CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 32750/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 24/01/2024 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto in fatto e considerato in diritto Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Messina, che ha confermato la pronuncia del giudice di primo grado, con la quale l'imputato era stato ritenuto responsabile dei delitti di cuii agli artt. 588, 582, 585 e 612 cod. pen.; Ritenuto che il primo motivo di ricorso, con cui il ricorrente lamenta violazione di legge e difetto di motivazione in riferimento alla sussistenza della scriminante di cui all'art. 52 cod. pen., non è consentito dalla legge in sede di legittimità perché costituito da mere doglianze in punto di fatto; Rilevato che il secondo motivo di ricorso, con cui il ricorrente denunzia la violazione dell'art. 612 cod. pen. circa l'elemento soggettivo, è generico, perché fondato su argomenti che ripropongono le stesse ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame e, pertanto, non specifici (ex multis, v. Sez. 4, n. 18826 del 09/02/2012, Pezzo, Rv. 253849 - 01); che, invero, la mancanza di specificità del motivo, dalla quale, a mente dell'art. 591 comma 1 lett. c), deriva l'inammissibilità, si desume dalla mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione. Considerato che: il terzo motivo di ricorso, con il quale il ricorrente manifesta violazione di legge in relazione alla esclusione della punibilità ai sensi dell'art. 131 bis cod. pen.; il quarto motivo di ricorso, con cui si lamenta la mancata concessione delle circostanze attenuati generiche, il quinto motivo di ricorso, che verte sulla violazione ed erronea applicazione dell'art. 133 cod. pen. in relazione alla dosimetria del trattamento sanzionatorio, sono tutti e tre manifestamente infondati perché, secondo l'indirizzo consolidato della giurisprudenza, la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti e per fissare la pena base rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. peri.; che nella specie l'onere argomentativo del giudice è adeguatamente assolto attraverso un congruo riferimento agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti (si veda, in particolare pp. 6 e 7 della sentenza impugnata); che la sentenza impugnata (si veda, in particolare, pag.6) ha posto a base del rigetto della richiesta di applicazione del beneficio argomentazioni logiche e ineccepibili (le modalità e le motivazioni per la commissione di fatti illeciti) esprimendo un giudizio di prognosi sfavorevole sul meritevole riconoscimento dell'art. 131 bis cod. pen.; Ritenuto che il sesto e ultimo motivo di ricorso, con il quale si richiede l'applicazione della pena pecuniaria sostitutiva ex art. 20 bis cod. pen., è inedito e generico perché fondato su argomenti che ripropongono le stesse ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame e, pertanto, non specifici; che la mancanza di specificità del motivo, dalla quale, a mente dell'art. 591 comma 1 lett. c), deriva l'inammissibilità, si desume dalla mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della cassa delle