CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 09804/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/12/2021 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Milano ha riformato, limitatatamente al trattamento sanzionatorio, la sentenza con cui il GIP del capoluogo meneghino, in data 1 giugno 2018, aveva riconosciuto [OSCURATO:PERSONA] responsabile del delitto di ricettazione; ritenuto che il primo motivo, con il quale si deduce vizio di motivazione in punto di responsabilità, è articolato in termini aspecifici, difettando di una critica puntuale al provvedimento impugnato e non prendendo in considerazione, per confutarle in fatto e/o in diritto, le considerazioni in virtù delle quali i motivi di appello non sono stati accolti (Sez. 4, n. 34270 del 03/07/2007, Scicchitano, Rv. 236945 e Sez. 6, n. 23014 del 29/04/2021, B., Rv. 281521); in particolare, il ricorso non considera il dato, pacifico, della disponibilità, da parte del Carnago, dello scooter di (altrettanto pacifica ed incontroversa) provenienza delittuosa, disponibilità di cui, è opportuno ribadirlo, l'odierno ricorrente non ha mai potuto fornire alcuna spiegazione sottraendosi, anzi, all'intervento degli operanti alla vista dei quali, a bordo del mezzo, si era dato alla fuga; considerato che il secondo motivo, in punto di trattamento sanzionatorio, è manifestamente infondato in quanto, come si evince dalla mera lettura del provvedimento impugnato, i vizi motivazionali sono smentiti da ampia argomentazione, sostenuta da corretti argomenti giuridici (Sez. 2, n. 51818 del 06/12/2013, Brunetti, Rv. 258118) e connotata da lineare e coerente logicità (si veda pag. 6, ove la Corte territoriale, esclusa la ricorrenza dell'attenuante invocata in ragione del valore del bene ricettato - trattandosi di ciclomotore circolante, anche se di non recente immatricolazione - e della capacità a delinquere desunta dai precedenti penali specifici, ha riconosciuto le attenuanti generiche e rideterminato la pena in misura inferiore alla media edittale); osservato che l'ulteriore censura, inerente al giudizio di bilanciamento delle opposte circostanze, è priva di specificità e comunque manifestamente infondata alla luce della preclusione legale di cui all'art. 69, quarto comma, cod. pen., a norma della quale è fatto divieto di prevalenza delle circostanze attenuanti sull'aggravante della recidiva specifica, applicata dal primo giudice e mai oggetto di censura; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità (Corte. cost., n. 186 del 13/06/2000), al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 7 febb