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CassazionedecretoSezione 5Decisione del 25 febbraio 2022

Cassazione n. 34761/2022

Testo disponibile della fonte

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seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 16301/2012 R.G., proposto DA [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dal Prof.

Avv. [OSCURATO:PERSONA] e dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA], entrambi con studio in Roma, ove elettivamente domiciliato, giusta procura in calce al ricorso introduttivo del presente procedimento; RICORRENTE [OSCURATO:PERSONA] l'Agenzia delle Entrate, con sede in Roma, in persona del Direttore Generale pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, con sede in Roma, ove per legge domiciliata; [OSCURATO:PERSONA] la sentenza depositata dalla [OSCURATO:PERSONA] del Lazio il 25 maggio 2011 n. 222/04/2011; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata (mediante collegamento da remoto, ai sensi dell'art. 27, comma 1, del D.L. 28 ottobre 2020 n. 137, convertito, con modificazioni, dalla Legge 18 dicembre 2020 n. 176, in virtù della proroga disposta dall'art. 16, comma 3, del D.L. 30 dicembre 2021 n. 228, convertito, con modificazioni, dalla Legge 25 febbraio 2022 n. 15, con le modalità stabilite dal decreto reso dal Direttore Generale dei [OSCURATO:PERSONA] ed Automatizzati del Ministero della Giustizia il 2 novembre 2020) del 3 novembre 2022 dal Dott. [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]: [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza depositata dalla [OSCURATO:PERSONA] di Roma il 25 maggio 2011 n. 222/04/2011, che, in controversia su impugnazione di avviso di accertamento per l'IRPEF relativa all'anno 1999, in relazione ad un reddito accertato con metodo sintetico di C 63.470,49 a fronte di un reddito dichiarato di C 8.259,17, ha accolto l'appello proposto dall'Agenzia delle Entrate nei confronti del medesimo avverso la sentenza depositata dalla [OSCURATO:PERSONA] di Roma il 5 gennaio 2010 n. 1/44/2010, con condanna alla rifusione delle spese giudiziali. [OSCURATO:PERSONA] ha riformato la decisione di prime cure, sul presupposto che il possesso di cinque autovetture d'epoca da collezione e di tre immobili (oltre all'abitazione principale) costituissero indici idonei a giustificare la rideterminazione del reddito con metodo sintetico.

Il ricorso è affidato a tre motivi.

L'Agenzia delle Entrate si è costituita con controricorso.

Il ricorrente ha proposto istanza di definizione agevolata, chiedendo la sospensione del procedimento.

Con ordinanza interlocutoria, il collegio ha disposto l'assunzione di informazioni in ordine all'effettivo versamento dell'importo dovuto per la definizione agevolata.

Dando conferma dell'integrale pagamento di tale importo, la controricorrente ha chiesto la dichiarazione di estinzione del procedimento.[OSCURATO:PERSONA]: Il contribuente ha presentato istanza di adesione alla definizione agevolata, in relazione ai carichi rientranti nell'ambito applicativo dell'art. 11, comma 1, del D.L. 24 aprile 2017 n. 50, convertito, con modificazioni, dalla Legge 21 giugno 2017 n. 96, chiedendo la sospensione del procedimento ai sensi dell'art. 11, comma 8, del D.L. 24 aprile 2017 n. 50, convertito, con modificazioni, dalla Legge 21 giugno 2017 n. 96.

Su sollecitazione del collegio, l'amministrazione finanziaria ha confermato la regolarità dell'istanza di definizione agevolata ed ha attestato il pagamento integrale dell'importo dovuto a tale scopo.

2. Si valuta, pertanto, la sussistenza dei presupposti per dichiarare l'estinzione del procedimento per sopravvenuta cessazione della materia del contendere.

3. Le spese giudiziali devono essere compensate, considerando la finalità della definizione agevolata di non imporre ai contribuenti ulteriori oneri rispetto a quelli stabiliti dalla legge (Cass., Sez. 5^, 27 aprile 2018, n. 10198; Cass., Sez. 5^, 30 dicembre 2020, n. 29914; Cass., Sez. 5^, 22 giugno 2021, n. 17692; Cass., Sez. 5^, 5 settembre 2022, n. 26026).

4. Stante la cessazione della materia del contendere per l'adesione alla definizione agevolata, si dà atto della insussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, del c.d.

"doppio contributo unificato" di cui all'art. 13, comma 1 -quater, del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115 (Cass., Sez. 5^, 7 dicembre 2018, n. 31732; Cass., Sez. 5^, 27 aprile 2020, n. 8184; Cass., Sez. 5^, 10 dicembre 2021, n. 39284; Cass., Sez. 5^, 15 settembre 2022, n. 27244).

P.Q.M.

La Corte dichiara l'estinzione del procedimento per cessazione della materia del contendere e compensa le spese giudiziali.

Così deciso a Roma n

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 16301/2012 R.G., proposto DA [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dal Prof. Avv. [OSCURATO:PERSONA] e dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA], entrambi con studio in Roma, ove elettivamente domiciliato, giusta procura in calce al ricorso introduttivo del presente procedimento; RICORRENTE [OSCURATO:PERSONA] l'Agenzia delle Entrate, con sede in Roma, in persona del Direttore Generale pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, con sede in Roma, ove per legge domiciliata; [OSCURATO:PERSONA] la sentenza depositata dalla [OSCURATO:PERSONA] del Lazio il 25 maggio 2011 n. 222/04/2011; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata (mediante collegamento da remoto, ai sensi dell'art. 27, comma 1, del D.L. 28 ottobre 2020 n. 137, convertito, con modificazioni, dalla Legge 18 dicembre 2020 n. 176, in virtù della proroga disposta dall'art. 16, comma 3, del D.L. 30 dicembre 2021 n. 228, convertito, con modificazioni, dalla Legge 25 febbraio 2022 n. 15, con le modalità stabilite dal decreto reso dal Direttore Generale dei [OSCURATO:PERSONA] ed Automatizzati del Ministero della Giustizia il 2 novembre 2020) del 3 novembre 2022 dal Dott. [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]: [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza depositata dalla [OSCURATO:PERSONA] di Roma il 25 maggio 2011 n. 222/04/2011, che, in controversia su impugnazione di avviso di accertamento per l'IRPEF relativa all'anno 1999, in relazione ad un reddito accertato con metodo sintetico di C 63.470,49 a fronte di un reddito dichiarato di C 8.259,17, ha accolto l'appello proposto dall'Agenzia delle Entrate nei confronti del medesimo avverso la sentenza depositata dalla [OSCURATO:PERSONA] di Roma il 5 gennaio 2010 n. 1/44/2010, con condanna alla rifusione delle spese giudiziali. [OSCURATO:PERSONA] ha riformato la decisione di prime cure, sul presupposto che il possesso di cinque autovetture d'epoca da collezione e di tre immobili (oltre all'abitazione principale) costituissero indici idonei a giustificare la rideterminazione del reddito con metodo sintetico. Il ricorso è affidato a tre motivi. L'Agenzia delle Entrate si è costituita con controricorso. Il ricorrente ha proposto istanza di definizione agevolata, chiedendo la sospensione del procedimento. Con ordinanza interlocutoria, il collegio ha disposto l'assunzione di informazioni in ordine all'effettivo versamento dell'importo dovuto per la definizione agevolata. Dando conferma dell'integrale pagamento di tale importo, la controricorrente ha chiesto la dichiarazione di estinzione del procedimento.[OSCURATO:PERSONA]: Il contribuente ha presentato istanza di adesione alla definizione agevolata, in relazione ai carichi rientranti nell'ambito applicativo dell'art. 11, comma 1, del D.L. 24 aprile 2017 n. 50, convertito, con modificazioni, dalla Legge 21 giugno 2017 n. 96, chiedendo la sospensione del procedimento ai sensi dell'art. 11, comma 8, del D.L. 24 aprile 2017 n. 50, convertito, con modificazioni, dalla Legge 21 giugno 2017 n. 96. Su sollecitazione del collegio, l'amministrazione finanziaria ha confermato la regolarità dell'istanza di definizione agevolata ed ha attestato il pagamento integrale dell'importo dovuto a tale scopo. 2. Si valuta, pertanto, la sussistenza dei presupposti per dichiarare l'estinzione del procedimento per sopravvenuta cessazione della materia del contendere. 3. Le spese giudiziali devono essere compensate, considerando la finalità della definizione agevolata di non imporre ai contribuenti ulteriori oneri rispetto a quelli stabiliti dalla legge (Cass., Sez. 5^, 27 aprile 2018, n. 10198; Cass., Sez. 5^, 30 dicembre 2020, n. 29914; Cass., Sez. 5^, 22 giugno 2021, n. 17692; Cass., Sez. 5^, 5 settembre 2022, n. 26026). 4. Stante la cessazione della materia del contendere per l'adesione alla definizione agevolata, si dà atto della insussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, del c.d. "doppio contributo unificato" di cui all'art. 13, comma 1 -quater, del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115 (Cass., Sez. 5^, 7 dicembre 2018, n. 31732; Cass., Sez. 5^, 27 aprile 2020, n. 8184; Cass., Sez. 5^, 10 dicembre 2021, n. 39284; Cass., Sez. 5^, 15 settembre 2022, n. 27244). P.Q.M. La Corte dichiara l'estinzione del procedimento per cessazione della materia del contendere e compensa le spese giudiziali. Così deciso a Roma n
Decreto Cassazione n. 34761/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris