Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 18200/2026

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

e di CagliariUdita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], che hachiesto il rigetto del ricorso;letta la memoria di replica del 24 aprile 2026, con la quale la difesa ha contestatole deduzioni della Procura Generale ed insistito per l’accoglimento del ricorsoRITENUTO IN FATTO1.

Con l’ordinanza oggetto del ricorso, il Tribunale di Cagliari, Sezione per ilriesame, ha confermato l’ordinanza con la quale il Giudice per le indaginipreliminari del Tribunale di Cagliari, in data 8 gennaio 2026, ha applicato la misuradella custodia cautelare in carcere nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] per i reati diassociazione per delinquere, furto aggravato, ricettazione e autoriciclaggio, inrelazione ad un totale di 17 capi di incolpazione indicati in ordinanza.2.

Il ricorso proposto nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA] si articola in tre motivi,di seguito riportati ai sensi dell'articolo 173 delle disposizioni di attuazione al codicedi procedura penale, nei limiti strettamente necessari per la motivazione.2.1.

Con il primo motivo si deduce violazione di legge e vizio di motivazioneperché il Tribunale non avrebbe fornito un’adeguata motivazione in ordine ai puntioggetto del riesame, riguardanti solo i reati di associazione per delinquere eautoriciclaggio, ritenuti sussistenti sulla base di una motivazione meramenteapparente e di un’interpretazione erronea del contenuto di alcune intercettazioni.2.2.

Con il secondo motivo si deduce violazione di legge e motivazioneapparente in ordine alla ritenuta sussistenza dell’attualità delle esigenze cautelari,nonostante il decorso di un anno tra l’ultimo episodio contestato e l’applicazionedella misura cautelare e l’assenza di elementi per fondare una prognosi negativaper il futuro, non potendo valorizzarsi solo i numerosi reati ascritti all’indagato.2.3.

Con il terzo motivo si deduce violazione di legge e vizio di motivazionedell’ordinanza impugnata anche nella parte in cui il Tribunale ha ritenutoinadeguata la misura cautelare degli arresti domiciliari, applicabile all’indagato, ilquale alloggia in un campo nomadi.Con memoria del 24 aprile 2026 la difesa ha contestato le deduzioni dellaProcura Generale ed insistito per l’accoglimento di tutti i motivi di ricorso.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Il ricorso è parzialmente fondato nei termini di seguito precisati.2.

Il primo motivo è fondato solo in relazione alla contestazione del reato diautoriciclaggio, mentre non merita accoglimento con riguardo al reato associativo.2.1.

Va premesso che, in tema di misure cautelari personali, il sindacato dilegittimità sulla gravità indiziaria e sulle esigenze cautelari è circoscritto allaverifica della violazione di specifiche norme di legge e della tenuta logico-giuridicadella motivazione, senza che sia consentito alla Corte di cassazione procedere aduna autonoma rilettura degli elementi fattuali posti a fondamento delprovvedimento impugnato o sostituire la propria valutazione a quella del giudicedel merito cautelare.

In questa prospettiva, è principio consolidato quello secondocui il ricorso per cassazione avverso l’ordinanza del Tribunale del riesame consenteesclusivamente il controllo sulla congruenza delle ragioni esposte rispetto ai canonidella logica e ai principi che governano l’apprezzamento degli indizi, restandopreclusa ogni diversa interpretazione del materiale probatorio, ivi compreso ilcontenuto delle conversazioni intercettate, quando la motivazione sia immune damanifesta illogicità (Sez.

U, n. 11 del 22/03/2000, Audino, Rv. 215828; Sez. 2, n.27866 del 17/06/2019, Mazzelli, Rv. 276976).2.2.

Ciò posto, la motivazione dell’ordinanza impugnata risulta adeguataquanto alla configurabilità del delitto di associazione per delinquere. [OSCURATO:PERSONA] riesame ha valorizzato, con argomentazione tutt’altro che apparente, unapluralità di indicatori convergenti: la reiterazione di numerosi reati-fine; lo sviluppodelle condotte criminose lungo un apprezzabile arco temporale; l’omogeneità dellemodalità esecutive; il ricorrente coinvolgimento dei medesimi soggetti nei varireati scopo; la pianificazione preventiva delle condotte; l’utilizzazione di mezzistrumentali comuni; nonché il contenuto delle intercettazioni, dalle quali hadesunto l’esistenza di rapporti stabili e non occasionali tra i compartecipi.Su tale base, il giudice del riesame ha logicamente inferito la presenza di unvincolo associativo tendenzialmente permanente, sorretto da un programmacriminoso non limitato alla commissione di singoli reati previamente determinati.Secondo il costante insegnamento di questa Corte, il delitto di cui all’art. 416cod. pen. si caratterizza per la stabilità del vincolo, per l’indeterminatezza delprogramma criminoso e per l’esistenza di una struttura idonea al perseguimentodegli scopi illeciti, che può essere anche minima.La costituzione di un vincolo duraturo, la predisposizione di un pianoindeterminato e la volontà di far parte dell’associazione possono essere desunteanche in via indiziaria dalle concrete modalità di realizzazione dei reati-fine, dallaloro serialità, dalla ripartizione di ruoli e dalla continuità dei rapporti tra i correi,quando tali elementi rivelino un’organizzazione stabile e un progetto criminosoaperto.

L’ordinanza impugnata non presenta dunque vizi di logicità2.3.

Diversamente, la motivazione resa dal Tribunale non supera il vaglio dilegittimità con riguardo alla contestazione del reato di autoriciclaggio.Al ricorrente, al capo 9, è contestata l’apposizione di targhe di provenienzafurtiva su un’autovettura anch’essa provento di furto, poi rinvenuta abbandonatain un dirupo nei pressi del campo nomadi.

L’ordinanza ritiene configurabile, neiconfronti del ricorrente, il delitto di cui all’art. 648-ter.1 cod. pen., sul rilievo chel’indagato avrebbe concorso in entrambi i furti e che la sostituzione delle targhefosse funzionale a “ripulire” il veicolo, ostacolandone la riconducibilità ai delittipresupposto e preparandone l’immissione sul mercato.L’art. 648-ter.1 cod. pen. sanziona la condotta di chi, avendo commesso oconcorso a commettere un delitto, impiega, sostituisce o trasferisce, in attivitàeconomiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, il denaro, i beni o le altreutilità provenienti da tale delitto, in modo da ostacolare concretamentel’identificazione della loro provenienza delittuosa.La fattispecie, dunque, richiede non una qualsiasi attività successiva al reatopresupposto, ma una condotta ulteriore di effettivo reimpiego, sostituzione otrasferimento, collocata in uno dei settori indicati dalla norma e concretamenteidonea a dissimulare l’origine illecita del bene.È ben vero che questa Corte ha affermato che integra il delitto diautoriciclaggio l’immissione nel mercato dei beni provento di furto mediantevendita a terzi, attesa la natura economica di tale attività, che trasforma i beni indenaro, dissimulandone l’origine illecita e ostacolandone concretamentel’identificazione (Sez. 2, n. 36180 del 14/09/2021, Rv. 281967), ma proprio taleprincipio evidenzia la lacuna dell’ordinanza impugnata sotto un duplice profilo: peraver parificato all’effettiva vendita a terzi un’attività che sarebbe stata soloprodromica ad essa; per non aver chiarito, con argomentazione ancorata a datifattuali specifici, perché nel caso in esame la sostituzione delle targhe dovesseessere letta quale segmento di una effettiva destinazione del veicolo allasuccessiva commercializzazione e non, piuttosto, quale condotta strumentale adun diverso uso illecito del mezzo.Il Tribunale non spiega, in particolare, perché l’apposizione di targhe didiversa provenienza e il successivo abbandono dell’auto in un dirupo costituiscanoindicatori univoci della volontà di immettere il bene nel mercato (tanto più tenutoconto del fatto che la mera sostituzione delle targhe, senza alterazione degliidentificativi strutturali del veicolo, non appare di per sé logicamente idonea atrarre in inganno un eventuale acquirente circa la lecita provenienza del bene) enon invece di utilizzare il mezzo per la commissione di ulteriori reati.Ne consegue che, sul punto, l’ordinanza impugnata deve essere annullata conrinvio, affinché il Tribunale di Cagliari, in diversa composizione, proceda a nuovoesame colmando le evidenziate lacune motivazionali e verificando, alla luce delcompendio indiziario, se la condotta contestata presenti effettivamente i requisititipici dell’autoriciclaggio.3.

