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CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 29928/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] a [OSCURATO:PERSONA], nata il [OSCURATO:DATA_NASCITA] a Occhiobello avverso la sentenza del 07/07/2021 della Corte di appello di Trieste visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udita la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità dei ricorsi; udito l'Avv. [OSCURATO:PERSONA] per la parte civile, che ha depositato conclusioni e nota spese; udito il difensore Avv. [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] la Corte di appello di Trieste ha parzialmente riformato quella del G.U.P. del Tribunale di Pordenone in data 31/1/2019, riducendo la pena irrogata ad [OSCURATO:PERSONA] per i reati di peculato contestatigli ai capi A) e C) e, relativamente ad una parte delle condotte, per quelli contestatigli ai capi B) e D), confermando la condanna di [OSCURATO:PERSONA] per il concorso nel delitto di peculato di cui al capo A), riducendo nei confronti dei predetti la confisca per equivalente agli importi corrispondenti a somme oggetto di appropriazione a partire dal 28 novembre 2012, con revoca della confisca quanto ad euro 15.000,00 per il capo A) e di quella di euro 15.178,66 riferita al capo C), prosciogliendo [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] dai reati loro rispettivamente contestati ai capi B) e D), perché il fatto non costituisce reato.

In particolare la Corte ha ritenuto che ad [OSCURATO:PERSONA], quale presidente del Consorzio di [OSCURATO:PERSONA] fosse attribuibile la veste di pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio, che fosse provata l'appropriazione di somme corrispondenti a rimborsi per esborsi non inerenti, con il concorso della segretaria Falcone, che inoltre; fosse provata l'appropriazione nella stessa veste dell'autovettura [OSCURATO:PERSONA] 156 di propriel:à del Consorzio, utilizzata per scopi personali con rimborso di spese per carburante, pedaggi e manutenzione, che fosse altresì, comprovata l'appropriazione di somme corrispondenti al noleggio di una vettura e al rimborso di spese per carburante e pedaggi, riferiti all'uso di vetture, e per canone di affitto di appartamenti, dati in uso personale ai direttori generali Billé e Maruzzi.

2. Ha proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA] tramite il suo difensore.

2.1. Con il primo motivo denuncia violazione di legge in ordine alla qualificazione giuridica del Consorzio di Bonifica e alla veste attribuibile al ricorrente. [OSCURATO:PERSONA] gode di autonomia funzionale e finanziaria e /pur qualificato come ente pubblico economico,, non rientra nel sistema regionale integrato previsto dalla legge regionale 220 del 2010 e nel novero delle pubbliche amministrazioni.

Esso trae le risorse dai contributi dei consorziati, salvo i casi in cui venga loro affidata in concessione l'esecuzione di opere pubbliche di bonifica.

Il bilancio e i consuntivi non sono soggetti al sindacato della Corte dei Conti.

Richiama in materia la giurisprudenza di legittimità e amministrativa, rileva che i consorzi hanno base volontaria a struttura associativa e che gli oneri di gestione gravano sui consorziati.

La loro estraneità alle pubbliche amministrazioni è desumibile dal fatto che non sono menzionati nell'elenco ISTAT, dall'inapplicabilità delle prescrizioni delle normative statali riguardanti la finanza pubblica, dalla previsione dell'art. 1, comma 2, d.lgs. 165 del 2001, per cui si intendono per amministrazioni pubbliche le amministrazioni dello Stato, compresi gli enti pubblici non economici, le amministrazioni, aziende ed enti del servizio sanitario.

Il rapporto di lavoro che lega i dipendenti è retto da norme di diritto privato.

I beni oggetto di contestazione non sono beni di proprietà della P.A. e neppure si trovano nella disponibilità di una P.A.

Al presidente del Consorzio non è atl:ribuibile veste di pubblico ufficiale, dovendosi escludere che l'attività sia disciplinata da norme di diritto pubblico e che vi sia formazione e manifestazione della volontà della pubblica amministrazione.

Ma va esclusa anche la veste di incaricato di pubblico servizio, non rientrando in tale ambito l'attività del Consorzio, che si rivolge ai consorziati.

In assenza della qualità richiesta la condotta appropriativa avrebbe dovuto ricondursi all'art. 646 cod. pen., reato ormai prescritto.

2.2. Con il secondo motivo denuncia violazione di legge in relazione ai capi A), B), C) e D), da riqualificarsi come truffa.

Atteso che la distinzione tra peculato e truffa discende dalla disponibilità o meno della somma per fini istituzionali, quale antecedente della condotta, nel caso in esame con riguardo ai rimborsi vi era un complesso iter, c:he doveva passare attraverso una verifica e una delibera presidenziale, con conseguente mandato di pagamento, cosicché la somma costituiva l'effetto e non l'antecedente della condotta, non risultando sul punto condivisibile la motivazione, a fronte del fatto che nel caso di diretta disponibilità da parte del presidente non vi sarebbe stata ragione di porre in essere il complesso apparato di documentazione.

2.3. Con il terzo motivo deduce violazione di legge in ordine alla riconducibilità delle ipotesi sub B) e D) al peculato anziché all'abuso di ufficio.

Non corrispondeva al vero l'assunto della Corte che il presidente non avesse poteri in assenza di delibera della Deputazicine amministrativa, in quanto il teste Alessi aveva fatto riferimento al mandato conferito al presidente di decidere in merito a mansioni, durata e condizioni economiche del rapporto con il direttore generale.

La condotta atteneva dunque alla sottoscrizione dei mandati al di fuori del contratto di lavoro e della delibera di incarico e non giustificati come fringe benefits: ma si trattava di benefici rientranti nei contratti di lavoro dirigenziali, che non erano stati menzionati espressamente in quanto ritenuti impliciti.

Inoltre, trovavano copertura in poste di bilancio.

Avrebbe potuto dunque, richiamarsi la giurisprudenza che ravvisa l'ipotesi dell'abuso di ufficio nel caso di illegittima disposizione assunta da organo carente del relativo potere, da cui discende l'illegittimità della sottoscrizione dei relativi mandati.2.4.

Con il quarto motivo deduce contraddittorietà della motivazione con riguardo alla condanna del ricorrente per i reati sub B) e D), a fronte dell'assoluzione dei direttori generali Billé e Maruzzi per difetto dell'elemento psicologico.

Gli argomenti valorizzati in favore dei direttori generali avrebbero dovuto valere anche per il ricorrente, se i benefici non erano tali da arrecare danno e risultavano ragionevoli e se si poteva confidare sulla regolarità anche formale della loro concessione.

3. Ha presentato ricorso [OSCURATO:PERSONA] tramite il suo difensore.

3.1. Con il primo motivo denuncia vizio di motivazione cor travisamento della prova.

La Corte aveva omesso di considerare che la ricorrente non aveva inteso riconoscere di essere consapevole della fittizietà o non inerenza dei rimborsi chiesti dal presidente, relativamente ai quali aveva materialmente predisposto la richiesta, ma solo di aver concorso agli episodi di distrazione di somme, nei quali ella aveva fornito documenti attestanti spese.

In tal senso era stato formulato un motivo di appello sul quale la Corte non si era pronunciata, dovendosi inoltre escludere che la ricorrente avesse riversato sugli addetti all'ufficio di ragioneria la complicità nelle distrazioni, avendo inoltre contestato l'affermazione secondo cui ella avrebbe garantito ai colleghi la scrematura dei documenti di spesa consegnati dal presidente.

Anche sul punto era stato formulato motivo di appello che la Corte non aveva correttamente inquadrato, avendo fornito una risposta priva di pertinenza, implicante che fosse stata la ricorrente a parlare di scrematura, e avendone valorizzato le confessioni, peraltro non testualmente richiamate e in concreto limitate ad un ristretto ambito dei rimborsi.

3.2. Con il secondo motivo denuncia violazione di legge in relazione all'omessa applicazione dell'attenuante di cui all'art. 62,, comma primo, n 6 cod. pen.

Limitata la responsabilità della ricorrente nei termini auspicati, avrebbe dovuto considerarsi idoneo risarcimento il versamento della somma di euro 15.000,00 effettuato dalla predetta, superiore agli importi imputabili ai rimborsi propiziati dalla documentazione da lei fornita.

3.3. Con il terzo motivo denuncia violazione di legge in ordine al mancato inquadramento delle condotte nel delitto di truffa.

La Corte aveva fatto riferimento alla giurisprudenza in materia di rimborsi in favore dei consiglieri regionali, senza però avvedersi che in quel caso si trattava di disponibilità del denaro quale antecedente della condotta, mentre nel caso in esame il presidente non aveva tale disponibilità e se l'era procurata fraudolentemente, chiedendo il rimborso di spese non pertinenti.

3.4. Con il quarto motivo denuncia violazione di legge in relazione agli artt.81 e 314 cod. pen.

La Corte era partita per la determinazione della pena base da quella di anni quattro per il fatto ritenuto più grave, nel vigore della legge 190 del 2012, ma lo stesso non era più grave rispetto agli altri non potendosi prendere in considerazione il criterio della maggiore gravità, in rapporto ad un'applicazione contra reum della successione di leggi nel tempo.

Avrebbe dovuto dunque assumersi corre base la pena originaria di anni tre, con conseguente riduzione dell'entità complessiva della pena. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il primo motivo del ricorso presentato nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] è infondato.

La Corte, richiamando l'analisi del primo Giudice, ha sottolineato che i consorzi di bonifica sono enti pubblici, come tali qualificati dall'art. 862 cod. civ. e dall'art. 59 r.d. 215 del 1933, e disciplinati in ambito regionale dalla I.r. [OSCURATO:PERSONA] n. 28 del 2002, che li definisce all'art. 3 enti pubblici economici non commerciali, individuando all'art. 1 le finalità di interesse pubblico, peraltro già evocate dal r.d. 215 del 1933 citato, per la cui realizzazione essi sono previsti.

A tale disciplina si conforma del resto lo statuto del [OSCURATO:PERSONA], che viene in rilievo nel presente processo, dovendosi inoltre rilevare come le modifiche via via apportate alla I.r. 28 del 2002 siano state volte ad introdurre più stringenti limiti di bilancio.

Su tali basi deve ritenersi che l'organo apicale del consorzio, in particolare il presidente, svolga una funzione disciplinata da norme di diritto pubblico per il perseguimento di interessi pubblici, non rilevando a tal fine la distinzione tra attività ordinarie e attività svolte in regime di delega pubblica, e neppure la circostanza che i rapporti di lavoro siano soggetti a regime privatistico.

Non è decisivo in senso contrario, con riguardo allo specifico microsistenna dei consorzi di bonifica e alle caratteristiche del loro finanziamento, che sia stata esclusa con riguardo ai direttori la giurisdizione contabile in materia di verificazione dei conti consuntivi, nella ritenuta assenza del maneggio di fondi riconducibili ad una pubblica amministrazione (Sez.

U. civ., n. 1548 del 20/01/2017, Rv. 642006).

E' invece significativo che i consorzi di bonifica siano stati ricondotti dalla Corte costituzionale nell'alveo degli enti pubblici locali operanti nelle materie di competenza regionale e, dunque, degli enti amministrativi dipendenti dalla regione (sentenza n. 326 del 1998) e che ai contributi imposti per le spese relative all'attività per la quale sono obbligatoriamente costituiti (Sez.

U. civ., n. 2598 del 05/02/2013, Rv. 624892) sia stata riconosciuta natura tributaria e non di canone o tariffa, seppur correlati al beneficio che i consorziati traggono dalla bonifica (secondo la complessa analisi sviluppata dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 188 del 2018).

Va del resto rilevato come gli elementi fin qui posti in evidenza siano stati costantemente valorizzati dalla giurisprudenza di legittimità per ravvisare in capo ai presidenti o ai direttori dei consorzi la veste pubblicistica di pubblici ufficiali, essendosi al riguardo posto in evidenza lo svolgimento di attività volta al perseguimento di pubblici interessi e regolata da norme di diritto pubblico, a fronte della quale l'organo apicale concorre alla formazione e alla manifestazione della volontà dell'ente, in linea con quanto previsto dall'art. 357 ccd. pen. ai fini della qualificazione soggettiva di pubblico ufficiale (sul punto Sez. 6, n. 33059 del 06/03/2003, Parisi, Rv. 226565; Sez. 6, n. 8494 del 13/05/1998, Agnello, Rv. 211312, che contiene ampia ricognizione della disciplina dei consorzi, risalente al al r.d. 215 del 1933).

Va comunque rimarcato come gli stessi elementi valgano a rappresentare un'attività di interesse pubblico, regolata da norme di diritto pubblico, in relazione alla quale l'organo apicale, che dispone di poteri non riducibili ad attività di mero ordine, ben può qualificarsi nella concreta gestione delle risorse e nello svolgimento dell'attività almeno come incaricato di pubblico servizio.

2. Il secondo motivo del ricorso presentato nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], volto a prospettare la configurabilità del delitto di truffa in luogo di quello di peculato, è parimenti infondato.

Secondo quanto ricostruito dai Giudici di merito il ricorrente ha fruito di risorse delle quali disponeva, sia perché a lui faceva capo il potere di spesa, consacrato dall'adozione di mandati a sua firma, sia perché egli era di fatto considerato il «padre padrone» dell'ente, titolare di un potere sostanzialmente insindacabile, non essendo rilevante in senso contrario la previsione di un controllo formale dei titoli di spesa da parte della ragioneria.

Va infatti sottolineato come la ragione sottostante al concreto pagamento formasse oggetto di un vincolo riconducibile all'impegno assunto, non rilevando le improprie allegazioni da parte del titolare del relativo potere, per giustificare il vincolo e superare i controlli previsti dalle norme di contabilità (sul punto valgono i principi affermati da Sez. 6, n. 38535 del 04/05/2018, C., Rv. 274100 e più in generale le considerazioni alla base della ravvisabilità del delitto di peculato nel caso di appropriazione da parte di consiglieri regionali di fondi di pertinenza del relativo gruppo consiliare: sul punto possono richiamarsi Sez. 6, n. 16765 del 18/11/2019, dep. 2020, Giovine, Rv. 279418; Sez. 6, n. 11001 del 15/11/2019, Valenti, Rv. 278809).

Deve comunque ribadirsi che nel caso in esame è stato dato conto di disponibilità di somme in varia guisa riconducibili a pretesi rimborsi ingiustificati, ad erogazioni di liquidità prive di specifica causale, a somme che il presidente aveva arbitrariamente destinato a rimborsi per spese personali proprie o di terzi, come nel caso dell'utilizzo di vetture e appartamenti per fini personali.

Ciò che assume concreto rilievo è il fatto che al presidente fosse in tutti i casi riferibile la volontà di disporre di quelle somme, seppur distratte dalla loro fisiologica destinazione per fini personali, non potendosi affermare che false apparenze e artifici avessero costituito l'antecedente della disponibilità, ma dovendosi invece ritenere che, quale che fosse la causale valorizzata, l'erogazione fosse dipesa dall'esercizio di un potere di spesa, consolidato anche in via di fatto, accompagnato se del caso da documentazione giustificativa in larga misura inidonea o apparente.

Né può attribuirsi rilievo alla circostanza che in molti casi la disponibilità fosse a titolo di rimborso, dovendosi aver riguardo in concreto all'atteggiarsi del potere di spesa e alla disponibilità per tale via acquisita sulla base di un consolidato assetto, in mancanza hic et nunc di una sottostante giustificazione.

3. Anche il terzo e il quarto motivo, incentrati sui capi B) e D) ed esaminabili congiuntamente, sono infondati.

3.1. In primo luogo, si rileva che la condanna è stata pronunciata con riferimento all'utilizzo personale e ai rimborsi per spese riferite ad usi personali di vetture e appartamenti da parte dei direttori generali Billé e Maruzzi, nei rispettivi periodi.

E' stato accertato che quegli usi e quei rimborsi erano stati riconosciuti dal ricorrente [OSCURATO:PERSONA] in assenza di una formale delibera della Deputazione amministrativa e senza una formalizzazione espressa nei relativi contratti.

E' stato sottolineato dal ricorrente che il presidente aveva ricevuto ad un certo punto una delega a decidere anche in ordine alle condizioni economiche del rapporto di lavoro con Billé.

Va però rimarcato come, al di là dell'astratta previsione di fringe benefits nel contratto collettivo di categoria, il contratto intercorrente con i menzionati dirigenti non desse conto specificamente di ciò e come in concreto la Deputazione amministrativa si fosse pronunciata solo nel 2014 già ad indagini in corso (secondo l'analisi dei giudici di merito) con riferimento a benefits spettanti a Billé.Per contro il ricorrente [OSCURATO:PERSONA] era aduso all'utilizzo personale di una vettura dell'ente e all'ottenimento di rimborsi per le relative spese, ciò che forma oggetto del capo C), ed analogamente aveva consentito senza alcuna formalizzazione analogo beneficio ai due dirigenti, semplicemente facendo in modo che gli stessi potessero fruire di utilizzo e rimborsi, in assenza di formak, seppur illegittimi provvedimenti, ma sulla base di iniziative correlate al suo indiscusso e preminente potere di spesa.

Si tratta di condotta che non costituisce riscontro di una delega della Deputazione amministrativa, in quanto del tutto priva di correlazione con essa e con il suo ambito, implicante comunque una corrispondente formalizzazione all'interno del contratto individuale.

In tal modo il presidente e i dirigenti, per iniziativa del ricorrente, avevano potuto fruire di disponibilità in concreto distratte dal loro legittimo utilizzo, in quanto prive alla base di un titolo cui potessero correlarsi e commisurarsi.

A ben guardare, dunque, è ravvisabile una modalità del tutto anomala di sfruttamento di una disponibilità di beni e di denaro, quale forma di sostanziale distrazione di risorse, rispetto ad un modello virtuoso e riconoscibile.

Non si tratta di adozione di provvedimenti illegittimi, in assenza di potere, riverberantisi sul potere di spesa e. di erogazione spettante a terzi, secondo l'assunto difensivo, bensì di concreta disposizione di beni e denaro, tale da tradursi in una collocazione di essi al di fuori della legittima sfera di disponibilità dell'ente e da risolversi in un vantaggio per i terzi, quale effetto dell'esercizio di un potere sviato.

Ciò vai quanto dire che la condotta non è riducibile ad un'ipotesi di abuso di ufficio, connotato dall'intenzionale vantaggio ingiusto procurato a terzi, ma va intesa quale forma di peculato, derivante dalla disponibilità di risorse, rivolte verso scopi di vantaggio personale anche di terzi e dunque rientranti nel genus dell'appropriazione (sulla nozione di appropriazione nel caso di erogazioni a vantaggio di terzi, eccedenti il dovuto, si rinvia a Sez. 6, n. 8818 del 13/11/2019, dep. 2020, Marandola, Rv. 278711; sull'appropriazione derivante da disposizione uti dominus a vantaggio di terzi, Sez. 6, n. 50074 del 27/09/2016, Maione, Rv. 269524).

3.2. Ma, si è replicato con il quarto motivo).che nel caso di specie sarebbe ravvisabile un profilo di contraddittorietà della motivazione, a fronte dell'assoluzione dei due direttori generali Billé e Maruzzi, pronunciata dalla Corte territoriale per difetto dell'elemento psicologico.

Si tratta di deduzione suggestiva, ma infondata.

In realtà, la Corte non ha inteso affermare che sussistevano i presupposti per le disponibilità e per i rimborsi in concreto ric:onosciuti, ma solo che i due dirigenti avevano confidato sulla sussistenza di condizioni di fatto tali da legittimare la concreta attribuzione dei benefits erogati: gli argomenti spesi 3 vantaggio dei due imputati prosciolti non valgono dunque per il ricorrente [OSCURATO:PERSONA], cui si deve invece, secondo la ricostruzione della Corte, l'indebita erogazione, tale da avvantaggiare i due direttori generali, pur nella concreta assenza dei necessari presupposti, e costituente invece arbitraria espressione di una disponibilità esercitata di fatto oltre i limiti.

Non rileva• in particolare che i benefits; fossero contemplati in astratto dal contratto collettivo e che talune disponibilità fossero state concretamente riconosciute in situazioni nelle quali l'ente non ne avrebbe risentito un danno consistente, dovendosi valutare il quadro nel quale il ricorrente aveva agito, a prescindere dal convincimento e dalle aspettative dei beneficiari, che il presidente aveva inteso favorire con modalità opache, sfruttando una disponibilità esercitata extra ordinem.

4. Venendo ora al ricorso di [OSCURATO:PERSONA], si rileva che il primo motivo è infondato.

La Corte non ha eluso le deduzioni formulate nell'atto di appello, ma, assecondando la ricostruzione del primo Giudice, ha rilevato come sulla base di tutte le evidenze probatorie, comprese le dichiarazioni confessorie della ricorrente, fosse possibile affermare che costei aveva concorso con il presidente [OSCURATO:PERSONA] nelle condotte di peculato di cui al capo A), sia fruendo di erogazioni in suo favore che il presidente aveva propiziato a fronte di esborsi che la Falcone aveva fatto per ragioni private, sia fornendo un contributo alle ulteriori condotte di peculato del presidente, attraverso la diretta richiesta di somme liquide nonché attraverso la predisposizione delle note da presentare all'ufficio ragioneria, accompagnata dall'assicurazione della previa scrematura delle spese rendicontate.

Il motivo di ricorso si incentra essenzialmente sull'inesatta interpretazione delle dichiarazioni confessorie e sull'assunto che la Corte avrebbe erroneamente inteso ascrivere alla ricorrente l'ammissione della previa scrematura.

Ma in realtà si tratta di deduzione priva di fondamento, c:he non tiene conto dell'effettivo tenore della motivazione, con cui in aggiunta alle dichiarazioni della stessa Falcone sono state valorizzate quelle, solo apoditticamente contestate, rese dai testi Alessi e Puiatti (pag. 50, nota 1, della sentenza impugnata), dalle quali è stata desunta non illogicamente la condotta tenuta dalla ricorrente a supporto dell'illecita disponibilità acquisita per il tramite di lei dal presidente.

5. Il secondo motivo del ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è manifestamente infondato alla luce di quanto rilevato in ordine al primo motivo, non potendosi affermare che le appropriazioni ascrivibili alla ricorrente fossero contenute nei limiti della somma tempestivamente risarcita dalla predetta, e dovendosi dunque escludere l'applicabilità dell'attenuante di cui all'art. 62, comma primo, n. 6) cod. pen. 6.

Altrettanto infondato risulta il terzo motivo, volto a prospettare, in alternativa, la configurabilità del delitto di truffa.

Valgono sul punto i rilievi formulati con riferimento al secondo motivo del ricorrente [OSCURATO:PERSONA], allorché si è sottolineato che la disponibilità da parte di quest'ultimo ineriva al suo potere di disposizione e di spesa e alla sua condizione di dominus, sostanzialmente insindacabile, al di là dei controlli demandati all'ufficio ragioneria, fermo restando che l'intero iter risultava essere propiziato dalla condotta tenuta dalla ricorrente.

A ben guardare, dunque, costei aveva fornito un ausilio, quale concorrente nel reato, primariamente facente capo al soggetto cui era imputabile, anche di fatto, la concreta disponibilità del denaro, in relazione allo svolgimento delle funzioni di presidente.

7. Il quarto motivo della ricorrente [OSCURATO:PERSONA] è manifestamente infondato.

Correttamente la Corte ha calcolato la pena base, assumendo quale parametro uno degli episodi avvenuti dopo che la legge 190 del 2012 aveva modificato i limiti edittali del delitto di peculato, portando la pena minima ad anni quattro.

Va al riguardo data continuità al principio per cui il reato più grave va individuato in astratto in base alla pena edittale prevista per il reato ritenuto, in rapporto alle circostanze e al giudizio di comparazione, fermo restando che comunque la pena base non può essere inferiore nel minimo a quella prevista per uno dei reati satelliti (Sez.

U. n. 25939 del 28/02/2013, Ciabotti, Rv. 255347-8).

Ne discende che ai fini della continuazione non avrebbe potuto muoversi da una pena inferiore a quella di anni quattro in concreto stabilita dai Giudici di merito.

8. Va a questo punto osservato che, a fronte dell'ammissibilità dei ricorsi, assume rilievo il tempo trascorso ai fini della prescrizione dei reati commessi in continuità a partire dal 2007 fino al 2015.

In concreto deve aversi riguardo al termine previsto per ciascun reato unificato sotto il vincolo della continuazione, cosicché, a partire dalla data odierna, deve computarsi a ritroso per le condotte anteriori alla legge 190 del 2012 (per quelle successive il problema non si pone in radice) il termine di anni dodici e mesi sei, cui deve aggiungersi quello corrispondente a periodi di sospensione maturati nel corso del giudizio di primo grado a seguito di rinvio per trattative e per adesione ad astensione di categoria (sul punto deve richiamarsi il principio per cui la sospensione opera per tutti gli imputati, anche nei confronti di coloro i cui difensori non abbiano aderito all'astensione, tuttavia non opponendosi al rinvio e omettendo di chiedere, ove possibile, la separazione della loro posizione: Sez.

F, n. 49132 del 26/07/2013, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 257649).

Su tali basi devono considerarsi prescritti tutti i reati, contestati ai capi A) e B), commessi fino al 18 giugno 2009 (i reati di cui ai capi C e D sono successivi a tale data), per i quali va pronunciata sentenza di annullamento senza rinvio, peraltro non influente sulle statuizioni civili ai sensi dell'art. 578 cod. proc. pen. e sulla confisca, disposta per fatti successivi al 28 novembre 2012.

Si impone tuttavia, il rinvio ad altra Sezione della Corte di appello di Trieste ai fini della rideterminazione della pena per i reati residui.

Inoltre, i ricorrenti devono essere condannati a rifondere le spese di rappresentanza e difesa, sostenute nel presente giudizio dalla parte civile Consorzio di [OSCURATO:PERSONA], liquidate come da dispositivo.

P. Q. M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché i reati contestati ai capi A) e B), commessi fino al 18 giugno 2009, sono estinti per prescrizione.

Rigetta nel resto i ricorsi e rinvia per la rideterminazione del

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] a [OSCURATO:PERSONA], nata il [OSCURATO:DATA_NASCITA] a Occhiobello avverso la sentenza del 07/07/2021 della Corte di appello di Trieste visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udita la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità dei ricorsi; udito l'Avv. [OSCURATO:PERSONA] per la parte civile, che ha depositato conclusioni e nota spese; udito il difensore Avv. [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] la Corte di appello di Trieste ha parzialmente riformato quella del G.U.P. del Tribunale di Pordenone in data 31/1/2019, riducendo la pena irrogata ad [OSCURATO:PERSONA] per i reati di peculato contestatigli ai capi A) e C) e, relativamente ad una parte delle condotte, per quelli contestatigli ai capi B) e D), confermando la condanna di [OSCURATO:PERSONA] per il concorso nel delitto di peculato di cui al capo A), riducendo nei confronti dei predetti la confisca per equivalente agli importi corrispondenti a somme oggetto di appropriazione a partire dal 28 novembre 2012, con revoca della confisca quanto ad euro 15.000,00 per il capo A) e di quella di euro 15.178,66 riferita al capo C), prosciogliendo [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] dai reati loro rispettivamente contestati ai capi B) e D), perché il fatto non costituisce reato. In particolare la Corte ha ritenuto che ad [OSCURATO:PERSONA], quale presidente del Consorzio di [OSCURATO:PERSONA] fosse attribuibile la veste di pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio, che fosse provata l'appropriazione di somme corrispondenti a rimborsi per esborsi non inerenti, con il concorso della segretaria Falcone, che inoltre; fosse provata l'appropriazione nella stessa veste dell'autovettura [OSCURATO:PERSONA] 156 di propriel:à del Consorzio, utilizzata per scopi personali con rimborso di spese per carburante, pedaggi e manutenzione, che fosse altresì, comprovata l'appropriazione di somme corrispondenti al noleggio di una vettura e al rimborso di spese per carburante e pedaggi, riferiti all'uso di vetture, e per canone di affitto di appartamenti, dati in uso personale ai direttori generali Billé e Maruzzi. 2. Ha proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA] tramite il suo difensore. 2.1. Con il primo motivo denuncia violazione di legge in ordine alla qualificazione giuridica del Consorzio di Bonifica e alla veste attribuibile al ricorrente. [OSCURATO:PERSONA] gode di autonomia funzionale e finanziaria e /pur qualificato come ente pubblico economico,, non rientra nel sistema regionale integrato previsto dalla legge regionale 220 del 2010 e nel novero delle pubbliche amministrazioni. Esso trae le risorse dai contributi dei consorziati, salvo i casi in cui venga loro affidata in concessione l'esecuzione di opere pubbliche di bonifica. Il bilancio e i consuntivi non sono soggetti al sindacato della Corte dei Conti. Richiama in materia la giurisprudenza di legittimità e amministrativa, rileva che i consorzi hanno base volontaria a struttura associativa e che gli oneri di gestione gravano sui consorziati. La loro estraneità alle pubbliche amministrazioni è desumibile dal fatto che non sono menzionati nell'elenco ISTAT, dall'inapplicabilità delle prescrizioni delle normative statali riguardanti la finanza pubblica, dalla previsione dell'art. 1, comma 2, d.lgs. 165 del 2001, per cui si intendono per amministrazioni pubbliche le amministrazioni dello Stato, compresi gli enti pubblici non economici, le amministrazioni, aziende ed enti del servizio sanitario. Il rapporto di lavoro che lega i dipendenti è retto da norme di diritto privato. I beni oggetto di contestazione non sono beni di proprietà della P.A. e neppure si trovano nella disponibilità di una P.A. Al presidente del Consorzio non è atl:ribuibile veste di pubblico ufficiale, dovendosi escludere che l'attività sia disciplinata da norme di diritto pubblico e che vi sia formazione e manifestazione della volontà della pubblica amministrazione. Ma va esclusa anche la veste di incaricato di pubblico servizio, non rientrando in tale ambito l'attività del Consorzio, che si rivolge ai consorziati. In assenza della qualità richiesta la condotta appropriativa avrebbe dovuto ricondursi all'art. 646 cod. pen., reato ormai prescritto. 2.2. Con il secondo motivo denuncia violazione di legge in relazione ai capi A), B), C) e D), da riqualificarsi come truffa. Atteso che la distinzione tra peculato e truffa discende dalla disponibilità o meno della somma per fini istituzionali, quale antecedente della condotta, nel caso in esame con riguardo ai rimborsi vi era un complesso iter, c:he doveva passare attraverso una verifica e una delibera presidenziale, con conseguente mandato di pagamento, cosicché la somma costituiva l'effetto e non l'antecedente della condotta, non risultando sul punto condivisibile la motivazione, a fronte del fatto che nel caso di diretta disponibilità da parte del presidente non vi sarebbe stata ragione di porre in essere il complesso apparato di documentazione. 2.3. Con il terzo motivo deduce violazione di legge in ordine alla riconducibilità delle ipotesi sub B) e D) al peculato anziché all'abuso di ufficio. Non corrispondeva al vero l'assunto della Corte che il presidente non avesse poteri in assenza di delibera della Deputazicine amministrativa, in quanto il teste Alessi aveva fatto riferimento al mandato conferito al presidente di decidere in merito a mansioni, durata e condizioni economiche del rapporto con il direttore generale. La condotta atteneva dunque alla sottoscrizione dei mandati al di fuori del contratto di lavoro e della delibera di incarico e non giustificati come fringe benefits: ma si trattava di benefici rientranti nei contratti di lavoro dirigenziali, che non erano stati menzionati espressamente in quanto ritenuti impliciti. Inoltre, trovavano copertura in poste di bilancio. Avrebbe potuto dunque, richiamarsi la giurisprudenza che ravvisa l'ipotesi dell'abuso di ufficio nel caso di illegittima disposizione assunta da organo carente del relativo potere, da cui discende l'illegittimità della sottoscrizione dei relativi mandati.2.4. Con il quarto motivo deduce contraddittorietà della motivazione con riguardo alla condanna del ricorrente per i reati sub B) e D), a fronte dell'assoluzione dei direttori generali Billé e Maruzzi per difetto dell'elemento psicologico. Gli argomenti valorizzati in favore dei direttori generali avrebbero dovuto valere anche per il ricorrente, se i benefici non erano tali da arrecare danno e risultavano ragionevoli e se si poteva confidare sulla regolarità anche formale della loro concessione. 