Corte di giustizia UEsentenzaSezione I
Corte di giustizia UE/2007
ECLI:EU:F:2007:25
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:PERSONA]
(Terza Sezione)
14 febbraio 2007
Causa F‑1/06
[OSCURATO:PERSONA]
contro
[OSCURATO:PERSONA] delle Comunità europee
«Funzionari – Assunzione – Periodo di prova – Licenziamento dopo la fine del periodo di prova»
Oggetto:
Ricorso, proposto ai sensi degli artt. 236 CE e 152 EA, con cui il sig. [OSCURATO:PERSONA] chiede l’annullamento della decisione
della [OSCURATO:PERSONA] che dispone il suo licenziamento dopo la fine del suo periodo di prova.
Decisione:
Il ricorso è respinto. Ciascuna parte sopporterà le proprie spese.
Massime
1.
Funzionari – Assunzione – Periodo di prova
(Statuto dei funzionari, art. 34, nn. 3 e 4)
2.
Funzionari – Assunzione – Periodo di prova
(Statuto dei funzionari, art. 34, nn. 3 e 4)
3.
Funzionari – Assunzione – Periodo di prova
(Statuto dei funzionari, art. 34, n. 3)
4.
Funzionari – Assunzione – Periodo di prova
(Statuto dei funzionari, art. 34, nn. 3 e 5)
1.
L’art. 34, n. 3, dello Statuto, che accorda all’autorità che ha il potere di nomina la facoltà di licenziare un funzionario
in prova per insufficienza professionale, e i termini che esso prevede non possono essere interpretati nel senso che la detta
autorità debba, in ogni caso, statuire entro la fine del periodo di prova e che essa possa legittimamente licenziare un funzionario
in prova solo entro la scadenza di tale periodo.
Tuttavia, la mancanza di obbligo, per l’autorità che ha il potere di nomina, di agire entro un termine imperativo non può
dispensare quest’ultima dallo statuire entro un termine ragionevole, in quanto essa ha l’obbligo di porre ogni funzionario
in posizione regolare alla luce dello Statuto.
Il termine da prendere in considerazione per valutare se essa abbia statuito entro un termine ragionevole decorre dal momento
in cui il rapporto sul periodo di prova è stato redatto e comunicato all’interessato. È infatti secondo tale modalità e a
partire da tale data che il funzionario in prova è informato dell’avvio, nei suoi confronti, della procedura di licenziamento.
(v. punti 41, 44 e 45)
Riferimento:
Corte: 1° giugno 1978, causa 99/77, D’Auria/[OSCURATO:PERSONA] (Racc. pag. 1267, punti 18 e 19); 12 luglio 1973, cause riunite 10/72
e 47/72, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] (Racc. pag. 763, punto 9); 26 febbraio 1976, causa 92/75, Van de Roy/[OSCURATO:PERSONA] (Racc. pag. 343,
punto 12)
2.
Non risulta da alcuna disposizione dello Statuto che il funzionario in prova che forma oggetto di un rapporto sul periodo
di prova sfavorevole possa essere nominato in ruolo implicitamente per il solo effetto della fine del suo periodo di prova.
Infatti, l’esistenza stessa di un periodo di prova, di una possibilità di prolungare quest’ultimo e della procedura di licenziamento
di cui all’art. 34, n. 3, dello Statuto attestano che il funzionario in prova non ha diritto incondizionato alla nomina in
ruolo alla fine del suo periodo di prova, ma solo un’aspettativa, dato che la nomina in ruolo richiede che il funzionario
in prova abbia dimostrato qualità professionali sufficienti.
(v. punti 53 e 55)
Riferimento:
Corte: [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], cit., punto 9
3.
Il mancato rispetto dei termini fissati dall’art. 34, n. 3, dello Statuto nella redazione dei rapporti sul periodo di prova
costituisce un’irregolarità che, per quanto sia spiacevole, non è tale da mettere in discussione la validità di tali rapporti
qualora l’interessato abbia potuto esprimere le sue osservazioni entro un lasso di tempo sufficiente, permettendo così all’autorità
che ha il potere di nomina di formulare la valutazione a cui essa è tenuta.
Analogamente, il ritardo nella notifica della decisione di prolungare il periodo di prova non ha alcuna influenza sulla legittimità
di tale decisione qualora l’interessato sia stato debitamente informato dall’amministrazione, in tempo utile, del fatto che
il suo periodo di prova proseguiva ed esso non sia stato quindi mantenuto nell’incertezza e neppure in una situazione di «vuoto
giuridico».
(v. punti 59-62)
Riferimento:
Corte: 25 marzo 1982, causa 98/81, Munk/[OSCURATO:PERSONA] (Racc. pag. 1155, punti 8 e 9)
Tribunale di primo grado: 5 marzo 1997, causa T‑96/95, Rozand‑Lambiotte/[OSCURATO:PERSONA] (Racc. PI pagg. I‑A‑35 e II‑97, punto
72)
4.
La facoltà di cui dispone l’autorità che ha il potere di nomina, in forza dell’art. 34 dello Statuto, di disporre il licenziamento
di un funzionario in prova e di rifiutare di porlo sotto il regime statutario dei dipendenti di ruolo non lede alcun principio
generale di diritto applicabile alla funzione pubblica comunitaria.
Il provvedimento di licenziamento non può essere considerato né lesivo del principio di buona amministrazione o di un altro
principio generale né in violazione dei diritti fondamentali dell’interessato qualora il funzionario in prova sia mantenuto
nelle sue funzioni sino alla decisione dell’autorità che ha il potere di nomina, percepisca la sua retribuzione nel corso
di tale periodo, veda la sua posizione definita entro un lasso di tempo ragionevole e possa, per giunta, aspirare al beneficio
dell’indennità di cui all’art. 34, n. 5, dello Statuto.
(v. punti 69 e 70)