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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 26411/2026

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orte d'appello di PalermoVisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];Letta la requisitoria scritta del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, TommasoEpidendio, che ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso.Letta la memoria del difensore della parte civile, avv. [OSCURATO:PERSONA], il quale hachiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso e la conferma delle statuizioni civilidella sentenza impugnata con condanna dell’imputato al pagamento delleulteriori spese.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.Con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Palermo ha confermato lasentenza del Tribunale di Trapani che aveva condannato a pena di giustiziaGiacomo Tranchida per il reato di diffamazione commesso in danno di RiccardoAglianico, per averlo definito “imprenditore fallito”, nel corso di una conferenzastampa indetta dal medesimo imputato in qualità di sindaco del Comune diTrapani.

La Corte di appello, in particolare, ha escluso che l’espressione utilizzatadovesse essere intesa in senso tecnico giuridico concludendo che, dal tenorecomplessivo della frase, doveva desumersi una connotazione dispregiativa deltermine utilizzato.2.

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione con atto a firma dal suodifensore.2.1.

Con primo motivo denuncia violazione di legge e vizio di motivazione inrelazione all'art. 192 cod. proc. pen. e all’art. 51 cod. pen.Deduce che il giudizio della Corte di appello è frutto di un'opinione errata inquanto nessuno dei testi avrebbe riferito di avere percepito un contesto“dispregiativo” e la frase utilizzata, in realtà, intendeva esprimere soltanto che lapersona offesa ( cd.

“super testimone”) era un soggetto “inaffidabile dal punto divista economico e lavorativo” come, peraltro, riferito dai testi escussi.Sussisterebbero, altresì, tutti i presupposti per l'applicazione della causa digiustificazione di cui all’art. 51 cod.pen., tenuto conto della rilevanza pubblicadella questione sollecitata dalle precedenti accuse mosse dalla medesima personaoffesa all’imputato, e ad altri amministratori, concernenti presunti illeciti commessinel rilascio di autorizzazioni per la realizzazione di un parcheggio oltre che inragione della possibilità di utilizzo di un linguaggio anche caratterizzato daespressioni forti e provocatorie.2.2.

Con secondo motivo denuncia violazione di legge e vizio di motivazione inrelazione all'articolo 599 cod.pen.

Deduce che la condotta dell'imputato deveessere collegata ad un'intervista precedente rilasciata da [OSCURATO:PERSONA] neldicembre 2018, nella quale si era parlato di un “super testimone” (ovvero dallapersona offesa) come imprenditore danneggiato per il mancato rilascio di unaconcessione per la realizzazione di un parcheggio da parte dell’amministrazionelocale, ipotizzandosi la commissione di abusi da parte degli amministratori locali,fra cui il ricorrente; fino a qualche giorno prima della conferenza stampa del 13febbraio 2019 nel corso della quale sono state pronunciate le espressionicontestate come diffamatorie, erano stati pubblicati reiteratamente articoli cheparlavano di tale “super testimone” ed imprenditore danneggiato.3.

Il Procuratore generale ha concluso per iscritto chiedendo l’inammissibilitàdel ricorso.Il difensore della parte civile, con memoria depositata telematicamente, hachiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso e la conferma delle statuizioni civili,con condanna alla rifusione delle spese processuali.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTOIl ricorso è fondato.1.

Va premesso che, per costante insegnamento di questa Corte, è possibileesaminare la frase che si assume lesiva dell’altrui reputazione e l'eventualesussistenza di una causa di giustificazione, al fine di pronunciare, se del caso,sentenza di annullamento senza rinvio perché il fatto non sussiste o perché il fattonon costituisce reato (Sez. 5, n. 7694 del 10/02/2026, Rv. 289324 – 01; Sez. 5,n. 19889 del 17/02/2021, non massimata sul punto; Sez. 5, n. 2473 del10/10/2019, dep. 2020, Rv. 278145 – 01; Sez. 5, n. 48698 del 19/09/2014, Rv.261284; Sez. 5, n. 41869 del 14/02/2013, Rv. 256706; Sez. 5, n. 832 del21/06/2005, Rv 233749).

