Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 15 luglio 2026

Cassazione n. 23287/2026

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

-contro[OSCURATO:PERSONA] S.R.L. rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]-controricorrente-Avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] dellaLOMBARDIA n. 3405/2022 depositata il 06/09/2022.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 10/07/2026 dalconsigliere [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 27358/2022Numero sezionale 5565/2026Numero di raccolta generale 23287/2026Data pubblicazione 15/07/2026Il Comune di Cornaredo (MI) notificò alla società [OSCURATO:SOCIETA]. un avviso diliquidazione TARI 2014 in relazione allo stabilimento sito in quel Comuneove la società produce e commercializza cementi.

Secondo l’ente locale learee assoggettabili a tassa erano maggiori di quelle dichiarate dallacontribuente.

Quest’ultima ricorse avanti alla Commissione TributariaProvinciale milanese che, con la sentenza 2252/2021, accolseparzialmente il ricorso.Su appello del Comune, e sull’appello incidentale della contribuente, con lasentenza indicata in epigrafe la [OSCURATO:PERSONA] dellaLombardia ha respinto l’appello principale e accolto parzialmente l’appelloincidentale condannando l’ente locale alla rifusione delle spese.Secondo il giudice d’appello:- doveva ritenersi provato, quanto all’area scoperta dello stabilimento,che per il 2013 la stessa non fosse stata assoggettata a TARI, come sievince da una raccomandata 10/5/2019, trattandosi inoltre di areapertinenziale allo stabilimento produttivo come risultava dalle fotoprodotte dalla contribuente medesima;- l’attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l’attività di avvio arecupero dei rifiuti è sufficiente a ottenere la riduzione della quotavariabile TARI in rapporto alla quantità di detti rifiuti, a prescinderedalla quantità di scarti prodotti nel processo di recupero, rimanendo acarico dell’utente la quota fissa;- le attività industriali producono sia rifiuti speciali che rifiuti urbani;- le superfici dove avviene la lavorazione industriale sarebbero esclusedall’applicazione della tassa dovendosi in esse comprendere i magazzinidi materie prime, merci e prodotti finiti, e ciò anche con riguardo allaquota variabile, restando la tassa solo alle superfici produttive di rifiutiurbani (mense, uffici, ecc);- ove i rifiuti urbani siano autonomamente conferiti, residuerebbe solo laquota fissa;Numero registro generale 27358/2022Numero sezionale 5565/2026Numero di raccolta generale 23287/2026Data pubblicazione 15/07/2026- tutte le aree produttive, scoperte e no, oggetto dell’accertamentoprodurrebbero solo rifiuti speciali auto smaltiti e pertanto nonsarebbero soggette alla TARI, a differenza delle aree destinate a uffici,sale riunioni, mense, ecc.;- esente deve ritenersi altresì il capannone contraddistinto al catasto alfoglio 12 part. 1216, oggetto dell’appello incidentale;- non esente sarebbe invece un appartamento di mq 75, anch’essooggetto d’appello incidentale, non risultando provato che per ilmedesimo la società avesse già pagato l’imposta.Ricorre per cassazione il Comune di Cornaredo sulla base di due motivi.Resiste la contribuente con controricorso, integrato da successivamemoria.RAGIONI DELLA DECISIONE1.

Va innanzi tutto esaminata l’eccezione di tardività del ricorso formulatacon il controricorso e ribadita dalla contribuente nella memoria illustrativa.Secondo la società, la sentenza impugnata, pubblicata il 6/9/2022, è statanotificata al Comune di Cornaredo il 9/9/2022.

Il termine di sessantagiorni per la proposizione del ricorso per Cassazione, ai sensi dell’art. 325comma secondo, 326 comma primo c.p.c. e 51 d.lgs. 546/92, sarebbepertanto scaduto martedì 8/11/2022, ma l’atto è stato notificatosolamente il giovedì 10/11/2022 con conseguente tardività del gravame.1.1 Deve innanzi tutto evidenziarsi come siano pacifiche le date indicatenel controricorso, atteso che è lo stesso ricorso a dare atto della notificadella sentenza il venerdì 9/9/2022, essendo peraltro il gravame datato9/11/2022, pertanto il giorno successivo alla scadenza del termine brevesuccitato.

Dalla ricevuta d’avvenuta consegna telematica allegata alricorso emerge come la notifica sia avvenuta il giovedì 10/11/2022.1.2 Ne deriva che la notifica del ricorso è avvenuta tardivamente inquanto oltre il termine breve scadente mercoledì 8 novembre 2022.

NonNumero registro generale 27358/2022Numero sezionale 5565/2026Numero di raccolta generale 23287/2026Data pubblicazione 15/07/2026risultano infatti applicabili alla fattispecie né la sospensione dei termini dicui agli artt. 83, comma 2, del D.L. n. 18 del 2020, convertito nella leggen. 27 del 2020, e 36, comma 1, del D.L. n. 23 del 2020, convertito nellalegge n. 40 del 2020, né quella di cui all’art. 1, comma 199, della L. n.197 del 2022 in quanto tali sospensioni, pur basate su diversi presupposti,riguardano le controversie in cui è parte l’Agenzia delle Entrate e periodidiversi da quello in esame (dal 9 all’11 maggio 2020 la prima, e undicimesi per i termini scadenti tra il 1° gennaio e il 31 ottobre 2023).1.3 Deve inoltre rimarcarsi, alla luce delle affermazioni del Comunericorrente, come, al fine del decorso del termine breve di cui agli artt. 325c.p.c. e 51 d.lgs. 546/92, non appaia dirimente la mancanza di prova degliadempimenti previsti dall’art. 38 d.lgs. 546/92.

È infatti noto come taledisposizione, dettata in tema di decisione della controversia avanti algiudice tributario, disponga al comma 1 il diritto delle parti d’ottenerecopie autentiche della sentenza al fine di notificarla alle controparti per fardecorrere il predetto termine breve.

Il capoverso della disposizioneprevede poi sia onere delle parti, oltre che di provvedere alla giàmenzionata notifica a norma dell’art. 16, di depositare nei successivitrenta giorni l’originale o copia autentica dell’originale notificato, ovvero glialtri documenti ivi indicati (sentenza notificata e ricevute diaccettazione/trasmissione del messaggio PEC).

Il terzo comma prevede,analogamente all’art. 327, comma primo, c.p.c. ivi richiamato, che, ovenessuna delle parti provveda alla notificazione come descritta, il terminesia quello c.d.

“lungo” di sei mesi, prevedendo come ciò non accada ove laparte non costituita dimostri di non avere avuto conoscenza del processoper nullità della notificazione del ricorso e della comunicazione dell’avvisodi fissazione d’udienza.1.4 Dal combinato disposto di tali disposizioni deve concludersi come ladecorrenza del termine breve consegua alla notifica della sentenzaimpugnata e non al deposito dell’originale o copia notificata, la cuiNumero registro generale 27358/2022Numero sezionale 5565/2026Numero di raccolta generale 23287/2026Data pubblicazione 15/07/2026funzione è quella di consentire la verifica della regolarità della notifica ovecontestata.

Ove la parte destinataria non contesti alcunché ovvero, comenel caso in esame, ammetta specificamente d’avere ricevuto notifica dellasentenza al fine del decorso del termine breve previsto dall’art. 51,comma 1, del citato d.lgs., non appare praticabile la soluzione adottata dauna parte della giurisprudenza volta a ritenere che tale termine non siaoperativo e debba applicarsi il termine semestrale, rendendo di fattoinutile la regolare notifica della sentenza.1.5 In tal senso non può condividersi l’orientamento più rigoroso, pur piùvolte espresso da questa Corte (Cass. 5871/12, 26449/17, 24791/21 e,più recentemente, 27758/2025), con particolare riferimento all’analogoproblema della tempestività dell’appello proposto avverso le sentenzedelle [OSCURATO:PERSONA], oggi Corti di giustizia tributaria diII grado.

Su questo specifico punto è condivisibile il principio secondo cuil'applicazione di tali disposizioni alle decisioni delle Commissioni tributarieregionali, in forza del generale richiamo fatto per il processo tributario disecondo grado alle norme dettate per il primo grado, non trova ostacolonella disciplina del ricorso per cassazione, interamente regolato dal codicedi procedura civile, poiché la notifica delle sentenze di appello resta fuoridel giudizio di legittimità, mirando solo alla più celere formazione delgiudicato formale (vv. la già richiamata Cass. Sez. 5, 13/04/2012, n.5871, Rv. 621885 – 01).Quanto invece al profilo succitato, secondo l’orientamento più rigoroso ecome risulta in particolare dalla citata pronuncia Cass., 17 ottobre 2025,n. 27758, ai fini del decorso del termine "breve" d'impugnazione, ai sensidel d.lgs. n. 546 del 1992, artt. 38 e 51, in mancanza di prova da partedel notificante, anche a mezzo di ricevuta rilasciata dalla segreteria dellaCommissione tributaria, del rispetto delle formalità di deposito entrotrenta giorni dell’originale o copia notificata della sentenza, si rende inveceapplicabile il diverso termine cd.

"lungo" di impugnazione, di cui all'art.Numero registro generale 27358/2022Numero sezionale 5565/2026Numero di raccolta generale 23287/2026Data pubblicazione 15/07/2026327 c.p.c.

Appare evidente come le pronunce richiamate insistano sulproblema della “prova” dell’intervenuta notifica, interpretando ladisposizione dell’art. 38 come finalizzata a fornire certezze sull’avvenutaregolare notifica onde scongiurare il rischio che il termine breve decorraall’insaputa di chi avrebbe interesse all’impugnazione.

Pur condividendoquesto Collegio la convinzione secondo cui il rispetto della forma impostada una norma procedimentale esima dalle valutazioni circa lo scopoperseguito dal legislatore mediante la stessa, appare rigidamenteformalistico il pretendere che, a fronte della pacifica in quanto noncontestata regolarità dell’intervenuta notificazione, debba ravvisarsi unaviolazione nel mancato adempimento di “tutte” le formalità prescritte dalcitato art. 38, cpv. d.lgs. 546/92.

Va ribadito, a tal fine, come l’ultimocomma di tale disposizione preveda espressamente i casi in cui deveapplicarsi l’art. 327, comma primo c.p.c. e lo stesso faccia espressoriferimento all’ipotesi in cui “nessuna delle parti provvede alla notificazionedella sentenza”, a conforto del fatto che il termine lungo consegua allamancanza (o invalidità) della notifica e non del deposito.1.6 Deve quindi preferirsi l’orientamento, anche recentissimamentesostenuto (vv.

Cass. Sez. 5 n. 19132 del 11/6/2026 e n. 5155 del27/2/2025), secondo cui, ove non consti alcuna contestazione circa lacompletezza o l’effettiva corrispondenza all’originale della copia notificata,la notifica sia idonea a far decorrere il termine breve d’impugnazione (vv.tra le tante Cass. 10138/22 e altre citate nelle pronunce succitate).Secondo tale condivisibile insegnamento, l’applicazione di tale principionon trova ostacolo nell’art.38, comma 2, del d.lgs. n. 546/92 dovendodarsi seguito, con la prevalente dottrina, all’orientamento secondo cui taliadempimenti non incidono sul decorso del termine breve perl’impugnazione correlato alla sola notificazione della sentenza (cfr. Cass.n. 5155 del 27/2/2025 con richiami a Cass. n. 4222 del 2015; Cass. n.4616 del 2018, Cass. n. 16554 del 2018).Numero registro generale 27358/2022Numero sezionale 5565/2026Numero di raccolta generale 23287/2026Data pubblicazione 15/07/20262.

La tardività del ricorso ne determina l’inammissibilità, escludendopertanto la necessità d’esaminarne i motivi, ma la sussistenza delcontrasto giurisprudenziale succitato concretizza i presupposti di cuiall’art. 92, comma secondo, c.p.c., per la compensazione delle spese dellafase di legittimità.Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inseritodall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenzadei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulterioreimporto a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, anorma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13, se dovuto.

P.Q.MDichiara il ricorso inammissibile.Compensa integralmente tra le parti le spese della fase di legittimità.Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inseritodall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenzadei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulterioreimporto a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, anorma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 10/07/2026.Il PresidenteANGELO [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
-contro[OSCURATO:PERSONA] S.R.L. rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]-controricorrente-Avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] dellaLOMBARDIA n. 3405/2022 depositata il 06/09/2022.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 10/07/2026 dalconsigliere [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 27358/2022Numero sezionale 5565/2026Numero di raccolta generale 23287/2026Data pubblicazione 15/07/2026Il Comune di Cornaredo (MI) notificò alla società [OSCURATO:SOCIETA]. un avviso diliquidazione TARI 2014 in relazione allo stabilimento sito in quel Comuneove la società produce e commercializza cementi. Secondo l’ente locale learee assoggettabili a tassa erano maggiori di quelle dichiarate dallacontribuente. Quest’ultima ricorse avanti alla Commissione TributariaProvinciale milanese che, con la sentenza 2252/2021, accolseparzialmente il ricorso.Su appello del Comune, e sull’appello incidentale della contribuente, con lasentenza indicata in epigrafe la [OSCURATO:PERSONA] dellaLombardia ha respinto l’appello principale e accolto parzialmente l’appelloincidentale condannando l’ente locale alla rifusione delle spese.Secondo il giudice d’appello:- doveva ritenersi provato, quanto all’area scoperta dello stabilimento,che per il 2013 la stessa non fosse stata assoggettata a TARI, come sievince da una raccomandata 10/5/2019, trattandosi inoltre di areapertinenziale allo stabilimento produttivo come risultava dalle fotoprodotte dalla contribuente medesima;- l’attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l’attività di avvio arecupero dei rifiuti è sufficiente a ottenere la riduzione della quotavariabile TARI in rapporto alla quantità di detti rifiuti, a prescinderedalla quantità di scarti prodotti nel processo di recupero, rimanendo acarico dell’utente la quota fissa;- le attività industriali producono sia rifiuti speciali che rifiuti urbani;- le superfici dove avviene la lavorazione industriale sarebbero esclusedall’applicazione della tassa dovendosi in esse comprendere i magazzinidi materie prime, merci e prodotti finiti, e ciò anche con riguardo allaquota variabile, restando la tassa solo alle superfici produttive di rifiutiurbani (mense, uffici, ecc);- ove i rifiuti urbani siano autonomamente conferiti, residuerebbe solo laquota fissa;Numero registro generale 27358/2022Numero sezionale 5565/2026Numero di raccolta generale 23287/2026Data pubblicazione 15/07/2026- tutte le aree produttive, scoperte e no, oggetto dell’accertamentoprodurrebbero solo rifiuti speciali auto smaltiti e pertanto nonsarebbero soggette alla TARI, a differenza delle aree destinate a uffici,sale riunioni, mense, ecc.;- esente deve ritenersi altresì il capannone contraddistinto al catasto alfoglio 12 part. 1216, oggetto dell’appello incidentale;- non esente sarebbe invece un appartamento di mq 75, anch’essooggetto d’appello incidentale, non risultando provato che per ilmedesimo la società avesse già pagato l’imposta.Ricorre per cassazione il Comune di Cornaredo sulla base di due motivi.Resiste la contribuente con controricorso, integrato da successivamemoria.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Va innanzi tutto esaminata l’eccezione di tardività del ricorso formulatacon il controricorso e ribadita dalla contribuente nella memoria illustrativa.Secondo la società, la sentenza impugnata, pubblicata il 6/9/2022, è statanotificata al Comune di Cornaredo il 9/9/2022. Il termine di sessantagiorni per la proposizione del ricorso per Cassazione, ai sensi dell’art. 325comma secondo, 326 comma primo c.p.c. e 51 d.lgs. 546/92, sarebbepertanto scaduto martedì 8/11/2022, ma l’atto è stato notificatosolamente il giovedì 10/11/2022 con conseguente tardività del gravame.1.1 Deve innanzi tutto evidenziarsi come siano pacifiche le date indicatenel controricorso, atteso che è lo stesso ricorso a dare atto della notificadella sentenza il venerdì 9/9/2022, essendo peraltro il gravame datato9/11/2022, pertanto il giorno successivo alla scadenza del termine brevesuccitato. Dalla ricevuta d’avvenuta consegna telematica allegata alricorso emerge come la notifica sia avvenuta il giovedì 10/11/2022.1.2 Ne deriva che la notifica del ricorso è avvenuta tardivamente inquanto oltre il termine breve scadente mercoledì 8 novembre 2022. NonNumero registro generale 27358/2022Numero sezionale 5565/2026Numero di raccolta generale 23287/2026Data pubblicazione 15/07/2026risultano infatti applicabili alla fattispecie né la sospensione dei termini dicui agli artt. 83, comma 2, del D.L. n. 18 del 2020, convertito nella leggen. 27 del 2020, e 36, comma 1, del D.L. n. 23 del 2020, convertito nellalegge n. 40 del 2020, né quella di cui all’art. 1, comma 199, della L. n.197 del 2022 in quanto tali sospensioni, pur basate su diversi presupposti,riguardano le controversie in cui è parte l’Agenzia delle Entrate e periodidiversi da quello in esame (dal 9 all’11 maggio 2020 la prima, e undicimesi per i termini scadenti tra il 1° gennaio e il 31 ottobre 2023).1.3 Deve inoltre rimarcarsi, alla luce delle affermazioni del Comunericorrente, come, al fine del decorso del termine breve di cui agli artt. 325c.p.c. e 51 d.lgs. 546/92, non appaia dirimente la mancanza di prova degliadempimenti previsti dall’art. 38 d.lgs. 546/92. È infatti noto come taledisposizione, dettata in tema di decisione della controversia avanti algiudice tributario, disponga al comma 1 il diritto delle parti d’ottenerecopie autentiche della sentenza al fine di notificarla alle controparti per fardecorrere il predetto termine breve. Il capoverso della disposizioneprevede poi sia onere delle parti, oltre che di provvedere alla giàmenzionata notifica a norma dell’art. 16, di depositare nei successivitrenta giorni l’originale o copia autentica dell’originale notificato, ovvero glialtri documenti ivi indicati (sentenza notificata e ricevute diaccettazione/trasmissione del messaggio PEC). Il terzo comma prevede,analogamente all’art. 327, comma primo, c.p.c. ivi richiamato, che, ovenessuna delle parti provveda alla notificazione come descritta, il terminesia quello c.d. “lungo” di sei mesi, prevedendo come ciò non accada ove laparte non costituita dimostri di non avere avuto conoscenza del processoper nullità della notificazione del ricorso e della comunicazione dell’avvisodi fissazione d’udienza.1.4 Dal combinato disposto di tali disposizioni deve concludersi come ladecorrenza del termine breve consegua alla notifica della sentenzaimpugnata e non al deposito dell’originale o copia notificata, la cuiNumero registro generale 27358/2022Numero sezionale 5565/2026Numero di raccolta generale 23287/2026Data pubblicazione 15/07/2026funzione è quella di consentire la verifica della regolarità della notifica ovecontestata. Ove la parte destinataria non contesti alcunché ovvero, comenel caso in esame, ammetta specificamente d’avere ricevuto notifica dellasentenza al fine del decorso del termine breve previsto dall’art. 51,comma 1, del citato d.lgs., non appare praticabile la soluzione adottata dauna parte della giurisprudenza volta a ritenere che tale termine non siaoperativo e debba applicarsi il termine semestrale, rendendo di fattoinutile la regolare notifica della sentenza.1.5 In tal senso non può condividersi l’orientamento più rigoroso, pur piùvolte espresso da questa Corte (Cass. 5871/12, 26449/17, 24791/21 e,più recentemente, 27758/2025), con particolare riferimento all’analogoproblema della tempestività dell’appello proposto avverso le sentenzedelle [OSCURATO:PERSONA], oggi Corti di giustizia tributaria diII grado. Su questo specifico punto è condivisibile il principio secondo cuil'applicazione di tali disposizioni alle decisioni delle Commissioni tributarieregionali, in forza del generale richiamo fatto per il processo tributario disecondo grado alle norme dettate per il primo grado, non trova ostacolonella disciplina del ricorso per cassazione, interamente regolato dal codicedi procedura civile, poiché la notifica delle sentenze di appello resta fuoridel giudizio di legittimità, mirando solo alla più celere formazione delgiudicato formale (vv. la già richiamata Cass. Sez. 5, 13/04/2012, n.5871, Rv. 621885 – 01).Quanto invece al profilo succitato, secondo l’orientamento più rigoroso ecome risulta in particolare dalla citata pronuncia Cass., 17 ottobre 2025,n. 27758, ai fini del decorso del termine "breve" d'impugnazione, ai sensidel d.lgs. n. 546 del 1992, artt. 38 e 51, in mancanza di prova da partedel notificante, anche a mezzo di ricevuta rilasciata dalla segreteria dellaCommissione tributaria, del rispetto delle formalità di deposito entrotrenta giorni dell’originale o copia notificata della sentenza, si rende inveceapplicabile il diverso termine cd. "lungo" di impugnazione, di cui all'art.Numero registro generale 27358/2022Numero sezionale 5565/2026Numero di raccolta generale 23287/2026Data pubblicazione 15/07/2026327 c.p.c. Appare evidente come le pronunce richiamate insistano sulproblema della “prova” dell’intervenuta notifica, interpretando ladisposizione dell’art. 38 come finalizzata a fornire certezze sull’avvenutaregolare notifica onde scongiurare il rischio che il termine breve decorraall’insaputa di chi avrebbe interesse all’impugnazione. Pur condividendoquesto Collegio la convinzione secondo cui il rispetto della forma impostada una norma procedimentale esima dalle valutazioni circa lo scopoperseguito dal legislatore mediante la stessa, appare rigidamenteformalistico il pretendere che, a fronte della pacifica in quanto noncontestata regolarità dell’intervenuta notificazione, debba ravvisarsi unaviolazione nel mancato adempimento di “tutte” le formalità prescritte dalcitato art. 38, cpv. d.lgs. 546/92. Va ribadito, a tal fine, come l’ultimocomma di tale disposizione preveda espressamente i casi in cui deveapplicarsi l’art. 327, comma primo c.p.c. e lo stesso faccia espressoriferimento all’ipotesi in cui “nessuna delle parti provvede alla notificazionedella sentenza”, a conforto del fatto che il termine lungo consegua allamancanza (o invalidità) della notifica e non del deposito.1.6 Deve quindi preferirsi l’orientamento, anche recentissimamentesostenuto (vv. Cass. Sez. 5 n. 19132 del 11/6/2026 e n. 5155 del27/2/2025), secondo cui, ove non consti alcuna contestazione circa lacompletezza o l’effettiva corrispondenza all’originale della copia notificata,la notifica sia idonea a far decorrere il termine breve d’impugnazione (vv.tra le tante Cass. 10138/22 e altre citate nelle pronunce succitate).Secondo tale condivisibile insegnamento, l’applicazione di tale principionon trova ostacolo nell’art.38, comma 2, del d.lgs. n. 546/92 dovendodarsi seguito, con la prevalente dottrina, all’orientamento secondo cui taliadempimenti non incidono sul decorso del termine breve perl’impugnazione correlato alla sola notificazione della sentenza (cfr. Cass.n. 5155 del 27/2/2025 con richiami a Cass. n. 4222 del 2015; Cass. n.4616 del 2018, Cass. n. 16554 del 2018).Numero registro generale 27358/2022Numero sezionale 5565/2026Numero di raccolta generale 23287/2026Data pubblicazione 15/07/20262. La tardività del ricorso ne determina l’inammissibilità, escludendopertanto la necessità d’esaminarne i motivi, ma la sussistenza delcontrasto giurisprudenziale succitato concretizza i presupposti di cuiall’art. 92, comma secondo, c.p.c., per la compensazione delle spese dellafase di legittimità.Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inseritodall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenzadei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulterioreimporto a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, anorma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13, se dovuto. P.Q.MDichiara il ricorso inammissibile.Compensa integralmente tra le parti le spese della fase di legittimità.Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inseritodall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenzadei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulterioreimporto a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, anorma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 10/07/2026.Il PresidenteANGELO [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 23287/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris