CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 10 maggio 2023
Cassazione n. 19848/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
e Ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 25334/2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] quali eredi di [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] qualità di erede di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], D’[OSCURATO:PERSONA], D’[OSCURATO:PERSONA], D’[OSCURATO:PERSONA], D’[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] quali eredi di [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in [OSCURATO:PERSONA] 5 presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] che li rappresenta e difende; -ricorrenti- contro Ministero della Salute, Ministero dell’Economia e delle Finanze, Ministero dell’Istruzione dell’Universita' e della Ricerca, Presidenza del Consiglio dei Ministri; -intimati - avverso l'ordinanza della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, depositata il 25/07/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 10/05/2023 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che: [OSCURATO:PERSONA] ed altri medici che avevano frequentato corsi di specializzazione medica convennero in giudizio innanzi al Tribunale di Roma con atto di citazione notificato in data 11 dicembre 2008 la Presidenza del Consiglio dei Ministri, il Ministero dell’Istruzione, Università e Ricerca, il Ministero del Lavoro e delle [OSCURATO:PERSONA] ed il Ministero dell’Economia e Finanze chiedendo l’accertamento del diritto all’adeguata remunerazione per l’attività svolta durante il periodo di formazione specialistica ed in subordine la condanna al risarcimento del danno per l’omesso recepimento di direttiva comunitaria. Il Tribunale adito, previo riconoscimento della sussistenza della legittimazione passiva della sola Presidenza del Consiglio dei Ministri, rigettò la domanda per prescrizione, decorrendo la prescrizione decennale dall’entrata in vigore del d. lgs. n. 257 del 1991, e per mancanza di prova in relazione al mancato riconoscimento di punteggio aggiuntivo. Avverso detta sentenza proposero appelli, principale ed incidentale, gli originari attori. Con sentenza di data 23 settembre 2015, la Corte d’appello di Roma rigettò l’appello con riferimento ai medici che avevano iniziato le rispettive scuole di specializzazione nell’anno 1982 o in anni precedenti e lo accolse relativamente agli altri, condannando la Presidenza del Consiglio dei Ministri al pagamento del relativo importo. Avverso tale decisione furono proposti ricorsi, principali ed incidentali, dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri e da parte di medici specializzandi. Questa Corte con ordinanza n. 20093 del 16 aprile 2019 accolse parzialmente solo le impugnazioni proposte da alcuni medici specializzandi, con rinvio al giudice del merito. Hanno proposto [OSCURATO:PERSONA] ed altri ricorso per la correzione di errore materiale e la revocazione dell’ordinanza di cui sopra per omessa pronuncia in ordine al ricorso incidentale da loro proposto. La trattazione venne fissata in udienza pubblica per il 5 dicembre 2022, in relazione alla quale il Pubblico Ministero presso la Corte depositò conclusioni scritte e i ricorrenti depositarono memoria. All’esito, la Corte, con ordinanza interlocutoria n. 2263 di data 25 gennaio 2023, esclusa la ricorrenza di errore materiale, e rilevata l’inammissibilità dell’istanza di revocazione, ha disposto il rinvio della causa a nuovo ruolo per «carenza radicale di disamina del ricorso incidentale pretermesso, tale da giustificare la fissazione ex novo dell’udienza di discussione su quest’ultimo». E’ stato quindi nuovamente fissato il ricorso in camera di consiglio ai sensi dell’art. 380 bis.1 cod. proc. civ.. sulla base della qualificazione della prospettazione del ricorso nel senso indicato dalla detta ordinanza. Il Pubblico Ministero non ha presentato le conclusioni scritte. Considerato che: il Collegio preliminarmente rileva che il disposto dell’ordinanza interlocutoria deve essere inteso nel senso che il ricorso non aveva effettiva natura di ricorso per revocazione e tuttavia evidenziava oggettivamente alla Corte una situazione nella quale il ricorso successivo introdotto dagli odierni ricorrenti non era stato oggetto di trattazione in senso al giudizio di cassazione fissato e deciso con l’ordinanza n. 20093 del 2019. E’ per tale ragione che si è proceduto alla fissazione dell’odierna trattazione, riguardo alla quale il ricorso per revocazione deve essere intesto come oggettiva segnalazione alla Corte di mancata fissazione della trattazione per mancato esercizio del potere di cui all’art. 335 c.p.c. Con l’unico motivo di ricorso proposto, si denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 5 e 189 Trattato CEE, delle direttive CEE 82/76, 75/363 e 93/16, nonché degli artt. 2, 3 e 10 Cost., 61, 62, 112, 115, 116 e 184 cod. proc. civ., 2712, 2719, 2727, 2728 e 2729 cod. civ., nonché omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3 e n. 5, cod. proc. civ.. Osservano i ricorrenti che la limitazione del riconoscimento del diritto risarcitorio ai soli medici iscritti ai corsi di specializzazione a partire dal 31 dicembre 1982 non trova alcun riscontro nelle direttive comunitarie. Il motivo è fondato.Sulla base del rinvio pregiudiziale di cui a Cass. Sez. U. 21 novembre 2016 n. 23581, ha affermato Corte giust. 24 gennaio 2018 nelle cause riunite C.616/16 e C-617/16 che l’articolo 2, paragrafo 1, lettera c), l’articolo 3, paragrafi 1 e 2, nonché l’allegato della direttiva 75/363/CEE del Consiglio, del 16 giugno 1975, concernente il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative per le attività di medico, come modificata dalla direttiva 82/76/CEE del Consiglio del 26 gennaio 1982, devono essere interpretati nel senso che qualsiasi formazione a tempo pieno o a tempo ridotto come medico specialista iniziata nel corso dell’anno 1982 e proseguita fino all’anno 1990 deve essere oggetto di una remunerazione adeguata, ai sensi dell’allegato suddetto, a condizione che tale formazione riguardi una specializzazione medica comune a tutti gli Stati membri ovvero a due o più di essi e menzionata negli articoli 5 o 7 della direttiva 75/362/CEE del Consiglio, del 16 giugno 1975, concernente il reciproco riconoscimento dei diplomi, certificati ed altri titoli di medico e comportante misure destinate ad agevolare l’esercizio effettivo del diritto di stabilimento e di libera prestazione dei servizi. Conformemente al dictum del giudice euro - unitario, si sono già pronunciate fra le altre Cass. 31 maggio 2018, n. 13773, n. 13762 en. 13761 ed in seguito Cass. Sez. U. 19 luglio 2018, n. 19107 (conformi successivamente fra le tante Cass. 31 luglio 2018, n. 20186 e numerose altre). A partire dal 1° gennaio 1983 deve quindi essere riconosciuta la remunerazione adeguata di cui sopra. Successivamente Corte giust. 3 marzo 2022, causa C-590/202, in sede di rinvio pregiudiziale disposto da Cass. sez. U. n. 23901 del 2020, con riferimento al ricorso n.r.g. 899/2017 per il quale vi era stata la rimessione alle Sezioni Unite e conseguente rinvio a nuovo ruolo del presente giudizio, ha affermato quanto segue: “l'articolo 2, paragrafo 1, lettera c), l'articolo 3, paragrafi 1 e 2, nonché l'allegato della direttiva 75/363/CEE, concernente il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative per le attività di medico, come modificata dalla direttiva 82/76/CEE, devono essere interpretati nel senso che qualsiasi formazione a tempo pieno o a tempo ridotto come medico specialista, iniziata prima dell'entrata in vigore, il 29 gennaio 1982, della direttiva 82/76 e proseguita dopo la scadenza, il 1° gennaio 1983, del termine di trasposizione di tale direttiva, deve, per il periodo di tale formazione a partire dal 1° gennaio 1983 e fino alla fine della formazione stessa, essere oggetto di una remunerazione adeguata, ai sensi dell'allegato sopra citato, a condizione che la formazione in parola riguardi una specializzazione medica comune a tutti gli Stati membri ovvero a due o più di essi e menzionata negli articoli 5 o 7 della direttiva 75/362/CEE, concernente il reciproco riconoscimento dei diplomi, certificati ed altri titoli di medico e comportante misure destinate ad agevolare l'esercizio effettivo del diritto di stabilimento e di libera prestazione dei servizi”. Cass. Sez. U. n. 20278 del 2022 ha quindi enunciato il seguente principio di diritto: il diritto al risarcimento del danno da inadempimento della direttiva comunitaria n. 82/76/CEE, riassuntiva delle direttive e n. 75/363/CEE, spetta anche in favore di soggetti iscritti a corsi di specializzazione negli anni accademici anteriori al 1982-1983, ma solo a partire dal 1° gennaio 1983 e fino alla conclusione della formazione stessa, sempre che si tratti di una specializzazione medica comune a tutti gli Stati membri, oppure a due o più, come menzionate agli artt. 5 e 7 della direttiva n. 75/362/CEE. Alla luce di tale evoluzione giurisprudenziale il riconoscimento della remunerazione adeguata in discorso va esteso a tutti coloro che hanno iniziato la specializzazione prima del 29 gennaio 1982, con il limite tuttavia della decorrenza della remunerazione a partire dal 1° gennaio 1983. A tale principio di diritto dovrà adeguarsi il giudice del merito. P. Q. M. Accoglie il ricorso; cassa la sentenza in relazione al motivo accolto nei termini di cui in motivazione; rinvia ad altra sezione della Corte di appello di Roma, comunque in diversa composizi