La superiore indicazione ermeneutica costituisceapplicazione della regola di giudizio di cui all’art. 129, comma 1, cod. proc. pen. inforza della quale, in ogni stato e grado del processo, il giudice, quando riconosceche il fatto non sussiste, che l'imputato non lo ha commesso, che il fatto noncostituisce reato, non è previsto dalla legge come reato ovvero che il reato èestinto o manca una condizione di procedibilità, lo dichiara d ’ufficio con sentenza.L’art. 129 cod. proc. pen. enuncia una regola di condotta rivolta al giudice che,operando in ogni stato e grado del processo, presuppone un esercizio dellagiurisdizione con effettiva pienezza del contraddittorio (cfr. Sez.

U n. 12283 del25/01/2005, Rv. 230529 – 01); nel giudizio di legittimità, l’epilogo decisorio èquello dell’art. 620, lettera l), cod. proc. pen. che, tra i casi di “annullamentosenza rinvio”, prevede l’ipotesi in cui la Corte di cassazione ritiene di poterdecidere, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto e in ogni altro casoin cui giudica superfluo il rinvio.2.Occorre, altresì, ricordare che l’art. 595 cod. pen. incrimina chiunque,comunicando con più persone, offenda l'altrui reputazione.

Questa Corte ha giàrilevato che il bene giuridico tutelato dall'art. 595 cod. pen. è l'onore di ciascunapersona nel suo riflesso in termini di valutazione sociale (la reputazione intesaquale patrimonio di stima, di fiducia, di credito accumulato dal singolo nellasocietà e, in particolare, nell'ambiente in cui quotidianamente vive e opera);l'evento del reato si identifica nella comunicazione e correlata percezione opercepibilità, da parte di almeno due consociati, di un segno comunicativo lesivo,che sia diretto, non in astratto, ma concretamente, a incidere sulla reputazione diun determinato soggetto (Sez. 5, n. 39059 del 27/06/2019, Rv. 276961 – 01;Sez. 5, n. 47175 del 04/07/2013, Rv. 257704).Il bene giuridico tutelato, ai fini della configurabilità del delitto didiffamazione, è da ritenere leso nell’ipotesi di utilizzo di parole che «sianocomunque, una luce negativa su quest'ultima» (Sez. 5, n. 21869 del 09/04/2024,Rv. 286458 – 01; Sez. 5, n. 17944 del 07/02/2020, Rv. 279116 - 01), e che sianotali da essere avvertite nel «comune sentire» come espressione lesiva dellareputazione (Sez. 5, n. 4448 del 16/10/2019 - dep. 2020, Rv. 278153 - 01).Al fine di individuare la carica offensiva della reputazione contenuta in unmessaggio comunicativo, affidato a parole o a scritti, occorre, inoltre, valutare lacondotta tenendo conto del contesto in cui la stessa si collochi essendo benpossibile che «il contesto [...] determini il mutamento del significato apparente diuna o più frasi, altrimenti non diffamatorie, attribuendo ad esse un contenutoallusivo percepibile» dal soggetto medio (cfr. Sez. 5, n. 47041 del 10/07/2019,Rv. 277742 – 01; Sez. 5, n. 37124 del 15/07/2008, Rv. 242019 - 01).D’altra parte, nella medesima prospettiva, è possibile anche che lavalorizzazione delle circostanze di contesto induca ad escludere la connotazione insenso dispregiativo e denigratorio di espressioni che, astrattamente edisolatamente considerate, appaiano come tali.3.Ciò premesso, tenuto conto delle superiori indicazioni ermeneutiche, deveritenersi fondata la censura difensiva affidata all’invocazione dell’esimente di cuiall’art. 51 cod. pen.3.1.

La vicenda processuale in esame è nata dalle dichiarazioni rese dallapersona offesa che aveva dichiarato di avere presentato, insieme ad altri soci, unarichiesta per la realizzazione di un parcheggio; la richiesta era stata, tuttavia,respinta e, successivamente, aveva appreso che il diniego al progetto eraimputabile alla volontà dell'amministrazione di favorire un altro concorrente.

A talevicenda doveva essere collegato l'arresto di un funzionario del Comune di Erice.A seguito di tale arresto era stata indetta una conferenza stampa con i verticidelle amministrazioni comunali interessate, cui aveva preso parte anche l’odiernoimputato in qualità di sindaco del Comune di Trapani, insieme al sindaco delComune di Erice.3.2.

Nel corso della conferenza stampa l'imputato si era soffermato sulladiffusione della notizia, precisando che, dietro tale operazione, accanto ad “unregista” da individuare in “un personaggio di grande esperienza” sussistevanodelle “comparse”, compreso “qualche pregiudicato imprenditore fallito figlio di unavecchia cultura politica”, orientate ad agire esclusivamente per un propriopersonale interesse; alla richiesta del giornalista di precisare a chi intendesse fareriferimento, l'imputato ha risposto che intendeva fare riferimento all'imprenditoreAglianico, indicandolo anche come “Allanico, Barbarossa, Barbaverde”, come avolerne prendere le distanze4.

Ricostruiti i fatti, deve ricordarsi che, secondo l’insegnamento di questaCorte, la nozione di "critica" – in coerenza con la radice etimologica deltermine che evoca l’idea del giudicare – può implicare, oltre che connotazionenegativa di biasimo o riprovazione, l'esternazione di un'opinione relativamentea una condotta ovvero a un'affermazione altrui e si inserisce nell'ambito dellalibertà di manifestazione del pensiero, garantita dall'art. 21 della Cartacostituzionale e dall'art. 10 della Convenzione EDU.

Tale nozione rimanda altema della disputa e della contrapposizione, oltre che della disapprovazione edel biasimo, e risulta compatibile anche con l’utilizzo di toni aspri e taglienti, incui ritrova anzi il suo naturale alveo di configurabilità, non essendovi limitiastrattamente concepibili all'oggetto della libera manifestazione del pensiero,se non quelli specificamente indicati dal legislatore.Detti limiti sono rinvenibili, secondo le linee ermeneutiche tracciate dallagiurisprudenza e dalla dottrina, nella difesa dei diritti inviolabili, quale è quelloprevisto dall'art. 2 Cost., onde non è consentito attribuire, ad altri, fatti nonveri né trasmodare nell'invettiva gratuita, salvo che l’offesa sia necessaria efunzionale alla costruzione del giudizio critico (Sez. 5 n. 37397 del24/06/2016, Rv. 267866).Proprio in ragione della sua natura di diritto di libertà, il diritto di criticapuò essere evocato quale scriminate, ai sensi dell'art. 51 cod. pen., rispetto alreato di diffamazione, purché venga esercitato nel rispetto dei limiti dellaveridicità dei fatti, della pertinenza degli argomenti e della continenzaespressiva.Al fine di stabilire se una determinata espressione, anche evocativa di ungiudizio di disvalore, sia riconducibile all’esercizio del diritto di critica occorre,pertanto, una contestualizzazione della condotta onde verificare se la stessa,anche offensiva ma contenuta nei limiti della continenza, sia funzionalerispetto all'argomentazione critica sostenuta, così da escludere l'invettivapersonale volta ad aggredire personalmente il destinatario (Sez. 5, n. 320 del14/10/2021, Rv. 282871; Sez. 5, n. 17243 del 19/02/2020, Rv. 279133 – 01;Sez. 5 n. 31669 del 14/04/2015, Rv. 264442), e restando fermo il limite delrispetto dei valori fondamentali, che devono ritenersi sempre superati quandoil soggetto agente utilizzi espressioni che si risolvano nella denigrazione dellapersona in quanto tale (Sez. 5 n. 37397 del 24/06/2016, Rv. 267866) così daesporla al ludibrio della sua immagine (Sez. 5 n. 50187 del 10/05/2017, Rv.271434; Sez. 5 n. 15060 del 23/02/2011, Rv. 250174).

Sotto questo profilo siè, altresì, evidenziato, come in tema di diffamazione, nella valutazione delrequisito della continenza, necessario ai fini del legittimo esercizio del diritto dicritica, si deve tenere conto del complessivo contesto dialettico in cui sirealizza la condotta e verificare se i toni utilizzati dall'agente, pur se aspri,forti e sferzanti, non siano meramente gratuiti, ma siano, invece, pertinenti altema in discussione e proporzionati al fatto narrato ed al concetto daesprimere (Sez. 5, n. 32027 del 23/03/2018, Rv. 273573).4.1.

Delineata la cornice entro la quale deve essere valutata la sussistenzadella predetta scriminante, e tornando alla fattispecie in scrutinio, ritiene ilCollegio che nelle parole incriminate non sia ravvisabile il contenutodiffamatorio che è stato ad esse attribuito.

La sentenza impugnata ha ritenutoinsussistenti i presupposti per ricondurre nell’alveo del diritto di critica lacondotta in esame ritenendo che le espressioni utilizzate dall’imputato sianostate del tutto gratuite ed eccentriche rispetto al contesto espressivo diriferimento e connotate da contenuti univocamente denigratori (“fallito”).I giudici di merito hanno ritenuto, altresì, che, piuttosto, avrebbero potutoessere ricondotti all’esercizio del diritto di critica gli articoli di stampa sullevicende giudiziarie che stavano interessando l’amministrazione comunale eper i quali era stata indetta la conferenza stampa nel corso della quale sonostate pronunciate le espressioni denigratorie.4.2 In realtà, colgono nel segno le doglianze difensive volte a circoscriverela portata semantica dell’espressione “fallito” – unica utilizzata dall’imputato -trattandosi di espressione chiaramente riconducibile ad un dissenso critico,rispetto ai contenuti della precedente campagna di informazione nata dainiziativa della medesima persona offesa, ma non offensiva neppure se postaa confronto con il tenore complessivo delle espressioni pronunciatedall’imputato e dalla definizione della persona offesa come figlio “di unavecchia cultura politica” orientata al perseguimento di un proprio esclusivointeresse personale.D’altra parte deve considerarsi che le espressioni denigratorie pronunciatedall’imputato nel corso della conferenza stampa costituiscono logicaconseguenza della precedente campagna di informazione incentrata sullapresentazione di un esposto della persona offesa, rispetto alla quale l’imputatoha inteso esprimere il proprio giudizio critico e dissenso sia pure con tonisferzanti.In questa prospettiva, dovendosi assicurare su di un tema di interessegenerale il pieno dispiegarsi della libertà di espressione, l'offesa allareputazione personale della persona offesa non può ritenersi arrecata in modotale da causare un pregiudizio per la reputazione sociale della medesima inquanto l'appellativo rivolto non appare un immotivato attacco denigratorio,dovendo essere configurato, alla stregua delle circostanze di contesto che lodelineano, quale espressione utilizzata per sottolineare, nella prospettiva delrappresentante dell’amministrazione comunale chiamata in ballo dalledichiarazioni della persona offesa, la falsità e inconsistenza delle accusericevute.5.

Alla stregua di quanto sin qui osservato, la sentenza impugnata deveessere annullata senza rinvio perché il fatto contestato al Tranchida noncostituisce reato.Devono intendersi assorbiti gli ulteriori motivi.

P.Q.MAnnulla senza rinvio la sentenza impugnata e quella di primo grado perché' il fattonon costituisce reato e per l'effetto revoca le statuizioni civili.Così è deciso, 27/05/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteANDREINA [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
orte d'appello di PalermoVisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];Letta la requisitoria scritta del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, TommasoEpidendio, che ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso.Letta la memoria del difensore della parte civile, avv. [OSCURATO:PERSONA], il quale hachiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso e la conferma delle statuizioni civilidella sentenza impugnata con condanna dell’imputato al pagamento delleulteriori spese.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.Con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Palermo ha confermato lasentenza del Tribunale di Trapani che aveva condannato a pena di giustiziaGiacomo Tranchida per il reato di diffamazione commesso in danno di RiccardoAglianico, per averlo definito “imprenditore fallito”, nel corso di una conferenzastampa indetta dal medesimo imputato in qualità di sindaco del Comune diTrapani. La Corte di appello, in particolare, ha escluso che l’espressione utilizzatadovesse essere intesa in senso tecnico giuridico concludendo che, dal tenorecomplessivo della frase, doveva desumersi una connotazione dispregiativa deltermine utilizzato.2. L'imputato ha proposto ricorso per cassazione con atto a firma dal suodifensore.2.1. Con primo motivo denuncia violazione di legge e vizio di motivazione inrelazione all'art. 192 cod. proc. pen. e all’art. 51 cod. pen.Deduce che il giudizio della Corte di appello è frutto di un'opinione errata inquanto nessuno dei testi avrebbe riferito di avere percepito un contesto“dispregiativo” e la frase utilizzata, in realtà, intendeva esprimere soltanto che lapersona offesa ( cd. “super testimone”) era un soggetto “inaffidabile dal punto divista economico e lavorativo” come, peraltro, riferito dai testi escussi.Sussisterebbero, altresì, tutti i presupposti per l'applicazione della causa digiustificazione di cui all’art. 51 cod.pen., tenuto conto della rilevanza pubblicadella questione sollecitata dalle precedenti accuse mosse dalla medesima personaoffesa all’imputato, e ad altri amministratori, concernenti presunti illeciti commessinel rilascio di autorizzazioni per la realizzazione di un parcheggio oltre che inragione della possibilità di utilizzo di un linguaggio anche caratterizzato daespressioni forti e provocatorie.2.2. Con secondo motivo denuncia violazione di legge e vizio di motivazione inrelazione all'articolo 599 cod.pen. Deduce che la condotta dell'imputato deveessere collegata ad un'intervista precedente rilasciata da [OSCURATO:PERSONA] neldicembre 2018, nella quale si era parlato di un “super testimone” (ovvero dallapersona offesa) come imprenditore danneggiato per il mancato rilascio di unaconcessione per la realizzazione di un parcheggio da parte dell’amministrazionelocale, ipotizzandosi la commissione di abusi da parte degli amministratori locali,fra cui il ricorrente; fino a qualche giorno prima della conferenza stampa del 13febbraio 2019 nel corso della quale sono state pronunciate le espressionicontestate come diffamatorie, erano stati pubblicati reiteratamente articoli cheparlavano di tale “super testimone” ed imprenditore danneggiato.3. Il Procuratore generale ha concluso per iscritto chiedendo l’inammissibilitàdel ricorso.Il difensore della parte civile, con memoria depositata telematicamente, hachiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso e la conferma delle statuizioni civili,con condanna alla rifusione delle spese processuali.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTOIl ricorso è fondato.1. Va premesso che, per costante insegnamento di questa Corte, è possibileesaminare la frase che si assume lesiva dell’altrui reputazione e l'eventualesussistenza di una causa di giustificazione, al fine di pronunciare, se del caso,sentenza di annullamento senza rinvio perché il fatto non sussiste o perché il fattonon costituisce reato (Sez. 5, n. 7694 del 10/02/2026, Rv. 289324 – 01; Sez. 5,n. 19889 del 17/02/2021, non massimata sul punto; Sez. 5, n. 2473 del10/10/2019, dep. 2020, Rv. 278145 – 01; Sez. 5, n. 48698 del 19/09/2014, Rv.261284; Sez. 5, n. 41869 del 14/02/2013, Rv. 256706; Sez. 5, n. 832 del21/06/2005, Rv 233749). La superiore indicazione ermeneutica costituisceapplicazione della regola di giudizio di cui all’art. 129, comma 1, cod. proc. pen. inforza della quale, in ogni stato e grado del processo, il giudice, quando riconosceche il fatto non sussiste, che l'imputato non lo ha commesso, che il fatto noncostituisce reato, non è previsto dalla legge come reato ovvero che il reato èestinto o manca una condizione di procedibilità, lo dichiara d ’ufficio con sentenza.L’art. 129 cod. proc. pen. enuncia una regola di condotta rivolta al giudice che,operando in ogni stato e grado del processo, presuppone un esercizio dellagiurisdizione con effettiva pienezza del contraddittorio (cfr. Sez. U n. 12283 del25/01/2005, Rv. 230529 – 01); nel giudizio di legittimità, l’epilogo decisorio èquello dell’art. 620, lettera l), cod. proc. pen. che, tra i casi di “annullamentosenza rinvio”, prevede l’ipotesi in cui la Corte di cassazione ritiene di poterdecidere, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto e in ogni altro casoin cui giudica superfluo il rinvio.2.Occorre, altresì, ricordare che l’art. 595 cod. pen. incrimina chiunque,comunicando con più persone, offenda l'altrui reputazione. Questa Corte ha giàrilevato che il bene giuridico tutelato dall'art. 595 cod. pen. è l'onore di ciascunapersona nel suo riflesso in termini di valutazione sociale (la reputazione intesaquale patrimonio di stima, di fiducia, di credito accumulato dal singolo nellasocietà e, in particolare, nell'ambiente in cui quotidianamente vive e opera);l'evento del reato si identifica nella comunicazione e correlata percezione opercepibilità, da parte di almeno due consociati, di un segno comunicativo lesivo,che sia diretto, non in astratto, ma concretamente, a incidere sulla reputazione diun determinato soggetto (Sez. 5, n. 39059 del 27/06/2019, Rv. 276961 – 01;Sez. 5, n. 47175 del 04/07/2013, Rv. 257704).Il bene giuridico tutelato, ai fini della configurabilità del delitto didiffamazione, è da ritenere leso nell’ipotesi di utilizzo di parole che «sianocomunque, una luce negativa su quest'ultima» (Sez. 5, n. 21869 del 09/04/2024,Rv. 286458 – 01; Sez. 5, n. 17944 del 07/02/2020, Rv. 279116 - 01), e che sianotali da essere avvertite nel «comune sentire» come espressione lesiva dellareputazione (Sez. 5, n. 4448 del 16/10/2019 - dep. 2020, Rv. 278153 - 01).Al fine di individuare la carica offensiva della reputazione contenuta in unmessaggio comunicativo, affidato a parole o a scritti, occorre, inoltre, valutare lacondotta tenendo conto del contesto in cui la stessa si collochi essendo benpossibile che «il contesto [...] determini il mutamento del significato apparente diuna o più frasi, altrimenti non diffamatorie, attribuendo ad esse un contenutoallusivo percepibile» dal soggetto medio (cfr. Sez. 5, n. 47041 del 10/07/2019,Rv. 277742 – 01; Sez. 5, n. 37124 del 15/07/2008, Rv. 242019 - 01).D’altra parte, nella medesima prospettiva, è possibile anche che lavalorizzazione delle circostanze di contesto induca ad escludere la connotazione insenso dispregiativo e denigratorio di espressioni che, astrattamente edisolatamente considerate, appaiano come tali.3.Ciò premesso, tenuto conto delle superiori indicazioni ermeneutiche, deveritenersi fondata la censura difensiva affidata all’invocazione dell’esimente di cuiall’art. 51 cod. pen.3.1. La vicenda processuale in esame è nata dalle dichiarazioni rese dallapersona offesa che aveva dichiarato di avere presentato, insieme ad altri soci, unarichiesta per la realizzazione di un parcheggio; la richiesta era stata, tuttavia,respinta e, successivamente, aveva appreso che il diniego al progetto eraimputabile alla volontà dell'amministrazione di favorire un altro concorrente. A talevicenda doveva essere collegato l'arresto di un funzionario del Comune di Erice.A seguito di tale arresto era stata indetta una conferenza stampa con i verticidelle amministrazioni comunali interessate, cui aveva preso parte anche l’odiernoimputato in qualità di sindaco del Comune di Trapani, insieme al sindaco delComune di Erice.3.2. Nel corso della conferenza stampa l'imputato si era soffermato sulladiffusione della notizia, precisando che, dietro tale operazione, accanto ad “unregista” da individuare in “un personaggio di grande esperienza” sussistevanodelle “comparse”, compreso “qualche pregiudicato imprenditore fallito figlio di unavecchia cultura politica”, orientate ad agire esclusivamente per un propriopersonale interesse; alla richiesta del giornalista di precisare a chi intendesse fareriferimento, l'imputato ha risposto che intendeva fare riferimento all'imprenditoreAglianico, indicandolo anche come “Allanico, Barbarossa, Barbaverde”, come avolerne prendere le distanze4. Ricostruiti i fatti, deve ricordarsi che, secondo l’insegnamento di questaCorte, la nozione di "critica" – in coerenza con la radice etimologica deltermine che evoca l’idea del giudicare – può implicare, oltre che connotazionenegativa di biasimo o riprovazione, l'esternazione di un'opinione relativamentea una condotta ovvero a un'affermazione altrui e si inserisce nell'ambito dellalibertà di manifestazione del pensiero, garantita dall'art. 21 della Cartacostituzionale e dall'art. 10 della Convenzione EDU. Tale nozione rimanda altema della disputa e della contrapposizione, oltre che della disapprovazione edel biasimo, e risulta compatibile anche con l’utilizzo di toni aspri e taglienti, incui ritrova anzi il suo naturale alveo di configurabilità, non essendovi limitiastrattamente concepibili all'oggetto della libera manifestazione del pensiero,se non quelli specificamente indicati dal legislatore.Detti limiti sono rinvenibili, secondo le linee ermeneutiche tracciate dallagiurisprudenza e dalla dottrina, nella difesa dei diritti inviolabili, quale è quelloprevisto dall'art. 2 Cost., onde non è consentito attribuire, ad altri, fatti nonveri né trasmodare nell'invettiva gratuita, salvo che l’offesa sia necessaria efunzionale alla costruzione del giudizio critico (Sez. 5 n. 37397 del24/06/2016, Rv. 267866).Proprio in ragione della sua natura di diritto di libertà, il diritto di criticapuò essere evocato quale scriminate, ai sensi dell'art. 51 cod. pen., rispetto alreato di diffamazione, purché venga esercitato nel rispetto dei limiti dellaveridicità dei fatti, della pertinenza degli argomenti e della continenzaespressiva.Al fine di stabilire se una determinata espressione, anche evocativa di ungiudizio di disvalore, sia riconducibile all’esercizio del diritto di critica occorre,pertanto, una contestualizzazione della condotta onde verificare se la stessa,anche offensiva ma contenuta nei limiti della continenza, sia funzionalerispetto all'argomentazione critica sostenuta, così da escludere l'invettivapersonale volta ad aggredire personalmente il destinatario (Sez. 5, n. 320 del14/10/2021, Rv. 282871; Sez. 5, n. 17243 del 19/02/2020, Rv. 279133 – 01;Sez. 5 n. 31669 del 14/04/2015, Rv. 264442), e restando fermo il limite delrispetto dei valori fondamentali, che devono ritenersi sempre superati quandoil soggetto agente utilizzi espressioni che si risolvano nella denigrazione dellapersona in quanto tale (Sez. 5 n. 37397 del 24/06/2016, Rv. 267866) così daesporla al ludibrio della sua immagine (Sez. 5 n. 50187 del 10/05/2017, Rv.271434; Sez. 5 n. 15060 del 23/02/2011, Rv. 250174). Sotto questo profilo siè, altresì, evidenziato, come in tema di diffamazione, nella valutazione delrequisito della continenza, necessario ai fini del legittimo esercizio del diritto dicritica, si deve tenere conto del complessivo contesto dialettico in cui sirealizza la condotta e verificare se i toni utilizzati dall'agente, pur se aspri,forti e sferzanti, non siano meramente gratuiti, ma siano, invece, pertinenti altema in discussione e proporzionati al fatto narrato ed al concetto daesprimere (Sez. 5, n. 32027 del 23/03/2018, Rv. 273573).4.1. Delineata la cornice entro la quale deve essere valutata la sussistenzadella predetta scriminante, e tornando alla fattispecie in scrutinio, ritiene ilCollegio che nelle parole incriminate non sia ravvisabile il contenutodiffamatorio che è stato ad esse attribuito. La sentenza impugnata ha ritenutoinsussistenti i presupposti per ricondurre nell’alveo del diritto di critica lacondotta in esame ritenendo che le espressioni utilizzate dall’imputato sianostate del tutto gratuite ed eccentriche rispetto al contesto espressivo diriferimento e connotate da contenuti univocamente denigratori (“fallito”).I giudici di merito hanno ritenuto, altresì, che, piuttosto, avrebbero potutoessere ricondotti all’esercizio del diritto di critica gli articoli di stampa sullevicende giudiziarie che stavano interessando l’amministrazione comunale eper i quali era stata indetta la conferenza stampa nel corso della quale sonostate pronunciate le espressioni denigratorie.4.2 In realtà, colgono nel segno le doglianze difensive volte a circoscriverela portata semantica dell’espressione “fallito” – unica utilizzata dall’imputato -trattandosi di espressione chiaramente riconducibile ad un dissenso critico,rispetto ai contenuti della precedente campagna di informazione nata dainiziativa della medesima persona offesa, ma non offensiva neppure se postaa confronto con il tenore complessivo delle espressioni pronunciatedall’imputato e dalla definizione della persona offesa come figlio “di unavecchia cultura politica” orientata al perseguimento di un proprio esclusivointeresse personale.D’altra parte deve considerarsi che le espressioni denigratorie pronunciatedall’imputato nel corso della conferenza stampa costituiscono logicaconseguenza della precedente campagna di informazione incentrata sullapresentazione di un esposto della persona offesa, rispetto alla quale l’imputatoha inteso esprimere il proprio giudizio critico e dissenso sia pure con tonisferzanti.In questa prospettiva, dovendosi assicurare su di un tema di interessegenerale il pieno dispiegarsi della libertà di espressione, l'offesa allareputazione personale della persona offesa non può ritenersi arrecata in modotale da causare un pregiudizio per la reputazione sociale della medesima inquanto l'appellativo rivolto non appare un immotivato attacco denigratorio,dovendo essere configurato, alla stregua delle circostanze di contesto che lodelineano, quale espressione utilizzata per sottolineare, nella prospettiva delrappresentante dell’amministrazione comunale chiamata in ballo dalledichiarazioni della persona offesa, la falsità e inconsistenza delle accusericevute.5. Alla stregua di quanto sin qui osservato, la sentenza impugnata deveessere annullata senza rinvio perché il fatto contestato al Tranchida noncostituisce reato.Devono intendersi assorbiti gli ulteriori motivi. P.Q.MAnnulla senza rinvio la sentenza impugnata e quella di primo grado perché' il fattonon costituisce reato e per l'effetto revoca le statuizioni civili.Così è deciso, 27/05/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteANDREINA [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 26411/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris