Corte di giustizia UEsentenzaSezione I
Corte di giustizia UE n. 715/2025
ECLI:EU:C:2025:826
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
62024CJ0087
SENTENZA DELLA CORTE (Quarta Sezione)
23 ottobre 2025 (
*1
)
«Rinvio pregiudiziale – Ravvicinamento delle legislazioni – Gas naturale – Direttiva 2009/73/CE – Articolo 41, paragrafo 8 – Nozione di “incentivi appropriati” – Regolamento (CE) n. 715/2009 – Articolo 13, paragrafo 1 – Nozione di “appropriato rendimento degli investimenti” – Sistemi di trasporto e di distribuzione – Impianto di stoccaggio – Criteri di cui tener conto per la determinazione delle tariffe di trasporto e di distribuzione fissate dall’autorità nazionale di regolazione – Tasso di rendimento del capitale – Obbligo di interpretazione conforme – Obbligo di motivazione»
Nella causa C‑87/24,
avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dall’Administratīvā apgabaltiesa (Corte amministrativa regionale, Lettonia), con decisione del 3 gennaio 2024, pervenuta in cancelleria il 2 febbraio 2024, nel procedimento
AS «[OSCURATO:PERSONA]»,
AS «[OSCURATO:PERSONA]»
contro
[OSCURATO:PERSONA] pakalpojumu regulēšanas komisija,
LA CORTE (Quarta Sezione),
composta da I. Jarukaitis, presidente di sezione, K. Lenaerts, presidente della Corte, facente funzione di giudice della Quarta Sezione, e M. Condinanzi (relatore), giudice,
avvocato generale: A. Rantos
cancelliere: M. Aleksejev, capo unità
vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 15 gennaio 2025,
considerate le osservazioni presentate:
–
per la AS «[OSCURATO:PERSONA]», da L. Liepa e J. Sarāns‑Reneslācis, advokāti;
–
per la AS «[OSCURATO:PERSONA]», da C. Ginter, vandeadvokaat, e K. Pļaviņa-Mika, advokāte, nonché da U. Bariss, valdes priekšsēdētājs, e M. Gode, valdes loceklis;
–
per la [OSCURATO:PERSONA] pakalpojumu regulēšanas komisija, da J. Miķelsons, izpilddirektors, e A. Upena, padomes locekle;
–
per la Commissione europea, da O. Beynet, L. Ozola e T. Scharf, in qualità di agenti,
sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza del 3 aprile 2025,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
1
La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione dell’articolo 41, paragrafo 8, della direttiva 2009/73/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, relativa a norme comuni per il mercato interno del gas naturale e che abroga la direttiva 2003/55/CE (
GU 2009, L 211, pag. 94
), e dell’articolo 13, paragrafo 1, primo comma, del regolamento (CE) n. 715/2009, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, relativo alle condizioni di accesso alle reti di trasporto del gas naturale e che abroga il regolamento (CE) n. 1775/2005 (
GU 2009, L 211, pag. 36
).
2
Tale domanda è stata presentata nell’ambito di due ricorsi di annullamento proposti, rispettivamente, dalla AS «[OSCURATO:PERSONA]» e dalla AS «[OSCURATO:PERSONA]» contro la lēmums Nr. 109 «par kapitāla atdeves likmi dabasgāzes pārvades sistēmas, dabasgāzes sadales sistēmas un dabasgāzes uzglabāšanas pakalpojumu tarifu projekta aprēķināšanai» (decisione relativa al tasso di rendimento del capitale per il calcolo della proposta tariffaria dei servizi del sistema di trasporto del gas naturale, del sistema di distribuzione del gas naturale e dello stoccaggio di gas naturale), del 20 agosto 2020 (in prosieguo: la «decisione controversa»), adottata dalla [OSCURATO:PERSONA] pakalpojumu regulēšanas komisija (commissione di regolazione dei servizi pubblici, Lettonia; in prosieguo: l’«autorità lettone di regolazione»).
Contesto normativo
Diritto dell’Unione
Direttiva 2009/73
3
I considerando da 23 a 25, 30 e 32 della direttiva 2009/73 sono formulati come segue:
«(23)
È opportuno adottare ulteriori misure per garantire tariffe trasparenti e non discriminatorie per l’accesso al trasporto. Tali tariffe dovrebbero essere applicabili a tutti gli utenti in modo non discriminatorio. Se l’impianto di stoccaggio, le riserve di rete (linepack) o altri servizi ausiliari operano in un mercato sufficientemente competitivo, l’accesso potrebbe essere concesso in base a meccanismi di mercato trasparenti e non discriminatori.
(24)
Occorre garantire l’indipendenza dei gestori dei sistemi di stoccaggio per migliorare l’accesso dei terzi agli impianti di stoccaggio che sono necessari, per ragioni tecniche e/o economiche, per permettere un accesso effettivo al sistema al fine dell’approvvigionamento dei clienti. (...) È inoltre necessario accrescere la trasparenza circa la capacità di stoccaggio offerta ai terzi, obbligando gli [OSCURATO:PERSONA] membri a definire e pubblicare un quadro non discriminatorio e chiaro che determini il regime normativo appropriato applicabile agli impianti di stoccaggio. (...)
(25)
L’accesso non discriminatorio alla rete di distribuzione è un presupposto determinante per l’accesso alla clientela a valle, al livello della vendita al dettaglio. (...)
(...)
(30)
Ai fini del buon funzionamento del mercato interno del gas naturale i regolatori dell’energia devono essere in grado di prendere decisioni su tutti gli aspetti della regolamentazione ed essere interamente indipendenti da altri interessi pubblici o privati. Ciò non preclude l’esercizio di un controllo giurisdizionale né l’esercizio di un controllo parlamentare ai sensi delle leggi costituzionali degli [OSCURATO:PERSONA] membri. (...)
(...)
(32)
Le autorità nazionali di regolamentazione dovrebbero poter fissare esse stesse o approvare le tariffe, o le metodologie di calcolo delle tariffe, sulla base di una proposta del gestore del sistema di trasporto, del gestore del sistema di distribuzione o del gestore del sistema del gas naturale liquefatto (GNL), oppure sulla base di una proposta concordata tra detti gestori e gli utenti della rete. Nello svolgere questi compiti, le autorità nazionali di regolamentazione dovrebbero garantire che le tariffe di trasporto e distribuzione siano non discriminatorie e rispecchino i costi e dovrebbero tenere conto dei costi a lungo termine marginali risparmiati grazie alle misure di gestione della domanda».
4
L’articolo 1, paragrafo 1, di tale direttiva così dispone:
«La presente direttiva stabilisce norme comuni per il trasporto, la distribuzione, la fornitura e lo stoccaggio di gas naturale. Essa definisce le norme relative all’organizzazione e al funzionamento del settore del gas naturale, l’accesso al mercato, i criteri e le procedure applicabili in materia di rilascio di autorizzazioni per il trasporto, la distribuzione, la fornitura e lo stoccaggio di gas naturale nonché la gestione dei sistemi».
5
L’articolo 2 di detta direttiva è formulato come segue:
«Ai fini della presente direttiva si intende per:
(...)
4)
“gestore del sistema di trasporto”: qualsiasi persona fisica o giuridica che svolge la funzione di trasporto ed è responsabile della gestione, della manutenzione e, se necessario, dello sviluppo del sistema di trasporto in una data zona ed, eventualmente, delle relative interconnessioni con altri sistemi, e di assicurare la capacità a lungo termine del sistema di soddisfare richieste ragionevoli di trasporto di gas;
(...)
6)
“gestore del sistema di distribuzione”: qualsiasi persona fisica o giuridica che svolge la funzione di distribuzione ed è responsabile della gestione, della manutenzione e, se necessario, dello sviluppo del sistema di distribuzione in una data zona ed, eventualmente, delle relative interconnessioni con altri sistemi, e di assicurare la capacità a lungo termine del sistema di soddisfare richieste ragionevoli di distribuzione di gas;
(...)
9)
“impianto di stoccaggio”: un impianto utilizzato per lo stoccaggio di gas naturale, di proprietà di e/o gestito da un’impresa di gas naturale, compresi gli impianti GNL utilizzati per lo stoccaggio, ad esclusione della parte di impianto utilizzata per operazioni di produzione e degli impianti riservati esclusivamente ai gestori dei sistemi di trasporto nello svolgimento delle loro funzioni;
10)
“gestore dell’impianto di stoccaggio”: qualsiasi persona fisica o giuridica che svolge la funzione di stoccaggio ed è responsabile della gestione di un impianto di stoccaggio;
(...)».
6
L’articolo 39 della medesima direttiva, intitolato «Designazione ed indipendenza delle autorità di regolazione», così enuncia:
«1. Ciascuno Stato membro designa un’unica autorità nazionale di regolazione a livello nazionale.
(...)
4. [OSCURATO:PERSONA] membri garantiscono l’indipendenza dell’autorità di regolazione e provvedono affinché essa eserciti i suoi poteri con imparzialità e trasparenza. A tal fine, gli [OSCURATO:PERSONA] membri provvedono affinché, nell’esercizio delle competenze ad essa conferite dalla presente direttiva e dalla normativa connessa, l’autorità di regolazione:
a)
sia giuridicamente distinta e funzionalmente indipendente da qualsiasi altro soggetto pubblico o privato;
b)
garantisca che il suo personale e le persone responsabili della sua gestione:
i)
agisca in maniera indipendente da qualsiasi interesse commerciale; e
ii)
non solleciti né accetti istruzioni dirette da alcun governo o da altri soggetti pubblici o privati nell’esercizio delle funzioni di regolamentazione. Tale requisito lascia impregiudicati la stretta cooperazione, se del caso, con altre pertinenti autorità nazionali o gli orientamenti di politica generale elaborate dal governo non connesse con i compiti e le competenze di regolamentazione di cui all’articolo 41.
(...)».
7
L’articolo 40 della direttiva 2009/73, intitolato «Obiettivi generali dell’autorità di regolazione», prevede quanto segue:
«Nell’esercitare le funzioni di regolatore specificate dalla presente direttiva, l’autorità di regolazione adotta tutte le misure ragionevoli idonee al perseguimento dei seguenti obiettivi, nel quadro dei compiti e delle competenze di cui all’articolo 41, in stretta consultazione con altre autorità nazionali pertinenti, incluse le autorità preposte alla tutela della concorrenza, se del caso, e fatte salve le rispettive competenze:
(...)
f)
assicurare che ai gestori del sistema e agli utenti del sistema siano offerti incentivi adeguati, sia a breve che a lungo termine, per migliorare l’efficienza delle prestazioni del sistema e promuovere l’integrazione del mercato;
(...)».
8
L’articolo 41 di tale direttiva, intitolato «Compiti e competenze dell’autorità di regolazione» così dispone:
«1. L’autorità di regolazione ha i seguenti compiti:
a)
stabilire o approvare, in base a criteri trasparenti, tariffe di trasporto o distribuzione o le relative metodologie di calcolo;
(...)
n)
vigilare e verificare le condizioni di accesso allo stoccaggio, al linepack e ad altri servizi ausiliari, conformemente all’articolo 33. Se il regime di accesso allo stoccaggio è definito a norma dell’articolo 33, paragrafo 3, da tale compito è esclusa la verifica delle tariffe;
(...)
6. Le autorità di regolazione hanno il compito di fissare o approvare, con sufficiente anticipo rispetto alla loro entrata in vigore, quantomeno le metodologie usate per calcolare o stabilire i termini e le condizioni per:
a)
la connessione e l’accesso alle reti nazionali, comprese le tariffe di trasporto e distribuzione e le modalità, le condizioni e le tariffe per l’accesso agli impianti di GNL. Queste tariffe o metodologie consentono che, nelle reti e negli impianti di GNL, siano effettuati gli investimenti necessari per garantire la redditività economica delle reti e degli impianti di GNL;
(...)
8. In sede di fissazione o approvazione delle tariffe o delle metodologie e dei servizi di bilanciamento, le autorità di regolazione provvedono affinché ai gestori del sistema di trasporto e di distribuzione siano offerti incentivi appropriati, sia a breve che a lungo termine, per migliorare l’efficienza, promuovere l’integrazione del mercato e la sicurezza dell’approvvigionamento e sostenere le attività di ricerca correlate.
(...)
16. Le decisioni delle autorità di regolazione sono pienamente motivate e giustificate al fine di consentire il ricorso giurisdizionale. Le decisioni sono pubblicamente accessibili, pur mantenendo la riservatezza delle informazioni commercialmente sensibili.
(...)».
Regolamento n. 715/2009
9
I considerando 7 e 8 del regolamento n. 715/2009 sono formulati come segue:
«(7)
È necessario specificare i criteri con cui vengono determinate le tariffe per l’accesso alla rete, al fine di assicurare che rispettino pienamente il principio di non discriminazione e le esigenze di un mercato interno funzionante correttamente, tengano conto della necessità dell’integrità del sistema e rispecchino i costi effettivi sostenuti, purché tali costi corrispondano a quelli di un gestore di reti efficiente e strutturalmente comparabile e siano trasparenti, includendo un appropriato rendimento degli investimenti, e, se del caso, prendendo in considerazione le analisi comparative delle tariffe effettuate dalle autorità di regolamentazione.
(8)
Nel calcolare le tariffe per l’accesso alla rete è importante tenere conto dei costi effettivi sostenuti, purché tali costi corrispondano a quelli di un gestore di reti efficiente e strutturalmente comparabile e siano trasparenti, nonché della necessità di fornire un appropriato rendimento degli investimenti nonché incentivi a costruire nuove infrastrutture, compreso un trattamento normativo speciale per i nuovi investimenti, come previsto dalla direttiva [2009/73]. A tale riguardo e, in particolare, se esiste un’effettiva concorrenza tra i gasdotti, sarà pertinente prendere in considerazione le analisi comparative delle tariffe, da parte delle autorità di regolamentazione».
10
L’articolo 1 di tale regolamento così enuncia:
«Il presente regolamento mira a:
a)
stabilire norme non discriminatorie per le condizioni di accesso ai sistemi di trasporto del gas naturale, tenendo conto delle caratteristiche specifiche dei mercati nazionali e regionali al fine di garantire il buon funzionamento del mercato interno del gas;
b)
stabilire norme non discriminatorie per le condizioni di accesso agli impianti di GNL e agli impianti di stoccaggio tenendo conto delle caratteristiche specifiche dei mercati nazionali e regionali (...).
(...)
Gli obiettivi di cui al primo comma comprendono la definizione di principi armonizzati riguardanti le tariffe o le relative metodologie di calcolo, nonché l’accesso alla rete, ma non agli impianti di stoccaggio (...).
Il presente regolamento, ad eccezione dell’articolo 19, paragrafo 4, si applica soltanto agli impianti di stoccaggio contemplati dall’articolo 33, paragrafo 3 o paragrafo 4 della direttiva [2009/73].
(...)».
11
L’articolo 13, paragrafo 1, commi primo e terzo, di detto regolamento così dispone:
«Le tariffe, o le metodologie utilizzate per calcolarle, applicate dai gestori dei sistemi di trasporto e approvate dalle autorità di regolamentazione a norma dell’articolo 41, paragrafo 6 della direttiva [2009/73], nonché le tariffe pubblicate a norma dell’articolo 32, paragrafo 1 di detta direttiva, devono essere trasparenti, tenere conto della necessità di integrità del sistema e del suo miglioramento e rispecchiare i costi effettivamente sostenuti purché essi corrispondano a quelli di un gestore di reti efficiente e strutturalmente comparabile e siano trasparenti, includendo nel contempo un appropriato rendimento degli investimenti e prendendo in considerazione, ove opportuno, le analisi comparative delle tariffe da parte delle autorità di regolamentazione. Le tariffe o le metodologie utilizzate per calcolarle devono essere applicate in modo non discriminatorio.
(...)
Le tariffe, o le metodologie utilizzate per calcolarle, facilitano lo scambio efficiente di gas e la concorrenza, evitando allo stesso tempo la compensazione incrociata tra utenti della rete, fornendo incentivi per gli investimenti e mantenendo o realizzando l’interoperabilità delle reti di trasporto».
Regolamento (UE) 2017/460
12
L’articolo 1 del regolamento (UE) 2017/460 della Commissione, del 16 marzo 2017, che istituisce un codice di rete relativo a strutture tariffarie armonizzate per il trasporto del gas (
GU 2017, L 72, pag. 29
), prevede che tale regolamento istituisce un codice di rete che stabilisce le norme sulle strutture tariffarie armonizzate per il trasporto del gas, comprese le norme sull’applicazione di una metodologia dei prezzi di riferimento, sugli obblighi di consultazione e pubblicazione associati e sul calcolo dei prezzi di riserva per prodotti di capacità standard.
13
L’articolo 30 di detto regolamento, intitolato «Informazioni da pubblicare prima del periodo tariffario», al paragrafo 1 enuncia quanto segue:
«Le seguenti informazioni sono pubblicate prima del periodo tariffario conformemente alle prescrizioni di cui agli articoli 31 e 32 dall’autorità nazionale di regolamentazione o dal gestore o dai gestori dei sistemi di trasporto, secondo quanto deciso dall’autorità nazionale di regolamentazione:
(...)
b) le seguenti informazioni:
i)
i ricavi consentiti o previsti, o entrambi, del gestore del sistema di trasporto;
ii)
le informazioni relative alle variazioni annuali dei ricavi di cui al punto i);
iii)
i seguenti parametri:
(...)
2)
il costo del capitale e la rispettiva metodologia di calcolo;
3)
la spesa in conto capitale, compresi:
(...)
4)
le spese operative;
5)
i meccanismi di incentivazione e gli obiettivi di efficienza;
6)
gli indici di inflazione;
(...)».
Diritto lettone
Legge sulle autorità di regolazione dei servizi pubblici
14
In forza dell’articolo 7, paragrafo 2, del likums «Par sabiedrisko pakalpojumu regulatoriem» (legge sulle autorità di regolazione dei servizi pubblici), del 19 ottobre 2000 (
Latvijas Vēstnesis
, 2000, n. 394), l’autorità lettone di regolazione è un organismo di diritto pubblico, indipendente sul piano istituzionale e funzionale nonché autonomo nell’esecuzione del proprio bilancio approvato dalla legge. Uno dei suoi compiti è quello di regolamentare la fornitura di servizi pubblici nel settore dell’approvvigionamento di gas naturale.
15
L’articolo 9, paragrafo 1, punto 2, di tale legge dispone che l’autorità lettone di regolazione adotta la metodologia di calcolo e di fissazione delle tariffe o dei massimali tariffari, nonché le modalità di applicazione delle tariffe o dei massimali tariffari, a meno che la legislazione settoriale specifica non stabilisca altri principi per la determinazione delle tariffe.
16
L’articolo 9, paragrafo 2, di detta legge così prevede:
«Nell’ambito della sua competenza, l’autorità [lettone] di regolazione adotta, autonomamente, decisioni e atti amministrativi vincolanti per i prestatori e gli utenti dei servizi pubblici interessati».
17
Ai sensi dell’articolo 20, paragrafo 1, della legge sulle autorità di regolazione dei servizi pubblici:
«Le tariffe sono determinate a un livello tale che i rispettivi pagamenti effettuati dagli utenti coprono i costi del servizio pubblico economicamente giustificati e garantiscono la redditività di detto servizio, a meno che la legislazione settoriale specifica non stabilisca altri principi per la determinazione delle tariffe. In caso di modifica dei fattori che incidono sulle tariffe, come ad esempio la redditività, l’autorità di regolazione può proporre una revisione delle tariffe e chiedere al fornitore del servizio pubblico di presentare, entro un determinato termine, una proposta tariffaria con un prospetto giustificativo dei costi alla base di dette tariffe».
Decisione sulla metodologia
18
La sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas padomes lēmums Nr. 1/23 kapitāla atdeves likmes aprēķināšanas metodika (decisione del comitato dell’autorità di regolazione n. 1/23 sulla metodologia di calcolo del tasso di rendimento del capitale), del 13 agosto 2018 (in prosieguo: la «decisione sulla metodologia»), ha stabilito le modalità di calcolo e di applicazione del tasso di rendimento del capitale per l’elaborazione delle proposte tariffarie di servizi regolamentati, ivi compresi servizi di rete di distribuzione di gas naturale. In particolare, tale decisione stabilisce la formula di calcolo del tasso medio ponderato di rendimento del capitale in termini reali.
Procedimento principale e questioni pregiudiziali
19
In applicazione della decisione sulla metodologia, il Consiglio dell’autorità lettone di regolazione ha adottato la decisione controversa con cui ha ritenuto che il gestore del sistema di trasporto di gas naturale, il gestore del sistema di distribuzione del gas naturale e il gestore dell’impianto di stoccaggio di gas naturale applichino il tasso medio ponderato di rendimento del capitale in termini reali.
20
Tenendo conto del tasso di rendimento dei capitali propri, del tasso di rendimento dei capitali presi in prestito, calcolati conformemente alla decisione sulla metodologia, del tasso dell’imposta sulle società e della media delle variazioni annuali dei prezzi al consumo nel corso dei cinque anni civili precedenti, l’autorità lettone di regolazione ha stabilito che, per un operatore che, secondo i dati dell’ultima relazione annuale disponibile, rientra nella categoria delle medie o grandi imprese, il tasso di rendimento del capitale deve essere fissato al 2,65%, mentre, per un operatore appartenente alla categoria delle microimprese o piccole imprese, tale tasso deve essere fissato al 4,37%.
21
La decisione controversa precisa che il tasso di rendimento del 2,65% è in linea con la situazione dei mercati finanziari e che è il risultato di un’adeguata valutazione dei rischi correlati alla raccolta di fondi, garantendo pertanto al gestore del sistema di trasporto del gas naturale, al gestore del sistema di distribuzione del gas naturale e al gestore dell’impianto di stoccaggio di gas naturale la possibilità di contrarre mutui, investire nell’ammodernamento e nello sviluppo delle reti nonché di ottenere un rendimento ragionevole, garantendo al contempo agli utenti la possibilità di beneficiare di servizi pubblici continui, affidabili e di qualità, le cui tariffe (prezzi) corrispondono a costi economicamente giustificati.
22
[OSCURATO:PERSONA], che è il gestore del sistema di distribuzione del gas naturale in Lettonia, e la [OSCURATO:PERSONA], che gestisce il sistema di trasporto e l’impianto di stoccaggio di gas naturale in tale Stato membro, hanno presentato ciascuna, dinanzi all’Administratīvā apgabaltiesa (Corte amministrativa regionale, Lettonia), giudice del rinvio, un ricorso di annullamento della decisione controversa.
23
A sostegno dei loro ricorsi, tali società fanno valere che l’autorità lettone di regolazione ha ecceduto le sue competenze, ha commesso gravi errori procedurali e sostanziali nella determinazione dei criteri e nel calcolo del tasso di rendimento del capitale ed è venuta meno al suo obbligo di motivazione fissando tale tasso a un livello anormalmente basso. In particolare, la decisione controversa violerebbe la direttiva 2009/73, che impone invece alle autorità nazionali di regolazione l’obbligo di promuovere, segnatamente, lo sviluppo e il funzionamento del mercato del gas naturale garantendo agli investitori incentivi sufficienti per effettuare i necessari investimenti nelle infrastrutture. Tale decisione violerebbe anche il regolamento n. 715/2009, che obbliga tali autorità a tener conto, nell’ambito della determinazione delle tariffe, di un appropriato rendimento degli investimenti realizzati.
24
In tale contesto, il giudice del rinvio constata, in primo luogo, che l’articolo 40, lettera f), e l’articolo 41, paragrafo 8, della direttiva 2009/73, nonché l’articolo 13, paragrafo 1, del regolamento n. 715/2009, in combinato disposto con i considerando 7 e 8 di quest’ultimo, sono pertinenti per la risoluzione della controversia di cui è adito.
25
Esso sottolinea in secondo luogo che, sebbene dalle disposizioni menzionate al punto precedente risulti che, nel determinare le tariffe di accesso ai sistemi di trasporto e di distribuzione di gas naturale, gli [OSCURATO:PERSONA] membri devono prevedere un «appropriato rendimento degli investimenti», tali disposizioni non indicano cosa si debba intendere con tale espressione, sulla quale, inoltre, la Corte non avrebbe ancora avuto occasione di pronunciarsi. Pertanto, il giudice del rinvio afferma di non disporre di orientamenti chiari per valutare la compatibilità con il diritto dell’Unione della metodologia seguita dall’autorità lettone di regolazione per fissare il tasso di rendimento del capitale applicato nella causa di cui è investito.
26
In terzo luogo, tale giudice rileva che la legge sulle autorità di regolazione dei servizi pubblici prevede un quadro normativo che non contiene alcuna disposizione corrispondente a quelle degli articoli 40 e 41 di tale direttiva, che riguardano, rispettivamente, gli obiettivi generali delle autorità di regolazione nazionali nonché i compiti e le competenze di tali autorità. Al riguardo, il giudice del rinvio precisa che, con ogni probabilità, l’articolo 20, paragrafo 1, di tale legge, sulla base del quale l’autorità lettone di regolazione ha adottato la decisione controversa, non copre tutti gli obiettivi previsti dalle disposizioni di detta direttiva menzionate al punto 24 della presente sentenza, in particolare per quanto riguarda il diritto per un prestatore di servizio pubblico regolamentato di beneficiare di incentivi appropriati sia a breve che a lungo termine. Si porrebbe pertanto la questione di stabilire se le disposizioni della medesima direttiva siano state correttamente recepite nel diritto lettone.
27
Infine, in quarto luogo, alla luce delle disposizioni della direttiva 2009/73 e di quelle del regolamento n. 715/2009, il giudice del rinvio si chiede se l’articolo 13, paragrafo 1, di tale regolamento sia applicabile per determinare la tariffa di accesso agli impianti di stoccaggio di gas naturale, la cui gestione spetta, nel caso di specie, alla [OSCURATO:PERSONA]. Infatti, basandosi sul carattere facoltativo delle procedure previste dall’articolo 33, paragrafi 3 e 4, della direttiva 2009/73, tale giudice considera che l’articolo 13, paragrafo 1, di detto regolamento, che stabilisce le condizioni che devono soddisfare le tariffe applicate dai gestori dei sistemi di trasporto e approvate dalle autorità di regolazione a norma dell’articolo 41, paragrafo 6, della direttiva 2009/73, nonché le tariffe pubblicate a norma dell’articolo 32, paragrafo 1, di tale direttiva, si applica unicamente alle tariffe per i servizi del sistema di trasporto del gas naturale e non copre la fissazione delle tariffe relative agli impianti di stoccaggio di tale gas.
28
Tenuto conto di tali considerazioni, l’Administratīvā apgabaltiesa (Corte amministrativa regionale) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:
«1)
Se l’articolo 41, paragrafo 8, della direttiva [2009/73] osti a una normativa nazionale la quale non impone all’autorità di regolazione, in sede di calcolo delle tariffe o fissazione delle metodologie, l’obbligo di giustificare le modalità con cui provvede affinché ai gestori del sistema di trasporto e di distribuzione siano offerti incentivi appropriati, sia a breve che a lungo termine, per migliorare l’efficienza, promuovere l’integrazione del mercato e la sicurezza dell’approvvigionamento e sostenere le attività di ricerca correlate.
2)
Se sia conforme all’articolo 41, paragrafo 8, della direttiva [2009/73] l’interpretazione di una normativa nazionale nel senso che essa prevede l’offerta di incentivi appropriati, sia a breve che a lungo termine, per migliorare l’efficienza, promuovere l’integrazione del mercato e la sicurezza dell’approvvigionamento e sostenere le attività di ricerca correlate, nell’ipotesi in cui il pagamento delle tariffe da parte degli utenti copra unicamente i costi del servizio pubblico economicamente giustificati e ne venga assicurata la redditività, almeno ad un livello minimo.
3)
Se sia in linea con gli obiettivi definiti dall’articolo 41, paragrafo 8, della direttiva [2009/73] una normativa nazionale la quale, nel prevedere “incentivi appropriati, sia a breve che a lungo termine” e incentivi per “promuovere l’integrazione del mercato e la sicurezza dell’approvvigionamento e sostenere le attività di ricerca”, non dispone che debbano essere presi in considerazione i principi generalmente accolti in ambito finanziario per la fissazione del tasso medio ponderato di rendimento del capitale, i quali tengono conto di imprese comparabili operanti sul libero mercato.
4)
Se, nell’interpretare le nozioni di “appropriato rendimento degli investimenti” e di “incentivi per gli investimenti” di cui all’articolo 13 del regolamento [n. 715/2009], ai fini dell’articolo 41 della direttiva 2009/73, l’autorità di regolazione debba basarsi sulla nozione di [costo medio ponderato del capitale] ([OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] of Capital) generalmente accolta in ambito finanziario e sulla metodologia utilizzata per determinarlo.
5)
Nel caso di risposta affermativa alla questione precedente, se l’autorità di regolazione possa legittimamente discostarsi dalla metodologia utilizzata in ambito finanziario per fissare il tasso medio di rendimento del capitale e modificarlo come intende.
6)
Nel caso di risposta affermativa alla questione precedente, se l’autorità di regolazione possa legittimamente modificare il tasso medio di rendimento del capitale in modo da prendere in considerazione, nel calcolarlo, un premio per capitalizzazione basato sui costi di finanziamento delle altre imprese operanti nello Stato membro.
7)
Nel caso di risposta affermativa alla quarta questione, se l’autorità di regolazione possa legittimamente modificare il tasso medio di rendimento del capitale in modo da non dover compensare il gestore delle reti di trasporto o dello stoccaggio del gas naturale per effetto dell’aumento dell’inflazione nel corso del periodo tariffario anteriore.
8)
Nel caso in cui venga data una risposta affermativa alla quinta questione e il gestore della rete sia in disaccordo con il livello del tasso medio di rendimento del capitale proposto dall’autorità di regolazione oppure con gli elementi che ne sono alla base, se, all’atto di fissare il tasso medio di rendimento del capitale (...), l’autorità di regolazione sia tenuta ad avvalersi di un soggetto indipendente ai fini della valutazione dell’adeguatezza del livello del tasso.
9)
Se una procedura di determinazione delle tariffe nella quale il tasso medio di rendimento del capitale è fissato dall’autorità di regolazione e il gestore del sistema di trasporto o di stoccaggio del gas naturale non è legittimato a modificare tale calcolo sulla base di indicatori specifici dell’attività di detto gestore sia contrario agli obiettivi definiti all’articolo 41, paragrafo 8, della direttiva [2009/73].
10)
Se l’articolo 1, [comma 1,] lettera b), del regolamento [n. 715/2009], in combinato disposto con il successivo [comma] 2, debba essere interpretato nel senso che i considerando 7 e 8 e l’articolo 13, paragrafo 1, di detto regolamento si applicano agli impianti di stoccaggio di gas naturale e alle tariffe determinate dall’autorità di regolazione qualora l’accesso agli impianti di stoccaggio di gas naturale liquefatto sia regolamentato».
Sulle questioni pregiudiziali
Sulla ricevibilità
29
L’autorità lettone di regolazione sostiene che le questioni sollevate dal giudice del rinvio sono irricevibili.
30
In primo luogo, tale autorità sostiene che la prima questione è ipotetica e verte sull’interpretazione non del diritto dell’Unione, bensì del diritto nazionale. Tale questione si fonderebbe sull’erronea premessa che la suddetta autorità sarebbe esonerata dall’obbligo di motivare sia la metodologia di calcolo del tasso di rendimento del capitale sia i tassi di rendimento stessi. Orbene, dalla normativa nazionale, in particolare dall’articolo 67, paragrafo 2, dell’Administratīvā procesa likums (legge sul procedimento amministrativo), risulterebbe che la stessa autorità è tenuta a motivare le proprie decisioni e, nel caso di specie, avrebbe tenuto conto delle disposizioni di diritto applicabili, in particolare dell’articolo 41, paragrafo 8, della direttiva 2009/73 e del regolamento n. 715/2009.
31
In secondo luogo, l’autorità lettone di regolazione ritiene che le questioni dalla seconda alla sesta siano formulate in termini troppo generici e vertano non sull’interpretazione del diritto dell’Unione, bensì sulla sua applicazione. Inoltre, a causa della loro genericità, le nozioni o espressioni utilizzate in tali questioni non consentirebbero alla Corte di fornire una risposta precisa a dette questioni. Infine, sia l’articolo 41, paragrafo 8, della direttiva 2009/73, sia l’articolo 13, paragrafo 1, del regolamento n. 715/2009 imporrebbero alle autorità di regolazione solo l’obiettivo da raggiungere, lasciando loro la scelta dei mezzi o dei metodi per conseguirlo. Orbene, la scelta di tali mezzi o metodi, sulla quale si interrogherebbe il giudice del rinvio, non sarebbe una questione di interpretazione del diritto dell’Unione spettante alla Corte, bensì di applicazione del medesimo, che rientrerebbe nella sfera di competenza dei giudici nazionali.
32
In terzo luogo, l’autorità lettone di regolazione sostiene che le questioni seconda, ottava e nona vertono non sull’interpretazione del diritto dell’Unione, bensì su quella del diritto nazionale. In particolare, per quanto riguarda la seconda questione, la nozione di «redditività» non sarebbe utilizzata dal diritto dell’Unione pertinente, bensì dall’articolo 20, paragrafo 1, della legge sulle autorità di regolazione dei servizi pubblici.
33
In quarto luogo, l’autorità lettone di regolazione sostiene che le questioni dalla quarta all’ottava non avrebbero alcun rapporto con la situazione di fatto e di diritto che caratterizza il procedimento principale e non risponderebbero a una necessità oggettiva per risolverlo, in quanto l’articolo 13, paragrafo 1, del regolamento n. 715/2009 non si applicherebbe né agli impianti di stoccaggio di gas naturale di cui la [OSCURATO:PERSONA] è, nel caso di specie, gestore né al sistema di distribuzione di gas naturale la cui gestione è affidata, in Lettonia, alla [OSCURATO:PERSONA].
34
A tale riguardo secondo una giurisprudenza costante, nell’ambito della cooperazione tra la Corte e i giudici nazionali istituita dall’articolo 267 TFUE, spetta esclusivamente al giudice nazionale, cui è stata sottoposta la controversia e che deve assumersi la responsabilità della futura decisione giurisdizionale, valutare, alla luce delle particolari circostanze di ciascuna causa, sia la necessità di una pronuncia pregiudiziale per essere in grado di emettere la propria sentenza sia la rilevanza delle questioni che esso sottopone alla Corte. Ne consegue che le questioni vertenti sul diritto dell’Unione sono assistite da una presunzione di rilevanza e che, allorché le questioni sollevate riguardano l’interpretazione del diritto dell’Unione, la Corte, in via di principio, è tenuta a statuire. Il diniego della Corte di statuire su una questione pregiudiziale proposta da un giudice nazionale è possibile solo quando appaia in modo manifesto che l’interpretazione del diritto dell’Unione richiesta non ha alcuna relazione con la realtà effettiva o con l’oggetto della controversia principale, qualora il problema sia di natura teorica oppure, ancora, qualora la Corte non disponga degli elementi di fatto o di diritto necessari per fornire una risposta utile alle questioni che le vengono sottoposte (sentenza del 25 febbraio 2025, Sąd Rejonowy w Białymstoku e Adoreikė,
C‑146/23 e C‑374/23
,
EU:C:2025:109
, punto
37
nonché giurisprudenza citata).
35
Inoltre, dal momento che la decisione di rinvio serve da fondamento al procedimento di rinvio pregiudiziale dinanzi alla Corte ai sensi dell’articolo 267 TFUE, è indispensabile che il giudice nazionale chiarisca, in tale decisione, il contesto di fatto e di diritto nel quale si inserisce la controversia principale e fornisca un minimo di spiegazioni sui motivi della scelta delle disposizioni del diritto dell’Unione di cui chiede l’interpretazione, nonché il collegamento che esso stabilisce tra dette disposizioni e la normativa nazionale applicabile alla controversia di cui è investito. Tali requisiti cumulativi concernenti il contenuto di una domanda di pronuncia pregiudiziale figurano espressamente nell’articolo 94 del regolamento di procedura della Corte (sentenza del 12 dicembre 2019, Slovenské elektrárne,
C‑376/18
,
EU:C:2019:1068
, punto
25
e giurisprudenza citata).
36
Nel caso di specie, anzitutto, dalla domanda di pronuncia pregiudiziale risulta che le disposizioni della direttiva 2009/73 e del regolamento n. 715/2009 hanno un rapporto evidente con il procedimento principale, che riguarda la determinazione di un tasso di rendimento del capitale, imposto da un’autorità di regolazione del mercato del gas naturale in particolare a gestori di sistemi di gas naturale di uno Stato membro, che può incidere sulle tariffe applicate da tali gestori.
37
Inoltre, quanto al requisito menzionato all’articolo 94, lettera c), del regolamento di procedura, relativo, da un lato, ai motivi che hanno indotto il giudice del rinvio a interrogarsi sull’interpretazione della direttiva 2009/73 e del regolamento n. 715/2009 nonché, dall’altro, al collegamento che esso stabilisce tra questi due atti del diritto dell’Unione e la normativa nazionale applicabile al procedimento principale, si deve constatare che tale giudice menziona le proprie valutazioni quanto ai dubbi che esso nutre in merito all’interpretazione di detti atti, in particolare dell’articolo 41, paragrafo 8, della direttiva 2009/73 e dell’articolo 13, paragrafo 1, del regolamento n. 715/2009, nonché sul nesso che esso stabilisce tra tali disposizioni e detta normativa nazionale, segnatamente per quanto riguarda i requisiti che devono essere presi in considerazione dall’autorità lettone di regolazione in sede di fissazione delle tariffe di trasporto e di distribuzione di gas naturale.
38
Infine, per quanto riguarda le questioni pregiudiziali vertenti sull’interpretazione dei due atti del diritto dell’Unione menzionati al punto precedente e sulla loro rilevanza quanto all’accesso agli impianti di gas naturale gestiti dalla [OSCURATO:PERSONA], è sufficiente ricordare che, qualora non appaia in modo manifesto che l’interpretazione di una disposizione del diritto dell’Unione non ha alcun rapporto con la realtà effettiva o con l’oggetto del procedimento principale, l’obiezione relativa all’inapplicabilità di tale disposizione al procedimento principale non riguarda la ricevibilità della domanda di pronuncia pregiudiziale, ma rientra nel merito delle questioni (v., in tal senso, sentenza del 12 dicembre 2019, Slovenské elektrárne,
C‑376/18
,
EU:C:2019:1068
, punto
29
e giurisprudenza citata).
39
Ne consegue che la domanda di pronuncia pregiudiziale è ricevibile.
Nel merito
Osservazioni preliminari
40
Con le sue dieci questioni, il giudice del rinvio si interroga sostanzialmente su tre aspetti giuridici attinenti, in primo luogo, all’ambito di applicazione dei principi tariffari previsti all’articolo 41, paragrafo 8, della direttiva 2009/73 e all’articolo 13, paragrafo 1, primo comma, del regolamento n. 715/2009 (questioni settima, nona e decima), in secondo luogo, al recepimento nel diritto nazionale della nozione di «incentivi appropriati», ai sensi dell’articolo 41, paragrafo 8, della direttiva 2009/73, e all’obbligo di motivazione gravante sull’autorità nazionale di regolazione (questioni prima e seconda), nonché, in terzo luogo, al modo in cui tale autorità, quando calcola e fissa le tariffe, deve garantire ai gestori dei sistemi di trasporto e di distribuzione del gas naturale il beneficio di tali incentivi appropriati e/o di un «appropriato rendimento degli investimenti», ai sensi dell’articolo 13, paragrafo 1, primo comma, del regolamento n. 715/2009 (questioni dalla terza alla nona).
