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CassazionesentenzaSezione 3

Cassazione n. 09367/2024

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o la seguente ORDINANZA sul ricorso 784-2023proposto da: [OSCURATO:PERSONA], domiciliata presso il proprio indirizzo di posta elettronica certificata, rappresentata e difesa da sé medesima ex art. 86 cod. proc. civ.; -ricorrente - contro AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE; -intimata - Avversola sentenza n. 1321 / 2 2 del la Corte d’appello d i Firenze , depositata il 22/06/2022; udita la relazione della causa svolta nell’adunanza camerale del [OSCURATO:DATA_NASCITA]dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] G iaime GUIZZI .

Oggetto [OSCURATO:PERSONA] Ricorso per cassazione -Atto predisposto ex art.86 cod. proc. civ. da avvocato non cassazionista - Inammissibilità del ricorso R.G.N.784/2023 Cron.

Rep.

Ud.12/12/2023 Adunanza camerale [OSCURATO:PERSONA] 1.L’[OSCURATO:PERSONA] ha chiesto – ai sensi dell’art. 380-bis, comma 2, cod. proc. civ. –la decisione sul ricorso dalla stessa proposto avverso la sentenza n. 1321/22, del 22 giugno 2022, della Corte d’appello di Firenze, ricorso oggetto di proposta di definizione accelerata, da parte di questa Corte, in ragione della sua ritenuta inammissibilità. 2.Dalla lettura degli atti di causa emerge che l’Avv. [OSCURATO:PERSONA] ebbe a gravare con appello la sentenza n. 2632/16, del 13 luglio 2016, del Tribunale di Firenze, di declaratoria di difetto di giurisdizione – in favore del giudice tributario – dell’opposizione dalla stessa proposta, nei confronti della società [OSCURATO:PERSONA] S.p.a. e dell’Agenzia delle Entrate e Riscossione (dora in poi, “ADER”), in relazione ad una cartella esattoriale a carico della stessa.

Il giudice di seconde cure respingeva il gravame, ritenendo corretta la declaratoria di carenza di giurisdizione del giudice ordinario, pronunciata in primo grado.

Esperito dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] –ex art. 86 cod. proc. civ. – ricorso per cassazione, questa Corte comunicava la proposta di cui all’art. 380-bis, comma 1, cod. proc. civ., avendo ravvisato, quale principale causa di inammissibilità dello stesso, il difetto della qualità di avvocato autorizzato al patrocinio presso le giurisdizioni superiori in capo alla predetta legale.

3. È rimasta solo intimata l’Agenzia delle Entrate e Riscossione, ovvero il solo soggetto destinatario della notifica del ricorso (e subentrato “ex lege” alla società [OSCURATO:PERSONA]).4.

La ricorrente, come detto, ha formulato istanza di decisione collegiale, nel termine di quaranta giorni dalla notificazione della proposta di definizione accelerata del giudizio di legittimità, sicché questa Corte ha fissato, per la trattazione del ricorso, adunanza camerale ai sensi dell’art. 380-bis.1 cod. proc. civ.

5. La ricorrente ha depositato memoria.

6. [OSCURATO:PERSONA] si è riservato il deposito nei successivi sessanta giorni. [OSCURATO:PERSONA]

7. Il ricorso è inammissibile.

7.1. L’[OSCURATO:PERSONA], infatti, riconosce di non risultare “cassazionista dall’albo”, ma invoca l’art. 24, comma 1, Cost., che a suo dire – e in base ad una lettura condotta alla stregua degli atti dell’[OSCURATO:PERSONA] –contempla il diritto di azione in termini tali da escludere tanto “limitazione possibili da parte della legge”, quanto il “bisogno di interventi legislativi per attuarsi”.

L’inconsistenza degli argomenti svolti dalla ricorrente impongono di conferma re la decisione già adottata con la proposta di definizione accelerata, senza che possa rilevare il carattere “inviolabile” del diritto di azione, e ciò alla stregua del principio –già richiamato nella suddetta proposta – secondo cui è “inammissibile il ricorso per cassazione sottoscritto personalmente dalla parte interessata, e non da un avvocato iscritto nell’apposito albo munito di procura speciale, a norma degli artt. 82, comma 3, e 365 cod. proc. civ., i quali non possono ritenersi abrogati o modificati dagli artt. 14, comma 3, lett. d), del Patto internazionale sui diritti civili e politici, ratificato con legge 25 ottobre 1977, n. 881, e 6, comma 3, lett. c) della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo, ratificata con legge 4 agosto 1955, n. 848, riferendosi tali disposizioni al processo penale, senza alcuna incidenza sul patrocinio nel processo civile” (Cass. Sez. 1, sent. 3 ottobre 1988, n. 5335, Rv. 459984-01; in senso conforme Cass. Sez. 2, sent. 27 dicembre 2012, n. 23925, Rv. 624594-01 e Cass. Sez. 6-3, ord. 11 dicembre 2014, n. 26133, Rv. 633631-01).

Principio, oltretutto, del quale –lo si evidenzia, nuovamente, nella suddetta proposta di definizione accelerata –à stata fatta applicazione già con riferimento ad altro ricorso esperito dalla medesima Avv. [OSCURATO:PERSONA], la quale, per quanto emerge dalle risultanze degli albi tenuti dal [OSCURATO:PERSONA], nonché dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Terni, “non risulta autorizzata al patrocinio presso le giurisdizioni superiori, onde non è legittimata ad esercitareil patrocinio in proprio, ai sensi dell’art. 86 cod. proc. civ., davanti a questa Corte” (Cass. Sez. 3, ord. 25 maggio 2023, n. 14629).

8. Nulla va disposto quanto allespese del presente giudizio di legittimità, essendo rimasta l’ADER solo intimata.

9. Occorre, invece, provvedere a norma del comma 4 dell’art.96 cod. proc. civ. (nonostante sia rimasta – come detto – solo intimata l’ADER: Cass. Sez. 3, ord. 4 ottobre 2023, n. 27947, Rv. 669107-01; circostanza, peraltro, che impedisce di applicare il terzo comma di detto articolo del codice di rito civile), nella misura che, nella specie, si reputa di dover fissare in quella massima di legge, pari a € 5.000,00, in ragione del comportamento reiteratamente inottemperante dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA] alla prescrizione di legge che impone di avvalersi, per la predisposizione del ricorso ex art. 360 cod. proc. civ., di un professionista iscritto nell’albo speciale dei patrocinanti in Cassazione.

10. A carico della ricorrente, infine, stante la declaratoria di inammissibilità del ricorso, sussiste l’obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto secondo un accertamento spettante all’amministrazione giudiziaria (Cass. Sez.

Un., sent. 20 febbraio 2020, n. 4315, Rv. 657198-01),ai sensi dell’art. 13, comma 1- quater , del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.

P.Q.

M . [OSCURATO:PERSONA] inammissibile il ricorso .

Ai sensi dell’art. 96, comma 4, cod. proc. civ., condanna [OSCURATO:PERSONA] al pagamento della somma di €. 5 .000,00, in favore della Cassa delle Ammende.

Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.

