate a debito; Così deciso nella camera di consiglio del 5 maggio 2022 [OSCURATO:PERSONA]. 2021 n. 2923 sez. M2 - ud. 05-05-2022 -10- F i r m a t o D a : O R I L I A L O R E N Z O E m
Sentenza Cassazione n. 16795/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris