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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 9 febbraio 2024

Cassazione n. 21774/2025

Testo disponibile della fonte

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C ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.7725/2024 R.G. proposto da A.N.P.I. - [OSCURATO:PERSONA] D'I TALIA, in persona del legale rappresentante in carica, elettivamente domiciliata in ROMA alla via PREMUDA n . 18, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che la rappresenta e difende, domiciliato digitalmente per legge -ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante in carica, elettivamente domiciliata in ROMA al viale delle MILIZIE N. 34, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), domiciliato digitalmente per legge -controricorrente - nonchécontro A.N.P.I. - [OSCURATO:PERSONA], A.N.P.I. - [OSCURATO:PERSONA] -intimati - avverso la SENTENZA d ella CORTE d 'APPELLO di BOLOGNA n. 307/2024depositata il 09/02/2024.

R.g. n. 7725 del 2024; Ad. 13/06/2025; estensore: C. [OSCURATO:PERSONA] la relazione svolta,nella camera di consiglio del 13 /06/2025 , dal Consigliere relatore [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] L’ANPI [OSCURATO:PERSONA] d’Italia impugna, con atto affidato a due motivi di ricorso, la sentenza della Corte d’appello di Bologna n. 307 del 5/04/2024, che ha confermato la sentenza del Tribunale diReggio Emilia n. 279/2020 del 13/02/2020, di condanna della stessa in favore della [OSCURATO:PERSONA] a titolo di risarcimento di danno non patrimoniale al pagamento della somma di € 20.000,00 00 oltre interessi al tasso legale dalla sentenza al saldo, oltre alle spese processuali. [OSCURATO:PERSONA] resiste con controricorso A.N.P.I. - [OSCURATO:PERSONA] di Milano e l’ANPI Comitato provinciale di Brescia sono rimasti intimati.

All’adunanza camerale del 13/06/2025 il ricorso è stato trattenuto per la decisione. [OSCURATO:PERSONA] Non è necessario dare conto, giusta quanto si va a esporre, dei singoli motivi del ricorso, in quanto le parti hanno depositato atto di rinuncia al ricorso e attodi relativa accettazione.

Da taliatti risulta che la rinuncia, e l’accettazione della stessa, sottoscritte rispettivamente dal difensore della ricorrente e dai difensoridella controricorrente, sono rituali.

A tanto consegue che deve essere, pertanto, dichiarata l’estinzione del giudizio di cassazione, in conformità alle previsioni di cui agli artt. 390 e 391 cod. proc. civ., risultando adempiuti i requisiti di legge.

Quanto alle spese del presente giudizio di legittimità, nulla deve disporsi avendo le parti raggiunto un accordo anche in ordine ad esse, come si desume, peraltro , dallo stesso atto di rinun cia e da quello di accettazione e stante comunque l’accettazione della rinuncia da parte della controricorrente (v. art. 391, u.c., c.p.c.) e R.g. n. 7725 del 2024; Ad. 13/06/2025; estensore: C. Valle non avendo svolto alcuna attività in fase di legittimità i due Comitati provinciali dell’ANPI, di Milano e Brescia.

Quanto al contributo unificato, deve escludersene il raddoppio atteso che tale misura si applica ai soli casi – tipici – del rigetto dell’impugnazione o della sua declaratoria d’inammissibilità o improcedibilità (Cass. n. 6888 del 3/04/2015) e, trattandosi di misura eccezionale, in senso lato sanzionatoria, essa è di stretta interpretazione (Cass. n. 19560 del 30/09/2015, Rv. 636979 - 01) e, come tale, insuscettibile di interpretazione estensiva o analogica.

P.Q.M La Corte dichiara l’estinzione del presente giudiziodi legittimità.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio de

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
C ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.7725/2024 R.G. proposto da A.N.P.I. - [OSCURATO:PERSONA] D'I TALIA, in persona del legale rappresentante in carica, elettivamente domiciliata in ROMA alla via PREMUDA n . 18, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che la rappresenta e difende, domiciliato digitalmente per legge -ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante in carica, elettivamente domiciliata in ROMA al viale delle MILIZIE N. 34, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), domiciliato digitalmente per legge -controricorrente - nonchécontro A.N.P.I. - [OSCURATO:PERSONA], A.N.P.I. - [OSCURATO:PERSONA] -intimati - avverso la SENTENZA d ella CORTE d 'APPELLO di BOLOGNA n. 307/2024depositata il 09/02/2024. R.g. n. 7725 del 2024; Ad. 13/06/2025; estensore: C. [OSCURATO:PERSONA] la relazione svolta,nella camera di consiglio del 13 /06/2025 , dal Consigliere relatore [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] L’ANPI [OSCURATO:PERSONA] d’Italia impugna, con atto affidato a due motivi di ricorso, la sentenza della Corte d’appello di Bologna n. 307 del 5/04/2024, che ha confermato la sentenza del Tribunale diReggio Emilia n. 279/2020 del 13/02/2020, di condanna della stessa in favore della [OSCURATO:PERSONA] a titolo di risarcimento di danno non patrimoniale al pagamento della somma di € 20.000,00 00 oltre interessi al tasso legale dalla sentenza al saldo, oltre alle spese processuali. [OSCURATO:PERSONA] resiste con controricorso A.N.P.I. - [OSCURATO:PERSONA] di Milano e l’ANPI Comitato provinciale di Brescia sono rimasti intimati. All’adunanza camerale del 13/06/2025 il ricorso è stato trattenuto per la decisione. [OSCURATO:PERSONA] Non è necessario dare conto, giusta quanto si va a esporre, dei singoli motivi del ricorso, in quanto le parti hanno depositato atto di rinuncia al ricorso e attodi relativa accettazione. Da taliatti risulta che la rinuncia, e l’accettazione della stessa, sottoscritte rispettivamente dal difensore della ricorrente e dai difensoridella controricorrente, sono rituali. A tanto consegue che deve essere, pertanto, dichiarata l’estinzione del giudizio di cassazione, in conformità alle previsioni di cui agli artt. 390 e 391 cod. proc. civ., risultando adempiuti i requisiti di legge. Quanto alle spese del presente giudizio di legittimità, nulla deve disporsi avendo le parti raggiunto un accordo anche in ordine ad esse, come si desume, peraltro , dallo stesso atto di rinun cia e da quello di accettazione e stante comunque l’accettazione della rinuncia da parte della controricorrente (v. art. 391, u.c., c.p.c.) e R.g. n. 7725 del 2024; Ad. 13/06/2025; estensore: C. Valle non avendo svolto alcuna attività in fase di legittimità i due Comitati provinciali dell’ANPI, di Milano e Brescia. Quanto al contributo unificato, deve escludersene il raddoppio atteso che tale misura si applica ai soli casi – tipici – del rigetto dell’impugnazione o della sua declaratoria d’inammissibilità o improcedibilità (Cass. n. 6888 del 3/04/2015) e, trattandosi di misura eccezionale, in senso lato sanzionatoria, essa è di stretta interpretazione (Cass. n. 19560 del 30/09/2015, Rv. 636979 - 01) e, come tale, insuscettibile di interpretazione estensiva o analogica. P.Q.M La Corte dichiara l’estinzione del presente giudiziodi legittimità. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio de
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