Il secondo ed il terzo motivo sono infondati.3.1.

Quanto alle esigenze cautelari, il Tribunale ha fornito motivazionecongrua e conforme ai parametri di cui all’art. 274, comma 1, lett. c), cod. proc.pen.

Il decorso di circa un anno dall’ultimo episodio contestato non è, di per sé,incompatibile con l’attualità del pericolo di reiterazione, che va apprezzatapersonalità dell’indagato e sul contesto in cui egli opera; valutazione che, quantopiù i fatti sono risalenti (e non è questo il caso in esame), tanto più deve esserespecificamente argomentata, ma che ben può condurre ad un giudizio dipersistente pericolosità quando emerga una stabile dedizione al delitto.Nella vicenda scrutinata, il giudice del riesame ha valorizzato, in termini nonillogici, la spregiudicatezza dell’indagato, l’impressionante sequenza di reaticontestati, sviluppatisi lungo un non breve arco temporale, nonché il dato,particolarmente significativo, che l’indagato avrebbe continuato nell’attivitàdelittuosa pur dopo avere appreso di essere sottoposto a monitoraggioinvestigativo.

Si tratta di elementi idonei a sorreggere la prognosi di concreta e3.2.

Parimenti immune da censure è la valutazione di inadeguatezza dellamisura degli arresti domiciliari.

La scelta della misura cautelare più afflittiva risultasorretta da un percorso motivazionale che tiene conto, da un lato, dell’intensitàdel pericolo di reiterazione e, dall’altro, delle concrete modalità esecutive dellamisura alternativa prospettata dalla difesa.

Il Tribunale ha infatti evidenziatol’incapacità di autocontrollo del ricorrente e l’inidoneità del luogo in cui dovrebbeessere applicata la misura degli arresti domiciliari, ovvero in un campo nomadi.In un contesto di tale tipo è indubbio che il controllo dei movimenti delricorrente, la verifica del rispetto delle prescrizioni e l’impedimento dei contatti conterzi risultano oggettivamente più difficoltosi rispetto invece all’esecuzione dellamedesima misura all’interno di una stabile abitazione.

Tale apprezzamento sisalda, logicamente, con la natura associata delle condotte contestate, posto cheproprio la permanenza in un ambiente relazionale permeabile ai contatti con icompartecipi avrebbe reso concretamente agevole la prosecuzione o lariorganizzazione dell’attività criminosa, anche mediante interposizione di altrisoggetti.

Ne deriva che l’ordinanza impugnata ha adeguatamente spiegato leragioni per le quali la custodia in carcere è stata ritenuta l’unica misura idonea afronteggiare il pericolo cautelare ravvisato.Entrambi i motivi sono pertanto infondati e devono essere rigettati.

P.Q.MAnnulla l'ordinanza impugnata limitatamente al delitto di autoriciclaggio conrinvio per nuovo giudizio sul punto al Tribunale di Cagliari in diversa composizione.Rigetta il ricorso in riferimento al delitto associativo.Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter,disp. att. cod. proc. pen.Così deciso, in data 08/05/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteMARIO [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
e di CagliariUdita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], che hachiesto il rigetto del ricorso;letta la memoria di replica del 24 aprile 2026, con la quale la difesa ha contestatole deduzioni della Procura Generale ed insistito per l’accoglimento del ricorsoRITENUTO IN FATTO1. Con l’ordinanza oggetto del ricorso, il Tribunale di Cagliari, Sezione per ilriesame, ha confermato l’ordinanza con la quale il Giudice per le indaginipreliminari del Tribunale di Cagliari, in data 8 gennaio 2026, ha applicato la misuradella custodia cautelare in carcere nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] per i reati diassociazione per delinquere, furto aggravato, ricettazione e autoriciclaggio, inrelazione ad un totale di 17 capi di incolpazione indicati in ordinanza.2. Il ricorso proposto nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA] si articola in tre motivi,di seguito riportati ai sensi dell'articolo 173 delle disposizioni di attuazione al codicedi procedura penale, nei limiti strettamente necessari per la motivazione.2.1. Con il primo motivo si deduce violazione di legge e vizio di motivazioneperché il Tribunale non avrebbe fornito un’adeguata motivazione in ordine ai puntioggetto del riesame, riguardanti solo i reati di associazione per delinquere eautoriciclaggio, ritenuti sussistenti sulla base di una motivazione meramenteapparente e di un’interpretazione erronea del contenuto di alcune intercettazioni.2.2. Con il secondo motivo si deduce violazione di legge e motivazioneapparente in ordine alla ritenuta sussistenza dell’attualità delle esigenze cautelari,nonostante il decorso di un anno tra l’ultimo episodio contestato e l’applicazionedella misura cautelare e l’assenza di elementi per fondare una prognosi negativaper il futuro, non potendo valorizzarsi solo i numerosi reati ascritti all’indagato.2.3. Con il terzo motivo si deduce violazione di legge e vizio di motivazionedell’ordinanza impugnata anche nella parte in cui il Tribunale ha ritenutoinadeguata la misura cautelare degli arresti domiciliari, applicabile all’indagato, ilquale alloggia in un campo nomadi.Con memoria del 24 aprile 2026 la difesa ha contestato le deduzioni dellaProcura Generale ed insistito per l’accoglimento di tutti i motivi di ricorso.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è parzialmente fondato nei termini di seguito precisati.2. Il primo motivo è fondato solo in relazione alla contestazione del reato diautoriciclaggio, mentre non merita accoglimento con riguardo al reato associativo.2.1. Va premesso che, in tema di misure cautelari personali, il sindacato dilegittimità sulla gravità indiziaria e sulle esigenze cautelari è circoscritto allaverifica della violazione di specifiche norme di legge e della tenuta logico-giuridicadella motivazione, senza che sia consentito alla Corte di cassazione procedere aduna autonoma rilettura degli elementi fattuali posti a fondamento delprovvedimento impugnato o sostituire la propria valutazione a quella del giudicedel merito cautelare. In questa prospettiva, è principio consolidato quello secondocui il ricorso per cassazione avverso l’ordinanza del Tribunale del riesame consenteesclusivamente il controllo sulla congruenza delle ragioni esposte rispetto ai canonidella logica e ai principi che governano l’apprezzamento degli indizi, restandopreclusa ogni diversa interpretazione del materiale probatorio, ivi compreso ilcontenuto delle conversazioni intercettate, quando la motivazione sia immune damanifesta illogicità (Sez. U, n. 11 del 22/03/2000, Audino, Rv. 215828; Sez. 2, n.27866 del 17/06/2019, Mazzelli, Rv. 276976).2.2. Ciò posto, la motivazione dell’ordinanza impugnata risulta adeguataquanto alla configurabilità del delitto di associazione per delinquere. [OSCURATO:PERSONA] riesame ha valorizzato, con argomentazione tutt’altro che apparente, unapluralità di indicatori convergenti: la reiterazione di numerosi reati-fine; lo sviluppodelle condotte criminose lungo un apprezzabile arco temporale; l’omogeneità dellemodalità esecutive; il ricorrente coinvolgimento dei medesimi soggetti nei varireati scopo; la pianificazione preventiva delle condotte; l’utilizzazione di mezzistrumentali comuni; nonché il contenuto delle intercettazioni, dalle quali hadesunto l’esistenza di rapporti stabili e non occasionali tra i compartecipi.Su tale base, il giudice del riesame ha logicamente inferito la presenza di unvincolo associativo tendenzialmente permanente, sorretto da un programmacriminoso non limitato alla commissione di singoli reati previamente determinati.Secondo il costante insegnamento di questa Corte, il delitto di cui all’art. 416cod. pen. si caratterizza per la stabilità del vincolo, per l’indeterminatezza delprogramma criminoso e per l’esistenza di una struttura idonea al perseguimentodegli scopi illeciti, che può essere anche minima.La costituzione di un vincolo duraturo, la predisposizione di un pianoindeterminato e la volontà di far parte dell’associazione possono essere desunteanche in via indiziaria dalle concrete modalità di realizzazione dei reati-fine, dallaloro serialità, dalla ripartizione di ruoli e dalla continuità dei rapporti tra i correi,quando tali elementi rivelino un’organizzazione stabile e un progetto criminosoaperto. L’ordinanza impugnata non presenta dunque vizi di logicità2.3. Diversamente, la motivazione resa dal Tribunale non supera il vaglio dilegittimità con riguardo alla contestazione del reato di autoriciclaggio.Al ricorrente, al capo 9, è contestata l’apposizione di targhe di provenienzafurtiva su un’autovettura anch’essa provento di furto, poi rinvenuta abbandonatain un dirupo nei pressi del campo nomadi. L’ordinanza ritiene configurabile, neiconfronti del ricorrente, il delitto di cui all’art. 648-ter.1 cod. pen., sul rilievo chel’indagato avrebbe concorso in entrambi i furti e che la sostituzione delle targhefosse funzionale a “ripulire” il veicolo, ostacolandone la riconducibilità ai delittipresupposto e preparandone l’immissione sul mercato.L’art. 648-ter.1 cod. pen. sanziona la condotta di chi, avendo commesso oconcorso a commettere un delitto, impiega, sostituisce o trasferisce, in attivitàeconomiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, il denaro, i beni o le altreutilità provenienti da tale delitto, in modo da ostacolare concretamentel’identificazione della loro provenienza delittuosa.La fattispecie, dunque, richiede non una qualsiasi attività successiva al reatopresupposto, ma una condotta ulteriore di effettivo reimpiego, sostituzione otrasferimento, collocata in uno dei settori indicati dalla norma e concretamenteidonea a dissimulare l’origine illecita del bene.È ben vero che questa Corte ha affermato che integra il delitto diautoriciclaggio l’immissione nel mercato dei beni provento di furto mediantevendita a terzi, attesa la natura economica di tale attività, che trasforma i beni indenaro, dissimulandone l’origine illecita e ostacolandone concretamentel’identificazione (Sez. 2, n. 36180 del 14/09/2021, Rv. 281967), ma proprio taleprincipio evidenzia la lacuna dell’ordinanza impugnata sotto un duplice profilo: peraver parificato all’effettiva vendita a terzi un’attività che sarebbe stata soloprodromica ad essa; per non aver chiarito, con argomentazione ancorata a datifattuali specifici, perché nel caso in esame la sostituzione delle targhe dovesseessere letta quale segmento di una effettiva destinazione del veicolo allasuccessiva commercializzazione e non, piuttosto, quale condotta strumentale adun diverso uso illecito del mezzo.Il Tribunale non spiega, in particolare, perché l’apposizione di targhe didiversa provenienza e il successivo abbandono dell’auto in un dirupo costituiscanoindicatori univoci della volontà di immettere il bene nel mercato (tanto più tenutoconto del fatto che la mera sostituzione delle targhe, senza alterazione degliidentificativi strutturali del veicolo, non appare di per sé logicamente idonea atrarre in inganno un eventuale acquirente circa la lecita provenienza del bene) enon invece di utilizzare il mezzo per la commissione di ulteriori reati.Ne consegue che, sul punto, l’ordinanza impugnata deve essere annullata conrinvio, affinché il Tribunale di Cagliari, in diversa composizione, proceda a nuovoesame colmando le evidenziate lacune motivazionali e verificando, alla luce delcompendio indiziario, se la condotta contestata presenti effettivamente i requisititipici dell’autoriciclaggio.3. Il secondo ed il terzo motivo sono infondati.3.1. Quanto alle esigenze cautelari, il Tribunale ha fornito motivazionecongrua e conforme ai parametri di cui all’art. 274, comma 1, lett. c), cod. proc.pen. Il decorso di circa un anno dall’ultimo episodio contestato non è, di per sé,incompatibile con l’attualità del pericolo di reiterazione, che va apprezzatapersonalità dell’indagato e sul contesto in cui egli opera; valutazione che, quantopiù i fatti sono risalenti (e non è questo il caso in esame), tanto più deve esserespecificamente argomentata, ma che ben può condurre ad un giudizio dipersistente pericolosità quando emerga una stabile dedizione al delitto.Nella vicenda scrutinata, il giudice del riesame ha valorizzato, in termini nonillogici, la spregiudicatezza dell’indagato, l’impressionante sequenza di reaticontestati, sviluppatisi lungo un non breve arco temporale, nonché il dato,particolarmente significativo, che l’indagato avrebbe continuato nell’attivitàdelittuosa pur dopo avere appreso di essere sottoposto a monitoraggioinvestigativo. Si tratta di elementi idonei a sorreggere la prognosi di concreta e3.2. Parimenti immune da censure è la valutazione di inadeguatezza dellamisura degli arresti domiciliari. La scelta della misura cautelare più afflittiva risultasorretta da un percorso motivazionale che tiene conto, da un lato, dell’intensitàdel pericolo di reiterazione e, dall’altro, delle concrete modalità esecutive dellamisura alternativa prospettata dalla difesa. Il Tribunale ha infatti evidenziatol’incapacità di autocontrollo del ricorrente e l’inidoneità del luogo in cui dovrebbeessere applicata la misura degli arresti domiciliari, ovvero in un campo nomadi.In un contesto di tale tipo è indubbio che il controllo dei movimenti delricorrente, la verifica del rispetto delle prescrizioni e l’impedimento dei contatti conterzi risultano oggettivamente più difficoltosi rispetto invece all’esecuzione dellamedesima misura all’interno di una stabile abitazione. Tale apprezzamento sisalda, logicamente, con la natura associata delle condotte contestate, posto cheproprio la permanenza in un ambiente relazionale permeabile ai contatti con icompartecipi avrebbe reso concretamente agevole la prosecuzione o lariorganizzazione dell’attività criminosa, anche mediante interposizione di altrisoggetti. Ne deriva che l’ordinanza impugnata ha adeguatamente spiegato leragioni per le quali la custodia in carcere è stata ritenuta l’unica misura idonea afronteggiare il pericolo cautelare ravvisato.Entrambi i motivi sono pertanto infondati e devono essere rigettati. P.Q.MAnnulla l'ordinanza impugnata limitatamente al delitto di autoriciclaggio conrinvio per nuovo giudizio sul punto al Tribunale di Cagliari in diversa composizione.Rigetta il ricorso in riferimento al delitto associativo.Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter,disp. att. cod. proc. pen.Così deciso, in data 08/05/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteMARIO [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 18200/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris