CassazionesentenzaSezione LDecisione del 22 maggio 2026
Cassazione n. 15737/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
l’Avv. [OSCURATO:PERSONA]ARAN - Agenzia per la [OSCURATO:PERSONA] delle [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore,rappresentata e difesa dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] la sentenza n. 391/2025 emessa dalla Corte d’appello di Roma il19/02/2025.Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art.380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dallacomunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbiachiesto la decisione del ricorso;Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma,c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi aNumero registro generale 17618/2025Numero sezionale 459/2026Numero di raccolta generale 15737/2026Data pubblicazione 22/05/2026dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391c.p.c.;Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deveprovvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come indispositivo, senza nulla disporre in favore dell’intimata che non ha svolto P.Q.MDichiara estinto il giudizio di cassazione.Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della partecontroricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro3.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%,agli esborsi liquidati in euro 200,00 ed agli accessori di legge.Roma, 22/05/2026Il Consigliere [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA]