CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 30037/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 26/09/2022 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Roma, con sentenza del 26 settembre 2022, parzialmente riformando la decisione del Tribunale di Velletri, emessa in data 29 ottobre 2021, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], ha dichiarato non doversi procedere per il reato di danneggiamento cui al capo B) dell'imputazione perché prescritto e, confermando la condanna in relaz,one al concorso nel reato di rapina di cui al capo A), ha rideterminato per l'effetto la pena. Considerato che le censure difensive, in punto di prova dell'identificazione dell'imputato, sono prive di concreta specificità e invocano una rivalutazione delle fonti probatorie e/o un'alternativa ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice del merito, estranee al sindacato del presente giudizio (Sez. 2, n. 9106 del 12/02/2021, Caradonna, Rv. 280747; Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, F., Rv. 280601; Sez. 5, n. 51604 del 19/09/2017, D'Ippedico, Rv. 271623) ed avulse da pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudicanti (Sez. 6, n. 10795 del 16/02/2021, F., Rv. 281085 e Sez. 5, n. 48050 del 02/07/2019, S., Rv. 277758); osservato che, infatti, i giudici del merito hanno vagliato e disatteso, con motivazione esente da criticità giustificative (Sez. 6, n. 34532 del 22/06/2021, Depretis, Rv. 281935; Sez. 6, n. 5224 del 02/10/2019, dep. 2020, Acampa, Rv. 278611), le doglianze difensive dell'appello, meramente riprodotte in questa sede (si vedano, in particolare, pagg. 2 e 3 sulla complessiva valutazione degli elementi indiziari indicati); ritenuto che le ulteriori censure, con le quali si critica l'omesso esame delle deduzioni inerenti alla mancanza del supporto magnetico rellativo alla conversazione del 6 giugno e l'omessa indicazione del software utilizzato e del documento cartografico relativo alle celle di aggancio, sono inconducenti poiché non assumono rilevanza ai fini del giudizio di colpevolezza che si basa sulla registrazione in diretta della rapina e sul riconoscimento delle voci registrate il 2/7/2013 da parte dei verbalizzanti, riconoscimento che non è stato oggetto di censura; va peraltro rilevato che le conversazioni del 6 e dell'8 giugno risultano registrate nel corso di altro procedimento e ciò spiegherebbe l'assenza del relativo supporto magnetico; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità (Corte. cost., n. 186 del 13/06/2000), al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso