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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 14 maggio 2025

Cassazione n. 13665/2026

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da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/05/2025 della Corte di Appello di Potenza visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette/sentite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'annullamento con rinvio, udito il difensore, che si è associato alle conclusioni del Procuratore Generale. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza emessa il 14 maggio 2025, la Corte di appello di Potenza dichiarava inammissibile l'appello proposto dall'imputato avverso la sentenza del Tribunale di Matera del 12 ottobre 2022, che, previa concessione delle circostanze attenuanti generiche, lo aveva condannato alla pena, condizionalmente sospesa, di mesi sei di reclusione ed euro 200,00 di multa, oltre al pagamento delle spese processuali, per il reato di cui all'art. 646 cod. pen.

In particolare, la Corte territoriale rilevava che l'impugnazione era stata spedita a mezzo posta e indirizzata alla cancelleria del Tribunale di Matera in data 23 febbraio 2023, nonostante l'avvenuta abrogazione, per effetto dell'art. 98, comma 1, lett. a), d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, a decorrere dal 30 dicembre 2022, dell'art. 583 cod. proc. pen., il cui primo comma prevedeva la possibilità per le parti e i difensori di proporre impugnazione con telegramma ovvero con atto da trasmettersi a mezzo raccomandata alla cancelleria.

12. Avverso tale decisione ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del proprio difensore, deducendo violazione di legge.

Il ricorrente ha sostenuto, da un lato, che la Corte di appello avrebbe erroneamente individuato il regime normativo applicabile in materia di proposizione dell'impugnazione e, dall'altro, che l'atto di appello sarebbe stato proposto tramite posta elettronica certificata, come comprovato dalla documentazione allegata. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è fondato.

2. In tema di successione di leggi processuali penali nel tempo, le Sezioni unite di questa Corte hanno affermato che, in assenza di una disciplina transitoria, il regime delle impugnazioni va individuato con riferimento al momento di emissione del provvedimento impugnato (Sez.

U, n. 27614 del 29/03/2007, Lista, Rv. 236537-01).

Come chiarito dalla motivazione della richiamata pronuncia, tale criterio rileva in relazione alla disciplina regolatrice della facoltà di impugnazione, della sua estensione, nonché dei modi e dei termini per esercitarla, e non già con riguardo all'intero svolgimento del procedimento di impugnazione.

2.1. Nel caso di specie, la sentenza di primo grado è stata pronunciata in data 12 ottobre 2022, quindi in epoca anteriore all'entrata in vigore, il successivo 30 dicembre, della riforma introdotta dal d.lgs. n. 150 del 2022, sicché trovava applicazione la disciplina previgente in materia di proposizione delle impugnazioni.

In tale assetto normativo, l'impugnazione poteva essere proposta mediante deposito in cancelleria ai sensi dell'art. 582 cod. proc. pen., nonché, in via alternativa, mediante trasmissione dell'atto a mezzo raccomandata o telegramma ai sensi dell'art. 583 cod. proc. pen., nel testo allora vigente.

2.2. Ne consegue che la Corte di appello ha erroneamente dichiarato l'inammissibilità dell'impugnazione in applicazione di una disciplina non pertinente ratione temporis, poiché - a prescindere dalle concrete modalità di trasmissione dell'atto, su cui si tornerà - l'ammissibilità del gravame doveva essere valutata alla luce della normativa vigente alla data di pronuncia della sentenza impugnata.

3. Quanto alle effettive modalità di trasmissione dell'atto, l'inammissibilità è stata dichiarata sulla base di un ulteriore presupposto erroneo, avendo la Corte territoriale ritenuto che l'atto di appello fosse stato proposto mediante raccomandata, laddove il ricorrente ha dedotto e documentato l'avvenuto deposito dell'impugnazione, entro il termine previsto, mediante trasmissione a mezzo posta elettronica certificata alla cancelleria del giudice che ha emesso il provvedimento impugnato.

3.1. Tale modalità di deposito era riconducibile alla previsione dell'art. 582 cod. proc. pen., in quanto la disciplina emergenziale introdotta dall'art. 24 d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito con modificazioni dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, la cui efficacia è stata prorogata fino al 31 dicembre 2022 dall'art. 16, comma 4, d.l. 30 dicembre 2021, n. 228, convertito con 2modificazioni dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15, consentiva ai difensori il deposito a distanza degli atti in cancelleria mediante trasmissione per posta elettronica certificata.

3.2. Va, inoltre, osservato che, avendo il ricorrente dedotto un error in procedendo attinente alle modalità di proposizione dell'impugnazione, questa Corte è legittimata ad accedere direttamente agli atti del procedimento, in quanto, in tali ipotesi, essa è giudice anche del fatto processuale.

Secondo il costante insegnamento delle Sezioni unite, infatti, allorché con il ricorso per cassazione sia denunciato un vizio di cui all'art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., la Corte può procedere all'esame diretto degli atti processuali necessari alla decisione, restando tale potere escluso solo nel caso di deduzione di vizi della motivazione ai sensi della lett. e) della medesima disposizione (Sez.

U, n. 42792 del 31/10/2001, Policastro, Rv. 220092-01).

Resta fermo, tuttavia, che l'accesso agli atti non può avvenire in modo indiscriminato, ma deve essere circoscritto a quelli specificamente indicati e rilevanti ai fini della verifica della dedotta violazione, sulla base delle puntuali allegazioni contenute nel ricorso.

3.3. Ebbene, dall'esame degli atti risulta che l'atto di appello era stato trasmesso, entro il termine di legge, sia mediante posta elettronica certificata alla cancelleria del giudice che aveva emesso il provvedimento impugnato, sia a mezzo raccomandata allo stesso ufficio, sicché l'impugnazione risultava, comunque, proposta secondo modalità consentite dalla disciplina vigente ratione temporis.

4. La sentenza impugnata deve, pertanto, essere annullata, con rinvio alla Corte di appello di Salerno, affinché proceda al giudizio.

P.Q.M.

P.Q.MIl Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] 8rinone [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] IL 15 APRI 2026 iL PUNZibNAk'ID C2,1 [OSCURATO:PERSONA] u [OSCURATO:PERSONA] 3

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/05/2025 della Corte di Appello di Potenza visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette/sentite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'annullamento con rinvio, udito il difensore, che si è associato alle conclusioni del Procuratore Generale. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza emessa il 14 maggio 2025, la Corte di appello di Potenza dichiarava inammissibile l'appello proposto dall'imputato avverso la sentenza del Tribunale di Matera del 12 ottobre 2022, che, previa concessione delle circostanze attenuanti generiche, lo aveva condannato alla pena, condizionalmente sospesa, di mesi sei di reclusione ed euro 200,00 di multa, oltre al pagamento delle spese processuali, per il reato di cui all'art. 646 cod. pen. In particolare, la Corte territoriale rilevava che l'impugnazione era stata spedita a mezzo posta e indirizzata alla cancelleria del Tribunale di Matera in data 23 febbraio 2023, nonostante l'avvenuta abrogazione, per effetto dell'art. 98, comma 1, lett. a), d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, a decorrere dal 30 dicembre 2022, dell'art. 583 cod. proc. pen., il cui primo comma prevedeva la possibilità per le parti e i difensori di proporre impugnazione con telegramma ovvero con atto da trasmettersi a mezzo raccomandata alla cancelleria. 12. Avverso tale decisione ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del proprio difensore, deducendo violazione di legge. Il ricorrente ha sostenuto, da un lato, che la Corte di appello avrebbe erroneamente individuato il regime normativo applicabile in materia di proposizione dell'impugnazione e, dall'altro, che l'atto di appello sarebbe stato proposto tramite posta elettronica certificata, come comprovato dalla documentazione allegata. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato. 2. In tema di successione di leggi processuali penali nel tempo, le Sezioni unite di questa Corte hanno affermato che, in assenza di una disciplina transitoria, il regime delle impugnazioni va individuato con riferimento al momento di emissione del provvedimento impugnato (Sez. U, n. 27614 del 29/03/2007, Lista, Rv. 236537-01). Come chiarito dalla motivazione della richiamata pronuncia, tale criterio rileva in relazione alla disciplina regolatrice della facoltà di impugnazione, della sua estensione, nonché dei modi e dei termini per esercitarla, e non già con riguardo all'intero svolgimento del procedimento di impugnazione. 2.1. Nel caso di specie, la sentenza di primo grado è stata pronunciata in data 12 ottobre 2022, quindi in epoca anteriore all'entrata in vigore, il successivo 30 dicembre, della riforma introdotta dal d.lgs. n. 150 del 2022, sicché trovava applicazione la disciplina previgente in materia di proposizione delle impugnazioni. In tale assetto normativo, l'impugnazione poteva essere proposta mediante deposito in cancelleria ai sensi dell'art. 582 cod. proc. pen., nonché, in via alternativa, mediante trasmissione dell'atto a mezzo raccomandata o telegramma ai sensi dell'art. 583 cod. proc. pen., nel testo allora vigente. 2.2. Ne consegue che la Corte di appello ha erroneamente dichiarato l'inammissibilità dell'impugnazione in applicazione di una disciplina non pertinente ratione temporis, poiché - a prescindere dalle concrete modalità di trasmissione dell'atto, su cui si tornerà - l'ammissibilità del gravame doveva essere valutata alla luce della normativa vigente alla data di pronuncia della sentenza impugnata. 3. Quanto alle effettive modalità di trasmissione dell'atto, l'inammissibilità è stata dichiarata sulla base di un ulteriore presupposto erroneo, avendo la Corte territoriale ritenuto che l'atto di appello fosse stato proposto mediante raccomandata, laddove il ricorrente ha dedotto e documentato l'avvenuto deposito dell'impugnazione, entro il termine previsto, mediante trasmissione a mezzo posta elettronica certificata alla cancelleria del giudice che ha emesso il provvedimento impugnato. 3.1. Tale modalità di deposito era riconducibile alla previsione dell'art. 582 cod. proc. pen., in quanto la disciplina emergenziale introdotta dall'art. 24 d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito con modificazioni dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, la cui efficacia è stata prorogata fino al 31 dicembre 2022 dall'art. 16, comma 4, d.l. 30 dicembre 2021, n. 228, convertito con 2modificazioni dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15, consentiva ai difensori il deposito a distanza degli atti in cancelleria mediante trasmissione per posta elettronica certificata. 3.2. Va, inoltre, osservato che, avendo il ricorrente dedotto un error in procedendo attinente alle modalità di proposizione dell'impugnazione, questa Corte è legittimata ad accedere direttamente agli atti del procedimento, in quanto, in tali ipotesi, essa è giudice anche del fatto processuale. Secondo il costante insegnamento delle Sezioni unite, infatti, allorché con il ricorso per cassazione sia denunciato un vizio di cui all'art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., la Corte può procedere all'esame diretto degli atti processuali necessari alla decisione, restando tale potere escluso solo nel caso di deduzione di vizi della motivazione ai sensi della lett. e) della medesima disposizione (Sez. U, n. 42792 del 31/10/2001, Policastro, Rv. 220092-01). Resta fermo, tuttavia, che l'accesso agli atti non può avvenire in modo indiscriminato, ma deve essere circoscritto a quelli specificamente indicati e rilevanti ai fini della verifica della dedotta violazione, sulla base delle puntuali allegazioni contenute nel ricorso. 3.3. Ebbene, dall'esame degli atti risulta che l'atto di appello era stato trasmesso, entro il termine di legge, sia mediante posta elettronica certificata alla cancelleria del giudice che aveva emesso il provvedimento impugnato, sia a mezzo raccomandata allo stesso ufficio, sicché l'impugnazione risultava, comunque, proposta secondo modalità consentite dalla disciplina vigente ratione temporis. 4. La sentenza impugnata deve, pertanto, essere annullata, con rinvio alla Corte di appello di Salerno, affinché proceda al giudizio. P.Q.M. P.Q.MIl Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] 8rinone [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] IL 15 APRI 2026 iL PUNZibNAk'ID C2,1 [OSCURATO:PERSONA] u [OSCURATO:PERSONA] 3
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