Così d

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso 784-2023proposto da: [OSCURATO:PERSONA], domiciliata presso il proprio indirizzo di posta elettronica certificata, rappresentata e difesa da sé medesima ex art. 86 cod. proc. civ.; -ricorrente - contro AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE; -intimata - Avversola sentenza n. 1321 / 2 2 del la Corte d’appello d i Firenze , depositata il 22/06/2022; udita la relazione della causa svolta nell’adunanza camerale del [OSCURATO:DATA_NASCITA]dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] G iaime GUIZZI . Oggetto [OSCURATO:PERSONA] Ricorso per cassazione -Atto predisposto ex art.86 cod. proc. civ. da avvocato non cassazionista - Inammissibilità del ricorso R.G.N.784/2023 Cron. Rep. Ud.12/12/2023 Adunanza camerale [OSCURATO:PERSONA] 1.L’[OSCURATO:PERSONA] ha chiesto – ai sensi dell’art. 380-bis, comma 2, cod. proc. civ. –la decisione sul ricorso dalla stessa proposto avverso la sentenza n. 1321/22, del 22 giugno 2022, della Corte d’appello di Firenze, ricorso oggetto di proposta di definizione accelerata, da parte di questa Corte, in ragione della sua ritenuta inammissibilità. 2.Dalla lettura degli atti di causa emerge che l’Avv. [OSCURATO:PERSONA] ebbe a gravare con appello la sentenza n. 2632/16, del 13 luglio 2016, del Tribunale di Firenze, di declaratoria di difetto di giurisdizione – in favore del giudice tributario – dell’opposizione dalla stessa proposta, nei confronti della società [OSCURATO:PERSONA] S.p.a. e dell’Agenzia delle Entrate e Riscossione (dora in poi, “ADER”), in relazione ad una cartella esattoriale a carico della stessa. Il giudice di seconde cure respingeva il gravame, ritenendo corretta la declaratoria di carenza di giurisdizione del giudice ordinario, pronunciata in primo grado. Esperito dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] –ex art. 86 cod. proc. civ. – ricorso per cassazione, questa Corte comunicava la proposta di cui all’art. 380-bis, comma 1, cod. proc. civ., avendo ravvisato, quale principale causa di inammissibilità dello stesso, il difetto della qualità di avvocato autorizzato al patrocinio presso le giurisdizioni superiori in capo alla predetta legale. 3. È rimasta solo intimata l’Agenzia delle Entrate e Riscossione, ovvero il solo soggetto destinatario della notifica del ricorso (e subentrato “ex lege” alla società [OSCURATO:PERSONA]).4. La ricorrente, come detto, ha formulato istanza di decisione collegiale, nel termine di quaranta giorni dalla notificazione della proposta di definizione accelerata del giudizio di legittimità, sicché questa Corte ha fissato, per la trattazione del ricorso, adunanza camerale ai sensi dell’art. 380-bis.1 cod. proc. civ. 5. La ricorrente ha depositato memoria. 6. [OSCURATO:PERSONA] si è riservato il deposito nei successivi sessanta giorni. [OSCURATO:PERSONA] 7. Il ricorso è inammissibile. 7.1. L’[OSCURATO:PERSONA], infatti, riconosce di non risultare “cassazionista dall’albo”, ma invoca l’art. 24, comma 1, Cost., che a suo dire – e in base ad una lettura condotta alla stregua degli atti dell’[OSCURATO:PERSONA] –contempla il diritto di azione in termini tali da escludere tanto “limitazione possibili da parte della legge”, quanto il “bisogno di interventi legislativi per attuarsi”. L’inconsistenza degli argomenti svolti dalla ricorrente impongono di conferma re la decisione già adottata con la proposta di definizione accelerata, senza che possa rilevare il carattere “inviolabile” del diritto di azione, e ciò alla stregua del principio –già richiamato nella suddetta proposta – secondo cui è “inammissibile il ricorso per cassazione sottoscritto personalmente dalla parte interessata, e non da un avvocato iscritto nell’apposito albo munito di procura speciale, a norma degli artt. 82, comma 3, e 365 cod. proc. civ., i quali non possono ritenersi abrogati o modificati dagli artt. 14, comma 3, lett. d), del Patto internazionale sui diritti civili e politici, ratificato con legge 25 ottobre 1977, n. 881, e 6, comma 3, lett. c) della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo, ratificata con legge 4 agosto 1955, n. 848, riferendosi tali disposizioni al processo penale, senza alcuna incidenza sul patrocinio nel processo civile” (Cass. Sez. 1, sent. 3 ottobre 1988, n. 5335, Rv. 459984-01; in senso conforme Cass. Sez. 2, sent. 27 dicembre 2012, n. 23925, Rv. 624594-01 e Cass. Sez. 6-3, ord. 11 dicembre 2014, n. 26133, Rv. 633631-01). Principio, oltretutto, del quale –lo si evidenzia, nuovamente, nella suddetta proposta di definizione accelerata –à stata fatta applicazione già con riferimento ad altro ricorso esperito dalla medesima Avv. [OSCURATO:PERSONA], la quale, per quanto emerge dalle risultanze degli albi tenuti dal [OSCURATO:PERSONA], nonché dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Terni, “non risulta autorizzata al patrocinio presso le giurisdizioni superiori, onde non è legittimata ad esercitareil patrocinio in proprio, ai sensi dell’art. 86 cod. proc. civ., davanti a questa Corte” (Cass. Sez. 3, ord. 25 maggio 2023, n. 14629). 8. Nulla va disposto quanto allespese del presente giudizio di legittimità, essendo rimasta l’ADER solo intimata. 9. Occorre, invece, provvedere a norma del comma 4 dell’art.96 cod. proc. civ. (nonostante sia rimasta – come detto – solo intimata l’ADER: Cass. Sez. 3, ord. 4 ottobre 2023, n. 27947, Rv. 669107-01; circostanza, peraltro, che impedisce di applicare il terzo comma di detto articolo del codice di rito civile), nella misura che, nella specie, si reputa di dover fissare in quella massima di legge, pari a € 5.000,00, in ragione del comportamento reiteratamente inottemperante dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA] alla prescrizione di legge che impone di avvalersi, per la predisposizione del ricorso ex art. 360 cod. proc. civ., di un professionista iscritto nell’albo speciale dei patrocinanti in Cassazione. 10. A carico della ricorrente, infine, stante la declaratoria di inammissibilità del ricorso, sussiste l’obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto secondo un accertamento spettante all’amministrazione giudiziaria (Cass. Sez. Un., sent. 20 febbraio 2020, n. 4315, Rv. 657198-01),ai sensi dell’art. 13, comma 1- quater , del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115. P.Q. M . [OSCURATO:PERSONA] inammissibile il ricorso . Ai sensi dell’art. 96, comma 4, cod. proc. civ., condanna [OSCURATO:PERSONA] al pagamento della somma di €. 5 .000,00, in favore della Cassa delle Ammende. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto. Così d
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