CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 2 febbraio 2022
Cassazione n. 03265/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ato la seguente SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 21692/2015 R.G. proposto da Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall'[OSCURATO:PERSONA] dello Stato e presso i cui uffici domicilia in Roma, alla Via dei Portoghesi n. 12 – ricorrente – contro 1 Cons.Est.[OSCURATO:PERSONA]Orazio RGN 21692/2015 F i r m a t o D a : P A N A C C H I A I S A B E L L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 0 e 9 5 9 0 8 6 7 d 1 e c a 7 4 3 2 a 8 d 4 e 2 e a c c 8 a 5 - F i r m a t o D a : C I R I L L O E T T O R E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 8 9 e 7 a c 3 9 3 e b 6 7 1 6 9 7 6 e 3 4 5 9 2 6 0 1 a f 7 5 F i r m a t o D a : D ' O R A Z I O L U I G I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 d d c 0 0 8 1 9 3 e 0 e f 7 2 7 c f c 4 8 5 c d 6 0 8 c 1 0 a Numero registro generale 21692/2015 Numero sezionale 112/2022 Numero di raccolta generale 3265/2022 Data pubblicazione 02/02/2022 [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa, in virtù di procura speciale apposta a margine del ricorso, dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in Roma, [OSCURATO:PERSONA], n. 572/B -controricorrente – avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Campania, sezione distaccata di Salerno, n. 6244/2/2014, depositata il 23 giugno 2014. Udita la relazione svolta nella pubblica udienza del 26 gennaio 2022 dal [OSCURATO:PERSONA]Orazio. Lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale dott. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto del ricorso Udito l’Avv. [OSCURATO:PERSONA] per [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] 1.[OSCURATO:PERSONA] tributaria regionale della Campania, sezione distaccata di Salerno, dopo aver dichiarato la cessazione della materia del contendere nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] per adesione alla definizione agevolata, rigettava l’appello proposto dall’Agenzia delle entrate avverso la sentenza della Commissione tributaria provinciale di Avellino (n.476/4/2010), che aveva accolto i ricorsi riuniti presentati da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] contro gli avvisi di accertamento ai fini Irpef, per le plusvalenze derivanti dalla vendita di cespiti immobiliari. In particolare, il giudice d’appello evidenziava che dalla lettura complessiva del contratto di compravendita il negozio aveva avuto 2 Cons.Est.[OSCURATO:PERSONA]Orazio RGN 21692/2015 F i r m a t o D a : P A N A C C H I A I S A B E L L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 0 e 9 5 9 0 8 6 7 d 1 e c a 7 4 3 2 a 8 d 4 e 2 e a c c 8 a 5 - F i r m a t o D a : C I R I L L O E T T O R E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 8 9 e 7 a c 3 9 3 e b 6 7 1 6 9 7 6 e 3 4 5 9 2 6 0 1 a f 7 5 F i r m a t o D a : D ' O R A Z I O L U I G I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 d d c 0 0 8 1 9 3 e 0 e f 7 2 7 c f c 4 8 5 c d 6 0 8 c 1 0 a Numero registro generale 21692/2015 Numero sezionale 112/2022 Numero di raccolta generale 3265/2022 Data pubblicazione 02/02/2022 ad oggetto dei fabbricati, che erano ancora esistenti, per quanto con previsione di demolizione e di successiva riedificazione, e non invece un terreno edificabile. 2. Avverso tale sentenza propone ricorso per cassazione l’Agenzia delle entrate. 3. Resiste con controricorso la contribuente [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con un unico motivo di impugnazione l’Agenzia delle entrate deduce la “violazione e falsa applicazione dell’art. 67, lettera b) del d.P.R. n. 917 del 1986, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c. “. In particolare, la ricorrente evidenzia che nell’atto di compravendita dell’11 settembre 2003 si prevede che la società acquirente [OSCURATO:SOCIETA]. aveva chiesto di acquistare tutta l’area di risulta dei fabbricati innanzi descritti e in corso di demolizione”. Inoltre, nel contratto si prevedeva che “[OSCURATO:PERSONA] e Lucia[…] Vendono e trasferiscono la piena proprietà di tutta l’area derivante dalla demolizione dei fabbricati in narrativa descritti…”. Si trattava, dunque, della cessione dell’area derivante dalla demolizione, in corso di esecuzione al momento dell’atto, dei fabbricati di proprietà (pro quota) della ricorrente. 1.1. Il motivo è infondato. 1.2. A prescindere dalla circostanza che, richiedendo l’Agenzia delle entrate una diversa interpretazione delle clausole contrattuali, la stessa avrebbe dovuto trascrivere i tratti salienti del negozio giuridico stipulato dalle parti, con enucleazione dei principi di ermeneutica contrattuale eventualmente violati ex art. 1362 e seguenti c.c., questi sono i fatti di causa; la contribuente, quale comproprietaria (con quota del 59,10 %), unitamente alla sorella [OSCURATO:PERSONA] ed al di lei coniuge [OSCURATO:PERSONA], ha ceduto, con 3 Cons.Est.[OSCURATO:PERSONA]Orazio RGN 21692/2015 F i r m a t o D a : P A N A C C H I A I S A B E L L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 0 e 9 5 9 0 8 6 7 d 1 e c a 7 4 3 2 a 8 d 4 e 2 e a c c 8 a 5 - F i r m a t o D a : C I R I L L O E T T O R E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 8 9 e 7 a c 3 9 3 e b 6 7 1 6 9 7 6 e 3 4 5 9 2 6 0 1 a f 7 5 F i r m a t o D a : D ' O R A Z I O L U I G I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 d d c 0 0 8 1 9 3 e 0 e f 7 2 7 c f c 4 8 5 c d 6 0 8 c 1 0 a Numero registro generale 21692/2015 Numero sezionale 112/2022 Numero di raccolta generale 3265/2022 Data pubblicazione 02/02/2022 contratto dell’11 settembre 2003 al prezzo di euro 206.580,00, la proprietà di un intero fabbricato sito in Atripalda (AV), via Cammarota, angolo vicolo Tordeo, alla società [OSCURATO:SOCIETA]. In particolare, [OSCURATO:PERSONA] era proprietaria dei seguenti beni:a) piccolo appartamento posto al piano terra;b) locale garage), e ciò per effetto dell’atto di divisione del 21 maggio 1998 conseguente alla successione materna di [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] era esclusiva proprietaria dell’appartamento posto al primo piano, e ciò sempre per effetto del citato atto di divisione; [OSCURATO:PERSONA], unitamente al marito [OSCURATO:PERSONA], era proprietaria per effetto dell’atto del 22 maggio 2003, avente ad oggetto l’acquisto dalla sorella Carla, di un appartamento al secondo piano del detto fabbricato. [OSCURATO:PERSONA], per effetto dell’atto di divisione del 13 aprile 1998, era proprietaria di altro fabbricato contiguo al precedente, per divisione conseguente alla successione paterna di [OSCURATO:PERSONA] del 1969. L’Agenzia delle entrate, però, ha ritenuto che la cessione avesse avuto ad oggetto non il fabbricato, ma l’area edificabile ad esso sottostante (definita nel contratto come area di risulta), con conseguente assoggettabilità a tassazione della plusvalenza realizzata, ai sensi dell’art. 67, primo comma, lettera b) e 17, primo comma, lettera g-bis, del d.P.R. n. 917 del 1986. La plusvalenza, però, non era stata determinata come differenza tra il valore dei beni, come emergeva in sede di successione ereditaria del 14 maggio 1997 (decesso della madre [OSCURATO:PERSONA]), pari ad € 152.770,53, ed il prezzo di cessione di cui all’atto di vendita dell’11 settembre 2003, pari ad € 206.580,00. Infatti, l’Agenzia aveva dato atto “dell’impossibilità di detrarre il valore iniziale dell’immobile da demolire dal momento che si tratta di valori disomogenei (area di risulta-fabbricato) che non si prestano per natura ad essere rapportati ai fini della plusvalenza 4 Cons.Est.[OSCURATO:PERSONA]Orazio RGN 21692/2015 F i r m a t o D a : P A N A C C H I A I S A B E L L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 0 e 9 5 9 0 8 6 7 d 1 e c a 7 4 3 2 a 8 d 4 e 2 e a c c 8 a 5 - F i r m a t o D a : C I R I L L O E T T O R E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 8 9 e 7 a c 3 9 3 e b 6 7 1 6 9 7 6 e 3 4 5 9 2 6 0 1 a f 7 5 F i r m a t o D a : D ' O R A Z I O L U I G I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 d d c 0 0 8 1 9 3 e 0 e f 7 2 7 c f c 4 8 5 c d 6 0 8 c 1 0 a Numero registro generale 21692/2015 Numero sezionale 112/2022 Numero di raccolta generale 3265/2022 Data pubblicazione 02/02/2022 derivante dalla cessione”. Tra l’altro, l’Agenzia delle entrate ha precisato nel ricorso per cassazione che il valore dei beni pari ad euro 152.770,53, alla data del decesso di [OSCURATO:PERSONA], doveva essere rivalutato a partire dalla data di apertura della successione fino a quella dell’atto di vendita; sicché euro 152.770,53 del 14 maggio 1997 corrispondevano ad euro 174.158,40 all’11 settembre 2003, con una plusvalenza realizzata con la cessione dell’area edificabile pari ad euro 32.821,60. Era stato, invece, notificato alla contribuente un avviso di accertamento, per l’anno 2005, per avere omesso di dichiarare la plusvalenza di euro 122.089,00 (pari al 59,10% di euro 206.580,00), derivante dalla cessione dell’area di risulta ceduta, con maggiore imposta in euro 28.080,00. Con il corretto metodo di calcolo, invece, l’importo della plusvalenza, per la ricorrente, sarebbe stato di euro 4407,07, come ammesso dall’Agenzia delle entrate a pagina 5 del ricorso per cassazione. Senza contare che l’Agenzia non ha tenuto conto del fatto che il secondo fabbricato della ricorrente le era pervenuto in virtù di successione paterna e di tale secondo fabbricato l’Amministrazione non ha tenuto conto ai fini del calcolo della plusvalenza tassabile. 1.3.L’art. 67 (redditi diversi), primo comma, lettera b, del d.P.R. n. 917 del 1986, prevede che “sono redditi diversi…b) , esclusi quelli acquistati per successione…. nonché, in ogni caso, le plusvalenze realizzate a seguito di cessioni a titolo oneroso di terreni suscettibili di utilizzazione edificatoria secondo gli strumenti urbanistici vigenti al momento della cessione”. L’art. 17, primo comma, lett. g-bis, del d.P.R. n. 917 del 1986 (tassazione separata) prevede che “l’imposta si applica separatamente sui seguenti redditi:…g-bis) plusvalenze di cui alla lettera b del comma 1 dell’art. 67 realizzate a seguito di cessioni a 5 Cons.Est.[OSCURATO:PERSONA]Orazio RGN 21692/2015 F i r m a t o D a : P A N A C C H I A I S A B E L L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 0 e 9 5 9 0 8 6 7 d 1 e c a 7 4 3 2 a 8 d 4 e 2 e a c c 8 a 5 - F i r m a t o D a : C I R I L L O E T T O R E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 8 9 e 7 a c 3 9 3 e b 6 7 1 6 9 7 6 e 3 4 5 9 2 6 0 1 a f 7 5 F i r m a t o D a : D ' O R A Z I O L U I G I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 d d c 0 0 8 1 9 3 e 0 e f 7 2 7 c f c 4 8 5 c d 6 0 8 c 1 0 a Numero registro generale 21692/2015 Numero sezionale 112/2022 Numero di raccolta generale 3265/2022 Data pubblicazione 02/02/2022 titolo oneroso di terreni suscettibili di utilizzazione edificatoria secondo gli strumenti urbanistici vigenti al momento della cessione”. L’oggetto della plusvalenza è, dunque, rappresentato dalla cessione di terreni suscettibili di utilizzazione edificatoria, mentre per i fabbricati deve farsi riferimento alla circostanza della vendita una volta decorsi cinque anni dall’acquisto. Solo se la vendita del fabbricato è anteriore ai cinque anni dall’acquisto vi è plusvalenza per l’intento speculativo perseguito dal contribuente. 6.3. Per questa Corte, in materia di imposta sui redditi, come risulta dal tenore degli artt. 67, comma 1, lett. b) e 17, comma 1, lett. g) bis, del d.P.R. n. 917 del 1986, sono soggette a tassazione separata, quali "redditi diversi", le "plusvalenze realizzate a seguito di cessioni a titolo oneroso di terreni suscettibili di utilizzazione edificatoria secondo gli strumenti urbanistici vigenti al momento della cessione", e non anche di terreni sui quali insiste un fabbricato e quindi, già edificati. Ciò vale anche qualora l'alienante abbia presentato domanda di concessione edilizia per la demolizione e ricostruzione dell'immobile e, successivamente alla compravendita, l'acquirente abbia richiesto la voltura nominativa dell'istanza, in quanto la "ratio" ispiratrice del citato art. 67 tende ad assoggettare ad imposizione la plusvalenza che trovi origine non da un'attività produttiva del proprietario o possessore ma dall'avvenuta destinazione edificatoria del terreno in sede di pianificazione urbanistica (Cass., sez. 6-5, 16 marzo 2021, n. 7377; Cass., sez. 6-5, 12 maggio 2021 , n. 12528, in quest’ultimo caso la concessione edilizia era stata richiesta dall’acquirente; Cass., sez. 6-5, sez. 5, 23 gennaio 2018, n. 1674; Cass., sez. 5, 20 aprile 2016, n. 7853; Cass., sez. 5, 9 luglio 2014, n. 15631; Cass., sez. 5, 9 luglio 2014, n. 15629; Cass., sez. 5, 21 febbraio 2014, n. 4150). 6 Cons.Est.[OSCURATO:PERSONA]Orazio RGN 21692/2015 F i r m a t o D a : P A N A C C H I A I S A B E L L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 0 e 9 5 9 0 8 6 7 d 1 e c a 7 4 3 2 a 8 d 4 e 2 e a c c 8 a 5 - F i r m a t o D a : C I R I L L O E T T O R E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 8 9 e 7 a c 3 9 3 e b 6 7 1 6 9 7 6 e 3 4 5 9 2 6 0 1 a f 7 5 F i r m a t o D a : D ' O R A Z I O L U I G I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 d d c 0 0 8 1 9 3 e 0 e f 7 2 7 c f c 4 8 5 c d 6 0 8 c 1 0 a Numero registro generale 21692/2015 Numero sezionale 112/2022 Numero di raccolta generale 3265/2022 Data pubblicazione 02/02/2022 Inoltre, si è evidenziato che in queste ipotesi, si è in presenza di operazioni che devono essere svolte in epoca successiva alla stipulazione dell’atto oggetto della tassazione e sono demandate, inoltre, alla potestà di un soggetto (l’acquirente), che è diverso dal contribuente, unico destinatario dell’imposizione fiscale (Cass., sez. 6-5, 12 maggio 2021, n. 12528). L’entità sostanziale del fabbricato non può, dunque, essere mutata in terreno suscettibile di potenzialità edificatoria, sulla base di presunzioni derivate da elementi soggettivi, interni alla sfera dei contraenti, con realizzazione futura, eventuale e rimessa alla potestà di un soggetto diverso (Cass., sez. 6-5, 12 aprile 2019, n. 10393). Pertanto, diviene del tutto irrilevante la circostanza che la acquirente ha dichiarato di voler acquistare l’area di risulta derivante dalla demolizione dei due fabbricati, anche perché al momento della stipulazione del negozio i fabbricati erano ancora in essere, tanto che la vendita ha avuto ad oggetto i fabbricati “distinti catastalmente, come detto, al foglio 2 e con i mappali 172 /6, 172 /4, 172 /5”. 6.4. Inoltre, si è aggiunto che le ipotesi di cui all’art. 67 del d.P.R. n. 917 del 1986 sono tassative, assoggettando tale norma a tassazione separata, quali “redditi diversi”, le “plusvalenze realizzate a seguito di cessioni a titolo oneroso di terreni suscettibili di utilizzazione edificatoria secondo gli strumenti urbanistici vigenti al momento della cessione” (Cass., sez. 5, 9 luglio 2014, n. 15631). L’art. 67, primo comma, lett. b), d.P.R. n. 917 del 1986 costituisce norma di natura eccezionale che non ammette interpretazione analogica ex art. 12 disp. prel. c.c. (Cass., sez. 6-5, 16 marzo 2021, n. 7377). 6.5. È stata ritenuta, invece, tassabile la plusvalenza, solo nel caso in cui il terreno edificabile risultava accatastato separatamente e la vendita appariva autonoma rispetto a quella della “villa”, anche se conclusa con il medesimo atto, poiché per il terreno risultava che era 7 Cons.Est.[OSCURATO:PERSONA]Orazio RGN 21692/2015 F i r m a t o D a : P A N A C C H I A I S A B E L L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 0 e 9 5 9 0 8 6 7 d 1 e c a 7 4 3 2 a 8 d 4 e 2 e a c c 8 a 5 - F i r m a t o D a : C I R I L L O E T T O R E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 8 9 e 7 a c 3 9 3 e b 6 7 1 6 9 7 6 e 3 4 5 9 2 6 0 1 a f 7 5 F i r m a t o D a : D ' O R A Z I O L U I G I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 d d c 0 0 8 1 9 3 e 0 e f 7 2 7 c f c 4 8 5 c d 6 0 8 c 1 0 a Numero registro generale 21692/2015 Numero sezionale 112/2022 Numero di raccolta generale 3265/2022 Data pubblicazione 02/02/2022 stato stabilito un prezzo specifico (Cass., sez. 5, 24 gennaio 2018, n. 1714; in tal senso anche Cass., sez. 6-5, 6 luglio 2018, n. 17792). 6.6. Né si ammette l’esistenza di un tertium genus che si possa aggiungere all’alternativa fra “edificato” e “non edificato”, con la conseguenza che la cessione di un edificio, anche ove le parti abbiano pattuito la demolizione e ricostruzione con aumento di volumetria, non può essere riqualificato dall’Amministrazione finanziaria come cessione del terreno edificabile sottostante, neppure se l’edificio non assorbe integralmente la capacità edificatoria residua del lotto su cui insiste, essendo inibito all’Ufficio, in sede di riqualificazione, superare il diverso regime fiscale previsto tassativamente dal legislatore per la cessione di edifici e per quella dei terreni (Cass., sez. 5, 21 febbraio 2019, n. 5088). 7. Non può, dunque, trovare applicazione il diverso orientamento formatosi in tema di imposta di registro. Invero, per questa Corte, in materia di imposta di registro, nel caso di vendita di terreno con sovrastante fabbricato vetusto, la successiva richiesta di concessione edilizia per la costruzione di un nuovo immobile, previa demolizione del fabbricato, comporta la riqualificazione dell'atto quale vendita di terreno edificabile e la conseguente rettifica dell'imposta, dovendo il negozio essere sottoposto a tassazione in ragione degli effetti giuridici che oggettivamente produce (Cass., sez. 5, 21 novembre 2014, n. 24799). In tal caso, però, viene in esame l’art. 20 del d.P.R. n. 131 del 1986 il quale prevede che “l’imposta è applicata secondo l’intrinseca natura e gli effetti giuridici, degli atti presentati alla registrazione, anche se non vi corrisponda il titolo o la forma apparente”. In tal modo, va evidenziata la preminenza del reale dato giuridico, quindi dell’effettiva causa negoziale (“ l’intrinseca natura” e “gli effetti giuridici”) dell’atto sottoposto a registrazione, rispetto al relativo assetto cartolare (“ il titolo o la forma apparente”). Pertanto, 8 Cons.Est.[OSCURATO:PERSONA]Orazio RGN 21692/2015 F i r m a t o D a : P A N A C C H I A I S A B E L L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 0 e 9 5 9 0 8 6 7 d 1 e c a 7 4 3 2 a 8 d 4 e 2 e a c c 8 a 5 - F i r m a t o D a : C I R I L L O E T T O R E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 8 9 e 7 a c 3 9 3 e b 6 7 1 6 9 7 6 e 3 4 5 9 2 6 0 1 a f 7 5 F i r m a t o D a : D ' O R A Z I O L U I G I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 d d c 0 0 8 1 9 3 e 0 e f 7 2 7 c f c 4 8 5 c d 6 0 8 c 1 0 a Numero registro generale 21692/2015 Numero sezionale 112/2022 Numero di raccolta generale 3265/2022 Data pubblicazione 02/02/2022 tale norma, in combinazione con quella di cui all’art. 1 del medesimo testo di legge, esprime la precisa scelta normativa di assumere, quale oggetto del rapporto giuridico tributario inerente a dette imposte, gli atti registrati, in considerazione, non della loro consistenza documentale, ma degli effetti giuridici prodotti (Cass., sez. 5, 19 giugno 2013, n. 15319). In tal caso, la scelta, coerente con la storica evoluzione della imposta di registro, dal regime di tassa, a quello di imposta, avente, come oggetto, l’atto da registrare, in funzione delle potenzialità economiche espresse dai relativi effetti, impone tale interpretazione della norma limitatamente ai fini dell’imposta di registro. Va, dunque, verificata la causa reale dell’operazione economica rispetto alle forme negoziali adoperate dalle parti (Cass., sez. 6-5, 9 gennaio 2018, n. 313). Sono state evidenziate anche le differenze tra l’imposta di registro e la plusvalenza ai fini delle imposte dirette, con riferimento alla vendita di area già edificata, in quanto l’imposta di registro trova fondamento e il limite nella natura dell’atto ai sensi degli artt. 1 e 20 del d.P.R. n. 131 del 1986; indipendentemente dalla circostanza che dalla sua esecuzione possano derivare plusvalenze reddituali. Vi è piena autonomia di regolamentazione delle due imposte, anche sotto il profilo della estraneità all’imposta di registro della nozione stessa di plusvalenza tassabile (Cass., sez. 5, 21 aprile 2017, n. 10113). 8. Va anche evidenziato che, da ultimo, l’Agenzia delle entrate sta provvedendo ad annullare in autotutela gli avvisi di accertamento emessi a seguito della vendita di fabbricati con area edificabile circostante (Cass., sez. 6-5, 24 maggio 2021, n. 14204). 9. Le spese del giudizio di legittimità vanno poste a carico della Agenzia delle entrate, per il principio della soccombenza, stante l’errore commesso dalla stessa nella determinazione della plusvalenza, non avendo tenuto conto anche della rivalutazione dei 9 Cons.Est.[OSCURATO:PERSONA]Orazio RGN 21692/2015 F i r m a t o D a : P A N A C C H I A I S A B E L L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 0 e 9 5 9 0 8 6 7 d 1 e c a 7 4 3 2 a 8 d 4 e 2 e a c c 8 a 5 - F i r m a t o D a : C I R I L L O E T T O R E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 8 9 e 7 a c 3 9 3 e b 6 7 1 6 9 7 6 e 3 4 5 9 2 6 0 1 a f 7 5 F i r m a t o D a : D ' O R A Z I O L U I G I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 d d c 0 0 8 1 9 3 e 0 e f 7 2 7 c f c 4 8 5 c d 6 0 8 c 1 0 a Numero registro generale 21692/2015 Numero sezionale 112/2022 Numero di raccolta generale 3265/2022 Data pubblicazione 02/02/2022 beni provenienti dalla successione paterna, e si liquidano come da dispositivo. 10.Non opera a carico dell’Agenzia ricorrente il raddoppio del contributo unificato (Cass., 890/2017; Cass., 5955/2014). P.Q.M. rigetta il ricorso. Condanna l’Agenzia delle entrate a rimborsare in favore della contribuente le spese del giudizio di legittimità, che si liquidano in complessivi € 4.100,00, oltre € 200,00 per esborsi, Iva e Cpa, oltre rimborso delle spese generali nella misura forfettaria del 15 %. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 26 gennaio 2022 [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA] 10 Cons.Est.[OSCURATO:PERSONA]Orazio RGN 21692/2015 F i r m a t o D a : P A N A C C H I A I S A B E L L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 0 e 9 5 9 0 8 6 7 d 1 e c a 7 4 3 2 a 8 d 4 e 2 e a c c 8 a 5 - F i r m a t o D a : C I R I L L O