41
Occorre esaminare questi tre aspetti nell’ordine summenzionato.
Sulle questioni settima, nona e decima, vertenti sull’ambito di applicazione dei principi tariffari previsti all’articolo 41, paragrafo 8, della direttiva 2009/73 e all’articolo 13, paragrafo 1, primo comma, del regolamento n. 715/2009
42
Con le sue questioni settima, nona e decima, che occorre esaminare congiuntamente, il giudice del rinvio chiede sostanzialmente se l’articolo 41, paragrafo 8, della direttiva 2009/73 e l’articolo 13, paragrafo 1, primo comma, del regolamento n. 715/2009 debbano essere interpretati nel senso che i principi tariffari previsti da tali disposizioni si applicano non solo ai gestori dei sistemi di trasporto e di distribuzione di gas naturale, ma anche agli impianti di stoccaggio di tale gas.
43
Tale questione trae origine dalla decisione controversa con la quale l’autorità lettone di regolazione ha fissato un tasso di rendimento del capitale identico per la [OSCURATO:PERSONA], in quanto gestore del sistema di distribuzione del gas naturale in Lettonia, e per la [OSCURATO:PERSONA], in quanto gestore del sistema di trasporto e degli impianti di stoccaggio del gas naturale in tale paese. Al riguardo, occorre precisare che, poiché solo la decima questione menziona,
in fine
, anche gli impianti di stoccaggio di gas naturale liquefatto, senza che la domanda di pronuncia pregiudiziale illustri le ragioni per le quali questi ultimi sono oggetto di detta questione, occorre circoscrivere la risposta della Corte alle questioni settima, nona e decima alla questione di stabilire se le norme tariffarie previste all’articolo 41, paragrafo 8, della direttiva 2009/73 e all’articolo 13, paragrafo 1, primo comma, del regolamento n. 715/2009 si applichino agli impianti di stoccaggio di gas naturale.
44
Fatte queste precisazioni, occorre ricordare che la direttiva 2009/73 persegue la realizzazione dell’obiettivo di un mercato interno del gas naturale interamente ed effettivamente aperto e concorrenziale, stabilendo, come risulta dal suo articolo 1, paragrafo 1, norme comuni per il trasporto, la distribuzione, la fornitura e lo stoccaggio di gas naturale (v., in tal senso, sentenza del 19 dicembre 2019, GRDF,
C‑236/18
,
EU:C:2019:1120
, punto
34
e giurisprudenza citata).
45
Al riguardo, i paragrafi 4, 6, 9 e 10 dell’articolo 2 di tale direttiva definiscono e distinguono, rispettivamente, il «gestore del sistema di trasporto», il «gestore del sistema di distribuzione», l’«impianto di stoccaggio» e il «gestore dell’impianto di stoccaggio» di gas naturale.
46
Inoltre, come sottolineato dai suoi considerando 23, 25 e 32, detta direttiva mira a garantire un accesso non discriminatorio ai sistemi di trasporto e di distribuzione del gas naturale affidando alle autorità nazionali di regolazione, conformemente all’articolo 41, paragrafo 1, lettera a), della medesima direttiva, in particolare, il compito di «stabilire o approvare, in base a criteri trasparenti, tariffe di trasporto o distribuzione o le relative metodologie di calcolo».
47
L’articolo 41, paragrafo 6, lettera a), della direttiva 2009/73 precisa che le autorità nazionali di regolazione hanno il compito di fissare o approvare quantomeno le metodologie usate per calcolare o stabilire i termini e le condizioni per l’accesso alle reti nazionali, comprese le tariffe di trasporto e distribuzione.
48
Inoltre, ai sensi dell’articolo 41, paragrafo 8, di tale direttiva, «[i]n sede di fissazione o approvazione delle tariffe o delle metodologie (...), le autorità di regolazione provvedono affinché ai gestori del sistema di trasporto e di distribuzione siano offerti incentivi appropriati, sia a breve che a lungo termine, per migliorare l’efficienza, promuovere l’integrazione del mercato e la sicurezza dell’approvvigionamento e sostenere le attività di ricerca correlate».
49
Ne consegue che le norme relative alla tariffazione previste in particolare all’articolo 41, paragrafo 8, della direttiva 2009/73 si applicano unicamente ai gestori dei «sistemi» di trasporto e di distribuzione di gas naturale, ai sensi dell’articolo 2, paragrafi 4 e 6, di tale direttiva, e non agli «impianti di stoccaggio» di gas naturale e ai loro gestori, ai sensi dell’articolo 2, paragrafi 9 e 10, di detta direttiva.
50
Tale esclusione degli impianti di stoccaggio di gas naturale si ritrova anche nelle disposizioni del regolamento n. 715/2009, che, secondo il suo titolo, fissa le «condizioni di accesso alle reti di trasporto del gas naturale».
51
Infatti, da un lato, in forza dell’articolo 1, secondo comma, di tale regolamento, la definizione di principi armonizzati per le tariffe o le loro metodologie di calcolo è compresa negli obiettivi perseguiti da detto regolamento solo per l’accesso alla rete e non per l’accesso agli impianti di stoccaggio. Dall’altro, dalla formulazione dell’articolo 13, paragrafo 1, primo comma, del medesimo regolamento risulta che solo i gestori dei sistemi di trasporto del gas naturale sono soggetti alle misure tariffarie e agli obblighi, in particolare di trasparenza e di non discriminazione tariffaria, che tale disposizione stabilisce.
52
La differenza di principio nella normativa tariffaria tra le norme applicabili ai «sistemi» e quelle applicabili agli impianti di stoccaggio di gas naturale si spiega, come giustamente sottolineato dalla Commissione europea, con la circostanza che tali impianti, contrariamente ai «sistemi», non sono generalmente considerati monopoli naturali e possono quindi entrare in concorrenza con altri impianti. È questo il motivo per cui, come prevedono i suoi considerando 23 e 24, la direttiva 2009/73 istituisce un regime specifico relativo agli impianti di stoccaggio di gas naturale, che comprende l’articolo 33 di quest’ultima, il quale prevede norme particolari di accesso a tali impianti, o in un quadro negoziato, conformemente al paragrafo 3 di tale articolo, o in un quadro regolamentato, conformemente al paragrafo 4 di detto articolo, ma a determinate condizioni.
53
Resta il fatto che, come rilevato dall’avvocato generale al paragrafo 45 delle sue conclusioni, né tale direttiva né il regolamento n. 715/2009 vietano alle autorità nazionali di regolazione di estendere all’accesso a detti impianti i principi tariffari stabiliti, rispettivamente, all’articolo 41, paragrafo 8, di detta direttiva e all’articolo 13, paragrafo 1, primo comma, di tale regolamento, che disciplina i «sistemi» di gas naturale.
54
Infatti, come sostanzialmente osservato dalla Commissione, non si può escludere che ragioni oggettive, quali caratteristiche tecniche specifiche o l’importanza degli impianti di stoccaggio per la sicurezza dell’approvvigionamento energetico nel territorio di uno o più [OSCURATO:PERSONA] membri, possano giustificare che un’autorità nazionale di regolazione estenda all’accesso a tali impianti di stoccaggio i principi tariffari che essa applica ai sistemi di trasporto e di distribuzione di gas naturale.
55
Tenuto conto dei motivi che precedono, occorre rispondere alle questioni settima, nona e decima dichiarando che l’articolo 41, paragrafo 8, della direttiva 2009/73 e l’articolo 13, paragrafo 1, primo comma, del regolamento n. 715/2009 devono essere interpretati nel senso che i principi tariffari previsti da tali disposizioni non si applicano agli impianti di stoccaggio di gas naturale di uno Stato membro, fatta salva la possibilità per le autorità nazionali di regolazione di estendere tali principi tariffari all’accesso a tali impianti per motivi oggettivamente giustificati.
Sulle questioni prima e seconda, vertenti sul recepimento nel diritto nazionale della nozione di «incentivi appropriati», ai sensi dell’articolo 41, paragrafo 8, della direttiva 2009/73, e sull’obbligo di motivazione a carico dell’autorità nazionale di regolazione
56
Con le sue prime due questioni, che occorre esaminare congiuntamente, il giudice del rinvio chiede sostanzialmente se l’articolo 41, paragrafi 8 e 16, della direttiva 2009/73 debba essere interpretato nel senso che esso osta a una normativa nazionale secondo la quale «incentivi appropriati», ai sensi di tale articolo 41, paragrafo 8, sono garantiti per il solo fatto che le tariffe pagate dagli utenti coprono i costi del servizio pubblico economicamente giustificati e assicurano una redditività, anche minima, senza che all’autorità nazionale di regolazione sia imposto l’obbligo di motivare il modo in cui prevede che i gestori dei sistemi di trasporto e di distribuzione di gas naturale beneficino di «incentivi appropriati».
57
In via preliminare, occorre rilevare che tali questioni sorgono dai dubbi, di ordine generale, che il giudice del rinvio nutre in merito al corretto recepimento, nell’ordinamento giuridico lettone, dell’articolo 41, paragrafo 8, della direttiva 2009/73. Tale giudice considera, infatti, che gli obiettivi previsti da tale disposizione, nell’ambito della fissazione delle tariffe, siano più ampi di quelli previsti dal diritto lettone, in particolare, all’articolo 20, paragrafo 1, della legge sulle autorità di regolazione dei servizi pubblici, secondo il quale l’autorità lettone di regolazione deve garantire che le tariffe siano fissate in modo tale da coprire i costi economicamente giustificati del servizio pubblico e garantire una redditività.
58
Per quanto riguarda le disposizioni della direttiva 2009/73 relative agli obblighi delle autorità nazionali di regolazione in materia di tariffe dei gestori dei sistemi di trasporto e di distribuzione di gas naturale, dall’articolo 41, paragrafo 6, lettera a), di tale direttiva risulta che tali autorità sono incaricate di fissare o approvare le metodologie usate per calcolare o stabilire i termini e le condizioni per l’accesso alle reti nazionali di gas naturale, comprese le tariffe di trasporto e di distribuzione del medesimo. Tale disposizione precisa che tali tariffe devono consentire che siano effettuati gli investimenti necessari per garantire la redditività economica delle reti.
59
Inoltre, occorre ricordare che, in forza dell’articolo 41, paragrafo 8, della suddetta direttiva, in sede di fissazione o approvazione delle tariffe o delle metodologie e dei servizi di bilanciamento, le autorità nazionali di regolazione devono provvedere «affinché ai gestori del sistema di trasporto e di distribuzione siano offerti incentivi appropriati, sia a breve che a lungo termine, per migliorare l’efficienza, promuovere l’integrazione del mercato e la sicurezza dell’approvvigionamento e sostenere le attività di ricerca correlate».
60
Inoltre, ai sensi dell’articolo 41, paragrafo 16, della medesima direttiva, le autorità nazionali di regolazione devono motivare e giustificare pienamente le loro decisioni al fine di consentire il ricorso giurisdizionale.
61
L’articolo 41, paragrafo 6, lettera a), e paragrafi 8 e 16, della direttiva 2009/73, letto alla luce del considerando 32 di quest’ultima, impone quindi alle autorità nazionali di regolazione, o alla data di adozione della metodologia di calcolo delle tariffe di trasporto e di distribuzione del gas naturale, o al momento della fissazione concreta di tali tariffe, di prevedere, oltre alla copertura dei costi reali sostenuti dai gestori dei sistemi di trasporto e di distribuzione per garantire l’accesso ai medesimi, da un lato, quella degli investimenti necessari alla redditività di tali reti e, dall’altro, degli «incentivi appropriati», a breve e a lungo termine, che consentono a tali gestori di garantire il perseguimento degli obiettivi elencati all’articolo 41, paragrafo 8, della direttiva 2009/73 e il sostegno alle attività di cui a tale disposizione, obbligando al contempo tali autorità a motivare e a giustificare pienamente le loro decisioni al fine di garantire l’esercizio di un controllo giurisdizionale.
62
Per quanto riguarda il recepimento nel diritto lettone dell’articolo 41, paragrafo 8, di tale direttiva, dal fascicolo di cui dispone la Corte non risulta che la legge sulle autorità di regolazione dei servizi pubblici riproduca espressamente l’obbligo per l’autorità lettone di regolazione di prevedere, o alla data di adozione della metodologia di calcolo delle tariffe di trasporto e di distribuzione del gas naturale, o al momento della fissazione concreta di tali tariffe, gli «incentivi appropriati» di cui a tale articolo 41, paragrafo 8. In particolare, come sottolineato al punto 57 della presente sentenza, l’articolo 20, paragrafo 1, della legge sulle autorità di regolazione dei servizi pubblici, che è l’unica disposizione pertinente di tale legge menzionata dal giudice del rinvio, si limita a richiedere che l’autorità lettone di regolazione provveda affinché le tariffe pagate dagli utenti coprano i costi economicamente giustificati del servizio pubblico e garantiscano una redditività.
63
Al riguardo, la nozione di «redditività», contenuta in detta legge, sembra rinviare all’idea che i gestori dei sistemi di trasporto e di distribuzione del gas naturale possano ottenere un margine di profitto ragionevole, senza tuttavia precisare a quali fini tale margine dovrebbe essere, almeno parzialmente, destinato. Tale nozione sembra quindi avere una portata più generale ed essere meno orientata verso la realizzazione di obiettivi e di attività riguardanti il funzionamento del mercato del gas naturale rispetto a quella di «incentivi appropriati», di cui all’articolo 41, paragrafo 8, della direttiva 2009/73.
64
Ciò premesso, occorre ricordare che, conformemente a una giurisprudenza costante della Corte, nell’applicare il diritto interno i giudici nazionali sono tenuti a interpretarlo per quanto possibile alla luce del testo e della finalità della direttiva in questione, così da conseguire il risultato perseguito da quest’ultima e a conformarsi pertanto all’articolo 288, terzo comma, TFUE. Tale obbligo d’interpretazione conforme del diritto nazionale attiene infatti al sistema del Trattato FUE, in quanto permette ai giudici nazionali di assicurare, nell’ambito delle rispettive competenze, la piena efficacia del diritto dell’Unione quando risolvono le controversie ad essi sottoposte (sentenze del 5 marzo 2020, OPR‑Finance,
C‑679/18
,
EU:C:2020:167
, punto
41
, nonché del 26 giugno 2025, Makeleio e Zougla,
C‑555/23 e C‑556/23
,
EU:C:2025:484
, punto
8
).
65
Inoltre, il principio d’interpretazione conforme esige che i giudici nazionali si adoperino al meglio, nei limiti delle loro competenze, prendendo in considerazione il diritto interno nel suo insieme ed applicando i metodi di interpretazione riconosciuti da quest’ultimo, al fine di garantire la piena efficacia della direttiva di cui trattasi e di pervenire a una soluzione conforme allo scopo perseguito da quest’ultima (sentenze del 5 marzo 2020, OPR-Finance,
C‑679/18
,
EU:C:2020:167
, punto
42
, nonché del 26 giugno 2025, Makeleio e Zougla,
C‑555/23 e C‑556/23
,
EU:C:2025:484
, punto
86
).
66
Pertanto, spetta al giudice del rinvio verificare se il suo diritto interno, in particolare l’articolo 20, paragrafo 1, della legge sulle autorità di regolazione dei servizi pubblici, possa essere interpretato, per quanto possibile, in modo conforme all’articolo 41, paragrafo 8, della direttiva 2009/73, cosicché la redditività che deve essere garantita ai gestori dei sistemi di trasporto e di distribuzione di gas naturale implica anche che essi beneficino, in tal modo, degli «incentivi appropriati», come previsti da detto articolo 41, paragrafo 8. Infatti, la garanzia di un certo tasso di redditività può costituire un incentivo appropriato volto a incoraggiare i gestori di reti di cui trattasi a perseguire gli obiettivi e a sostenere le attività elencate all’articolo 41, paragrafo 8, della direttiva 2009/73.
67
Nel caso in cui, tuttavia, il giudice del rinvio ritenesse che una simile interpretazione conforme risulti impossibile, occorrerebbe verificare se l’obbligo previsto all’articolo 41, paragrafo 8, della direttiva 2009/73 sia sufficientemente preciso e incondizionato per poter considerare che abbia un effetto diretto e per poter essere invocato da singoli, quali i gestori dei sistemi di trasporto e di distribuzione di gas naturale, contro la decisione di un’autorità pubblica quale l’autorità lettone di regolazione, al fine di consentire a tale giudice di disapplicare l’articolo 20, paragrafo 1, della legge sulle autorità di regolazione dei servizi pubblici.
68
Al riguardo, da una costante giurisprudenza della Corte risulta che, in tutti i casi in cui le disposizioni di una direttiva appaiono, dal punto di vista sostanziale, incondizionate e sufficientemente precise, i singoli possono farle valere dinanzi ai giudici nazionali nei confronti dello Stato, qualora esso abbia omesso di recepire la direttiva nel diritto nazionale entro i termini o qualora l’abbia recepita in modo non corretto [sentenza dell’8 marzo 2022, [OSCURATO:PERSONA]Fürstenfeld (Effetto diretto),
C‑205/20
,
EU:C:2022:168
, punto
17
e giurisprudenza citata].
69
La Corte ha precisato che una disposizione del diritto dell’Unione è, da un lato, incondizionata se sancisce un obbligo non soggetto ad alcuna condizione, né subordinato, per quanto riguarda la sua osservanza o i suoi effetti, all’emanazione di alcun atto da parte delle istituzioni dell’Unione o degli [OSCURATO:PERSONA] membri e, dall’altro, sufficientemente precisa per poter essere invocata da un singolo ed applicata dal giudice allorché sancisce un obbligo in termini non equivoci. Inoltre, anche se una disposizione di una direttiva lascia agli [OSCURATO:PERSONA] membri un certo margine di discrezionalità per l’adozione delle modalità della sua attuazione, una disposizione di tale direttiva può essere considerata di carattere incondizionato e preciso se addossa agli [OSCURATO:PERSONA] membri, in termini non equivoci, un’obbligazione di risultato precisa e assolutamente incondizionata quanto all’applicazione della regola da essa enunciata [sentenze dell’8 marzo 2022, [OSCURATO:PERSONA]Fürstenfeld (Effetto diretto),
C‑205/20
,
EU:C:2022:168
, punti
18
e
19
, nonché del 25 gennaio 2024, Global NRG,
C‑277/22
,
EU:C:2024:78
, punto
28
].
70
Nel caso di specie, come constatato al punto 59 della presente sentenza, dall’articolo 41, paragrafo 8, della direttiva 2009/73 risulta che, nell’ambito del compito di fissare o approvare le tariffe applicabili ai sistemi di trasporto e di distribuzione di gas naturale che gli [OSCURATO:PERSONA] membri sono tenuti ad affidare alle autorità nazionali di regolazione, queste ultime devono prevedere, al momento di una simile fissazione o approvazione, incentivi appropriati, sia a breve che a lungo termine, per incoraggiare i gestori dei sistemi di trasporto e di distribuzione di gas naturale a migliorare l’efficienza, promuovere l’integrazione del mercato e la sicurezza dell’approvvigionamento e sostenere le attività di ricerca correlate.
71
Anche se l’articolo 41, paragrafo 8, della direttiva 2009/73 lascia alle autorità nazionali di regolazione un certo margine di discrezionalità nell’attuare tale disposizione, resta il fatto che, imponendo loro l’adozione di simili incentivi appropriati per incoraggiare i gestori di tali sistemi a perseguire gli obiettivi e a sostenere le attività che esso elenca in modo circostanziato ed esaustivo, tale articolo 41, paragrafo 8, pone a carico di ciascuno Stato membro, in termini inequivocabili, un obbligo sufficientemente preciso che non è accompagnato da alcuna condizione (v., per analogia, sentenza del 6 ottobre 2015, T-[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA],
C‑508/14
,
EU:C:2015:657
, punto
53
).
72
L’articolo 41, paragrafo 8, della direttiva 2009/73 prescrive quindi, in modo incondizionato e sufficientemente preciso, l’obbligo di garantire ai gestori dei sistemi di trasporto e di distribuzione di gas naturale che, in sede di fissazione o approvazione delle tariffe di trasporto e di distribuzione, le autorità nazionali di regolazione prevedano gli incentivi appropriati previsti da tale disposizione.
73
Pertanto, occorre riconoscere un effetto diretto all’articolo 41, paragrafo 8, della direttiva 2009/73, di modo che il giudice del rinvio dovrà disapplicare il diritto nazionale contrario a tale disposizione nel caso in cui tale diritto non possa essere interpretato in modo conforme a detta disposizione.
74
Quanto alla nozione di «incentivi appropriati», al di fuori del contesto in cui tali incentivi devono essere previsti da ciascuna autorità nazionale di regolazione, vale a dire al momento della fissazione o dell’approvazione delle metodologie di determinazione delle tariffe di trasporto e di distribuzione del gas naturale o della fissazione di tali tariffe, e delle finalità e delle attività che essi devono garantire, la direttiva 2009/73 non definisce tale nozione né precisa la forma in cui le autorità nazionali di regolazione li stabiliscono. Tale direttiva conferisce quindi a dette autorità un margine di discrezionalità quanto alla forma che tali incentivi devono assumere, ma anche quanto alla valutazione e alla determinazione del loro carattere appropriato, nel rispetto, in particolare, degli obiettivi enunciati all’articolo 40 di detta direttiva, che si impongono a qualsiasi autorità nazionale di regolazione, dell’obbligo di motivazione, enunciato all’articolo 41, paragrafo 16, della medesima direttiva e in funzione delle caratteristiche particolari del mercato nazionale del gas naturale.
75
In tale contesto, come sostanzialmente constatato dall’avvocato generale al paragrafo 53 delle sue conclusioni, dalla direttiva 2009/73 non risulta che gli incentivi appropriati a favore dei gestori dei sistemi di trasporto e di distribuzione di gas naturale, affinché perseguano gli obiettivi e sostengano le attività di cui all’articolo 41, paragrafo 8, di tale direttiva, debbano essere valutati e determinati unicamente sulla base di un tasso di rendimento del capitale, quale il tasso medio ponderato di rendimento del capitale fissato nella decisione controversa, conformemente alla decisione sulla metodologia.
76
Pertanto, e alla luce degli elementi del fascicolo di cui dispone la Corte, poiché è pacifico che un simile tasso di rendimento del capitale costituisce solo uno degli elementi presi in considerazione al momento della fissazione del livello delle tariffe, la circostanza che non risulti che la decisione controversa menzioni una motivazione specifica sul modo in cui tale tasso è inteso a incoraggiare i gestori dei sistemi di cui trattasi a perseguire gli obiettivi e a sostenere le attività elencate all’articolo 41, paragrafo 8, la direttiva 2009/73 non significa che l’autorità lettone di regolazione, come sostenuto da quest’ultima dinanzi alla Corte, non si sia assicurata, al di là di quanto le impone l’articolo 20, paragrafo 1, della legge sulle autorità di regolazione dei servizi pubblici, di prendere in considerazione incentivi appropriati, come quelli previsti da tale disposizione, nell’ambito, più generale, della metodologia o della fissazione delle tariffe di trasporto e di distribuzione del gas naturale in Lettonia.
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Tuttavia, dall’articolo 41, paragrafi 8 e 16, della direttiva 2009/73 risulta che, o nell’ambito della metodologia di calcolo delle tariffe di trasporto e di distribuzione di gas naturale o, al più tardi, al momento della fissazione o dell’approvazione delle medesime, l’autorità nazionale di regolazione ha l’obbligo di esporre, in modo chiaro, inequivocabile e sufficientemente preciso, il modo in cui essa ritiene che tali tariffe siano destinate a garantire che i gestori di tali sistemi siano incentivati, sia a breve che a lungo termine, a perseguire gli obiettivi e a sostenere le attività elencate all’articolo 41, paragrafo 8, di tale direttiva, al fine di consentire agli interessati di conoscere le giustificazioni della sua decisione e di garantire un ricorso giurisdizionale effettivo.
78
Pertanto, spetterà al giudice del rinvio verificare se l’autorità lettone di regolazione abbia adempiuto l’obbligo di motivazione di cui al punto precedente, anche, se del caso, al di fuori dell’ambito rigoroso della decisione controversa.
79
Tenuto conto dei motivi che precedono, occorre rispondere alle questioni prima e seconda dichiarando che l’articolo 41, paragrafi 8 e 16, della direttiva 2009/73 deve essere interpretato nel senso che esso osta a una normativa nazionale secondo la quale «incentivi appropriati», ai sensi di tale articolo 41, paragrafo 8, sono garantiti per il solo fatto che le tariffe pagate dagli utenti coprono i costi del servizio pubblico economicamente giustificati e assicurano una redditività, anche minima, senza che all’autorità nazionale di regolazione sia imposto l’obbligo di motivare il modo in cui prevede che i gestori dei sistemi di trasporto e di distribuzione di gas naturale beneficino di «incentivi appropriati», a meno che una simile normativa nazionale non possa essere interpretata in modo conforme a detto articolo 41, paragrafi 8 e 16.
Sulle questioni dalla terza alla nona, vertenti sul modo in cui l’autorità nazionale di regolazione deve prevedere che i gestori dei sistemi di trasporto e di distribuzione di gas naturale beneficino di incentivi appropriati e/o di un appropriato rendimento degli investimenti
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Con le sue questioni dalla terza alla nona, che occorre esaminare congiuntamente, il giudice del rinvio chiede sostanzialmente se l’articolo 41, paragrafo 8, della direttiva 2009/73 e l’articolo 13, paragrafo 1, primo comma, del regolamento n. 715/2009 debbano essere interpretati nel senso che l’obbligo, che tali disposizioni impongono a un’autorità nazionale di regolazione, di prevedere, rispettivamente, «incentivi appropriati» e un «appropriato rendimento degli investimenti», ai fini della determinazione delle tariffe o delle metodologie di calcolo applicate ai gestori dei sistemi di trasporto e di distribuzione del gas naturale, richiede il ricorso a metodologie specifiche di calcolo, come quella del [OSCURATO:PERSONA] applicata nel settore finanziario, il confronto tra il costo del capitale e quello di società non regolamentate, l’effettuazione degli adeguamenti per tener conto, in particolare, dell’inflazione e/o dell’imposta sulle società, l’esclusione della considerazione delle prestazioni individuali del gestore di rete di cui trattasi e, in caso di contestazione da parte delle entità coinvolte, il ricorso all’intervento di un terzo.
81
In altri termini, il giudice del rinvio si chiede se il margine di discrezionalità di cui dispongono le autorità nazionali di regolazione quanto alla scelta delle metodologie applicabili al calcolo del tasso di rendimento del capitale e quanto ai parametri contenuti in tale calcolo in sede di fissazione delle tariffe di trasporto e di distribuzione di gas naturale sia circoscritto, se non limitato, e, se del caso, a quali condizioni, dalla necessità per tali autorità di prevedere «incentivi appropriati», ai sensi dell’articolo 41, paragrafo 8, della direttiva 2009/73, e/o «un appropriato rendimento degli investimenti», ai sensi dell’articolo 13, paragrafo 1, primo comma, del regolamento n. 715/2009, a vantaggio dei gestori dei sistemi di trasporto e di distribuzione di gas naturale.
82
Al riguardo, occorre, da un lato, ricordare che, sebbene l’articolo 41, paragrafi 8 e 16, della direttiva 2009/73 affidi alle autorità nazionali di regolazione il compito di fissare o approvare, in modo motivato, le tariffe di trasporto e di distribuzione di gas naturale nel rispetto degli obiettivi di trasparenza e di non discriminazione, esso non precisa secondo quale metodo tali tariffe siano fissate.
A fortiori
, la direttiva 2009/73 non fornisce alcuna indicazione, ai fini della fissazione di tali tariffe, sulla metodologia né sulle modalità di calcolo del tasso di rendimento del capitale.
83
Lo stesso vale, dall’altro lato, per l’articolo 13, paragrafo 1, primo comma, del regolamento n. 715/2009, che si limita a prevedere che le tariffe o le loro metodologie di calcolo, applicate dal gestore del sistema di trasporto e approvate dalle autorità di regolazione conformemente all’articolo 41, paragrafo 6, della direttiva 2009/73, siano trasparenti, riflettano i costi effettivi sostenuti, comprendendo nel contempo un appropriato rendimento degli investimenti, e siano applicate in modo non discriminatorio.
84
È vero che il regolamento 2017/460, adottato dalla Commissione sulla base del regolamento n. 715/2009 e menzionato da quest’ultima nelle sue osservazioni scritte, prevede, al suo articolo 30, paragrafo 1, e in un obiettivo di maggiore trasparenza della struttura tariffaria del gestore del trasporto del gas naturale, una serie di informazioni da pubblicare prima di ciascun periodo tariffario, tra cui, in particolare, «il costo del capitale e la rispettiva metodologia di calcolo», «i meccanismi di incentivazione e gli obiettivi di efficienza» nonché «gli indici di inflazione».
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Tuttavia, il regolamento 2017/460 non precisa il contenuto di tali nozioni né, in particolare, secondo quali metodi o modalità il costo del capitale o tali meccanismi di incentivazione debbano o possano essere calcolati.
86
Ne consegue che, al fine di prendere in considerazione simili fattori economici e tecnici complessi, le autorità nazionali di regolazione devono disporre, anche in funzione delle condizioni particolari applicabili nel mercato nazionale del gas naturale e degli operatori interessati, di un ampio margine discrezionale nella fissazione delle tariffe di trasporto o di distribuzione di gas naturale, in particolare, se del caso, per la fissazione di un tasso di rendimento del capitale di tali operatori. Al riguardo, tali autorità non possono essere obbligate, per quanto riguarda la necessità di prevedere «incentivi appropriati», ai sensi dell’articolo 41, paragrafo 8, della direttiva 2009/73, e, per quanto riguarda le tariffe di trasporto del gas naturale, «un appropriato rendimento degli investimenti», ai sensi dell’articolo 13, paragrafo 1, primo comma, del regolamento n. 715/2009, ad adottare una metodologia particolare, come quella fondata sul [OSCURATO:PERSONA], o a confrontare il costo del capitale con quello di società o di entità non regolamentate. In tale contesto, dette autorità devono essere autorizzate ad adeguare il metodo di determinazione di tali tariffe e i loro calcoli in funzione di diversi parametri, senza che esista, inoltre, un obbligo di procedere a tali calcoli tenendo conto dell’inflazione e/o dell’imposta sulle società.
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Per contro, e nei limiti in cui la considerazione del tasso di rendimento del capitale corrisponde a un «incentivo appropriato», ai sensi dell’articolo 41, paragrafo 8, della direttiva 2009/73, l’argomento dell’autorità lettone di regolazione, secondo cui una normativa nazionale che vieti a un’autorità nazionale di regolazione di adeguare il calcolo del tasso di rendimento del capitale in funzione delle prestazioni individuali di ciascun gestore sarebbe compatibile con le finalità dell’articolo 41, paragrafo 8, della direttiva 2009/73, non può essere accolto.
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Oltre al fatto che una simile interpretazione sarebbe contraria all’ampio margine di discrezionalità di cui devono disporre le autorità nazionali di regolazione nell’esame di fattori economici e tecnici complessi, si deve infatti constatare che gli «incentivi appropriati» di cui a tale articolo 41, paragrafo 8, devono, in particolare, consentire di migliorare le prestazioni dei gestori dei sistemi di trasporto e di distribuzione di gas naturale e richiedono quindi che essi possano essere adattati o adeguati in funzione delle prestazioni passate di tali gestori. Un simile adeguamento non può
a priori
essere contrario al principio di non discriminazione in quanto può essere giustificato da considerazioni oggettive o dall’assenza di comparabilità delle situazioni dei diversi gestori di sistemi, dovuta, appunto, a differenze, oggettivamente documentate, nelle loro prestazioni passate.
89
Occorre aggiungere, tenuto conto degli interrogativi del giudice del rinvio, che la valutazione dei diversi parametri di calcolo delle tariffe effettuata dalle autorità nazionali di regolazione, in forza dell’articolo 41, paragrafo 8, della direttiva 2009/73 e dell’articolo 13, paragrafo 1, primo comma, del regolamento n. 715/2009, non può, in caso di contestazione da parte delle entità alle quali tali tariffe si applicano, essere subordinata all’intervento di un terzo, come un gruppo di esperti, la cui relazione è stata redatta esclusivamente su richiesta di una di tali entità.
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Al riguardo, è sufficiente ricordare che l’articolo 39, paragrafo 4, della direttiva 2009/73, in combinato disposto con il considerando 30 della medesima, prevede che tali autorità debbano esercitare la loro competenza in maniera indipendente da qualsiasi soggetto pubblico o privato, garantendo di adottare le loro decisioni in modo autonomo, sulla sola base dell’interesse pubblico, senza essere soggette a istruzioni esterne provenienti da altri organi pubblici o privati [v., per analogia, sentenza del 2 settembre 2021, Commissione/Germania (Trasposizione delle direttive 2009/72 e 2009/73),
C‑718/18
,
EU:C:2021:662
, punto
109
nonché giurisprudenza citata]. Tuttavia, come indicato dall’avvocato generale al paragrafo 70 delle sue conclusioni, il rispetto dell’indipendenza dell’autorità nazionale di regolazione nell’esercizio delle sue competenze non pregiudica la possibilità di cui dispongono, se del caso, i gestori di sistemi interessati di avvalersi di relazioni di esperti terzi a sostegno delle loro domande presentate dinanzi a tale autorità o, in caso di ricorso giurisdizionale, dinanzi ai giudici nazionali competenti, nei limiti in cui il diritto nazionale lo autorizza, nel rispetto, in particolare, del principio del contraddittorio. Inoltre, in questi stessi limiti, l’autorità nazionale di regolazione o, in caso di ricorso giurisdizionale, il giudice nazionale competente, può nominare uno o più esperti indipendenti affinché questi ultimi li assistano nelle loro funzioni.
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Tenuto conto dei motivi che precedono, l’articolo 41, paragrafo 8, della direttiva 2009/73 e l’articolo 13, paragrafo 1, primo comma, del regolamento n. 715/2009 devono essere interpretati nel senso che l’obbligo, che tali disposizioni impongono a un’autorità nazionale di regolazione, di prevedere, rispettivamente, «incentivi appropriati» e un «appropriato rendimento degli investimenti», ai fini della determinazione delle tariffe o delle metodologie di calcolo applicate ai gestori dei sistemi di trasporto e di distribuzione di gas naturale, non richiede di ricorrere unicamente a metodologie specifiche di calcolo, come quella del [OSCURATO:PERSONA] applicata nel settore finanziario, di confrontare il costo del capitale con quello di società non regolamentate e di effettuare adeguamenti per tener conto, in particolare, dell’inflazione e/o dell’imposta sulle società.
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Per contro, l’articolo 41, paragrafo 8, della direttiva 2009/73 deve essere interpretato nel senso che, nel determinare gli «incentivi appropriati», ai sensi di tale disposizione, l’autorità nazionale di regolazione è obbligata a tener conto delle prestazioni individuali passate dei gestori dei sistemi di trasporto e di distribuzione di gas naturale di cui trattasi.
93
Inoltre, l’articolo 39, paragrafo 4, della direttiva 2009/73 deve essere interpretato nel senso che esso osta a che la valutazione dei parametri di calcolo delle tariffe dei gestori dei sistemi di trasporto e di distribuzione di gas naturale di cui trattasi, effettuata dall’autorità nazionale di regolazione in forza dell’articolo 41, paragrafo 8, di tale direttiva e in forza dell’articolo 13, paragrafo 1, primo comma, del regolamento n. 715/2009, sia, in caso di contestazione da parte di tali gestori, subordinata all’intervento di un terzo il cui rapporto è stato redatto esclusivamente su richiesta di uno di detti gestori.
Sulle spese
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Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.
Per questi motivi, la Corte (Quarta Sezione) dichiara:
1)
L’articolo 41, paragrafo 8, della direttiva 2009/73/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, relativa a norme comuni per il mercato interno del gas naturale e che abroga la direttiva 2003/55/CE, e l’articolo 13, paragrafo 1, primo comma, del regolamento (CE) n. 715/2009, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, relativo alle condizioni di accesso alle reti di trasporto del gas naturale e che abroga il regolamento (CE) n. 1775/2005,
devono essere interpretati nel senso che:
i principi tariffari previsti da tali disposizioni non si applicano agli impianti di stoccaggio di gas naturale di uno Stato membro, fatta salva la possibilità per le autorità nazionali di regolazione di estendere tali principi tariffari all’accesso a tali impianti per motivi oggettivamente giustificati.
2)
L’articolo 41, paragrafi 8 e 16, della direttiva 2009/73
deve essere interpretato nel senso che:
esso osta a una normativa nazionale secondo la quale «incentivi appropriati», ai sensi di tale articolo 41, paragrafo 8, sono garantiti per il solo fatto che le tariffe pagate dagli utenti coprono i costi del servizio pubblico economicamente giustificati e assicurano una redditività, anche minima, senza che all’autorità nazionale di regolazione sia imposto l’obbligo di motivare il modo in cui prevede che i gestori dei sistemi di trasporto e di distribuzione di gas naturale beneficino di «incentivi appropriati», a meno che una simile normativa nazionale non possa essere interpretata in modo conforme a detto articolo 41, paragrafi 8 e 16.
3)
L’articolo 41, paragrafo 8, della direttiva 2009/73 e l’articolo 13, paragrafo 1, primo comma, del regolamento n. 715/2009
devono essere interpretati nel senso che:
l’obbligo, che tali disposizioni impongono a un’autorità nazionale di regolazione, di prevedere, rispettivamente, «incentivi appropriati» e un «appropriato rendimento degli investimenti», ai fini della determinazione delle tariffe o delle metodologie di calcolo applicate ai gestori dei sistemi di trasporto e di distribuzione di gas naturale, non richiede di ricorrere unicamente a metodologie specifiche di calcolo, come quella del costo medio ponderato del capitale applicata nel settore finanziario, di confrontare il costo del capitale con quello di società non regolamentate e di effettuare adeguamenti per tener conto, in particolare, dell’inflazione e/o dell’imposta sulle società.
4)
L’articolo 41, paragrafo 8, della direttiva 2009/73
deve essere interpretato nel senso che:
nel determinare gli «incentivi appropriati», ai sensi di tale disposizione, l’autorità nazionale di regolazione è obbligata a tener conto delle prestazioni individuali passate dei gestori dei sistemi di trasporto e di distribuzione di gas naturale di cui trattasi.
5)
L’articolo 39, paragrafo 4, della direttiva 2009/73
deve essere interpretato nel senso che:
esso osta a che la valutazione dei parametri di calcolo delle tariffe dei gestori dei sistemi di trasporto e di distribuzione di gas naturale di cui trattasi, effettuata dall’autorità nazionale di regolazione in forza dell’articolo 41, paragrafo 8, di tale direttiva e in forza dell’articolo 13, paragrafo 1, primo comma, del regolamento n. 715/2009, sia, in caso di contestazione da parte di tali gestori, subordinata all’intervento di un terzo il cui rapporto è stato redatto esclusivamente su richiesta di uno di detti gestori.
Firme
(
*1
) Lingua processuale: il lettone.