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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 19535/2026

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[OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/11/2025 della CORTE APPELLO di BARI dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];Rilevato in fatto e considerato in diritto Considerato che le doglianze di cui all'unico motivo del ricorso di [OSCURATO:PERSONA] - violazione degli artt. 62-bis e 133 cod. pen. e vizio di motivazione in ordine al diniego delle circostanze attenuanti generiche e alla dosimetria della pena - sono in fatto e manifestamente infondate, oltre che riproduttive di censure già valutate con argomentazioni scevre da vizi logici e giuridici dalla Corte di appello di Bari nella sentenza impugnata.

Invero, detta Corte rileva che: - come condivisibilmente evidenziato dal primo Giudice, non vi sono elementi positivi per riconoscere le circostanze attenuanti generiche; - al contrario vanno valorizzati la condotta di rilevante gravità e pericolosità posta in essere da [OSCURATO:PERSONA], sorpreso con un borsello a tracolla contenente un'arma carica, e dunque pronta a far fuoco, a bordo di un'auto che stazionava nei pressi dell'ufficio postale di Triggiano, e i precedenti, anche specifici, del suddetto, nonché l'assenza di resipiscenza e un comportamento processuale non collaborativo dell'imputato, che, in flagranza di reato, si è limitato ad attribuirsi la paternità dell'arma nel possesso della quale si trovava, senza disvelare le modalità con cui ne era venuto in possesso, e quindi lungi dal rendere "confessione"; - infondata è, inoltre, la richiesta di mitigazione del trattamento sanzionatorio; - la pena base, individuata dal primo Giudice nella misura di anni tre di reclusione ed euro 4.500 di multa per il reato più grave di ricettazione, è stata denunciata come eccessiva, sebbene la stessa, a dispetto della considerevole gravità della condotta e della pluralità degli indici, tutti negativi, valorizzati compiutamente dal G.u.p., sia ben più vicina al minimo (pari a due anni di reclusione quanto alla pena detentiva) che allo stesso medio edittale; - i rilievi difensivi sulla presunta duplicazione della valutazione negativa della condotta appaiono frutto di un approccio congetturale; - invero, i temi della pluralità delle violazioni e, soprattutto, della elevata offensività desunta dall'essere risultata l'arma con matricola abrasa pronta all'uso, non hanno assunto rilievo nella valutazione di diniego delle circostanze attenuanti generiche, fondata sostanzialmente sulla mancata emersione di elementi positivi oltre che sulla pacifica irrilevanza della presunta confessione; - nella determinazione della pena base, pure con riguardo ai principi di ragionevolezza e proporzionalità della sanzione, incide anche la natura dell'oggetto materiale della condotta, nella specie arma da fuoco, che influisce non poco sulla stima della gravità complessiva del fatto; - peraltro, non si vede come si possa fondatamente sostenere la provenienza di un'arma come una Makarov (che fino all'inizio del secolo fu arma di ordinanza per le forze armate russe, prima di essere dismessa e di entrare con frequenza nel mercato clandestino) con 1matricola abrasa, se non attraverso canali di fornitura illeciti; - la condotta del prevenuto, che fu sorpreso mentre deteneva e al contempo portava in luogo pubblico sulla propria persona, occultata, un'arma semiautomatica carica e con matricola abrasa, gravemente offensiva dei due beni giuridici tutelati dalle disposizioni incriminatrici violate (ordine pubblico e patrimonio), valutata unitamente alle complessive modalità dell'azione, proprio avendo riguardo ai parametri di cui all'art. 133, comma 1, nn. 1 e 2, cod. pen. giustifica pienamente, alla luce dei principi ex art. 27, comma 3, Cost., l'entità del discostamento dal minimo edittale nella misura prescelta dal G.u.p. del Tribunale di Bari.

Osservato, pertanto, che il ricorso, che si limita a confutare in modo generico tali analitiche argomentazioni e addirittura lamenta per la prima volta in questa sede - incorrendo, quindi, quanto a detto profilo nell'inammissibilità ex art. 606, comma 3, cod. proc. pen. - l'eccessività degli aumenti di pena in continuazione, deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammis P.Q.M

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/11/2025 della CORTE APPELLO di BARI dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];Rilevato in fatto e considerato in diritto Considerato che le doglianze di cui all'unico motivo del ricorso di [OSCURATO:PERSONA] - violazione degli artt. 62-bis e 133 cod. pen. e vizio di motivazione in ordine al diniego delle circostanze attenuanti generiche e alla dosimetria della pena - sono in fatto e manifestamente infondate, oltre che riproduttive di censure già valutate con argomentazioni scevre da vizi logici e giuridici dalla Corte di appello di Bari nella sentenza impugnata. Invero, detta Corte rileva che: - come condivisibilmente evidenziato dal primo Giudice, non vi sono elementi positivi per riconoscere le circostanze attenuanti generiche; - al contrario vanno valorizzati la condotta di rilevante gravità e pericolosità posta in essere da [OSCURATO:PERSONA], sorpreso con un borsello a tracolla contenente un'arma carica, e dunque pronta a far fuoco, a bordo di un'auto che stazionava nei pressi dell'ufficio postale di Triggiano, e i precedenti, anche specifici, del suddetto, nonché l'assenza di resipiscenza e un comportamento processuale non collaborativo dell'imputato, che, in flagranza di reato, si è limitato ad attribuirsi la paternità dell'arma nel possesso della quale si trovava, senza disvelare le modalità con cui ne era venuto in possesso, e quindi lungi dal rendere "confessione"; - infondata è, inoltre, la richiesta di mitigazione del trattamento sanzionatorio; - la pena base, individuata dal primo Giudice nella misura di anni tre di reclusione ed euro 4.500 di multa per il reato più grave di ricettazione, è stata denunciata come eccessiva, sebbene la stessa, a dispetto della considerevole gravità della condotta e della pluralità degli indici, tutti negativi, valorizzati compiutamente dal G.u.p., sia ben più vicina al minimo (pari a due anni di reclusione quanto alla pena detentiva) che allo stesso medio edittale; - i rilievi difensivi sulla presunta duplicazione della valutazione negativa della condotta appaiono frutto di un approccio congetturale; - invero, i temi della pluralità delle violazioni e, soprattutto, della elevata offensività desunta dall'essere risultata l'arma con matricola abrasa pronta all'uso, non hanno assunto rilievo nella valutazione di diniego delle circostanze attenuanti generiche, fondata sostanzialmente sulla mancata emersione di elementi positivi oltre che sulla pacifica irrilevanza della presunta confessione; - nella determinazione della pena base, pure con riguardo ai principi di ragionevolezza e proporzionalità della sanzione, incide anche la natura dell'oggetto materiale della condotta, nella specie arma da fuoco, che influisce non poco sulla stima della gravità complessiva del fatto; - peraltro, non si vede come si possa fondatamente sostenere la provenienza di un'arma come una Makarov (che fino all'inizio del secolo fu arma di ordinanza per le forze armate russe, prima di essere dismessa e di entrare con frequenza nel mercato clandestino) con 1matricola abrasa, se non attraverso canali di fornitura illeciti; - la condotta del prevenuto, che fu sorpreso mentre deteneva e al contempo portava in luogo pubblico sulla propria persona, occultata, un'arma semiautomatica carica e con matricola abrasa, gravemente offensiva dei due beni giuridici tutelati dalle disposizioni incriminatrici violate (ordine pubblico e patrimonio), valutata unitamente alle complessive modalità dell'azione, proprio avendo riguardo ai parametri di cui all'art. 133, comma 1, nn. 1 e 2, cod. pen. giustifica pienamente, alla luce dei principi ex art. 27, comma 3, Cost., l'entità del discostamento dal minimo edittale nella misura prescelta dal G.u.p. del Tribunale di Bari. Osservato, pertanto, che il ricorso, che si limita a confutare in modo generico tali analitiche argomentazioni e addirittura lamenta per la prima volta in questa sede - incorrendo, quindi, quanto a detto profilo nell'inammissibilità ex art. 606, comma 3, cod. proc. pen. - l'eccessività degli aumenti di pena in continuazione, deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammis P.Q.M
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