Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 30 giugno 2026

Cassazione n. 27462/2026

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

za del 20/02/2026 della Corte d'appello di MessinaUdita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che hachiesto annullarsi con rinvio il provvedimento impugnato.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.

È proposto ricorso, nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA],avverso la sentenza della Corte di Appello di Messina del 20 febbraio 2026, che haconfermato la sentenza di condanna della predetta, intervenuta in primo grado, peri reati di guida senza patente e falso ideologico commesso da privato in attopubblico (denuncia di smarrimento di carta di circolazione).2.A sostegno del ricorso, l’imputata, tramite il difensore di fiducia, deduce conl’unico motivo articolato, di seguito enunciato nei limiti di cui all’art. 173, comma 1,disp. att. cod. proc. pen., la violazione dell’art. 131-bis cod. pen., nonché la carenzadi motivazione sul punto nonostante con l’atto di appello si fossero evidenziati glielementi a sostegno della particolare tenuità del fatto anche con riferimento allafattispecie di cui all’art. 483 cod. pen., ravvisata nel caso di specie.

La Corte diappello si è invece limitata a valutare la ricorrenza della causa di esclusione dellapunibilità in argomento limitatamente al reato di cui all’art. 116, comma 15, cds,senza minimamente considerare la richiesta difensiva relativa anche all’altro reato.3.

Il ricorso è stato trattato - ai sensi dell'art. 611 cod. proc. pen., comemodificato dal d.lgs. del 10 ottobre 2022 n. 150 e successive integrazioni – inassenza di richiesta di trattazione orale, senza l'intervento delle parti che hannorassegnato le conclusioni indicate in epigrafe.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.Il ricorso è infondato.Corretto è innanzitutto l’inquadramento, logico e giuridico, della vicenda daparte della Corte di Appello dal momento che effettivamente l'imputata ebbe adenunciare falsamente lo smarrimento della carta di circolazione dell'automobile dalei più volte condotta senza patente; a tal proposito, appaiono meramentecongetturali e prive di fondamento le circostanze addotte dalla difesa sull’irrilevanzadella falsa denuncia, che dimostrerebbe la buona fede dell’imputata (cfr. al riguardoSez. 5, 2 sentenza n. 18711 del 23/3/2021 – Rv.

Rv. 281044 - 01 sull’efficaciaprobatoria della falsa denuncia di smarrimento della patente di guida in quantopresupposto necessario per attivare il procedimento amministrativo di rilascio delduplicato della patente, ed la medesima attitudine probatoria è ravvisabile rispettoalla carta di circolazione).Tanto premesso, si osserva che la sentenza impugnata attraverso lacomplessiva ricostruzione della vicenda ha dato adeguatamente conto delle ragioniche non consentono di ravvisare l’ipotesi della particolare tenuità del fatto rispettoalla vicenda in esame comprensiva della fattispecie della falsa attestazione dellosmarrimento della carta di circolazione dell’autovettura.La Corte di appello, nel sottolineare la reiterazione della guida senza patentenel biennio - reiterazione che la incriminazione della condotta sotto il profilo penalepresuppone - ha invero inteso dar conto della non particolare tenuità della vicendanel suo complesso, che si connota di elevata pericolosità per avere, l’imputata, nonsolo guidato nuovamente l’auto senza patente, per non averla mai conseguita, maanche attestato falsamente al pubblico ufficiale di aver smarrito la carta dicircolazione che le era stata invece ritirata a seguito della precedente contestazioneper guida senza patente.Alla stregua della evidente contestualità e connessione delle azioni criminoseposte in essere dall’imputata, che trovano entrambe il loro precedente logicofattuale nella pregressa condotta della predetta, deve ritenersi esaustiva lamotivazione resa dalla Corte di appello letta nel suo complesso, che,nell’argomentare in ordine al dolo, ha tra l’altro evidenziato come il ritiro della cartadi circolazione presupponesse la precedente consegna del documento da parte dellastessa prevenuta in occasione della pregressa guida senza patente.I vizi denunciati in ricorso sotto il profilo della motivazione carente e dellaviolazione di legge non possono pertanto ritenersi sussistenti.2.

Dalle ragioni sin qui esposte deriva il rigetto del ricorso, cui consegue, perlegge, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento dellespese di procedimento.

P.Q.MRigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle speseprocessuali.Così deciso il 30/06/2026.Il Consigliere estensore Il PresidenteRENATA [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
za del 20/02/2026 della Corte d'appello di MessinaUdita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che hachiesto annullarsi con rinvio il provvedimento impugnato.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. È proposto ricorso, nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA],avverso la sentenza della Corte di Appello di Messina del 20 febbraio 2026, che haconfermato la sentenza di condanna della predetta, intervenuta in primo grado, peri reati di guida senza patente e falso ideologico commesso da privato in attopubblico (denuncia di smarrimento di carta di circolazione).2.A sostegno del ricorso, l’imputata, tramite il difensore di fiducia, deduce conl’unico motivo articolato, di seguito enunciato nei limiti di cui all’art. 173, comma 1,disp. att. cod. proc. pen., la violazione dell’art. 131-bis cod. pen., nonché la carenzadi motivazione sul punto nonostante con l’atto di appello si fossero evidenziati glielementi a sostegno della particolare tenuità del fatto anche con riferimento allafattispecie di cui all’art. 483 cod. pen., ravvisata nel caso di specie. La Corte diappello si è invece limitata a valutare la ricorrenza della causa di esclusione dellapunibilità in argomento limitatamente al reato di cui all’art. 116, comma 15, cds,senza minimamente considerare la richiesta difensiva relativa anche all’altro reato.3. Il ricorso è stato trattato - ai sensi dell'art. 611 cod. proc. pen., comemodificato dal d.lgs. del 10 ottobre 2022 n. 150 e successive integrazioni – inassenza di richiesta di trattazione orale, senza l'intervento delle parti che hannorassegnato le conclusioni indicate in epigrafe.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.Il ricorso è infondato.Corretto è innanzitutto l’inquadramento, logico e giuridico, della vicenda daparte della Corte di Appello dal momento che effettivamente l'imputata ebbe adenunciare falsamente lo smarrimento della carta di circolazione dell'automobile dalei più volte condotta senza patente; a tal proposito, appaiono meramentecongetturali e prive di fondamento le circostanze addotte dalla difesa sull’irrilevanzadella falsa denuncia, che dimostrerebbe la buona fede dell’imputata (cfr. al riguardoSez. 5, 2 sentenza n. 18711 del 23/3/2021 – Rv. Rv. 281044 - 01 sull’efficaciaprobatoria della falsa denuncia di smarrimento della patente di guida in quantopresupposto necessario per attivare il procedimento amministrativo di rilascio delduplicato della patente, ed la medesima attitudine probatoria è ravvisabile rispettoalla carta di circolazione).Tanto premesso, si osserva che la sentenza impugnata attraverso lacomplessiva ricostruzione della vicenda ha dato adeguatamente conto delle ragioniche non consentono di ravvisare l’ipotesi della particolare tenuità del fatto rispettoalla vicenda in esame comprensiva della fattispecie della falsa attestazione dellosmarrimento della carta di circolazione dell’autovettura.La Corte di appello, nel sottolineare la reiterazione della guida senza patentenel biennio - reiterazione che la incriminazione della condotta sotto il profilo penalepresuppone - ha invero inteso dar conto della non particolare tenuità della vicendanel suo complesso, che si connota di elevata pericolosità per avere, l’imputata, nonsolo guidato nuovamente l’auto senza patente, per non averla mai conseguita, maanche attestato falsamente al pubblico ufficiale di aver smarrito la carta dicircolazione che le era stata invece ritirata a seguito della precedente contestazioneper guida senza patente.Alla stregua della evidente contestualità e connessione delle azioni criminoseposte in essere dall’imputata, che trovano entrambe il loro precedente logicofattuale nella pregressa condotta della predetta, deve ritenersi esaustiva lamotivazione resa dalla Corte di appello letta nel suo complesso, che,nell’argomentare in ordine al dolo, ha tra l’altro evidenziato come il ritiro della cartadi circolazione presupponesse la precedente consegna del documento da parte dellastessa prevenuta in occasione della pregressa guida senza patente.I vizi denunciati in ricorso sotto il profilo della motivazione carente e dellaviolazione di legge non possono pertanto ritenersi sussistenti.2. Dalle ragioni sin qui esposte deriva il rigetto del ricorso, cui consegue, perlegge, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento dellespese di procedimento. P.Q.MRigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle speseprocessuali.Così deciso il 30/06/2026.Il Consigliere estensore Il PresidenteRENATA [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 27462/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris