CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 29 marzo 2018
Cassazione n. 27951/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 21431/2018 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] C. SPA, elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] 66, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) e [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]). -ricorrente - contro AGENZIA DELLE ENTRATE, elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] dei Portoghesi 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato (ADS80224030587) che la rappresenta e difende. -controricorrente - avverso la sentenza della COMM.TRIB.REG. EMILIA-ROMAGNA, n. 932/2018, depositata il 29/03/2018. Udita la relazione svolta nella pubblica udienza del 20 settembre 2022 ex art. 23, comma 8 - bis , d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, dal [OSCURATO:PERSONA]. Dato atto che il [OSCURATO:PERSONA] ha depositato conclusioni scritte ed ha chiesto che sia dichiarata cessata la materia del contendere. [OSCURATO:PERSONA] 1. L’[OSCURATO:PERSONA] C. Spa ha proposto ricorso per cassazione, con sedici motivi, contro l’Agenzia delle entrate, che ha resistito con controricorso, avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale dell’Emilia-Romagna che, in riforma della sentenza di primo grado, ha accolto l’appello principale dell’ufficio ed ha rigettato quello incidentale della società in controversia avente ad oggetto l’impugnazione dell’avviso di accertamento, ai fini Irap, per il 2004, fondato sulla riqualificazione dell’atto di acquisto del ramo di azienda “[OSCURATO:PERSONA]” quale acquisto di partecipazione immobilizzata nel [OSCURATO:PERSONA] 2, nonché sull’erronea qualificazione del contratto “Mineo” quale leasing operativo anziché quale leasing finanziario, in vista di un indebito risparmio dell’imposta regionale; 2. con istanza datata 06/06/2022, la ricorrente ha chiesto che sia dichiarata cessata la materia del contendere e la condanna dell’ufficio alle spese del giudizio, visto che l’Amministrazione finanziaria, in data 19/03/2019, aveva annullato in autotutela l’atto impositivo oggetto del presente giudizio. All’istanza è allegata la comunicazione dell’Agenzia delle entrate (datata 19/03/2019) di annullamento dell’avviso; 3. ne consegue la declaratoria d’estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere; 4. per la peculiarità della dinamica processuale è giusto compensare, tra le parti, le spese del giudizio di cassazione; P.Q.M. dichiara l’estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere e compensa, tra le parti, le spese del giudizio di