3. Ha presentato ricorso [OSCURATO:PERSONA] tramite il suo difensore. 3.1. Con il primo motivo denuncia vizio di motivazione cor travisamento della prova. La Corte aveva omesso di considerare che la ricorrente non aveva inteso riconoscere di essere consapevole della fittizietà o non inerenza dei rimborsi chiesti dal presidente, relativamente ai quali aveva materialmente predisposto la richiesta, ma solo di aver concorso agli episodi di distrazione di somme, nei quali ella aveva fornito documenti attestanti spese. In tal senso era stato formulato un motivo di appello sul quale la Corte non si era pronunciata, dovendosi inoltre escludere che la ricorrente avesse riversato sugli addetti all'ufficio di ragioneria la complicità nelle distrazioni, avendo inoltre contestato l'affermazione secondo cui ella avrebbe garantito ai colleghi la scrematura dei documenti di spesa consegnati dal presidente. Anche sul punto era stato formulato motivo di appello che la Corte non aveva correttamente inquadrato, avendo fornito una risposta priva di pertinenza, implicante che fosse stata la ricorrente a parlare di scrematura, e avendone valorizzato le confessioni, peraltro non testualmente richiamate e in concreto limitate ad un ristretto ambito dei rimborsi. 3.2. Con il secondo motivo denuncia violazione di legge in relazione all'omessa applicazione dell'attenuante di cui all'art. 62,, comma primo, n 6 cod. pen. Limitata la responsabilità della ricorrente nei termini auspicati, avrebbe dovuto considerarsi idoneo risarcimento il versamento della somma di euro 15.000,00 effettuato dalla predetta, superiore agli importi imputabili ai rimborsi propiziati dalla documentazione da lei fornita. 3.3. Con il terzo motivo denuncia violazione di legge in ordine al mancato inquadramento delle condotte nel delitto di truffa. La Corte aveva fatto riferimento alla giurisprudenza in materia di rimborsi in favore dei consiglieri regionali, senza però avvedersi che in quel caso si trattava di disponibilità del denaro quale antecedente della condotta, mentre nel caso in esame il presidente non aveva tale disponibilità e se l'era procurata fraudolentemente, chiedendo il rimborso di spese non pertinenti. 3.4. Con il quarto motivo denuncia violazione di legge in relazione agli artt.81 e 314 cod. pen. La Corte era partita per la determinazione della pena base da quella di anni quattro per il fatto ritenuto più grave, nel vigore della legge 190 del 2012, ma lo stesso non era più grave rispetto agli altri non potendosi prendere in considerazione il criterio della maggiore gravità, in rapporto ad un'applicazione contra reum della successione di leggi nel tempo. Avrebbe dovuto dunque assumersi corre base la pena originaria di anni tre, con conseguente riduzione dell'entità complessiva della pena. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il primo motivo del ricorso presentato nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] è infondato. La Corte, richiamando l'analisi del primo Giudice, ha sottolineato che i consorzi di bonifica sono enti pubblici, come tali qualificati dall'art. 862 cod. civ. e dall'art. 59 r.d. 215 del 1933, e disciplinati in ambito regionale dalla I.r. [OSCURATO:PERSONA] n. 28 del 2002, che li definisce all'art. 3 enti pubblici economici non commerciali, individuando all'art. 1 le finalità di interesse pubblico, peraltro già evocate dal r.d. 215 del 1933 citato, per la cui realizzazione essi sono previsti. A tale disciplina si conforma del resto lo statuto del [OSCURATO:PERSONA], che viene in rilievo nel presente processo, dovendosi inoltre rilevare come le modifiche via via apportate alla I.r. 28 del 2002 siano state volte ad introdurre più stringenti limiti di bilancio. Su tali basi deve ritenersi che l'organo apicale del consorzio, in particolare il presidente, svolga una funzione disciplinata da norme di diritto pubblico per il perseguimento di interessi pubblici, non rilevando a tal fine la distinzione tra attività ordinarie e attività svolte in regime di delega pubblica, e neppure la circostanza che i rapporti di lavoro siano soggetti a regime privatistico. Non è decisivo in senso contrario, con riguardo allo specifico microsistenna dei consorzi di bonifica e alle caratteristiche del loro finanziamento, che sia stata esclusa con riguardo ai direttori la giurisdizione contabile in materia di verificazione dei conti consuntivi, nella ritenuta assenza del maneggio di fondi riconducibili ad una pubblica amministrazione (Sez. U. civ., n. 1548 del 20/01/2017, Rv. 642006). E' invece significativo che i consorzi di bonifica siano stati ricondotti dalla Corte costituzionale nell'alveo degli enti pubblici locali operanti nelle materie di competenza regionale e, dunque, degli enti amministrativi dipendenti dalla regione (sentenza n. 326 del 1998) e che ai contributi imposti per le spese relative all'attività per la quale sono obbligatoriamente costituiti (Sez. U. civ., n. 2598 del 05/02/2013, Rv. 624892) sia stata riconosciuta natura tributaria e non di canone o tariffa, seppur correlati al beneficio che i consorziati traggono dalla bonifica (secondo la complessa analisi sviluppata dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 188 del 2018). Va del resto rilevato come gli elementi fin qui posti in evidenza siano stati costantemente valorizzati dalla giurisprudenza di legittimità per ravvisare in capo ai presidenti o ai direttori dei consorzi la veste pubblicistica di pubblici ufficiali, essendosi al riguardo posto in evidenza lo svolgimento di attività volta al perseguimento di pubblici interessi e regolata da norme di diritto pubblico, a fronte della quale l'organo apicale concorre alla formazione e alla manifestazione della volontà dell'ente, in linea con quanto previsto dall'art. 357 ccd. pen. ai fini della qualificazione soggettiva di pubblico ufficiale (sul punto Sez. 6, n. 33059 del 06/03/2003, Parisi, Rv. 226565; Sez. 6, n. 8494 del 13/05/1998, Agnello, Rv. 211312, che contiene ampia ricognizione della disciplina dei consorzi, risalente al al r.d. 215 del 1933). Va comunque rimarcato come gli stessi elementi valgano a rappresentare un'attività di interesse pubblico, regolata da norme di diritto pubblico, in relazione alla quale l'organo apicale, che dispone di poteri non riducibili ad attività di mero ordine, ben può qualificarsi nella concreta gestione delle risorse e nello svolgimento dell'attività almeno come incaricato di pubblico servizio. 2. Il secondo motivo del ricorso presentato nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], volto a prospettare la configurabilità del delitto di truffa in luogo di quello di peculato, è parimenti infondato. Secondo quanto ricostruito dai Giudici di merito il ricorrente ha fruito di risorse delle quali disponeva, sia perché a lui faceva capo il potere di spesa, consacrato dall'adozione di mandati a sua firma, sia perché egli era di fatto considerato il «padre padrone» dell'ente, titolare di un potere sostanzialmente insindacabile, non essendo rilevante in senso contrario la previsione di un controllo formale dei titoli di spesa da parte della ragioneria. Va infatti sottolineato come la ragione sottostante al concreto pagamento formasse oggetto di un vincolo riconducibile all'impegno assunto, non rilevando le improprie allegazioni da parte del titolare del relativo potere, per giustificare il vincolo e superare i controlli previsti dalle norme di contabilità (sul punto valgono i principi affermati da Sez. 6, n. 38535 del 04/05/2018, C., Rv. 274100 e più in generale le considerazioni alla base della ravvisabilità del delitto di peculato nel caso di appropriazione da parte di consiglieri regionali di fondi di pertinenza del relativo gruppo consiliare: sul punto possono richiamarsi Sez. 6, n. 16765 del 18/11/2019, dep. 2020, Giovine, Rv. 279418; Sez. 6, n. 11001 del 15/11/2019, Valenti, Rv. 278809). Deve comunque ribadirsi che nel caso in esame è stato dato conto di disponibilità di somme in varia guisa riconducibili a pretesi rimborsi ingiustificati, ad erogazioni di liquidità prive di specifica causale, a somme che il presidente aveva arbitrariamente destinato a rimborsi per spese personali proprie o di terzi, come nel caso dell'utilizzo di vetture e appartamenti per fini personali. Ciò che assume concreto rilievo è il fatto che al presidente fosse in tutti i casi riferibile la volontà di disporre di quelle somme, seppur distratte dalla loro fisiologica destinazione per fini personali, non potendosi affermare che false apparenze e artifici avessero costituito l'antecedente della disponibilità, ma dovendosi invece ritenere che, quale che fosse la causale valorizzata, l'erogazione fosse dipesa dall'esercizio di un potere di spesa, consolidato anche in via di fatto, accompagnato se del caso da documentazione giustificativa in larga misura inidonea o apparente. Né può attribuirsi rilievo alla circostanza che in molti casi la disponibilità fosse a titolo di rimborso, dovendosi aver riguardo in concreto all'atteggiarsi del potere di spesa e alla disponibilità per tale via acquisita sulla base di un consolidato assetto, in mancanza hic et nunc di una sottostante giustificazione. 3. Anche il terzo e il quarto motivo, incentrati sui capi B) e D) ed esaminabili congiuntamente, sono infondati. 3.1. In primo luogo, si rileva che la condanna è stata pronunciata con riferimento all'utilizzo personale e ai rimborsi per spese riferite ad usi personali di vetture e appartamenti da parte dei direttori generali Billé e Maruzzi, nei rispettivi periodi. E' stato accertato che quegli usi e quei rimborsi erano stati riconosciuti dal ricorrente [OSCURATO:PERSONA] in assenza di una formale delibera della Deputazione amministrativa e senza una formalizzazione espressa nei relativi contratti. E' stato sottolineato dal ricorrente che il presidente aveva ricevuto ad un certo punto una delega a decidere anche in ordine alle condizioni economiche del rapporto di lavoro con Billé. Va però rimarcato come, al di là dell'astratta previsione di fringe benefits nel contratto collettivo di categoria, il contratto intercorrente con i menzionati dirigenti non desse conto specificamente di ciò e come in concreto la Deputazione amministrativa si fosse pronunciata solo nel 2014 già ad indagini in corso (secondo l'analisi dei giudici di merito) con riferimento a benefits spettanti a Billé.Per contro il ricorrente [OSCURATO:PERSONA] era aduso all'utilizzo personale di una vettura dell'ente e all'ottenimento di rimborsi per le relative spese, ciò che forma oggetto del capo C), ed analogamente aveva consentito senza alcuna formalizzazione analogo beneficio ai due dirigenti, semplicemente facendo in modo che gli stessi potessero fruire di utilizzo e rimborsi, in assenza di formak, seppur illegittimi provvedimenti, ma sulla base di iniziative correlate al suo indiscusso e preminente potere di spesa. Si tratta di condotta che non costituisce riscontro di una delega della Deputazione amministrativa, in quanto del tutto priva di correlazione con essa e con il suo ambito, implicante comunque una corrispondente formalizzazione all'interno del contratto individuale. In tal modo il presidente e i dirigenti, per iniziativa del ricorrente, avevano potuto fruire di disponibilità in concreto distratte dal loro legittimo utilizzo, in quanto prive alla base di un titolo cui potessero correlarsi e commisurarsi. A ben guardare, dunque, è ravvisabile una modalità del tutto anomala di sfruttamento di una disponibilità di beni e di denaro, quale forma di sostanziale distrazione di risorse, rispetto ad un modello virtuoso e riconoscibile. Non si tratta di adozione di provvedimenti illegittimi, in assenza di potere, riverberantisi sul potere di spesa e. di erogazione spettante a terzi, secondo l'assunto difensivo, bensì di concreta disposizione di beni e denaro, tale da tradursi in una collocazione di essi al di fuori della legittima sfera di disponibilità dell'ente e da risolversi in un vantaggio per i terzi, quale effetto dell'esercizio di un potere sviato. Ciò vai quanto dire che la condotta non è riducibile ad un'ipotesi di abuso di ufficio, connotato dall'intenzionale vantaggio ingiusto procurato a terzi, ma va intesa quale forma di peculato, derivante dalla disponibilità di risorse, rivolte verso scopi di vantaggio personale anche di terzi e dunque rientranti nel genus dell'appropriazione (sulla nozione di appropriazione nel caso di erogazioni a vantaggio di terzi, eccedenti il dovuto, si rinvia a Sez. 6, n. 8818 del 13/11/2019, dep. 2020, Marandola, Rv. 278711; sull'appropriazione derivante da disposizione uti dominus a vantaggio di terzi, Sez. 6, n. 50074 del 27/09/2016, Maione, Rv. 269524). 3.2. Ma, si è replicato con il quarto motivo).che nel caso di specie sarebbe ravvisabile un profilo di contraddittorietà della motivazione, a fronte dell'assoluzione dei due direttori generali Billé e Maruzzi, pronunciata dalla Corte territoriale per difetto dell'elemento psicologico. Si tratta di deduzione suggestiva, ma infondata. In realtà, la Corte non ha inteso affermare che sussistevano i presupposti per le disponibilità e per i rimborsi in concreto ric:onosciuti, ma solo che i due dirigenti avevano confidato sulla sussistenza di condizioni di fatto tali da legittimare la concreta attribuzione dei benefits erogati: gli argomenti spesi 3 vantaggio dei due imputati prosciolti non valgono dunque per il ricorrente [OSCURATO:PERSONA], cui si deve invece, secondo la ricostruzione della Corte, l'indebita erogazione, tale da avvantaggiare i due direttori generali, pur nella concreta assenza dei necessari presupposti, e costituente invece arbitraria espressione di una disponibilità esercitata di fatto oltre i limiti. Non rileva• in particolare che i benefits; fossero contemplati in astratto dal contratto collettivo e che talune disponibilità fossero state concretamente riconosciute in situazioni nelle quali l'ente non ne avrebbe risentito un danno consistente, dovendosi valutare il quadro nel quale il ricorrente aveva agito, a prescindere dal convincimento e dalle aspettative dei beneficiari, che il presidente aveva inteso favorire con modalità opache, sfruttando una disponibilità esercitata extra ordinem. 4. Venendo ora al ricorso di [OSCURATO:PERSONA], si rileva che il primo motivo è infondato. La Corte non ha eluso le deduzioni formulate nell'atto di appello, ma, assecondando la ricostruzione del primo Giudice, ha rilevato come sulla base di tutte le evidenze probatorie, comprese le dichiarazioni confessorie della ricorrente, fosse possibile affermare che costei aveva concorso con il presidente [OSCURATO:PERSONA] nelle condotte di peculato di cui al capo A), sia fruendo di erogazioni in suo favore che il presidente aveva propiziato a fronte di esborsi che la Falcone aveva fatto per ragioni private, sia fornendo un contributo alle ulteriori condotte di peculato del presidente, attraverso la diretta richiesta di somme liquide nonché attraverso la predisposizione delle note da presentare all'ufficio ragioneria, accompagnata dall'assicurazione della previa scrematura delle spese rendicontate. Il motivo di ricorso si incentra essenzialmente sull'inesatta interpretazione delle dichiarazioni confessorie e sull'assunto che la Corte avrebbe erroneamente inteso ascrivere alla ricorrente l'ammissione della previa scrematura. Ma in realtà si tratta di deduzione priva di fondamento, c:he non tiene conto dell'effettivo tenore della motivazione, con cui in aggiunta alle dichiarazioni della stessa Falcone sono state valorizzate quelle, solo apoditticamente contestate, rese dai testi Alessi e Puiatti (pag. 50, nota 1, della sentenza impugnata), dalle quali è stata desunta non illogicamente la condotta tenuta dalla ricorrente a supporto dell'illecita disponibilità acquisita per il tramite di lei dal presidente. 5. Il secondo motivo del ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è manifestamente infondato alla luce di quanto rilevato in ordine al primo motivo, non potendosi affermare che le appropriazioni ascrivibili alla ricorrente fossero contenute nei limiti della somma tempestivamente risarcita dalla predetta, e dovendosi dunque escludere l'applicabilità dell'attenuante di cui all'art. 62, comma primo, n. 6) cod. pen. 6. Altrettanto infondato risulta il terzo motivo, volto a prospettare, in alternativa, la configurabilità del delitto di truffa. Valgono sul punto i rilievi formulati con riferimento al secondo motivo del ricorrente [OSCURATO:PERSONA], allorché si è sottolineato che la disponibilità da parte di quest'ultimo ineriva al suo potere di disposizione e di spesa e alla sua condizione di dominus, sostanzialmente insindacabile, al di là dei controlli demandati all'ufficio ragioneria, fermo restando che l'intero iter risultava essere propiziato dalla condotta tenuta dalla ricorrente. A ben guardare, dunque, costei aveva fornito un ausilio, quale concorrente nel reato, primariamente facente capo al soggetto cui era imputabile, anche di fatto, la concreta disponibilità del denaro, in relazione allo svolgimento delle funzioni di presidente. 7. Il quarto motivo della ricorrente [OSCURATO:PERSONA] è manifestamente infondato. Correttamente la Corte ha calcolato la pena base, assumendo quale parametro uno degli episodi avvenuti dopo che la legge 190 del 2012 aveva modificato i limiti edittali del delitto di peculato, portando la pena minima ad anni quattro. Va al riguardo data continuità al principio per cui il reato più grave va individuato in astratto in base alla pena edittale prevista per il reato ritenuto, in rapporto alle circostanze e al giudizio di comparazione, fermo restando che comunque la pena base non può essere inferiore nel minimo a quella prevista per uno dei reati satelliti (Sez. U. n. 25939 del 28/02/2013, Ciabotti, Rv. 255347-8). Ne discende che ai fini della continuazione non avrebbe potuto muoversi da una pena inferiore a quella di anni quattro in concreto stabilita dai Giudici di merito. 8. Va a questo punto osservato che, a fronte dell'ammissibilità dei ricorsi, assume rilievo il tempo trascorso ai fini della prescrizione dei reati commessi in continuità a partire dal 2007 fino al 2015. In concreto deve aversi riguardo al termine previsto per ciascun reato unificato sotto il vincolo della continuazione, cosicché, a partire dalla data odierna, deve computarsi a ritroso per le condotte anteriori alla legge 190 del 2012 (per quelle successive il problema non si pone in radice) il termine di anni dodici e mesi sei, cui deve aggiungersi quello corrispondente a periodi di sospensione maturati nel corso del giudizio di primo grado a seguito di rinvio per trattative e per adesione ad astensione di categoria (sul punto deve richiamarsi il principio per cui la sospensione opera per tutti gli imputati, anche nei confronti di coloro i cui difensori non abbiano aderito all'astensione, tuttavia non opponendosi al rinvio e omettendo di chiedere, ove possibile, la separazione della loro posizione: Sez. F, n. 49132 del 26/07/2013, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 257649). Su tali basi devono considerarsi prescritti tutti i reati, contestati ai capi A) e B), commessi fino al 18 giugno 2009 (i reati di cui ai capi C e D sono successivi a tale data), per i quali va pronunciata sentenza di annullamento senza rinvio, peraltro non influente sulle statuizioni civili ai sensi dell'art. 578 cod. proc. pen. e sulla confisca, disposta per fatti successivi al 28 novembre 2012. Si impone tuttavia, il rinvio ad altra Sezione della Corte di appello di Trieste ai fini della rideterminazione della pena per i reati residui. Inoltre, i ricorrenti devono essere condannati a rifondere le spese di rappresentanza e difesa, sostenute nel presente giudizio dalla parte civile Consorzio di [OSCURATO:PERSONA], liquidate come da dispositivo. P. Q. M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché i reati contestati ai capi A) e B), commessi fino al 18 giugno 2009, sono estinti per prescrizione. Rigetta nel resto i ricorsi e rinvia per la rideterminazione del
Sentenza Cassazione n. 29928/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris