CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 13 marzo 2026
Cassazione n. 25174/2026
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
05/2025 della Corte d'appello di Firenzedato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA], che ha anche proposto motivi nuovi in tema di calcoli riguardantila rilevanza dello stupefacente attribuitogli, ha proposto ricorso contro lasentenza della Corte appello di Firenze che riformava parzialmente la sentenzadel Tribunale di Lucca, rideterminando la pena e confermando la sentenza nelresto, in relazione alla condanna inerente il reato ex articolo 73 comma uno deld.p.r. numero 309 del '90.Deduce vizi di motivazione e di violazione di legge per la mancata riqualificazionedel fatto nell’ipotesi di cui all'articolo 73 comma cinque del DPR 309/90. Lamotivazione è adeguata, valorizzandosi plurimi elementi quali il dato ponderale equalitativo della droga (con principio attivo superiore al valore soglia estrumentale alla preparazione di 834 dosi), la presenza di eroina ed hashish, laparticolare condotta tenuta dall’imputato, il suo inserimento in un sistema ditraffico di stupefacenti,Pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna delricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila infavore della Cassa delle ammende. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delleammende.Così è deciso, 13/03/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteGIUSEPPE [OSCURATO:PERSONA]